Incarto n. 10.2008.13
Lugano 2 febbraio 2010
Decisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
IS 1 rappr. dall’ RA 1
contro
COES 1 rappr. da RA 2
nell'ambito della realizzazione della discarica per materiali inerti in località __________ a __________, relativamente al mapp. no. 1231 RFD di __________,
ed ora sull’opposizione all’espropriazione interposta dall’espropriata,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
- che IS 1 è una azienda privata iscritta nel RC dal 29.3.2001 con scopo la promozione, la realizzazione e la gestione di discariche per materiali inerti;
- che in data 8.8.2003, per delega del Consiglio di Stato, la Divisione della giustizia, in applicazione degli art. 2 cpv. 3 e 3 cpv. 1 Lespr, ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione per la realizzazione della nuova discarica per ineriti nel comprensorio giurisdizionale di __________. Contro tale decisione, pubblicata sul FU 64-65/2003 del 12.8.2003, non sono stati interposti ricorsi;
- che nel mese di ottobre del 2003 IS 1 ha presentato una domanda di costruzione per una discarica di materiali inerti sulle part. no. 478, 1143, 1183, 1226, 1228, 1229, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1364 di __________;
- che l’ufficio dei Servizi generali del Dipartimento del territorio ha rilasciato il suo preavviso il 7.10.2004;
- che il 2.12.2004 il Municipio ha accordato la licenza edilizia respingendo, nel contempo, alcune opposizioni;
- che il 17.2.2006 il Dipartimento del territorio ha concesso a IS 1 l’autorizzazione per la gestione della 1a tappa della discarica, di ca. 250'000 mc, sui mapp. no. 478, 1143, 1183, 1226, 1228, 1229, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1364 di __________;
- che, nel frattempo, IS 1 si è adoperata per ottenere la disponibilità dei fondi coinvolti nel progetto prendendo contatto con i proprietari e promuovendo un incontro informativo. Con quasi tutti gli interessati ha quindi raggiunto un accordo stipulando dei contratti di compravendita a prezzi oscillanti tra 1.- e 6.- fr. il mq (mapp. no. 707, 1364, 1236, 1183), rispettivamente dei contratti di affitto con contestuale costituzione di una servitù d’uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica, nonché clausola di ripristino, contro versamento di un compenso annuo di 20 cts. il mq adeguati annualmente in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo (mapp. no. 478, 1143, 1226, 1228, 1233, 1234 e 1235);
- che per quanto concerne il mapp. no. 1231, come per le altre particelle, IS 1 ha proposto alla proprietaria l’affitto annuale o la vendita del terreno. Preso atto, all’incontro informativo, che l’indennità per l’affitto sarebbe stata di 20 cts. il mq e reputando tale compenso insufficiente, la proprietaria ha avanzato una pretesa di fr. 3.il mc per il materiale depositato. L’importo rivendicato – che IS 1 ha ritenuto riferibile al materiale depositato in compatto, corrispondente a ca. 50 cts. il mq di materiale sciolto, e che essa ha inizialmente riportato in una bozza di contratto d’affitto – in ultimo non è stato accettato (o confermato) dall’azienda: tenuto conto della tassa di discarica fissata dal Dipartimento e per motivi di parità di trattamento rispetto agli altri proprietari, nel settembre del 2006 essa ha di rimando proposto un prezzo di vendita di fr. 5.- il mq oppure un affitto annuale indicizzato di 20 cts. il mq. Rinegoziato l’affitto, le parti sembravano essersi intese per un importo di 40 cts il mq annui, ma in definitiva l’accordo è sfumato apparentemente per ragioni
riconducibili alle modalità di taglio e ritiro del legname presente sul fondo;
- che pertanto IS 1 ha avviato la presente procedura, con omissione della pubblicazione, finalizzata ad ottenere l’espropriazione formale totale del fondo contro versamento di una indennità di fr. 1.- il mq;
- che con memoria del 21.10.2008, ripercorse le pregresse trattative, l’espropriata si è opposta all’espropriazione dichiarandosi d’accordo con l’affitto della particella e rivendicando una indennità di fr. 3.- il mc di materiale compatto;
- che all’udienza di conciliazione del 9.1.2009 le parti hanno accettato di riavviare i negoziati propendendo per la soluzione dell’affitto della particella anziché per la sua espropriazione definitiva. L’ente espropriante si è dichiarato d’accordo di consegnare il legname all’espropriata la quale, dal canto suo, ha accordato l’anticipata immissione in possesso a partire dal 1°.4.2009;
- che, tuttavia, anche quest’ultima trattativa non è giunta a buon fine ed al dibattimento finale del 6.11.2009 le parti hanno confermato le rispettive posizioni;
- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse pubblico e se rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; DTF 129 I 337 c. 4.1 e rinvii);
- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr l’espropriato ha facoltà di opporsi all’espropriazione. Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica utilità dell’opera per la quale si procede all’espropriazione formale è già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). Infatti, in tale evenienza, il giudice non è confrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4);
- che la discarica in oggetto è prevista nel Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino, come nel Piano direttore cantonale (cfr. scheda di coordinamento 5.4, oggetto 5.4.10), ed è stata approvata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Stando al rapporto esplicativo la discarica ha una capacità prevista di 1,5 mio di mc con possibilità di ampliamento. Essa è in esercizio dal 2006 gestita da IS 1;
- che il PR di __________ è stato adeguato di conseguenza con l’inserimento del perimetro della discarica controllata nel piano delle zone e del
