Raccomandata
Incarto n. 42.2025.54 rs
Lugano 26 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3 novembre 2025 di
RI1, ______
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1, con scritto del 3 novembre 2025, ha ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), in relazione alla mancata emissione di una decisione su reclamo riguardante il suo reclamo del 9 settembre 2025 interposto contro il provvedimento del 12 agosto 2025 con il quale l’amministrazione aveva riconosciuto parzialmente la nota d’onorario di fr. 554.-- emessa il 4 aprile 2025 dal Dr. med. dent. ______ per le cure dentarie prestatele il 22 gennaio 2025, e meglio limitatamente all’importo di fr. 141.30 (cfr. I; A1 inc. 42.2025.54; doc. A2 inc. 42.2025.56).
La medesima, inoltre, ha fatto valere:
" (…) Il 27 agosto 2025 la reclamante ha dovuto nuovamente recarsi dal dentista per il medesimo dente nr. 26 a causa che lo stucco si era staccato. La fattura ammontava a CHF 233.00.
Il 13 ottobre 2025 la reclamante ha sollecitato l’emissione di una decisione formale per il primo trattamento (n.d.r.: del 22 gennaio 2025) e per il secondo trattamento (n.d.r.: del 13 ottobre 2025).
Il 24 ottobre 2025 la reclamante ha informato l’USSI della rottura del dente nr. 25 e nr. 26 (sul lato opposto dell’otturazione del 27 agosto 2025) trasmettendo la foto.” (Doc. I)
1.2. Il 1° dicembre 2025 l’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione, rispettivamente lo stralcio del ricorso, rilevando di aver emanato, il 20 novembre 2025, una decisione su reclamo con la quale è stato evaso il reclamo del 9 settembre 2025 (cfr. doc. III).
Alla risposta di causa l’amministrazione ha, in effetti, allegato la decisione su reclamo del 20 novembre 2025, con cui ha confermato il proprio provvedimento del 12 agosto 2025 (cfr. doc. III2).
1.3. L’insorgente, il 5 dicembre 20925, ha osservato di non avere ricevuto alcuna decisione formale motivata in merito ai trattamenti dei denti nr. 25 e 26 (cfr. doc. V).
1.4. Questo Tribunale, il 12 dicembre 2025, ha trasmesso il doc. V all’USSI per osservazioni, indicando:
" (…) A tale fine vogliate considerare che dal ricorso per denegata giustizia del 3 novembre 2025 e dalla documentazione allegata emerge che RI1, oltre ad avere interposto reclamo il 9 settembre 2025 contro la decisione del 12 agosto 2025 con cui le avete riconosciuto l’importo di fr. 141.30 quale prestazione speciale inerente le cure dentarie del gennaio 2025 (nota d’onorario del 22 gennaio 2025) - in relazione al quale avete emesso una decisione su reclamo il 20 novembre 2025 -, il 17 settembre 2025 ha chiesto il riconoscimento di una prestazione speciale per il trattamento del 27 agosto 2025, la cui fattura ammonta a fr. 233.-- (doc. A4) e il 24 ottobre 2025 ha postulato la vostra partecipazione alla spesa riguardante due denti fratturati (26 e 25) che il dentista avrebbe consigliato di otturare (doc. A3; I). (…)” (Doc VI)
1.5. Il 23 dicembre 2025 la parte resistente ha affermato:
" (…) nella lettera della signora RI1 non sono invocati argomenti né addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto da parte dell'USSl.
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento di una prestazione speciale pari a CHF 233.- inoltrata dalla ricorrente il 17 settembre 2025, si rileva che, con scritto del 2 ottobre 2025, l’USSl ha informato la signora RI1 che, in relazione alla nota d'onorario di CHF 233.emessa il 16 settembre 2025 dal Dr. med. dent. ______, è necessario rifare la fattura al valore del punto CHF 1.00 e indicare il numero del dente che è stato sottoposto alla cura.
Si osserva che ad oggi non è ancora stato dato seguito a tale richiesta.
In riferimento a quanto postulato dalla signora RI1 in data 24 ottobre 2025, ovvero alla richiesta rivolta all'USSl di partecipare alla spesa riguardante due denti fratturati (26 e 25), si rileva che con scritto del 18 dicembre 2025 l'USSl ha invitato la ricorrente ad inoltrare all'Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'del sostegno sociale e dell’inserimento un preventivo ufficiale allestito dal medico dentista con il relativo formulario per la richiesta di una prestazione speciale e ad attendere il benestare dell'Ufficio medesimo. (…)” (Doc. VII)
L’USSI ha allegato gli scritti del 2 ottobre e del 18 dicembre 2025 menzionati (cfr. doc. VII1; VII2).
1.6. RI1 ha preso posizione con scritto del 30 dicembre 2025 (cfr. doc. IX; IX1; IX2).
1.7. I doc. IX, IX1; IX2 sono stati inviati per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. La concreta fattispecie concerne il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto da RI1 al TCA il 3 novembre 2025 in merito alla mancata emanazione di una decisione su reclamo inerente alla sua contestazione del 9 settembre 2025 avverso il provvedimento del 12 agosto 2025 di riconoscimento parziale della nota d’onorario del Dr. med. dent. ______ datata 4 aprile 2025, rispettivamente all’asserita mancata emissione di decisioni formali riguardanti l’assunzione dei costi per il trattamento dentario del 27 agosto 2025 e la richiesta del 24 ottobre 2025 di partecipazione alla spesa per la cura di due denti - nr. 26 e 25 - fratturati (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).
2.3. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
2.4. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.1. il Tribunale federale ha ricordato che il divieto di diniego formale di giustizia è riconosciuto a livello costituzionale quale parte integrante dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e che un'autorità viola tale divieto segnatamente quando rimane del tutto inattiva in violazione dei propri doveri.
Sempre secondo la giurisprudenza l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un determinato termine.
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura del procedimento, nonché l'insieme delle altre circostanze, fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono determinanti, in particolare, il grado di complessità della controversia, la posta in gioco per l’interessato, il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a).
A tal proposito spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, l’autorità, sebbene non le possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di una controversia. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
Del resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.1.; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).
2.5. In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, parzialmente pubblicata in DTF 135 I 119, l’Alta Corte ha precisato che un arco di tempo di diciannove mesi trascorso tra il ricorso del 19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato l’esame di diversi diritti fondamentali era al limite dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.
Con giudizio 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.
Il TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.
Inoltre in una sentenza 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale è stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.
Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.
Cfr. pure STCA 35.2025.28 del 16 giugno 2025 (esclusa una denegata/ritardata giustizia in relazione a un caso in cui, da una parte, il periodo trascorso tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia corrispondeva a circa sei mesi, dall’altra, all’assicuratore, il quale si era attivamente impegnato, rivolgendosi in modo sistematico a molti medici, per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio di celerità, non poteva essere imputata la circostanza che tutti gli specialisti interpellati non avessero accettato l’incarico peritale.
Il Tribunale federale, per contro, in un giudizio 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia in relazione a pretese nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza ha deciso, nel contesto dell’esame del diritto a ripetibili, che alla luce dell’insieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.
L’Alta Corte, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso l’esistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nel settore dell’assicurazione per l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.
In una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025 concernente una causa per ritardata giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare pretorile stralciata dai ruoli la nostra Massima istanza ha puntualizzato che in quel caso il tempo impiegato per emanare la sentenza di appello, ossia diciassette mesi dal deposito dell’appello e quindici mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata la natura cautelare e sommaria della controversia.
Alla parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.
Cfr. anche STF 1C_551/2025 del 1° dicembre 2025 nella quale Il Tribunale federale ha accertato una ritardata giustizia, in quanto la Corte cantonale, dopo cinque anni dall’inoltro di due ricorsi contro l’approvazione di un piano regolatore intercomunale e dopo tre anni e sette mesi dal termine dello scambio degli scritti, non si era ancora pronunciata al riguardo
Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire l’oggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.
2.6. Chiamato a dirimere la presente evenienza, il TCA constata come rilevato nei fatti, che l’USSI, pendente causa, e meglio il 20 novembre 2025, ha emanato una decisione su reclamo relativa alla contestazione del 9 settembre 2025 della ricorrente riguardo al riconoscimento soltanto parziale della nota d’onorario allestita il 4 aprile 2025 dal Dr. med. dent. ______ (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. III2).
