Incarto n. 72.2008.71
Lugano, 7 ottobre 2008/nk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuta dal 20 settembre al 23 ottobre 2007;
prevenuta colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta, in parte tentata
per avere, senza essere autorizzata, nel periodo dall’aprile 2007 sino al 20 settembre 2007:
1.1. in almeno 4 occasioni, tra aprile e settembre 2007, trasportato, da Zurigo al Ticino, alla guida della vettura dell’amico P. C., 3 differenti persone non identificate, tali S., C. e W., che sapeva avevano acquistato sostanze stupefacenti, presumibilmente eroina, per un quantitativo complessivo di almeno circa 100 gr., ricevendo quale compenso fr. 200.- per volta, oltre al pieno di benzina;
1.2. in data 15 settembre 2007, a Zurigo, acquistato gr. 30 di sostanza, nella convinzione che si trattasse di eroina (in realtà caffeina), sostanza che era destinata in parte alla vendita ed in parte al consumo personale e che poi è stata sequestrata presso la sua abitazione;
1.3. dalla primavera 2007 sino al suo arresto, a __________, __________ ed in altre località non precisate del Cantone, ceduto gratuitamente un imprecisato quantitativo di eroina messa a disposizione per consumi collettivi;
1.4. nel periodo tra luglio ed agosto 2007, a __________, procurato a __________, senza essere autorizzata, due buste dosi di eroina per un totale di ca. 0,4 gr ed una pallina di cocaina per un totale di gr. 0, 2;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere, senza essere autorizzata, a __________, __________ ed in altre località non precisate del Cantone, nel periodo da febbraio 2007 sino al 20 settembre 2007, consumato almeno ca. 4-5 gr. di eroina e 2-3 gr. di cocaina, nonché almeno 15 pastiglie di ketalgine;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 1 LS, richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP; art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 71/2008 del 4.6.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico . § L'accusata AC 1 assistita dal difensore di fiducia DF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale in ragione della sua difficile situazione economica e di una prognosi piuttosto sfavorevole, conclude chiedendo che l'accusata venga condannata alla pena detentiva di 8 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di 3 anni.
§ Il Difensore, il quale pone in evidenza il passato travagliato e la precaria situazione finanziaria della sua assistita. Rileva poi, con riferimento all'imputazione 1.1, trattarsi piuttosto di complicità. Con riferimento all'imputazione 1.2 precisa che il quantitativo acquistato è di 20 g, mentre con riferimento all'imputazione 1.3. sostiene l'applicazione dell'art. 19b LStup. Quo all'imputazione 1.4 rileva, inoltre, che in applicazione del principio in dubio pro reo debba essere ritenuta la versione della sua assistita ovvero di avere procurato unicamente un busta dose di eroina da
fr. 40.-. Conclude chiedendo, anche in ragione della scemata imputabilità della sua assistita, una massiccia riduzione della pena, comunque pecuniaria, che non sia superiore alle 90 aliquote giornaliere e posta al beneficio della sospensione condizionale. In subordine, chiede la condanna ad un lavoro di pubblica utilità, pure sospeso condizionalmente. Infine, per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup chiede di prescindere da ogni pena, eventualmente che sia pronunciato un avvertimento. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autrice colpevole di:
1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, consumata e tentata
per avere, senza essere autorizzata,
nel periodo primavera 2007/20 settembre 2007:
1.1.1. trasportato, alla guida di un’autovettura, in 4 occasioni, da Zurigo a Lugano, 3 differenti persone non meglio identificate che sapeva avevano acquistato circa 100 grammi di sostanza stupefacente, ricevendo per compenso fr. 200.- per ogni viaggio oltre che il pieno di benzina;
1.1.2. acquistato a Zurigo, 30 grammi di sostanza stupefacente, nella convinzione che si trattasse di eroina mentre che in realtà era della caffeina, sostanza destinata in parte alla vendita ed in parte al suo consumo personale, sequestrata presso la sua abitazione;
1.1.3. ceduto gratuitamente a terze persone, a __________, __________ ed in altre località non meglio precisate del Cantone, un imprecisato quantitativo di eroina per dei consumi collettivi;
1.1.4. procurato, a __________, a __________, due buste dosi di eroina per un totale di circa 0,4 grammi ed una pallina di cocaina per un totale di circa 0,2 grammi;
1.1.5. trattasi di un quantitativo inferiore;
1.1.6. in relazione al punto 1.1.1. trattasi di complicità;
1.2 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________, __________ ed in altre località non meglio precisate del Cantone, nel periodo febbraio 2007/20 settembre 2007, consumato almeno 4-5 grammi di eroina, 2- 3 grammi di cocaina e 15 pastiglie di ketalgine;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Ha agito in stato di scemata imputabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve essere ordinata una norma di condotta e se sì quale?
5. Deve essere ordinata la confisca di:
5.1. 30,6 grammi lordi di sostanza risultata essere caffeina?
5.2. 2 grammi di lordi di sostanza contenuta in 3 buste dosi risultata essere caffeina?
5.3. 1 telefono cellulare Nokia con scheda SIM Sunrise 076/4566485?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti, parzialmente ai quesiti 1.1.2 e 1.1.4 e negativamente ai quesiti 1.1.6 e 4;
visti gli art. 12, 19, 22, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 94 CP;
19 n. 1, 19a, 19b LStup;
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, consumata e tentata
per avere, senza essere autorizzata, nel periodo primavera 2007/20 settembre 2007:
1.1.1. trasportato, alla guida di un’autovettura, in 4 occasioni, da Zurigo a Lugano, 3 differenti persone non meglio identificate che sapeva avevano acquistato circa 100 grammi di sostanza stupefacente, ricevendo per compenso fr. 200.- per ogni viaggio oltre che il pieno di benzina;
1.1.2. acquistato a Zurigo, 15 grammi di sostanza, nella convinzione che si trattasse di eroina mentre che in realtà era della caffeina, sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.1.3. ceduto gratuitamente a terze persone, a __________, __________ ed in altre località non meglio precisate del Cantone, in circa quattro occasioni, un imprecisato quantitativo di eroina per dei consumi collettivi;
1.1.4. procurato, a __________, a __________, una busta dose di eroina;
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________, __________ ed in altre località non meglio precisate del Cantone, nel periodo febbraio 2007/20 settembre 2007, consumato almeno 4 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 15 pastiglie di ketalgine;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, AC 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di fr 2'100.-, corrispondenti a 210 aliquote giornaliere di fr. 10.cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3. L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
4. E’ ordinata la confisca di:
4.1. 30,6 grammi lordi di caffeina;
4.2. 2 grammi di lordi di caffeina contenuta in 3 buste dosi;
4.3. 1 telefono cellulare Nokia con scheda SIM Sunrise 076/4566485.
Intimazione a:
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- Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Taverne - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino - Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 1'465.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 1'715.60
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