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Ticino Tribunale penale cantonale 12.05.2010 72.2009.141

May 12, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·954 words·~5 min·5

Summary

Appropriazione indebita (per CHF 215'000.00); pena aggiuntiva

Full text

Incarto n. 72.2009.141

Lugano, 12 maggio 2010/md

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretario:

lic. iur. Andrea Simoni

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1  

prevenuto colpevole di:

appropriazione indebita

per avere,

a __________, __________ ed in altre località,

nel corso dei mesi di agosto/ settembre 2004,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, disposto a profitto proprio di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata,

e meglio per avere,

ricevuto nell’ottobre 1998 da PC 1 detto __________ il veicolo __________ di proprietà di quest’ultimo affinché procedesse alla vendita al prezzo di CHF 300'000.00,

veicolo poi effettivamente venduto dall’accusato, all’insaputa di PC 1, al Garage __________ nell’agosto/settembre 2004 al prezzo di CHF 215'000.00, così composto:

CHF 40'000.00 in due tranches a contanti e

tre veicoli (una Maserati Spider di colore grigio del valore di CHF 120'000.00, una Peugeot 406 del valore di CHF 13'000.00 ed una Mercedes C 200K di colore grigio del valore di CHF 42'000.00), da lui successivamente venduti,

trattenendo per sé sia i contanti che il provento della vendita dei tre veicoli, utilizzando quindi l’intero ricavato della vendita della __________ che gli era stata affidata in conto vendita, a profitto proprio;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 138/2009 del 24 novembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico __________. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. §  L'avv. __________ rappresentante di fiducia della Parte civile __________. §  L’interprete __________.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:35.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ricorda che l’accusato ha ammesso i fatti e ha agito per scopo di lucro, non facendosi alcun scrupolo nei confronti di PC 1. Il suo comportamento è quindi da considerare grave, benché gli importi non siano elevatissimi. Il PP rievoca, a favore dell’accusato, la sua incensuratezza e propone di non comminare una pena da quantificare in aliquote, vista la situazione finanziaria precaria del AC 1. Il PP conclude chiedendo una pena di 14 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Chiede inoltre di mantenere il sequestro come mezzo di prova utile per l’accertamento dei fatti.

                                    §   L’avv. __________, rappresentante della PC 1, il quale ripercorre i fatti: i rapporti contrattuali tra AC 1 e Trovesi, la modalità di vendita, l’appropriazione indebita commessa, il duplicato della copia della carta grigia, ecc. Pone l’accento sul “Vermittlungsvertrag” tra PC 1 e AC 1: quest’ultimo non era autorizzato a vendere l’auto alla somma inferiore di fr. 300'000.- concordata. Sostiene inoltre che l’accusato non ha mai avuto la minima intenzione di risarcire la Parte civile. Egli non ha collaborato con la giustizia e non ha mai mostrato un sincero pentimento.

Tutto ciò considerato postula una condanna per appropriazione indebita, senza attenuazione e rimanda all’istanza scritta (cfr. doc. dib. 1) per il risarcimento del danno.

                                    §   L’avv. __________, difensore di AC 1, il quale non nasconde che l’appropriazione indebita è evidente. Ripercorre i fatti ammettendo che il suo assistito si è comportato molto male. Sottolinea tuttavia di tener conto della non più giovane età dell’accusato e del fatto che, dopo i fatti come all’ A.A., è incensurato. Il difensore sostiene che la proposta di pena del Procuratore Pubblico non sembra eccessiva, ma va comunque ridotta. Per quanto concerne invece i sequestri, non vi è alcun problema in merito.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

appropriazione indebita

per essersi, nel 2004, indebitamente appropriato del veicolo __________ affidatogli da PC 1?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   3.   Deve un risarcimento alla Parte civile e se sì in quale misura?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art.                      12, 34, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 69, 71, 138 cifra 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

appropriazione indebita

per essersi, nel 2004, indebitamente appropriato del veicolo __________ affidatogli da PC 1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

AC 1

trattandosi di pena aggiuntiva a quella di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.– inflittagli il 17 settembre 2009 dal Amtsstatthalteramt di __________,

è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi;

                               2.2.   a versare alla PC 1 l’importo di fr. 215'000.-oltre a fr. 8'500.per spese legali, considerato che a tal titolo la Parte civile ha già ricevuto fr. 1'500.-;

                               2.3.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   Per il rimanente della propria pretesa la Parte civile è rinviata al competente foro civile.

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’atto d’accusa. L’importo di denaro (fr. 33.95.-) è computato sulle tasse e spese di giustizia.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

-         

-         

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Perito                                                  fr.        3'228.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        3'978.--

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