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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 42.2025.47

January 19, 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,990 words·~40 min·3

Summary

Rettamente USSI applicato su prestazione assist. ordin. (5-6/25) trattenuta di fr.150/mese a titolo di recupero di prestazioni, chieste in rimborso a ric. a seguito di acquis. di sostanza mobil. successivamente a decesso del padre e non quali arretrati degli alimenti dovuti a figlia dall'ex marito

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 42.2025.47   rs

Lugano 19 gennaio 2026        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su reclamo del 28 agosto 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1 (__.__.1976) ha beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2022 a febbraio 2023 e in seguito da agosto 2024 a perlomeno il mese di agosto 2025 (doc. 3).

                          1.2.  Con sentenza 42.2024.54-55 del 28 aprile 2025 questa Corte ha stabilito che nel calcolo della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 non andava computato l’importo di fr. 20.--, poiché RI1, quando aveva ricevuto da terzi, a fine agosto 2024, tale somma esigua, aveva serie difficoltà economiche. Inoltre ella aveva restituito l’ammontare in questione già il 4 settembre 2024 non appena le erano stati versati dal Cantone fr. 700.-- a titolo di anticipo alimenti.

                                  Gli atti sono stati rinviati all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) per calcolare nuovamente la prestazione ordinaria concernente il mese di settembre 2024.

                                  Il TCA ha, poi, parzialmente confermato la restituzione di parte della prestazione assistenziale di settembre 2024 (fr. 234.55 invece di fr. 332.55). Se, da un lato, alcune somme di scarsa entità (fr. 50; fr. 20 e fr. 28) bonificatele da terzi e restituite senza indugio dovevano essere considerate quali entrate temporanee per sostenere il fabbisogno dell’insorgente e della figlia in attesa della prestazione assistenziale e quindi non erano rilevanti ai fini della restituzione, dall’altro, tuttavia, l’ammontare di fr. 234.55 corrispostole da un conoscente il 3 settembre 2024 con la causale “anticipo fattura”, sulla base del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, era stato correttamente conteggiato per determinare l’importo della prestazione assistenziale spettantele effettivamente per il mese di settembre 2025.

                                  Il ricorso contro la STCA 42.2024.54-55 di RI1 al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_329/2025 del 19 giugno 2025.

                          1.3.  Con ulteriore sentenza 42.2024.57 del 28 aprile 2025 il TCA ha avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale, in virtù degli art. 23 Las e 9a cpv. 1 lett. b Reg.Las, aveva applicato nei confronti della ricorrente una riduzione della prestazione assistenziale a causa del mancato utilizzo dell’assistenza sociale per far fronte alla spesa per l’alloggio (compresa nel calcolo della prestazione ordinaria) dei mesi di agosto e settembre 2024.

                                  In relazione all’entità della sanzione questo Tribunale ha confermato l’importo di fr. 100.--. La durata della penalità di tre mesi è, per contro, stata considerata eccessiva in ragione della seria difficoltà finanziaria dell’insorgente e del fatto che la sua unità di riferimento fosse costituita anche dalla figlia minorenne, La stessa è, perciò, stata ridotta a un mese.

                                  Con giudizio 8C_338/2025 del 19 giugno 2025 l’Alta Corte ha ritenuto l’impugnativa di RI1 inoltrata contro la STCA 42.2024.57 inammissibile.

                          1.4.  Con scritto del 22 luglio 2025 RI1 ha ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’USSI, asserendo che quest’ultimo non aveva emesso alcuna decisione riguardo al suo reclamo regolarmente inoltrato il 7 giugno 2025 e motivato contro il provvedimento del 9 maggio 2025, con il quale, in particolare, è stata applicata per i mesi di maggio e di giugno 2025, a titolo di “ricupero indebiti e rimborsi”, una trattenuta di fr. 150.-- mensili sulla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'486.-spettante alla sua unità di riferimento, comprensiva anche della figlia minore, nata nel 2010 (cfr. doc. 15=254; 8; doc. I inc. 42.2025.33).

