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Ticino Tribunale penale cantonale 20.12.2012 72.2012.36

December 20, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·817 words·~4 min·3

Summary

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

Full text

Incarto n. 72.2012.36

Lugano, 20 dicembre 2012 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 patrocinato dall’avv. DUF 1, Lugano

in carcere preventivo dal 28.04.2011 al 29.04.2012 (2 giorni)

imputato, a norma dell'atto d'accusa 29/2012 del 06.04.2012 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________,

nel periodo metà aprile – 28 aprile 2011,

senza essere autorizzato,

depositato, trasportato e negoziato per terzi sostanze stupefacenti per un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio,

per avere, presso la sua abitazione in via __________, detenuto tre panetti di cocaina del peso complessivo di 118.12 grammi netti (grado di purezza 55-57%), trasportandoli successivamente, il giorno 28 aprile 2011, nei pressi del centro commerciale __________ al fine della vendita/consegna (in misura non meglio determinata ma almeno 10 grammi) a __________  – appositamente giunto a mezzo taxi da __________ – dietro consegna di CHF 1'000.00, sostanza previamente ricevuta da suo fratello __________ ai fini della consegna/vendita a tale “__________”, in seguito identificato in __________;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________ e in altre località imprecisate del Canton __________,

nel periodo 20 agosto 2009 – 28 aprile 2011,

senza essere autorizzato,

consumato un quantitativo imprecisato di marijuana ma almeno complessivi 650 grammi, sostanza da lui prodotta tramite coltivazione presso il suo domicilio di circa 10 piante di canapa,

nonché,

il 28 aprile 2011, a __________, detenuto sulla sua persona 4 grammi lordi di marijuana, sostanza destinata al proprio consumo personale;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cifra 2 LS e 19a cifra 1 LS;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:00 alle ore 15:40.

Evase le seguenti

questioni:                       In relazione alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 2. dell’atto d’accusa) il periodo “20 agosto 2009 - 28 aprile 2011” viene modificato in “dicembre 2009 - 28 aprile 2011”.

Di conseguenza, ritenuto che l’imputato ha dichiarato che il suo consumo era di circa 1 grammo di marijuana al giorno (VI PG 10.05.2011, AI 31, pag. 5), il quantitativo viene ridotto a circa 500 grammi di marijuana.

Le parti non si oppongono.

L’atto d’accusa viene modificato di conseguenza.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa con le modifiche apportate al dibattimento e propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 24 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale chiede una riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, da contenere in 18 mesi. Chiede che al suo patrocinato venga riconosciuta la scemata imputabilità, dovuta ai suoi problemi psichici. Si associa alla richiesta della sospensione condizionale della pena.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69 CP;

19 cifre 1 e 2, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

nel periodo metà aprile - 28 aprile 2011,

detenuto presso la sua abitazione per conto del fratello __________, 118,12 grammi netti di cocaina, trasportati il 28 aprile 2011 nei pressi del centro commerciale __________ ai fini della consegna, in tutto o in parte, a __________;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e in altre imprecisate località del Canton __________,

nel periodo dicembre 2009 - 28 aprile 2011,

consumato circa 500 grammi di marijuana nonché detenuto 4 grammi lordi di marijuana destinati al proprio consumo personale,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 500.- e dei disborsi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È ordinata la confisca e la distruzione di:

                                     -   118,2 grammi netti di cocaina;

                                     -   4 grammi lordi di marijuana.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore d’ufficio sarà stabilita con decisione separata.

Intimazione a:           

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           671.55

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             95.10

                                                             fr.        1'266.65

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