paesaggio e con l’introduzione dell’art. 44 NAPR con oggetto i depositi. La part. no. 1231 è inclusa nel perimetro della discarica e, come le altre proprietà coinvolte nel progetto, è assegnata alla zona forestale;
- che di conseguenza la pubblica utilità dell’opera non può essere rimessa in discussione in questa sede, non essendo peraltro adempiuti i requisiti per un eccezionale esame pregiudiziale del provvedimento pianificatorio (RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4);
- che, in ogni caso, l’espropriata non contesta la pubblica utilità dell’opera. Essa si oppone all’espropriazione avvalendosi, sostanzialmente, di due argomenti: in primo luogo sostiene che l’accordo raggiunto sul principio dell’affitto nell’ambito delle trattative private, impedirebbe ora a IS 1 di pretendere l’espropriazione formale del sedime; in secondo luogo, a suo avviso, il provvedimento non sarebbe necessario per realizzare l’opera, indipendentemente dal fatto che all’azienda sia stato conferito il diritto di espropriare. Per il resto i temi sollevati sono prevalentemente di ordine finanziario e vertono sull’indennità;
- che sebbene dagli atti di causa si possa desumere che la proprietaria non ha mai preso seriamente in considerazione l’eventualità di vendere il mapp. no. 1231, e che le trattative svoltesi prima e dopo l’avvio della procedura espropriativa erano incentrate sull’ipotesi dell’affitto della particella, di fatto le parti non hanno mai stipulato e sottoscritto un formale accordo che sancisse la formula dell’affitto. Né ha valenza di accordo, ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 e 2 Lespr, la discussione avvenuta all’udienza del 9.1.2009, poiché in tale occasione le parti hanno semplicemente dato atto della possibilità di riavviare il negoziato (cfr. verbale);
- che su questo punto, ossia sul principio dell’affitto, non sussiste dunque alcun accordo che vincoli IS 1 o questo Tribunale;
- che d’altra parte contro la risoluzione dell’8.8.2003, con la quale la Divisione della giustizia ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione, era dato ricorso al Gran Consiglio (art. 3 cpv. 2 Lespr; art. 4 cpv. 2 Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, nonché allegato: deleghe al DI). Non essendo stata impugnata, la decisone è definitiva e quindi non può essere rimessa in discussione in questa sede;
- che perciò, nella misura in cui contesta il diritto di espropriare, l’opposizione è priva di fondamento;
- che, viceversa, merita maggiore attenzione l’obiezione secondo cui l’espropriazione formale del fondo non sarebbe necessaria per eseguire l’opera: implicitamente l’espropriata allude infatti ad una violazione del principio della proporzionalità;
- che il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti di natura restrittiva siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, a fronte di soluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti del
privato (DTF 126 I 219 c. 2c e rinvii). Secondo la giurisprudenza, in materia espropriativa ciò non significa che la restrizione debba limitarsi a quanto è assolutamente indispensabile alla realizzazione dell’intervento d’interesse pubblico, potendo per contro estendersi a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, all’esecuzione adeguata dell’opera in questione (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3);
- che in concreto, benché l’espropriata non abbia motivato l’asserita inutilità del provvedimento, la sottintesa violazione del suddetto principio impone a questo Tribunale di procedere ad una ponderazione degli interessi;
- che in quest’ottica bisogna tener presente che IS 1 ha stipulato con la maggior parte dei proprietari dei contratti di affitto comprensivi di una servitù d’uso e di trasformazione del sedime. Soluzione, questa, che dopo aver formato l’argomento principale delle discussioni con l’espropriata prima dell’avvio della procedura espropriativa, è ancora stata presa in considerazione all’udienza del 9.1.2009;
- che ciò significa che la realizzazione e la gestione della discarica possono avvenire anche senza espropriare in via definitiva il mapp. no. 1231;
- che, in realtà, è stata l’impossibilità di raggiungere un compromesso sull’indennità, rispettivamente sulle modalità di ritiro del legname, ad indurre IS 1 a rinunciare all’ipotesi dell’affitto ed a domandare l’espropriazione definitiva del sedime;
- che, tuttavia, il solo fatto che sussista un disaccordo circa l’ammontare dell’indennità non è motivo sufficiente perché un ente espropriante pretenda l’espropriazione definitiva quando potrebbe raggiungere il suo obiettivo adottando una misura meno incisiva;
- che per quanto è riconducibile all’inosservanza del principio di proporzionalità l’opposizione deve, dunque, essere parzialmente accolta;
- che di conseguenza l’ente espropriante dovrà adeguare la tabella di espropriazione indicando sia quali diritti intende espropriare in luogo della proprietà, sia la relativa indennità, sia, infine, eventuali effetti accessori (sorte del legname);
- che la tabella così adeguata dovrà essere notificata in duplice copia a questo Tribunale che provvederà ad intimarla all’espropriata affinché possa prendere posizione in merito;
- che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). Non essendo l’espropriata rappresentata da un legale, non si assegnano ripetibili.
richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971
dichiara
e pronuncia 1. L’opposizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. All’ente espropriante è assegnato un termine di 60 giorni per adeguare la tabella di espropriazione con le relative indennità e notificarla in duplice copia al Tribunale di espropriazione.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente pronuncia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco