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Ticino Tribunale penale cantonale 16.07.2007 72.2007.76

July 16, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,554 words·~8 min·5

Summary

Traffico do ca 200 grammi di cocaina

Full text

Incarto n. 72.2007.76

Lugano, 16 luglio 2007/ap

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

detenuto dal 23 aprile 2007;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                          a __________ ed in altre imprecisate località,

                                1.1   nel periodo febbraio 2007 – 23 aprile 2007,

                                         venduto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e, segnatamente a __________ ed altri non identificati, complessivamente almeno 220 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas” da circa 0,8/1 grammo l’una, ai prezzi varianti da fr. 80.- a fr. 100.- l’una, sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da __________, da tale “__________” e da tale __________, al prezzo di fr. 60.- il grammo;

                                1.2   il 23 aprile 2007,

                                         a __________, nell’appartamento di __________,

                                         detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina confezionata in 6 “bolas”, occultati all’interno di una scarpa,

                                         sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 23 aprile 2007;

                                1.3   nel periodo 22 – 25 aprile 2007,

a __________, nei pressi dell’immobile di __________,

                                         detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) confezionata in 10 ovuli di circa 10 grammi l’uno, nascosti sottoterra vicino ad un’aiuola,

                                         sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 25 aprile 2007;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;

                                   3.   violazione del bando

                                          per avere,

                                          nel periodo 10 novembre 2006 – 23 aprile 2007,

                                         contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, 19a LS e 291 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 76/2007 del 4 luglio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP)    dott. iur. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Con l'accordo delle parti il capo di accusa numero 3 dell'atto di accusa ed in particolare il periodo della violazione del bando viene limitato al periodo 10 novembre 2006 - 31 dicembre 2006.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa, con la correzione apportata in aula, e la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 24 mesi da espiare. Chiede da ultimo la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, per la sua arringa, il quale sottolinea la personalità e il trascorso del suo patrocinato. Evidenzia la qualità della collaborazione di AC 1. Chiede l'applicazione dell'attenuante della grave angustia ex art. 48 lett. a n.2 CP e il proscioglimento del reato di violazione del bando. Chiede inoltre che il suo patrocinato vada esente da pena per il consumo in applicazione dell'art 19a n. 2 LStup. Chiede, in conclusione, una riduzione della pena e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

                            1.1.1.   venduto almeno 220 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terzi;

                            1.1.3.   detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;

                            1.1.4.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;

                               1.3.   violazione del bando

                                         per avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31 dicembre 2006, contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e parzialmente corretto in aula?

                                   2.   può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   3.   Può beneficiare dell'attenuante della grave angustia?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               4.1.   13'654.30 fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);

                               4.2.   99,53 grammi netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona – Rif. 07/0921);

                               4.3.   5,3 grammi lordi di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);

                               4.4.   un natel marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.5.   un natel marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.6.   un natel marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.7.   un natel marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.8.   un natel marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               4.9.   un paio di forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             4.10.   un involucro di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             4.11.   dei sacchetti di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             4.12.   materiale cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai questiti no. 2 e 3;

visto gli art.                     12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70 e 291 CP;

19 n. 1, n. 2 e 19 a n. 1 e n. 2 LS;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                1.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

                            1.1.1.   venduto almeno 220 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terzi;

                            1.1.3.   detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;

                               1.3.   violazione del bando

                                         per avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31.12.2006, contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e corretto in aula.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                                2.1   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                                2.2   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

                                   3.   E’ ordinata la confisca di:

                               3.1.   13'654.30 fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);

                               3.2.   99,53 grammi netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona – Rif. 07/0921);

                               3.3.   5,3 grammi lordi di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);

                               3.4.   un natel marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.5.   un natel marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.6.   un natel marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.7.   un natel marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.8.   un natel marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                               3.9.   un paio di forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             3.10.   un involucro di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             3.11.   dei sacchetti di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

                             3.12.   materiale cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona).

                                   4.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                         La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           499.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           749.20

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