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Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2005 40.2005.124

November 30, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,044 words·~5 min·4

Summary

Ricorso sulle stime

Full text

Incarto n. 40.2005.124 __________  

Lugano 30 novembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 4/5 luglio 2005 da

RI 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 3 giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 4784 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 5 ottobre 2005,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 4784 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 578'560.-

                                        Il reclamo interposto in data 16 luglio 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con decisione 3 giugno 2005.

                                        L’autorità di prima istanza, senza invero entrare nel merito di tutte le censure sollevate dal reclamante, ha ritenuto in sostanza che la particolare topografia del fondo giustifichi nella fattispecie concreta una riduzione del 30% sul valore metrico del terreno, con la conseguente riduzione del valore ufficiale di stima, stabilito in CHF 404’995.

                                3.     Con ricorso 4/5 luglio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando un’ulteriore riduzione del valore di stima; ciò poiché il terreno di sua proprietà difetta di accesso veicolare, è posto in una zona soggetta a pericolo naturale, presenta una pendenza media del 70% con punte dell’85-90% nella parte più ampia del fondo ed é configurato in modo tale da pregiudicarne uno sfruttamento ideale.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito il 5 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato che il terreno, essenzialmente prativo con alcuni affioramenti di roccia, è di forma irregolare, scosceso e accessibile unicamente tramite un sentiero. A confine con i lati posti a nord e ad est è presente bosco, mentre la strada comunale sottostante, rispetto alla quale si trova rialzato di una quarantina di metri circa, dista ca. 50 metri.

                                        Da verifiche effettuate tramite l’Ufficio tecnico comunale di __________ risulta che il mappale è stato dapprima inglobato nella Zona soggetta a pericolo naturale riportata nel PR per poi esserne escluso con il successivo rilevamento a livello particellare eseguito dal Dipartimento del Territorio nelle aree di pericolo medio o elevato segnalate nel Piano Cantonale di                                                                    Premunizione e Risanamento (cfr. scritto 24 ottobre 2005 dell’Ufficio Tecnico Comunale __________).

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.     I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

                                        Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

                                        Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.    

                                        7.1.

                                        Alla luce delle risultanze, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso applicando un ulteriore correttivo del – 10% sul valore metrico del terreno per la mancanza di un accesso carrozzabile.

                                        7.2.

                                        Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica e sono ossequiose dei canoni d’estimo sanciti dalla Lst.

                                        In particolare, la forma irregolare del terreno e la sua pendenza marcata sono già state equamente considerate in prima istanza con la riduzione del 30% sul valore metrico, tanto più che, di fatto, il mappale non figura più nella zona soggetta a pericolo naturale prevista dal piano regolatore, come del resto confermato dall’Ufficio tecnico __________ con scritto 24 ottobre 2005.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 4784 RFD di __________ stabilito in CHF 347'140.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 4784 RFD di __________ stabilito in CHF 347'140.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizie, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

                                3.     La presente decisione é definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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