Incarto n. 72.2003.33
Lugano, 5 novembre 2004/eg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1 e domiciliato a
detenuto dal 14 ottobre al 18 ottobre 2002;
prevenuto colpevole di:
1. incendio intenzionale
per avere, a S. Antonino, l'11.4.2002, agendo in correità con __________, intenzionalmente cagionato un incendio presso lo Snack-bar __________, di cui era gestore, occasionando danni al mobilio, alla merce e alla struttura del locale per un valore di circa fr. 200'000.- / fr. 300'000.--,
in particolare, all'inizio del mese di aprile 2002, per avere richiesto in più occasioni a __________ se, dietro compenso, fosse stato d'accordo di appiccare il fuoco ad un separé del locale ottenendone in seguito il suo assenso dietro promessa di un compenso di fr. 8'000.--,
tanto che __________ nelle prime ore del mattino dell'11.4.2002 si recò nel citato ritrovo e dopo esservi entrato mediante effrazione di una porta sul retro, aver cosparso di benzina alcuni divani a cui diede poi fuoco con l'accendino,
raggiungendo poi in seguito il Night club PIRATA di Arbedo dove ad attenderlo vi era il AC1 a cui confermò l'avvenuto incendio,
ritenuto come quella stessa sera e nei giorni successivi AC1 consegnò a __________, previa vari suoi pagamenti, un importo complessivo, quale suo compenso, di fr. 3'000.-/4'000.-,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;
2. truffa
per avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i funzionari della PL1 di Lugano,
affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l'errore, inducendo così la compagnia assicurativa ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
in particolare per avere denunciato l'incendio di cui al punto 1 alla sopracitata compagnia sottacendo però di esserne stato lui uno dei responsabili,
ottenendo così dalla predetta assicurazione un indennizzo di Fr. 27'300.--, che gli fu corrisposto mediante liquidazione del 24.7.2002;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS
3. ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, a Bellinzona, nel periodo giugno 2001/febbraio 2002, favorito in più occasioni il soggiorno illegale il __________, ospitandolo presso il suo appartamento di Bellinzona benché quest'ultimo non fosse in possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del richiesto visto);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LFDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 39/2003 del 14 aprile 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP1. § L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________. § L'interprete IE1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di 24 mesi di detenzione. Qualora la Corte dovesse ritenere positiva la prognosi dell’accusato, chiede che egli venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni;
§ Il Difensore, il quale chiede che la pena venga commisurata in al massimo 18 mesi di detenzione, non opponendosi a che il periodo di prova venga fissato della durata di 5 anni. Riconosce le pretese della Parte Civile PL1 limitatamente all’importo di fr. 27'300.-, per la differenza chiede il rinvio delle pretese al foro civile;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC1
1. È autore colpevole di:
1.1 incendio intenzionale
per avere, l’11 aprile 2002, a S. Antonino, agendo in correità con __________, intenzionalmente cagionato un incendio presso il bar “__________”, occasionando danni al mobilio, alla merce ed alla struttura del locale per un valore complessivo di almeno fr. 200'000/ 300'000.-?
1.2 truffa
per avere, nel mese d’aprile 2002, alfine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato astutamente i dipendenti della PL1, Lugano, denunciando alla compagnia assicurativa l’incendio di cui sopra da egli intenzionalmente cagionato, ottenendo in tale modo un indebito indennizzo di fr. 27'300.- ?
1.3 ripetuta infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, tra giugno 2001 e febbraio 2002, a Bellinzona, favorito in più occasioni il soggiorno illegale di __________, ospitandolo presso il proprio appartamento, sapendo che egli non era in possesso di validi documenti di legittimazione?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3. Deve essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla parte civile PL1?
4. Deve essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo degli averi patrimoniali sequestrati?
Considerato in fatto ed in diritto:
- che AC1 è autore colpevole di incendio intenzionale e di truffa in danno dell'assicurazione, in relazione all'incendio dell'11 aprile 2002 dell'esercizio pubblico "__________" che egli conduceva;
- che egli va invece prosciolto dall'imputazione di ripetuta infrazione alla LDDS, sussistendo dubbi sull'aspetto soggettivo e non potendosi in particolare escludere che il AC1 abbia agito per semplice negligenza;
- che la pena per il reo va fissata in 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 4 anni, con computo del carcere preventivo sofferto;
- che a garanzia del pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali si pronuncia il sequestro conservativo sul conto bancario del reo;
- che quo alle pretese della parte civile PL1, va senza dubbio tutelata quella di fr. 27'300.-- relativa all'importo versato all'imputato, costituendo essa il danno conseguente all'ascritto reato di truffa;
- che per la rimanenza la parte civile procede invece per il risarcimento di importi versati ad altre persone, in particolare il proprietario dello stabile, risultate anch'esse danneggiate dall'incendio per il quale il AC1 è condannato;
- che, secondo giurisprudenza, si tratterebbe in questo caso di un danno indiretto, rispetto al quale l'assicurazione nemmeno possiede la qualità di parte civile (Rep. 1998, pag. 329);
- che comunque, a prescindere dalla questione formale, vista l'entità dell'importo in discussione (superiore nel complesso a fr. 400'000.--), la Corte ritiene equo ed opportuno che al reo sia concessa la possibilità di un adeguato contraddittorio, che non può essere garantito appieno in sede penale vista la diversa finalità del procedimento e considerato anche che la parte civile non ha presenziato al dibattimento;
- che pertanto, per la parte della proprie pretesa eccedente i predetti fr. 27'300.--, la parte civile va rinviata al competente foro civile;
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.3 e 3, la cui risposta è parzialmente affermativa;
Visti gli art. 18, 36, 41, 59, 63, 68, 69, 146, 221 CP; 23 LDDS;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC1 è autore colpevole di:
1.1 incendio intenzionale
per avere, l’11 aprile 2002, a S. Antonino, agendo in correità con __________, intenzionalmente cagionato un incendio presso il bar “__________”, occasionando danni al mobilio, alla merce ed alla struttura del locale per un valore complessivo di almeno fr. 200'000/300’000.-;
1.2 truffa
per avere, nel mese d’aprile 2002, alfine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato astutamente i dipendenti della PL1, denunciando alla compagnia assicurativa l’incendio di cui sopra, da egli intenzionalmente cagionato, ottenendo in tale modo un indebito indennizzo di fr. 27'300.- ;
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. AC1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;
3. Di conseguenza, AC1, è condannato:
3.1 alla pena di 18 mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;
4. L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 anni;
5. AC1 è inoltre condannato al pagamento di fr. 27'300.- alla parte civile PL1, che per le proprie ulteriori pretese è rinviata al competente foro civile;
6. È ordinato il sequestro conservativo del saldo depositato sul conto privato no. __________ presso la banca __________;
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1. PL1
2. IE1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 2'173.--
Interpreti fr. 165.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 2'688.--
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