Incarto n. 72.2011.44
Lugano, 23 ottobre 2012/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1
contro
IM 1 e domiciliato a DUF 1
in carcere preventivo dal 16.2.2011 al 17.02.2011 (2 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 43/2011 del 16.5.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
furto
per avere
a __________, __________, __________,
il 03/04.02.2011,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
sottratto, al fine di appropriarsene, una cosa mobile altrui,
e meglio,
per avere, nell’ambito della sua attività professionale di autista presso la __________ di __________, sottratto una barra di oro del peso netto di kg 12,753 e valore di ca. CHF 520'000.00 (barra n. AA56002, titolo 996) di proprietà della ACPR 1 __________, che egli stava trasportando con il collega __________, per mezzo di un autocarro blindato, unitamente ad altre 37 barre di oro e altra merce, all’aeroporto di __________ per la spedizione in India,_____
segnatamente,
giunto ad __________ per la sosta notturna, approfittando di un momento di assenza del suo collega, recandosi nel vano carico dell’autocarro, sfilando la citata barra di oro dalla plastica di protezione e dal cartone della paletta che la conteneva, nascondendola dapprima sotto la stessa paletta, riponendola il giorno seguente, all’aeroporto di __________, approfittando nuovamente dell’assenza del collega, nella propria borsa degli effetti personali poi depositata nella cabina di guida del veicolo, ed infine, rientrato a __________ trasportandola con la propria vettura presso il suo domicilio di __________ una volta fatto rientro a __________, nella propria autovettura;
reato previsto: dall’ art. 139 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 10:10.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale precisa, rispetto all'atto d'accusa, che l'imputato ha approfittato della conoscenza dei sistemi di allarme per compiere il furto. Ritiene che la sua colpa non sia lieve e che abbia agito per mero lucro, non essendo noti altri elementi che permettano di considerare una diversa ipotesi. Il suo agire è stato comunque pianificato, avendo approfittato dei momenti propizi. L'inchiesta non ha permesso di chiarire due dubbi: il fatto che l'imputato non abbia ammesso subito (ciò che avrebbe evitato problemi ai colleghi e ad altre persone) e la questione di sapere se e chi ha tagliato l'imballaggio di plastica e cartone nel quale si trovava la barra di oro. Sia quel che sia, l'imputato non ha precedenti, ha un curriculum vitae dignitoso e si è impegnato reiteratamente a cercare, trovandolo, un lavoro, senza nulla tacere circa i fatti di cui si discute oggi. Inoltre bisogna considerare l'impegno da lui profuso per la famiglia, la collaborazione fornita e, soprattutto, l'impegno alla restituzione della barra di oro. Per questi motivi, postulata la conferma dell'atto d'accusa, chiede la condanna dell'imputato a una pena detentiva di venti mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale esordisce sottolineando come, malgrado le premesse iniziali, non si sia certo in presenza di un caso di furto alla Arsenio Lupin. A tale riguardo evidenzia la totale assenza di disegno criminale da parte del suo patrocinato, che non aveva alcuna idea neppure di cosa avrebbe fatto con la refurtiva. Non c'è alcuna preparazione, non c'è alcun piano; la disorganizzazione è stata totale. A questo proposito sottolinea come l'imputato sia stato finanche filmato dalle videocamere di sorveglianza e come anche l'allarme sia scattato. Ripercorsi i fatti di cui all'atto d'accusa, passa alla commisurazione della pena. A mente della difesa, si deve tenere conto che si è trattato di un atto singolo, impulsivo (rimasto a tutt'oggi senza spiegazione) e chiaramente non organizzato. Inoltre l'imputato non è in alcun modo pericoloso per l'ordine pubblico, non ha precedenti, ha provato dispiace per la delusione da lui creata nelle persone a lui vicine, ha immediatamente restituito la barra di oro e ha reso piena confessione. Per tutte queste ragioni, la pena merita di essere adeguatamente ridotta. Le prospettive sono sicure (ha un lavoro, una famiglia e ha già 43 anni senza alcun precedente penale), per cui il difensore postula la concessione del beneficio della sospensione condizionale, rimettendosi comunque al giudizio della Corte. Quanto all'importo di cinquemila franchi versato dall'imputato in corso d'inchiesta, chiede la restituzione di un eventuale saldo residuo dopo pagamento di tasse e spese.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 CP;
82, 135, 238 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. furto
per avere, a __________, __________ e __________, il 3/4 febbraio 2012, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, al fine di appropriarsene, una cosa mobile altrui e meglio una barra di oro del peso netto di 12.753 kg e del valore di circa CHF 520'000.-- di proprietà della ACPR 1), che egli stava trasportando, quale autista presso la __________ a bordo di un autocarro blindato, in direzione dell'aeroporto di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.
2.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
3. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 1'141.55.--, comprensiva di onorario, spese e Iva (CHF 1'000.-- + CHF 57.-- + CHF 84.55).
§ La quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Deduzion fatta della tassa di giustizia, delle spese processuali e delle note professionali dei difensori (CHF 1'746.90 e CHF 1'141.55), è ordinata la restituzione della cauzione di CHF 5'000.--.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il Vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 93.85
fr. 793.85
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