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Ticino Tribunale penale cantonale 22.12.2004 72.2003.89

December 22, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,358 words·~7 min·1

Summary

stupefacenti (canapa - marjiuana)

Full text

Incarto n. 72.2003.89

Mendrisio, 22 dicembre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, in veste di commesso/uomo tuttofare presso il negozio di canapaio "__________", ripetutamente venduto, intermediato e trasportato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (marijuana), percependo per le sue mansioni un salario lordo mensile di fr. 4'100.--,

                                         e meglio per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:

                                1.1   fra il mese di febbraio 2002 e il mese di marzo 2003 a Chiasso, ripetutamente venduto ad un numero indeterminato di acquirenti del negozio di canapaio, un ingente quantitativo di marijuana;

                                1.2   fra il mese di febbraio 2002 e il mese di marzo 2003 a Chiasso, fatto da tramite per conto di clienti italiani del negozio con "corrieri" della zona, per la presa in consegna e il trasporto di un quantitativo complessivo di almeno 200 Kg di marijuana destinata all'esportazione illegale in Italia;

                               1.3.   fra il mese di febbraio 2002 e il mese di marzo 2003, trasportato da Noranco a Chiasso un quantitativo complessivo di ca. 8 Kg di marijuana destinati al mercato degli stupefacenti;       

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

                                   2.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana;

                                         fatti avvenuti a Stabio, a Chiasso ed in altre imprecisate località del Cantone, nel corso dell'anno antecedente al 25 marzo 2003;

                                         reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 94/2003 del 9 settembre 2003, che sostituisce il dac 2440/2003 del 14 luglio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

E inoltre:

                                   1.   infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Chiasso, nel periodo febbraio 2002/03.05.2002, quale commesso del canapaio __________, ripetutamente venduto a vari clienti tra cui __________ e altri solo parzialmente identificati un imprecisato quantitativo di canapa ma almeno, il 03.05.2002, al prezzo di fr. 7'600.--, 2210 grammi con un tenore di THC pari al 13,9g/100g, sapendo o dovendo presumere come predetta sostanza sarebbe poi stata da loro utilizzata come stupefacente;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 19 cfr. 1 LS;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Stabio, Chiasso e altre località non meglio precisate, nel periodo giugno 2001/03.05.2002, consumato personalmente un non meglio precisato quantitativo di canapa;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;

                                         e meglio come descritto nel dac. 605/2002 del 2 settembre 2002, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP) avv.  __________.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.30 alle ore 16.50.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere brevemente riassunto l’agire dell’ accusato, chiede la conferma integrale dell’atto di accusa. Conclude quindi chiedendo la condanna di AC 1 alla pena di 6 mesi di detenzione da porre al beneficio della sospensione condizionale. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di 1 mese di detenzione inflitta 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau e la condanna al pagamento di fr. 2000.- a titolo di risarcimento compensatorio alla Stato.

                                    §   Il Difensore, il quale, pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore dell’accusato. Ritenuto come sia stato l’ufficio di collocamento ad avere proposto all’accusato di lavorare quale venditore presso un canapaio, sostiene che AC 1 ha agito sotto l’influsso di un errore di diritto.Chiede quindi l’applicazione dell’art. 20 CP. Per il resto conclude chiedendo che la pena detentiva da infliggere all’accusato venga sensibilmente ridotta e posta al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di 1 mese di detenzione inflitta 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau. Si oppone pure al pagamento di un risarcimento compensatorio.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                         AC 1

                                   1.   È autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LFStup

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         a Chiasso, in qualità di commesso/uomo tuttofare del canapaio __________

                            1.1.1.   nel periodo febbraio 2002/3.5.2002,

                                         ripetutamente venduto a vari clienti, almeno complessivi 2'210 grammi di canapa, con un tenore di THC pari al 13,9%, pur sapendo o dovendo presumere che la tale canapa sarebbe stata utilizzata a fine stupefacente ?

                            1.1.2.   nel periodo febbraio 2002 e il mese di marzo 2003

                         1.1.2.1.   ripetutamente venduto a vari acquirenti, un ingente quantitativo di marijuana?

                         1.1.2.2.   fatto da tramite per conto di clienti italiani del negozio con corrieri della zona, per la presa in consegna ed il trasporto di almeno 200 Kg di marijuana, destinata all’esportazione illegale in Italia ?

                         1.1.2.3.   trasportato da Noranco a Chiasso un quantitativo di 8 Kg di marijuana destinati al mercato degli stupefacenti ?

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         a Stabio, Chiasso ed altre imprecisate località,

                                         consumato un imprecisato quantitativo di canapa

                            1.2.1.   nel periodo giugno 2001 – 3.5.2002 ?

                            1.2.2.   nel periodo 25 marzo 2002 – 25 marzo 2003 ?

                                   2.   Ha egli agito sotto l’influsso di un errore di diritto (art. 20 CP) ?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   4.   Deve essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di 1 mese di detenzione inflitta il 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau ?

                                   5.   Deve essere condannato al pagamento di un risarcimento compensatorio a favore dello Stato e se si di quanto ?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.2.1, 2, 4 e 5, in modo parzialmente affermativo al quesito n. 1.2.2;

visti gli art.                       18, 36, 41, 59, 63 e 68 CP;

                                         19 cifra 1  e 19a LFstup;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                         AC 1

                                   1.   é autore colpevole di

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         a Chiasso, in qualità di commesso/uomo tuttofare del canapaio __________

                                         nei periodi febbraio 2002 – marzo 2003,

                            1.1.1.   ripetutamente venduto a vari clienti, almeno complessivi 2'210 grammi di canapa, con un tenore di THC pari al 13,9%, pur sapendo o dovendo presumere che la tale canapa sarebbe stata utilizzata a fine stupefacente;

                            1.1.2.   fatto da tramite per conto di clienti italiani del negozio con corrieri della zona, per la presa in consegna ed il trasporto di almeno 200 Kg di marijuana, destinata all’esportazione illegale in Italia;

                             1.1.3   trasportato da Noranco a Chiasso un quantitativo di 8 Kg di marijuana destinati al mercato degli stupefacenti;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Chiasso, Stabio e in altre imprecisate località, nel periodo 1 ottobre 2002 – 25.3.2003, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana.

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel decreto di accusa.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al periodo antecedente il 1 ottobre 2002.

                                   3.   Di conseguenza, AC 1 é condannato:

                               3.1.   alla pena di 5 mesi di detenzione;

                               3.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr.  300.- e delle spese processuali

                                   4.   L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di 4 anni

                                   5.   La sospensione condizionale della pena di 1  mese inflitta al condannato in data 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau non é revocata.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           617.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           967.60

                                                             ===========

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