Incarto n. 72.2011.36
Lugano, 17 luglio 2012/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 già domiciliata a rappresentata dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal 3 novembre 2010 al 1. febbraio 2011 (91 giorni)
imputata, a norma dell’atto d’accusa nr. 38/2011 del 20 aprile 2011 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
grave infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio, per avere, senza essere autorizzata,
in data 2/3 novembre 2010, detenuto, importato e trasportato da __________ a __________, attraverso il Valico doganale di __________, 1'018,72 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio del 25,62% (grado di purezza variante da 15,8 a 29,4 %), con l’intenzione di raggiungere __________ dove avrebbe dovuto consegnare lo stupefacente a terze persone non meglio identificate di nazionalità dominicana;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 2 LStup;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputata, nonché il lic. iur. __________;
- l’interprete di lingua spagnola.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:15.
Evase le seguenti
questioni: La Presidente constata che l’imputata non si è presentata all’odierno dibattimento senza presentare giustificazioni.
La Presidente richiama il verbale del dibattimento del 24 maggio 2012, dibattimento al quale l’imputata pure non aveva partecipato, senza giustificazione.
La Presidente constata che l’imputata, di ignota dimora, è stata nuovamente citata a comparire in data odierna tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale del 5 giugno 2012 (doc. TPC 18).
La Presidente constata altresì che l’imputata ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sul reato a lei contestato e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in sua assenza.
Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.
La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale in esito alla sua requisitoria chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 24 mesi. Non si oppone alla sospensione condizionale della pena e propone un periodo di prova di anni tre;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata, il quale sottolinea la difficile situazione personale ed economica della sua assistita al momento dei fatti. Chiede che non venga dato eccessivo peso al fatto che IM 1 non si sia presentata al dibattimento, viste le elevate spese che una tale trasferta comporta. Postula l’applicazione dell’attenuante specifica dell'aver agito sotto l'impressione di una grave minaccia. Chiede che sia tenuto debito conto dell’ampia collaborazione prestata e della sua incensuratezza. Visto il tempo trascorso dai fatti, chiede una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, associandosi alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47, 51, 69 CP;
19 cifra 2 LStup;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 LTG;
dichiara e pronuncia in contumacia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzata,
il 2/3 novembre 2010, detenuto, trasportato ed importato da __________ in __________, attraverso il valico doganale di __________, 1'018,72 grammi netti di cocaina,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannata:
2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. È ordinata la confisca di:
- grammi 1'018.72 di cocaina, da distruggere;
- un telefono cellulare marca Samsung (IMEI 3597736014114);
- una carta SIM Lebara (spagnola) con numero utenza __________;
- un caricatore cellulare Samsung;
- documentazione cartacea varia.
5. È ordinato il dissequestro del libretto di risparmio intestato all’imputata.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
7. La condannata è resa attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 20'862.15
Pubblicazione su FU fr. 307.50
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 89.70
fr. 21'759.35
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