Incarto n. 72.2007.76
Lugano, 16 luglio 2007/ap
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 23 aprile 2007;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ ed in altre imprecisate località,
1.1 nel periodo febbraio 2007 – 23 aprile 2007,
venduto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e, segnatamente a __________ ed altri non identificati, complessivamente almeno 220 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas” da circa 0,8/1 grammo l’una, ai prezzi varianti da fr. 80.- a fr. 100.- l’una, sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da __________, da tale “__________” e da tale __________, al prezzo di fr. 60.- il grammo;
1.2 il 23 aprile 2007,
a __________, nell’appartamento di __________,
detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina confezionata in 6 “bolas”, occultati all’interno di una scarpa,
sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 23 aprile 2007;
1.3 nel periodo 22 – 25 aprile 2007,
a __________, nei pressi dell’immobile di __________,
detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) confezionata in 10 ovuli di circa 10 grammi l’uno, nascosti sottoterra vicino ad un’aiuola,
sostanza previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 25 aprile 2007;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;
3. violazione del bando
per avere,
nel periodo 10 novembre 2006 – 23 aprile 2007,
contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, 19a LS e 291 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 76/2007 del 4 luglio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott. iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:50.
Con l'accordo delle parti il capo di accusa numero 3 dell'atto di accusa ed in particolare il periodo della violazione del bando viene limitato al periodo 10 novembre 2006 - 31 dicembre 2006.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa, con la correzione apportata in aula, e la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 24 mesi da espiare. Chiede da ultimo la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale sottolinea la personalità e il trascorso del suo patrocinato. Evidenzia la qualità della collaborazione di AC 1. Chiede l'applicazione dell'attenuante della grave angustia ex art. 48 lett. a n.2 CP e il proscioglimento del reato di violazione del bando. Chiede inoltre che il suo patrocinato vada esente da pena per il consumo in applicazione dell'art 19a n. 2 LStup. Chiede, in conclusione, una riduzione della pena e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,
1.1.1. venduto almeno 220 grammi di cocaina;
1.1.2. detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.1.3. detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.1.4. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;
1.3. violazione del bando
per avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31 dicembre 2006, contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e parzialmente corretto in aula?
2. può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Può beneficiare dell'attenuante della grave angustia?
4. Deve essere ordinata la confisca di:
4.1. 13'654.30 fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);
4.2. 99,53 grammi netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona – Rif. 07/0921);
4.3. 5,3 grammi lordi di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);
4.4. un natel marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.5. un natel marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.6. un natel marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.7. un natel marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.8. un natel marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.9. un paio di forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.10. un involucro di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.11. dei sacchetti di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.12. materiale cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai questiti no. 2 e 3;
visto gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70 e 291 CP;
19 n. 1, n. 2 e 19 a n. 1 e n. 2 LS;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,
1.1.1. venduto almeno 220 grammi di cocaina;
1.1.2. detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.1.3. detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;
1.3. violazione del bando
per avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31.12.2006, contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate località;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e corretto in aula.
2. Di conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1 alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2 al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
3. E’ ordinata la confisca di:
3.1. 13'654.30 fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);
3.2. 99,53 grammi netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona – Rif. 07/0921);
3.3. 5,3 grammi lordi di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);
3.4. un natel marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.5. un natel marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.6. un natel marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.7. un natel marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.8. un natel marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.9. un paio di forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.10. un involucro di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.11. dei sacchetti di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.12. materiale cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 499.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 749.20
===========