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Ticino Tribunale penale cantonale 11.02.2004 70.2004.3

February 11, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·346 words·~2 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 70.2004.3 Barenco

Lugano 11 febbraio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 9 gennaio 2004 presentata da

___________,   ___________ (rappr. da avv. __________)

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

                                     -   15 giorni di detenzione, SC 2 anni (revocata il 28.9.1998) inflitti con decreto d'accusa 09.04.1996 del Ministero pubblico, Lugano.

Preso atto che l'istante è stata nuovamente condannata

-   con decreto d'accusa 28.9.1998 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per ripetuto furto, infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

-   con sentenza 9.2.2000 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

condanne queste già cancellate d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che ___________ non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due altre sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.

Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;

                                         9 CPP e 39 TG sulle spese

decreta:                    1.   L'istanza  9 gennaio 2004 di ___________ è respinta.

                                   2.   Una tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante.

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

                                   4.   Intimazione:

- all'istante, tramite il rappr. avv. __________,

                                         al procuratore generale __________.

                                                                                La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Distinta spese                                                                                                                                                                                

Tassa di giustizia                  fr.       50.--

Spese postali e telefoniche   fr.       10.--

Totale                               fr.       60.--

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