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Ticino Tribunale penale cantonale 03.02.2004 72.2003.122

February 3, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,148 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 72.2003.122

Lugano, 3 febbraio 2004/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

__________,    

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, nell'autunno 2001,

venduto, senza essere autorizzato,

al consumatore B.F., 1971,

almeno 20 bolas di cocaina;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dall'art. 19 cifra 1 LS;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa 634/2002 del 13 settembre 2002, emanato dal Procuratore pubblico.

Inoltre prevenuto colpevole di:

                                   1.   furto

                                         per avere,

a scopo d'indebito profitto,

a __________ negli stabili occupati da richiedenti l'asilo,

nel corso del mese di luglio del 2003,

in danno di sconosciuti detentori che non hanno sporto denuncia,

in due occasioni sottratto 1 telefono cellulare Nokia 5210 e 1 telefono cellulare 3310, entrambi lasciati incustoditi in sala TV ed entrambi privi di scheda SIM,

per un valore stimato di circa fr. 468.--, al fine di appropriarsene;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, il 2.11.2002,

venduto al consumatore T.S. una pallina di cocaina (bolas)

al prezzo di fr. 30.--;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP e 19 cifra 1 LStup.;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 131/2003 del 6 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti                     §   Il procuratore pubblico __________.

                                    §   L'accusato __________, assistito dal difensore di fiducia lic.iur. __________.

                                    §   L'interprete __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma in fatto ed in diritto del decreto di accusa e dell’atto di accusa aggiuntivo. Conclude chiedendo che __________ venga condannato alla pena di 50 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per due anni. Ritenuta inoltre l’assenza di una prognosi favorevole per la pena dell’espulsione, chiede che venga condannato all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   La Difesa, la quale solleva l’eccezione di nullità relativa al DAC poiché l’autorità giudicante non era competente ritenuta l’età adolescenziale del proprio cliente. In via subordinata per quanto concerne il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti previsto nel DAC, ed in via principale per quanto concerne l’infrazione alla LF sugli stupefacenti per quanto concerne l’atto di accusa aggiuntivo, chiede che il suo patrocinato venga prosciolto in quanto le accuse si basano esclusivamente su testimonianze rese a distanza nel tempo dai fatti cui fanno riferimento, contraddittorie nel loro contenuto ed assunte senza contraddittorio. Rileva inoltre come il presunto ruolo di trafficante ascritto al proprio cliente non sia mai stato confermato da altre inchieste condotte dal 2001 ad oggi.

Per quanto concerne il reato di furto chiede che lo stesso venga derubricato in furto di lieve entità, in considerazione del valore oggettivo degli natel rubati e chiede, in assenza della necessaria querela, l’assoluzione anche da questo capo di accusa.

In via ancora più subordinata per quanto concerne i reati previsti dal decreto di accusa ed in via subordinata per quelli di cui all’atto di accusa, chiede, in considerazione della poca gravità dei fatti e dell’applicazione dell’attenuante specifica della giovane età, una riduzione della pena. Chiede da ultimo il dissequestro del natel Nokia sequestrato nel corso della procedura conclusasi con l’emissione del DAC, poiché di proprietà del proprio assistito.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                           __________

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere venduto, senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   nell’autunno del 2001, almeno 20 bolas di cocaina?

                            1.1.2.   il 2.11.2002, 1 bolas di cocaina?

                               1.2.   furto

per avere sottratto,

a scopo di indebito profitto ed al fine di appropriarsene,

nel corso del mese di luglio del 2003 in danno di sconosciuti detentori che non hanno sporto denuncia,

2 cellulari lasciati incustoditi in sala TV presso gli stabili occupati dai richiedenti l’asilo a __________, privi di scheda SIM

del valore stimato in fr. 468.--?

                            1.2.1.   trattasi di furto di lieve entità?

e meglio come descritto dal decreto di accusa e dall’atto di accusa aggiuntivo.

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante della giovane età?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   d’espulsione?

                                   4.   Deve subire la confisca di:

                               4.1.   cellulare Nokia IMEI __________;

                               4.2.   1 cellulare Nokia 5210 IMEI __________;

                               4.3.   1 cellulare Nokia 3310 IMEI __________?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2. e 4.1., venendo a cadere il quesito no. 3;

visti gli art.                      18, 36, 41, 48, 55, 58, 63, 64, 65, 68 e 139 n.1, 172 ter CP;

art. 1 O1CP;

19 n. 1 LStup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   __________ è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere venduto, senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   nell’autunno del 2001, almeno 20 bolas di cocaina;

                            1.1.2.   il 2.11.2002, 1 bolas di cocaina;

e meglio come descritto dal decreto di accusa e dall’atto di accusa aggiuntivo.

                                   2.   __________ è prosciolto dall’accusa di furto.

                                   3.   Di conseguenza __________, vista la giovane età, è condannato al pagamento di una multa di fr. 400.-- da saldarsi entro 3 mesi.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese processuali sono

a carico del condannato in ragione di 1/3 e dello Stato in

ragione di 2/3.

                                   5.   E’ ordinata la confisca di:

                               5.1.   1 cellulare Nokia 5210 IMEI __________;

                               5.2.   1 cellulare Nokia 3310 IMEI __________.

                                   6.   È ordinata la restituzione al condannato del cellulare Nokia IMEI __________.

                                   7.   L’iscrizione al casellario giudiziale verrà cancellata qualora il condannato pagata la multa avrà tenuto buona condotta entro il termine di un anno.

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.          150.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.          200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.             50.-fr.          400.--

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di __________

                                         Tassa di giustizia                                   fr.             50.--

Inchiesta preliminare                             fr.        66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.        16.65

                                                                 fr.      133.30

                                                                 ============

Distinta spese a carico dello Stato 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.          100.--

Inchiesta preliminare                             fr.      133.35

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.        33.35

                                                                 fr.      266.70

                                                                 ============

Intimazione a:

-  __________ -  lic.iur. __________

-  procuratore pubblico __________ -  Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),     Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona -  Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona -  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238,     6807 Taverne -  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino -  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,     6501 Bellinzona -  Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

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