                          1.5.  Il 22 settembre 2025 il presidente del TCA, con sentenza 42.2025.33, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 22 luglio 2025.

                                  Pendente causa, ovvero il 28 agosto 2025, l’amministrazione ha, in effetti, emanato la relativa decisione su reclamo.

                          1.6.  Con decisione su reclamo del 28 agosto 2025 (cfr. doc. 2-7) l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 9 maggio 2025, e meglio la trattenuta di fr. 150.-- mensili (cfr. consid. 1.4.), rilevando:

" (…) dagli atti risulta che con decisione del 28 aprile 2023 l’USSI ha ingiunto alla signora RI1 il rimborso di CHF 4'218.48 a seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante di CHF 105'000.-- conseguente il decesso di ______. In seguito, con decisione su reclamo del 5 ottobre 2023, notificata tramite invio raccomandato alla signora RI1 il 9 ottobre 2023 e cresciuta incontestata in giudicato, l’USSI ha respinto il reclamo del 6 maggio 2023 rilevando che “in data 1° maggio 2023 la signora RI1 ha versato all’USSI CHF 1'318.48, pertanto la reclamante dovrà versare all’USSI la rimanenza di CHF 2'900.-”.

Le argomentazioni della reclamante non possono essere seguite. La stessa, a beneficio di prestazioni assistenziali da diversi anni, è ben cosciente dell’obbligo di rimborso che le spetta a seguito di acquisizione di sostanza rilevante e anche dell’importo di CHF 2'900.ancora da versare.

I beneficiari di prestazioni assistenziali possono decidere se rimborsare l’importo totale richiesto dall’USSI con un versamento unico oppure mediante versamenti mensili diretti o indiretti con trattenute sulla prestazione assistenziale mensile riconosciuta. Per sua scelta la signora RI1 ha deciso di rimborsare parzialmente l’USSI versando CHF 1'318.48. Poiché rimaneva ancora un importo scoperto, si è reso poi necessario procedere con una trattenuta sulla sua prestazione assistenziale ordinaria. Rilevante è unicamente che la trattenuta sulla prestazione assistenziale di diritto sia proporzionata. La stessa deve essere inferiore al 30% del forfait di mantenimento.

Nel caso di specie, l’ammontare di CHF 150.- corrisponde a meno del 10% del forfait di mantenimento di CHF 1'624 per due persone nel 2025. La misura risulta dunque proporzionata e tiene sufficientemente conto della composizione dell’unità di riferimento.

Considerato quindi il rimanente scoperto di CHF 2'900.-, la trattenuta di CHF 150.- mensili applicata dall’USSI sulle prestazioni ordinarie è corretta. (…)" (Doc. 6-7)

                          1.7.  RI1, il 25 settembre 2025, ha ricorso tempestivamente contro la decisione su reclamo del 28 agosto 2025, postulando l’annullamento della stessa, la sospensione immediata della trattenuta di fr. 150.--, il ricalcolo delle prestazioni assistenziali computando correttamente la situazione familiare e il mancato incasso degli alimenti, di ordinare all’USSI di coordinarsi con l’Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) per il recupero di fr. 2'900 dal padre inadempiente, anziché dalla ricorrente, il riconoscimento della condizione di rigore familiare monoparentale e la tutela dell’interesse superiore della minore, come pure di prendere atto delle dinamiche istituzionali e amministrative persecutorie emerse negli anni 2021 – 2025 e della sproporzione generata dalle prassi di doppio rinvio ai servizi speciali (cfr. doc. I pag. 6).

                                  In proposito l’insorgente ha fatto segnatamente valere:

" (…)

III. IN MERITO

1.     La ricorrente non contesta in astratto l'obbligo di restituzione, ma contesta la modalità e la tempistica con cui è stato imposto il recupero.

2.     L'USSI ha agito ignorando il mandato attivo di incasso dell'URAl, scaricando il peso economico non sul debitore (il padre inadempiente), bensì sulla madre e la figlia.

3.     l CHF 2'900.00 costituiscono un obbligo paterno e non potevano essere riversati sull'eredità familiare, oggetto di prestazioni assistenziali, tanto più in presenza di un incarto URAI ancora aperto.

4.     La decisione del 28 agosto 2025 si innesta in un contesto di dinamiche istituzionali ed amministrative che hanno visto, negli anni 2021-2025, su suolo ticinese l'attivazione reiterata di procedure su istanza dell'ex-coniuge (inchiesta sociale, blocco della domanda di cambio del cognome della figlia, valutazione genitoriale per la madre ed infine tentato collocamento coatto previo l'UAP di ______). Queste misure hanno esaurito le risorse difensive della ricorrente e sono sintomatiche di una pressione sistemica sul nucleo monoparentale.

5.     La trattenuta è formalmente proporzionata (10% del forfait), ma sostanzialmente sproporzionata se letta in questo contesto e alla luce del diritto della figlia minorenne ad una vita dignitosa. Particolarmente, conto tenuto dell'effetto cumulativo dei ritardi, delle riduzioni e delle sanzioni pregresse inflitte dall’USSI e delle tempistiche legali per il recupero degli importi sottratti alla famiglia. (…)" (Doc. I)

                          1.8.  Nella propria risposta del 9 ottobre 2025 l’USSI ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.9.  La ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. doc. V; V1-V2).

                        1.10.  La parte resistente ha preso posizione al riguardo il 4 novembre 2025 (cfr. doc. VII).

                        1.11.  Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia applicato sulla prestazione assistenziale ordinaria dei mesi di maggio e giugno 2025 una trattenuta di fr. 150.-- mensili a titolo di recupero di rimborso.

                          2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

                                  Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

                          2.3.  L'art. 33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

                                  a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);

                                  b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

                                  c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

                                  Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).

                                  Ai sensi dell’art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

                                         L’art. 43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

                                  Questa Corte rileva che l’art. 43 Las è, in ogni caso, una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025).

                          2.4.  A proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così espresso:

" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

                                  Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:

" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:

-   prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;

-   versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

-   eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

-   acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

                                  Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale.

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

Ÿ professionale: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi

Ÿ sociale: per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso sono:

-   le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS)

-   le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

-   l’acquisizione di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

-   un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)"

                                  A quest’ultimo riguardo giova ribadire che l’art. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. consid. 2.4.).

                          2.5.  Le Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.1., concernente il concetto di condizioni agiate nell’ambito delle prestazioni, prevedono:

" 1. Le prestazioni di sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.

2. In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a.   fr. 30’000.00 per persona singola

b.   fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati

c.   fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne

3. In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione."

                                  Dalle relative spiegazioni emerge:

" c) Restituzione volontaria

L’aiuto sociale percepito legalmente può essere restituito volontariamente anche se la persona non adempie il presupposto delle condizioni agiate (per es. poiché può procurarsi i mezzi per la restituzione solo chiedendo un prestito).

Se degli ex beneficiari del sostegno desiderano procedere a una restituzione volontaria, per esempio per soddisfare i requisiti per una naturalizzazione, ciò deve essere loro consentito.

Una restituzione può tuttavia essere considerata volontaria solo se non viene esercitata nessuna pressione da parte dell’organo dell’aiuto sociale."

d) Presa in considerazione della situazione debitoria

Nell’ambito dell’esame della questione concernente la proporzionalità di un rimborso dell’aiuto sociale a fronte di condizioni agiate, occorre prendere in considerazione anche la situazione di indebitamento della persona interessata. In linea di massima, se oltre a quelli soggetti a restituzione nei confronti dell’aiuto sociale, la persona ha ulteriori debiti nei confronti di altri creditori, si dovrebbe puntare a un risanamento complessivo dei debiti. Si può ricorre a un servizio di consulenza in materia di indebitamento affiliato al Verband Schuldenberatung Schweiz (www.schulden.ch) che si attiene ai principi in materia di consulenza di questa associazione professionale (B.3)."

