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Ticino Tribunale penale cantonale 05.03.2015 72.2014.117

March 5, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,971 words·~10 min·4

Summary

Grave infrazione alle norme della circolazione per avere superato di almeno 52 km/h la velocità massima consentita; guida senza autorizzazione per avere circolato con un motoveicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cm3

Full text

Incarto n. 72.2014.117

Lugano, 5 marzo 2015/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 99/2014 del 3.10.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   Grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 02.07.2014, alle ore 18:36, a __________, lungo via __________, in zona abitato,

violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio,

per avere circolato alla guida del motoveicolo marca BMW F800R, targato __________, a lui intestato, alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio laser TruCam 000962, malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 52 km/h la velocità massima consentita;

reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c. LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;

                                   2.   Guida senza essere titolare della licenza

per avere,

nel periodo 24.09.2013-02.07.2014, nel Canton __________,

circolato alla guida del motoveicolo marca BMW F800R, targato __________, a lui intestato, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cm3;

reato previsto dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:47.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata precisa di riscontrare, nel caso concreto, delle differenze significative rispetto ai casi che solitamente giungono a giudizio per quanto riguarda i pirati della strada. Innanzitutto, non siamo in presenza unicamente di un eccesso di velocità, ma vi è anche un ulteriore reato, ovvero la guida senza autorizzazione. Per quanto riguarda i fatti, l’imputato li ha ammessi. Riguardo alla pena, il piede d’asta voluto dal legislatore è quello di dodici mesi di detenzione, a mente dell’accusa bisogna però chinarsi sulla persona dell’imputato. Il PP precisa di comprendere le difficoltà dello stesso, la sua famiglia si sta ampliando, il Comune ha imposto opere di rifacimento alla sua abitazione coniugale. A suo favore vi è inoltre l’incensuratezza. A prescindere da tutto ciò, l’accusa pone l’accento sul fatto che l’imputato viaggiava su un tratto di strada in cui vige un limite di 50 km/h superando i 100 km/h, con un motoveicolo di grossa cilindrata, senza disporre del titolo necessario per condurlo. Per quanto riguarda il punto 2. dell’atto d’accusa, il PP sottolinea che, con un minimo di accorgimenti, l’imputato avrebbe potuto sapere che la sua patente non gli permetteva di guidare motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cm3; egli sapeva di non essersi rivolto alle persone giuste per avere queste informazioni. Abbiamo quindi oggi a giudizio un “facilone”, il quale si preoccupa poco, e non ha assolutamente mostrato una piena presa di coscienza di merito alla gravità dell’infrazione commessa. A mente dell’accusa si tratta quindi di essere rigorosi nell’analisi del concorso di reati e non limitarsi al limite di pena edittale. Partendo quindi da una pena base di diciotto mesi, ritenuto che le difficoltà dell’imputato possono pesare come attenuante, ma non oltre i due mesi, l’accusa ritiene adeguata una pena detentiva di 16 mesi, la quale deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Per quanto riguarda il periodo di sospensione, chiede alla Corte di non limitarsi al minimo legale, ma di applicare un termine allungato di tre anni, considerato che vi sono seri dubbi sulla capacità dell’imputato di capire la gravità del suo comportamento, e siccome, nonostante egli oggi dichiari di volere vendere il motoveicolo, avendo in fin dei conti un debito in più, non si sa per quanto tempo la sanzione oggi inflitta potrà fungere da deterrente al compimento di nuovi reati.

L’accusa conclude chiedendo la confisca del motoveicolo, il quale è palesemente mezzo di commissione del reato, ponendo l’accento sul fatto che l’imputato, pur inseguendo un sogno accarezzato da diversi anni, ha acquistato un motoveicolo che non poteva permettersi, non disponendo dei mezzi finanziari necessari, e che soprattutto non avrebbe potuto condurre, essendo che non disponeva del titolo necessario. Il PP chiede infine che, alla luce della condanna, vengano accollate all’imputato tasse e spese, in particolare anche quelle per il recupero del motoveicolo;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il signor IM 1 si trova oggi a comparire davanti ad una Corte delle assise correzionali per essere giudicato come fosse un criminale, un delinquente incallito. Secondo le nuove direttive di Via __________ egli è considerato un pirata della strada e verrà oggi punito per il rischio teorico che avrebbe potuto causare ad altri utenti della strada. La difesa nel suo intervento pone l’accento sul fatto che l’imputato è incensurato, non ha mai fatto male a nessuno, conduce una vita onesta, ha una famiglia.

Nel suo caso, il termine “pirata della strada” è utilizzato in maniera impropria. A mente della difesa un pirata della strada è colui che investe un pedone e fugge senza prestargli soccorso, non colui che fa un eccesso di velocità senza creare effettivamente un danno. Va poi considerato che l’imputato ha ammesso i fatti, ha deciso spontaneamente di vendere il suo motoveicolo per rimborsare il debito ed è determinato a non guidare più motoveicoli. La difesa pone l’accento sul fatto che il giorno dei fatti IM 1 tornava a casa dopo una pesante giornata lavorativa, e che il tratto di strada sul quale circolava era considerato essere nell’abitato anche se in realtà da parecchi metri non vi erano più abitazioni; infatti, pochi metri più avanti rispetto al punto in cui è stata misurata la velocità, vi è un cartello indicante la velocità di 80 km/h. Trovandosi solo pochi metri più avanti, egli non sarebbe stato considerato un pirata della strada e non sarebbe stato colpito dalle dure normative di Via __________. Va inoltre considerato che IM 1 non ha concretamente messo in pericolo nessuno, il fondo stradale era asciutto, il tempo era bello, non vi erano né pedoni né ciclisti, l’imputato era sobrio e nel caso in cui si fossero presentati altri utenti della strada avrebbe adattato la sua velocità.

Per quanto riguarda la commisurazione della pena, la difesa elenca le circostanze da considerare a favore di IM 1. Egli ha ammesso subito i fatti, ha collaborato con gli agenti, ha spontaneamanete di vendere il suo motoveicolo di non guidare più motoveicoli.

A mente della difesa va inoltre considerato che le conseguenze dell’eccesso di velocità sono drammatiche per IM 1 e la sua famiglia. È nato un procedimento amministrativo molto severo, intenso e costoso, ritenuto in particolare che il divieto di condurre si estende non solo ai motoveicoli, bensì ad ogni categoria di veicoli a motore, e che l’imputato dovrà seguire un percorso psico-educazionale specifico per la durata di alcuni mesi. L’autorità amministrativa non ha tenuto conto dell’incensuratezza di IM 1, e soprattutto della sua necessità di poter guidare un veicolo a motore. La conseguenza più drammatica è stata la perdita del posto di lavoro in un momento in cui la famiglia si ingrandisce, e la moglie non può lavorare, dovendosi occupare di un neonato e di un bambino di tre anni. IM 1

è idraulico e deve per forza recarsi sul lavoro tramite un autoveicolo; inizialmente il datore di lavoro ha accettato di farlo accompagnare da un collega, ma ora egli è stato licenziato, ciò che appare problematico non solo per quanto riguarda il mantenimento della sua famiglia, ma anche alla luce dei numerosi debiti che gravano sull’imputato, quali il mutuo ipotecario per l’alloggio della famiglia, il mutuo ipotecario per finanziare la riparazione del tetto, il mutuo per l’acquisto della moto e la pretesa di ca. EUR 6'000.- fatta valere nei suoi confronti da parte dell’Istituto delle vendite giudiziarie.

Per l’eccesso di velocità grave senza messa in pericolo concreta la pena minima prevista dall’art. 90 cpv. 4 LCStr è di un anno di detenzione. La difesa sottolinea la severità di una simile sanzione, in particolare se si considera che in caso di eccessi di velocità di entità minore, i quali hanno però concretamente avuto conseguenze gravi (es. omicidio colposo), reati spesso commessi in stato di ebrietà e con manovre spericolate, la pena prevista è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria e le sanzioni effettivamente comminate in questi casi sono piuttosto blande. Al proposito cita la giurisprudenza in materia (sentenza CCRP 17.2016.190 del 22.10.2014; sentenza CCRP 81.2011.439 del 4 marzo 2011; sentenza CCRP 17.2011.59 del 16 aprile 2014; sentenza Pretura penale 10.2010.166 del 2 dicembre 2010).

La difesa conclude con la richiesta alla Corte di applicare l’attenuante specifica del sincero pentimento, e chiede quindi che la pena detentiva non sia superiore ai 14 mesi e venga posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. In considerazione della disastrosa situazione finanziaria di IM 1, chiede inoltre il dissequestro del motoveicolo in suo favore, per permettergli di saldare il debito contratto, sottolineando che una decisione contraria andrebbe a colpire tutta la sua famiglia.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 106 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c, 27 cpv. 1, 32 cpv. 3, 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 267, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 2 luglio 2014, alle ore 18:36, a __________,

violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o mort attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio, per avere circolato alla guida del motoveicolo marca BMW F800R, targato __________, alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 52 km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                               1.2.   guida senza autorizzazione

per avere,

nel periodo 24 settembre 2013 – 2 luglio 2014, nel Canton __________, circolato alla guida del motoveicolo marca BMW F800R, targato __________, a lui intestato, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cm3;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

                               2.1.   IM 1 è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi;

                               2.2.   al pagamento della multa di CHF 1'000.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a 10 (dieci) giorni.

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.00 e dei disborsi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   A crescita in giudicato della presente decisione é ordinato il dissequestro a favore di IM 1 del motoveicolo marca BMW F800R, targato __________.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   Le note professionali del 12.09.2014, 27.02.2015 e 05.03.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 2'932.20 comprensive di onorario e spese.

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'932.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           450.--

Multa                                                   fr.        1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             71.90

                                                             fr.        2'021.90

                                                             ============

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