Incarto n. 72.2013.8
Lugano, 4 novembre 2013 /md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 12 aprile 2012 al 31 maggio 2012 (50 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 7/2013 del 29.1.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1. a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo agosto 2011 / 11.04.2012, vendendo la sostanza mediamente ad un prezzo di fr. 7.00 al grammo a __________ (6 kg), a __________ (35 grammi), a __________ (30 grammi) e a __________ (8 grammi), rispettivamente cedendo lo stupefacente gratuitamente a __________ (200 grammi), a __________ (15 grammi), a __________ (1 grammo), ad __________ (1 grammo) e a __________ (1 grammo), alienato complessivamente 6,291 kg di marijuana, sostanza previamente acquistata da un non meglio identificato cittadino ________ detto __________;
1.2. a __________, l’11 e il 12.04.2012, detenuto 668 grammi di marijuana con un tenore di THC del 13 %, sostanza previamente acquistata da un non meglio identificato cittadino ____________ detto __________ per essere destinata alla successiva messa in commercio (500 grammi) rispettivamente alla cessione gratuita a __________ (168 grammi);
1.3. a __________ e in altre imprecisate località, vendendo la sostanza il 30.12.2011 a __________ (10 grammi) per complessivi fr. 1'000.00, rispettivamente cedendo lo stupefacente gratuitamente a __________ (3 grammi) nel corso del 2010 sino al 01.01.2011, alienato complessivamente 13 grammi di cocaina dalla purezza indeterminata, sostanza previamente acquistata da non meglio identificati cittadini di colore;
1.4. a __________ nel periodo ottobre 2011/febbraio 2012, vendendo la sostanza a __________ (almeno 75 pezzi da 0,7 grammi l’uno) a fr. 20.00 al pezzo, rispettivamente a __________ e a __________ nel periodo giugno 2011/marzo 2012, cedendo lo stupefacente gratuitamente a __________ (8,8 grammi), alienato complessivamente 61,3 grammi di anfetamina dalla purezza non nota, sostanza previamente acquistata da spacciatori rimasti ignoti;
1.5. a __________ in data imprecisata del mese di agosto 2011, contrattando personalmente l’acquisto con uno spacciatore rimasto ignoto, procurato a __________ 10 grammi di anfetamina dalla purezza indeterminata;
1.6. a __________ nell’agosto 2011, contrattando personalmente l’acquisto con uno spacciatore rimasto ignoto, procurato a __________ 2 cartoncini di LSD dalla purezza indeterminata;
1.7. a __________ in data imprecisata del mese di ottobre 2011, vendendo lo stupefacente a __________ a fr. 15.00 al pezzo, alienato complessivamente 80 cartoncini di LSD dalla purezza indeterminata, sostanza previamente acquistata da un non meglio identificato cittadino _____________ detto __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c/d LStup;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
• nel periodo 27.05.2011/11.04.2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località __________, personalmente consumato circa 600 grammi di marijuana e 20 grammi di anfetamina (speed);
• il 12.04.2012 a __________, detenuto 350 grammi di marijuana, uno spinello contenente marijuana e 1.21 grammi di anfetamina (speed), sostanze destinate al suo consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19a LS;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto di 50 (cinquanta) giorni.
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di CHF 750.00 erogatagli dal Ministero Pubblico di _______ il 26.05.2011.
2.2. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP).
2.3. Alla multa di CHF 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. All’avv. DUF 1, __________, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
4. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. E’ ordinata la confisca e la distruzione dei seguenti oggetti rispettivamente stupefacenti sequestrati il 12.04.2012 (art. 69 cpv. 1 e 2 CP):
c/o Servizio Reperti, Bellinzona – n° incarti 15975 e 15976
-- una tessera SIM Sunrise (__________) Reperto 21066
-- un supporto per tessera SIM __________ Reperto 21067
-- un supporto per tessera SIM __________ Reperto 21068
-- un supporto per tessera SIM __________ Reperto 21069
-- contenitore di plastica con diversi minigrip vuoti Reperto 21070
-- documentazione cartacea relativa a tessera SIM ____________ Reperto 21071
-- un piatto bianco con tracce di anfetamina Reperto 21072
-- una tessera del _______ di _______ con tracce di anfetamina Reperto 21073
-- una lametta di metallo con tracce di anfetamina Reperto 21074
-- un trita canapa in metallo Reperto 21075
-- un cellulare Nokia N9 __________) Reperto 21076
-- una tessera microSIM Sunrise (__________) Reperto 21077
c/o Polizia Scientifica, Bellinzona (Rep SAD 3171)
-- 1,018 kg di marijuana
-- 1,21 grammi di anfetamina
-- uno spinello contenente marijuana
6. È mantenuto il sequestro conservativo della somma di fr. 1'410.00 a garanzie del pagamento delle spese procedurali e della multa (art. 268 CPP).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:35 alle ore 16:15.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 7/2013 del 29 gennaio 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'936.80
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.-fr. 9'001.80
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