Incarto n. 70.2004.3 Barenco
Lugano 11 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 9 gennaio 2004 presentata da
___________, ___________ (rappr. da avv. __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 15 giorni di detenzione, SC 2 anni (revocata il 28.9.1998) inflitti con decreto d'accusa 09.04.1996 del Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto che l'istante è stata nuovamente condannata
- con decreto d'accusa 28.9.1998 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per ripetuto furto, infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
- con sentenza 9.2.2000 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
condanne queste già cancellate d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che ___________ non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due altre sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
9 CPP e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza 9 gennaio 2004 di ___________ è respinta.
2. Una tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante, tramite il rappr. avv. __________,
al procuratore generale __________.
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 50.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
Totale fr. 60.--
═══════