La causa riguardante il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato dall’insorgente il 3 novembre 2025, per quanto attiene all’aspetto della nota d’onorario menzionata, deve, di conseguenza, venire stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva d’oggetto (in questo senso cfr. STF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1; STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006; DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; SVR 1996 KV Nr. 3; STZCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.49 del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25 maggio 2020; STCA 35.2019.4 del 14 febbraio 2019; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.29 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.21 del 31 gennaio 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014).
Si rileva, peraltro, che l’insorgente, il 25 novembre 2025, ha impugnato dinanzi al TCA la decisione su reclamo del 20 novembre 2025 (cfr. doc. I inc. 42.2025.56).
L’USSI, con la risposta di causa, ha precisato di aver emesso, il 18 dicembre 2025, una nuova decisione su reclamo con la quale ha annullato e sostituito la precedente del 20 novembre 2025, riconoscendo l’intera nota d’onorario di fr. 554.-- (dedotto l’importo già versato di fr. 141.30) del Dr. med. dent. ______ per le cure dentarie prestate a RI1 il 22 gennaio 2025 (doc. III; III1).
La ricorrente, alla quale è stato assegnato un termine per presentare osservazioni, è rimasta silente.
Con giudizio 42.2025.56, emanato in data odierna, questa Corte ha, perciò, stralciato dai ruoli il ricorso.
2.7. Per quanto concerne il ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alle richieste dell’insorgente del 17 settembre 2025 di riconoscimento di una prestazione speciale per il trattamento dentario del 27 agosto 2025 la cui fattura ammonta a fr. 233.--, nonché del 24 ottobre 2025 tendente a ottenere una partecipazione alla spesa riguardante la cura di due denti (nr. 26; 25) fratturati (cfr. doc. A3; A4 I; V; VI; consid. 1.1: 1.3.; 1.4.), va osservato che tra l’inoltro delle due domande in questione (17 settembre e 24 ottobre 2025) e la presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (3 novembre 2025) sono trascorsi un mese e mezzo circa, rispettivamente una decina di giorni.
Inoltre la procedura non è stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.
Dagli atti di causa emerge, in effetti, che il 2 ottobre 2025 l’USSI, facendo riferimento alla nota d’onorario del 27 agosto 2025 di fr. 233.-- del Dr. med. dent. ______, ha chiesto alla ricorrente “… di rifare la fattura al valore del punto CHF 1.00, indicando il numero del dente curato” (cfr.- doc. VII1).
Il 18 dicembre 2025, d’altro canto, relativamente alla domanda del 24 ottobre 2025, l’amministrazione ha invitato l’insorgente “… ad inoltrarle un preventivo ufficiale allestito dal medico dentista con il relativo formulario e la richiesta di una prestazione speciale e ad attendere il benestare dell’Ufficio medesimo” (cfr. doc. VII2).
Il 23 dicembre 2025 la ricorrente non aveva ancora dato seguito a tali scritti (cfr. doc. VII; consid. 1.5.).
La medesima, d’altronde, il 30 dicembre 2025, ha comunicato
" (…) Il 19 dicembre 2025 la ricorrente ha sollecitato il suo medico-dentista di allestire un preventivo per l’otturazione dei denti nr. 25 e 26. Lo studio riaprirà il 7 gennaio 2026. Appena la ricorrente riceverà il preventivo trasmetterà all’USSI.
Per quanto riguarda la richiesta dell’USSI di rifare la fattura di CHF 233.00 indicando il numero del dente 26 trattato, la ricorrente chiederà al suo medico di specificare sulla fattura. La fotografia per questo intervento è stata trasmessa l’8 settembre 2025.” (Doc. IX)
In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale e cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.5.) e tutto ben ponderato, questo Tribunale non ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico dell’USSI.
È, infine, utile ribadire che in questa sede il TCA è chiamato a stabilire unicamente se l’USSI si sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito dell’assegnazione di prestazioni speciali (cfr. consid. 2.4.).
2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2025.18 dell’11 giugno 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3 novembre 2025, in quanto non stralciato dai ruoli, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti