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Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2007 30.2006.2

December 6, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·4,224 words·~21 min·5

Summary

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

Full text

Incarto n. 30.2006.2    

Lugano 6 dicembre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Alberto Canepa arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 20 febbraio 2006 da

1.  RI 1  2.  RI 2   

contro

la decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di realizzazione della strada ai __________,

relativamente al mapp. no. 245 di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ ha costruito la nuova strada ai __________ individuabile nel piano della rete viaria quale strada di servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una lunghezza complessiva di ca. 410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita a nuovo, si snoda dal piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino all’altezza dei mapp. no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada preesistente che costituisce la seconda tratta e che si estende fino all’estremo confine occidentale della zona edificabile per terminare a fondo cieco. Il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del 10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004). I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal 17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no. 70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002 e del 4.11.2003.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 e RI 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 245 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 8'372.86. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.1.2006. Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i ricorrenti hanno eccepito un diniego di giustizia e contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera sia i criteri di calcolo dei contributi; da ciò la pedissequa domanda di annullamento, rispettivamente di riduzione, del contributo Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente, il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento dell’incarto la cui ricezione è stata notificata ai ricorrenti (scritti del 17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto 24.9.2007), proposta che i ricorrenti hanno rifiutato (scritto 22.10.2007).

2.           I ricorrenti rimproverano al Municipio di essere incorso in un diniego di giustizia per non aver esaminato, nella decisione impugnata, tutte le questioni poste a giudizio. Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF). Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché, nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26; DTF 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1). In concreto la decisione su reclamo del Municipio è senz’altro provvista di motivazione sufficiente e la memoria ricorsuale, che non lesina rimproveri e censure, ne è la prova lampante.

3.           I ricorrenti rilevano che il secondo tratto stradale era preesistente, asfaltato e normalmente transitabile e che il precedente proprietario già ha versato contributi di miglioria verosimilmente per la costruzione della fognatura ed altre canalizzazioni; ne deducono che le opere eseguite lungo questo tratto di strada altro non sono che semplici interventi di manutenzione. Pertanto, considerato che i contributi di miglioria possono essere prelevati soltanto sulle spese per la prima esecuzione degli impianti di urbanizzazione, essi sostengono che la riscossione dei contributi in oggetto è arbitraria. L’esame della censura implica due premesse doverose. Anzitutto dev’essere puntualizzato che sebbene progettualmente l’opera sia ripartita in due tratte – suddivisione manifestamente riconducibile all’entità degli interventi, più contenuti lungo il secondo tratto in quanto preesistente – l’opera stessa dev’essere considerata nel suo complesso, e non in modo frammentario (come vorrebbero i ricorrenti), poiché è volta ad ottenere un risultato unico, vale a dire la globale e definitiva urbanizzazione di tutto il comprensorio edificabile che si estende a monte del nucleo. In secondo luogo non è esatto l’assunto secondo cui il vantaggio particolare, e quindi il prelievo di contributi, presuppone necessariamente la creazione di un’opera nuova: vero è che per legge può essere conseguenza anche del miglioramento di un’opera esistente (art. 4 cpv. 1 let. a, b). D’altronde ne offre riscontro lo stesso Scolari citato dai ricorrenti, tuttavia al paragrafo precedente (Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 487; inoltre sempre sul tema Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 193; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 68; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). Ciò detto, propugnando la tesi secondo cui l’opera costituirebbe (quantomeno in parte) una semplice manutenzione, i ricorrenti vorrebbero sostanzialmente rimettere in discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26). In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria tanto per la prima quanto per la seconda tratta è stato avallato dal Consiglio Comunale con le risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva.

4.           4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

4.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270, è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________ (cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50 ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed anch’essa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto pubblicato inc. no. 70/03). Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________ e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso prevalentemente pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche l’urbanizzazione dei fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di transito. La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi aspetti (art. 4 LCM).

4.3. I ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché la loro proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita; in tale ambito stigmatizzano peraltro la chiusura al traffico veicolare della parte bassa di Via __________ definendola come arbitraria poiché obbliga l’utente ad usare la nuova strada, comporta un tragitto più lungo ed in sostanza è un espediente per accollare loro un contributo. Il mapp. no. 245 è un terreno edificato ubicato lungo la parte alta di Via __________ ed appartenente al comprensorio residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi. Conta piuttosto il risultato oggettivo dell’opera che consiste nella possibilità di servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per raggiungere il mapp. no. 245. In quest’ottica il divieto che colpisce Via __________ non è fine a sé stesso bensì contestuale ad un provvedimento pianificatorio; difatti la costruzione della nuova strada, integrata con una misura di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi angusti del nucleo. Mal si comprende quindi come si possa parlare di costrizioni quando la nuova strada va ad esclusivo vantaggio dell’utente e non a suo discapito. L’assoggettamento del mapp. no. 245 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.

5.           5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del 60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-. Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di calcolo che non è di facile ed immediata comprensione, tanto è vero che altri ricorrenti hanno lamentato le difficoltà incontrate nel tentativo di decifrare il prospetto pubblicato. La questione è comunque superata giacché, come richiesto all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio 2007) che fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata messa a disposizione anche dei ricorrenti (cfr. lettera del 26.7.2007). Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore vantaggio/utilità B. La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime. Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che, tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica p. 3-4 nonché allegati 2 e 3). Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già serviti in passato da __________; ai fondi del nucleo che si sono visti ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6). Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di base e (0.20), del tratto d’opera utilizzato f (0.70) e di accessibilità diretta g (0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla variabile H che considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla variabile L calcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da percorrere, ponendo L = 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di base e non è associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7). Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa, vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera) avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall’opera.

5.3. I ricorrenti hanno sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di riparto che tuttavia non sono condivisibili.

5.3.1. Essi sostengono che il contributo debba essere ripartito sulla base di fr. 619'000.- anziché di fr. 620'000.- e che nella spesa determinante sono stati computati anche i costi per la realizzazione di impianti preesistenti quali canalizzazioni e fognatura. Per la quota imponibile fa stato l’importo indicato nella relazione tecnica (p. 8) e riportato in calce al prospetto pubblicato. La quota, arrotondata, è calcolata sulla base della spesa determinante che ammonta complessivamente a fr. 1'094'032.- conformemente ai Messaggi Municipali ed alle conseguenti risoluzioni del Consiglio Comunale che sono state elencate in ingresso e figurano agli atti dell’incarto (l’importo di fr. 1'033'000.- segnato sulla singola scheda di calcolo è verosimilmente frutto di un errore di trascrizione). I costi per le opere di canalizzazione figuranti nei MM 489 e 502 non sono compresi.

5.3.2. Citando l’art. 99 cpv. 1 LALIA i ricorrenti contestano il contributo poiché è superiore al 3% del valore di stima. Il rinvio a tale normativa non è pertinente trattandosi in concreto non di contributi per opere di canalizzazione (art. 96 ss LALIA) bensì di contributi di miglioria disciplinati, per quanto riguarda il calcolo, dagli art. 8 e 9 LCM.

5.3.3. I ricorrenti contestano il parametro L applicato al mapp. no. 245 (1.67) poiché trascura che il fondo aveva già ed a tuttora un accesso dal nucleo e che detto accesso interessa solo il 10% circa dell’opera. Come già rilevato, lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal nucleo è considerata con il fattore d’interessenza A. La differenza tra i fondi che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate (evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica del luglio 2007), tra cui il mapp. no. 245, è riconosciuta un’interessenza iv 0.5 e cioè ridotta della metà rispetto all’interessenza iv 1 applicata ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta queste due classi si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenza iv 0 ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere un’interessenza ir 1 per la riduzione del carico veicolare data dallo spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada. Il grado di interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di fondamento. La lunghezza del tratto d’opera utilizzato è considerata nell’ambito del fattore vantaggio/utilità B, e per la proprietà in esame è ben lungi dall’essere ridotta al solo 10% dell’opera come sostengono i ricorrenti. Infatti l’accesso al mapp. no. 245 va esaminato non per rapporto al nucleo bensì per rapporto alla nuova strada; visto che quest’ultima ha inizio dallo spiazzo antistante il cimitero, il fondo si trova posto nella parte finale del tracciato. La lunghezza del tratto effettivamente percorso per accedere alla proprietà (l = ml 500) è dunque maggiore rispetto a quella necessaria per raggiungere i fondi ubicati lungo la parte iniziale della strada, ad esempio ai mapp. no. 5 (l = ml 143) o 185 (l = ml 345), rispettivamente è minore rispetto al mapp. no. 262 posto alla fine del tracciato (l = ml 535), ma è anche uguale a quella applicata a tutti gli altri terreni serviti dalla parte alta di Via __________ (mapp. no. 243, 246, 250 ecc.). Non è poi trascurabile che nell’ambito dello stesso fattore il vantaggio del mapp. no. 245 è ridotto in considerazione della posizione retrostante (H = 0), riduzione di cui ovviamente non hanno beneficiato i fondi direttamente confinanti.

5.3.4. I ricorrenti lamentano un trattamento discriminatorio anche in relazione all’importo del contributo al mq, specie per confronti con i mapp. no. 1239, 247 e 248. In tema di contributi di miglioria può accadere che un certo metodo di calcolo non operi distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione specifica dei fondi imposti e della funzionalità dell’opera, ciò che di riflesso può comportare un appiattimento dei singoli importi al mq (sul tema cfr. RtiD II-2005 no. 25 c. 6.5). Nel caso concreto, tuttavia, il metodo di riparto è zeppo di fattori valutativi ed i contributi non si riducono ad un risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr. x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio tratto da ogni fondo. Ciò vale anche per il mapp. no. 245 per rapporto al quale il paragone con il mapp. no. 1239 non è pertinente poiché la situazione di questo fondo è differente. Infatti il mapp. no. 1239 è inserito nel comprensorio del nucleo (evidenziato in verde) perché, pur beneficiando di un diritto di passo veicolare sul mapp. no. 185 (cfr. estratto sifti), di fatto usufruisce solo di un accesso pedonale alla nuova strada, attraverso una scala, mentre l’accesso veicolare avviene dal nucleo; di conseguenza non ha interessenza veicolare (iv = 0) ma solo quella derivante dalla riduzione del carico veicolare (ir = 1). Quanto ai mapp. no. 247 e 248 è del tutto irrilevante che i proprietari che hanno edificato il loro fondo prima della realizzazione della strada abbiano dovuto sopportare costi di costruzione maggiori rispetto a chi edificherà approfittando della nuova opera. Infatti questi sono oneri che chiunque decida di costruire, nonostante lo stato di urbanizzazione non sia ottimale, deve accollarsi. Anzi, ciò è una comprova del fatto che la strada ha portato vantaggi anche ai fondi già serviti (migliorandone l’accessibilità) facilitando il compito a chi vorrà riattare uno stabile esistente o costruirne uno nuovo senza – per citare i ricorrenti – dover ricorrere ad un elicottero.

5.4. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 245 va confermato anche nel suo ammontare.

6.           La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-    

-    

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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