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Ticino Tribunale di espropriazione 25.05.2010 20.2009.12-3

May 25, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·938 words·~5 min·5

Summary

Indennità per svalutazione - pretesa tardiva - perdita posteggi

Full text

Incarto n. 20.2009.12-3    

Lugano 25 maggio 2010

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo  

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini arch. Alberto Canepa  

segretario giudiziario

Enzo Barenco  

statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COES 2  

  concernente la formazione del marciapiede e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulla strada cantonale __________ - __________, nel Comune di __________ (ora Comune __________) su Via __________ in zona abitato,   relativamente al mapp. no. 1184 RFD di __________),

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

che lo ISEP 1 ha risolto di procedere ad una serie di interventi lungo la strada cantonale che attraversa l’abitato di __________ allo scopo di migliorare la sicurezza dell’utenza pedonale nell’attraversamento della carreggiata e di garantire nel contempo la continuità dei camminamenti pedonali anche a valle della strada dove sono ubicate alcune importanti strutture d’interesse pubblico;

che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr) e degli art. 20 ss della Legge di espropriazione (Lespr), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 30.3 al 28.4.2009;

che entro i termini di legge sono pervenute due opposizioni, una delle quali interposta il 21.4.2009 da COES 2 proprietario del mapp. no. 1184. All’altezza di questo fondo il progetto prevede la formazione di un marciapiede la cui esecuzione implica l’espropriazione di 4 mq e l’occupazione temporanea di 8 mq della particella per le quali è offerta, rispettivamente, un’indennità di fr. 50.- il mq e di fr. 10.- a corpo. Il proprietario si è limitato a contestare l’intervento espropriativo argomentando che il sedime interessato è utilizzato come posteggio esterno e ne ha chiesto la sostituzione con un posto auto sulla part. no. 1182 anch’essa di sua proprietà;

che il Consiglio di Stato ha approvato il progetto e respinto nel contempo le suddette opposizioni con risoluzione del 16.9.2009 cresciuta incontestata in giudicato;

che l’incarto è quindi stato trasmesso a questo tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr);

che con istanza 19.11.2009 l’ente espropriante ha chiesto l’anticipata immissione in possesso dal 1°.3.2010, provvedimento che l’espropriato ha autorizzato con scritto del 3.2.2010;

che all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 l’espropriato ha dichiarato di accettare le indennità offerte nella tabella pubblicata, ma ha rivendicato in aggiunta un risarcimento di fr. 60/80'000.- a titolo di svalutazione della proprietà per la perdita di un posteggio;

che l’adesione alle offerte di indennità per l’espropriazione parziale e l’occupazione temporanea di cui alla tabella di espropriazione, risultante dal verbale di udienza del 21.4.2010, costituisce accordo ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. Da decidere resta quindi unicamente la domanda di indennizzo per titolo di svalutazione;

che le pretese d’indennità devono essere inoltrate entro il termine di pubblicazione degli atti (art. 24 cpv. 2 let. d Lespr);

che in concreto la domanda è stata presentata solo all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 ed è quindi manifestamente tardiva;

che una pretesa tardiva è ricevibile a condizione che siano adempiuti i requisiti posti dall’art. 32 Lespr, ciò che non è il caso nella fattispecie in esame. Infatti, l’opposizione interposta dall’espropriato dimostra come egli fosse perfettamente in grado di valutare l’incidenza dell’intervento sul mapp. no. 1184; perciò egli avrebbe potuto (e dovuto) manifestare nel contempo, almeno in via cautelativa o subordinata, anche la volontà di ottenere un risarcimento per la perdita del posteggio qualora la sua opposizione non fosse stata accolta;

che tanto meno la domanda può essere valutata d’ufficio non essendo riconducibile ad un diritto accertato nella tabella o altrimenti notorio (art. 30 Lespr);

che pertanto la pretesa d’indennità per titolo di svalutazione è irricevibile;

che a prescindere dalle considerazioni che precedono essa è comunque anche infondata nel merito;

che il sacrificio di posteggi o di aree destinate a posteggio è indennizzabile sulla base dell’art. 11 let b Lespr solo a condizione che i posti auto soppressi in seguito all’espropriazione non fossero abusivi od oggetto di una concessione precaria (TRAM 50.2005.11-12 del 19.2.2007, 50.2005.25 del 1°.12.2006) e purché presentassero almeno le dimensioni minime prescritte;

che in concreto l’area utilizzata come posteggio è costituita da una striscia irregolare posta a margine della strada cantonale lungo il muro dell’abitazione al mapp. no. 1184; essa ha una larghezza variabile da un massimo di ca. m 2.40 ad un minimo di ca. cm 60 ed una lunghezza di ca. m 5.80 (cfr. documentazione fotografica; piani);

che il posteggio non vi è mai stato formalmente autorizzato. Inoltre, palesemente, il sedime non ha le misure minime per poter essere destinato a parcheggio e neppure offre lo spazio minimo affinché le manovre non siano d’intralcio alla circolazione sulla strada cantonale (cfr. Norma VSS 640 291a, tav. 2 p. 11 ). Il posto auto litigioso è dunque ben lungi dall’essere conforme

che di conseguenza la situazione non è tutelabile dal profilo espropriativo;

che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia           1.     La richiesta di indennità per titolo di svalutazione è respinta.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                             Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                           Enzo Barenco

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