                                  Il p.to E.2.5. delle disposizioni CSIAS riguardante le persone soggette all’obbligo di restituzione di prestazioni percepite debitamente enuncia:

" 1. L’obbligo di restituzione concerne le persone che hanno percepito personalmente un sostegno economico. L’obbligo di restituzione si estende alle prestazioni di sostegno per i membri della famiglia che al momento del sostegno vivevano nella medesima unità di riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di una pretesa di mantenimento).

2. I coniugi e i partner registrati, in virtù degli obblighi di mantenimento e di assistenza, sono tenuti solidalmente alla restituzione delle prestazioni di sostegno corrisposte durante il matrimonio o l’unione domestica registrata.

3. Gli eredi sono tenuti alla restituzione delle prestazioni di sostegno corrisposte in vita al de cuius nella misura in cui sono arricchite dall’eredità.

4. Non sono tenute alla restituzione quelle persone che hanno beneficiato legalmente del sostegno durante la minore età o come giovani adulti durante una prima formazione."

                                  Le spiegazioni al riguardo indicano:

" a) Genitori monoparentali

In concomitanza con la nuova regolamentazione del diritto in materia di mantenimento del figlio, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, l’art. 7 cpv. 2 LAS è stato modificato in modo tale che i figli che non vivono con entrambi i genitori abbiano in ogni caso un proprio domicilio assistenziale. Ciò avrebbe dovuto creare una base per escludere i genitori monoparentali dall’obbligo di restituzione delle prestazioni di aiuto sociale erogate per i figli minorenni che vivevano nella loro economia domestica. Tuttavia, la misura in cui questa eccezione all’obbligo di restituzione trova effettivamente applicazione dipende dalla legislazione cantonale in materia di aiuto sociale.

b) Minorenni

L’eccezione all’obbligo di restituzione prevista per i minorenni o i giovani adulti che seguono una prima formazione non comporta una contestuale esclusione dall’obbligo dei genitori tenuti al mantenimento. I genitori tenuti al mantenimento possono essere chiamati a restituire il sostegno erogato ai loro figli anche se i figli medesimi sono esonerati dall’obbligo di restituzione delle prestazioni in esame."

                          2.6.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen)."

                                  Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

                                  In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandtenund Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit." (pag. 171-172).

                                  In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                  Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 151 V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

                          2.7.  Riguardo all’applicazione dell’art. 33 Las è utile segnalare che con giudizio 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con cui questa Corte, nel caso di una persona che aveva percepito prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 e a favore della quale, a giugno 2019, era stato bonificato un importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo ereditario, aveva confermato la richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto che l’accredito di un anticipo ereditario corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante ed è una circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las), come pure che rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente alle direttive COSAS allora in vigore.

                                  In proposito cfr. anche STF 8C_145/2021 dell’11 marzo 2021 e STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011.

                                  Questa Corte, dal canto suo, con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.

                                  Cfr. pure STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 e STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022.

                          2.8.  Nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che il 28 aprile 2023 l’USSI ha emesso nei confronti di RI1 una decisione di rimborso di fr. 4'218.48 a seguito dell’acquisizione di una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- tramite eredità dopo il decesso di suo padre, ______.

                                  Nel provvedimento è stato indicato che la somma di fr. 4'218.48 è stata calcolata, in primo luogo, in considerazione di un’eredità di fr. 105'000.-- accreditata sul conto corrente postale dell’interessata il 20 marzo 2023, da una parte, e della quota patrimoniale esente di fr. 45'000.-- (persona singola fr. 30'000 + figlia minorenne fr. 15'000), dall’altra.

                                  In secondo luogo, rilevando che a fronte di prestazioni assistenziali erogate alla ricorrente dal 1° giugno 2022 al 28 febbraio 2023 per complessivi fr. 18'418.48, l’ammontare di fr. 14'200.-era già stato recuperato (cfr. doc. 369; 370; fr. 18'418.48 – fr. 14'200 = fr. 4'218.48).

                                  L’insorgente ha interposto reclamo il 6 maggio 2023, contestando la richiesta di rimborso di fr. 4'218.48 e asserendo, in particolare:

" (…)

Con la domanda di prestazioni assistenziali e per tutta la durata delle prestazioni assistenziali, è stato stipulato che l'Ufficio Anticipi Alimenti - in accordo con il Caposervizio del Servizio rette, anticipo e recuperi, ________, che i recuperi delle eccedenze venissero assegnate a titolo di "rimborso prestazioni" a favore dell'USSl o che eventuali importi versati per tempo, venissero versati alla beneficiaria e scalati dal reddito minimo della domanda di prestazioni del mese successivo, le domande di prestazioni essendo rinnovate di mese in mese

v. Ordini di versamento delle eccedenze.

Le pensioni alimentari sotto il periodo di assoggettamento di cui sopra e facenti l'oggetto di "recupero prestazioni" devono pertanto, come previsto peraltro dal mandato sottoscritto con il Servizio rette, anticipo e recuperi, venire riscossi presso il debitore, nella fattispecie il Signor ______, e non presso la Creditrice, nella forma di una domanda di restituzione di cui fa l'oggetto il presente ricorso.

(…) si richiede al Servizio rette, anticipo e recuperi di fare il necessario per recuperare gli importi arretrati relativi al periodo di assoggettamento presso il debitore della pensione alimentare della minore.

(…)

L’importo residuo di 1'318.48 CHF è già stato rimborsato, valore 1° maggio 2023 (PL9), in quanto si era preso come base di calcolo il periodo maggio 2022 – febbraio 2023 e dando per buono il tabulato comprendente febbraio 2023 come saldato, quindi con uno scoperto di 2'900.00 CHF (500.00 CHF di maggio 2022 + 3x 800.00 CHF su giugno, luglio, agosto 2022) che sono da recuperare presso il Signor ______ (leggi “debitore”). (…)" (Doc. 364; 366; 367)

                                  Con decisione su reclamo del 5 ottobre 2023 l’amministrazione ha confermato la domanda di rimborso dell’importo di fr. 4'218.48, osservando che, avendo RI1 corrisposto fr. 1'318.48 il 1° maggio 2023, la rimanenza da versare corrisponde a fr. 2'900.-- (cfr. doc. 275-283).

                                  Al riguardo è stato precisato:

" (…)

L’art. 4 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minori indica che “L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.”

L’art. 7 cpv. 1 enuncia che “La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni”.

Il cpv. 2 esplica che “L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente”.

Nel caso concreto l'URAl ha provveduto al versamento dell'anticipo alimenti di CHF 700.- alla reclamante, di cui l’USSI ha correttamente tenuto conto nella tabella di calcolo per la definizione del diritto alle prestazioni assistenziali.

Conformemente all'art. 7 cpv. 2 l'URAl ha provveduto, nei confronti dell'obbligato, al recupero degli alimenti stabiliti nella sentenza di divorzio del 31 gennaio 2022 (CHF 1'500.- mensili).

Come precedentemente indicato, una parte di quanto recuperato (CHF 700.-) va a coprire l'anticipo alimenti versato dall'URAl all'interessata e l'eventuale eccedenza (CHF 800.-) al genitore richiedente che in concreto, essendo la signora RI1 al beneficio di prestazioni assistenziali, nel cui calcolo non è stato computato l'importo di CHF 800.-, tale somma viene riversata all'USSl.

Si evidenzia che I'URAI non ha ottenuto, dal debitore degli alimenti, il versamento integrale degli alimenti da questi dovuti per tutti i mesi in cui la signora è stata al beneficio delle prestazioni assistenziali.

A seguito dell'acquisizione della sostanza rilevante, correttamente l'USSl, con decisione di rimborso del 28 aprile 2023, ha chiesto alla reclamante il rimborso di complessivi CHF 4'218.48.

A fronte di un totale di complessivi CHF 18'418.48 ricevuti dalla reclamante quali prestazioni assistenziali per il periodo dal mese di giugno 2022 al mese di febbraio 2023 l'USSl ha dedotto da tale importo CHF 11’000.- precedentemente rimborsati dalla signora RI1 in data 24 marzo 2023 e complessivi CHF 3'200.quali eccedenze recuperate dall'URAl e riversate all'USSl per un totale di CHF 14'200.- già rimborsati.

Considerata l'eredità accreditata sul conto corrente postale in data 20 marzo 2023 di CHF 105'000.- e una quota patrimoniale esente di CHF 45'000.- è emerso un totale da rimborsare di CHF 4'218.48.

Ritenuto tutto quanto sopra si conferma la richiesta di rimborso dell'importo di CHF 4'218.48. Si rileva che a tal proposito in data 1º maggio 2023 la signora RI1 ha versato all'USSl CHF 1’318.48, pertanto la reclamante dovrà versare all'USSl la rimanenza di CHF 2'900.-." (Doc. 281-282)

                                  La decisione del 5 ottobre 2023 è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  A seguito della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 aprile 2025 datata 30 aprile 2025 e vidimata dal Comune di ______ quel medesimo giorno (cfr. doc. 155-157=23-25), l’USSI, il 9 maggio 2025, ha emanato un provvedimento relativo alla “domanda del 30-04-2025” con “validità dal 01-05-2025 al 30-06-2025” di riconoscimento a favore della ricorrente di una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'486.--. Dalla stessa è stato dedotto, sia per il mese di maggio che per il mese di giugno 2025, un importo di fr. 150.-- a titolo di “ricupero indebiti e rimborsi” (cfr. doc. 254=15; consid. 1.4.).

                                  Tale decisione è stata confermata con decisione su reclamo del 28 agosto 2025 (cfr. doc. 2-7; consid. 1.6.).

                          2.9.  Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte evidenzia, in primo luogo, che l’USSI, con decisione del 28 aprile 2023, ha chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali erogate nel periodo giugno 2022 - febbraio 2023 non ancora recuperate, pari a fr. 4'218.48 (cfr. doc. 369-370; consid. 2.8.) - importo che l’amministrazione ha poi precisato, nella decisione su reclamo del 9 ottobre 2023, essersi ridotto a fr. 2'900.-- (cfr. doc. 275-283; consid. 2.8.), avendo la ricorrente versato, il 1° maggio 2023, fr. 1'318.48 -, a seguito dell’acquisizione da parte di RI1 di una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- ereditata da suo padre (cfr. consid. 2.8.).

                                  La parte resistente ha, quindi, domandato il rimborso dell’ammontare in questione, che corrisponde a prestazioni assistenziali già erogate alla ricorrente, in virtù dell’art. 33 Las che contempla specificatamente l’obbligo di rimborsare le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni in determinate situazioni, segnatamente in caso di acquisizione di sostanza rilevante (cfr. art. 33 lett. b Las; consid. 2.3.) e non ha, per contro, proceduto a richiedere l’incasso degli alimenti anticipati dall’Ufficio rette, anticipi e incassi a favore della figlia.

                                  Dalla risposta di causa si evince, peraltro, che “tale trattenuta è finalizzata esclusivamente al recupero delle prestazioni che la signora RI1 era tenuta a rimborsare a seguito dell’acquisizione dell’eredità del defunto padre e esula da qualunque procedura avviata dall’Ufficio rette, anticipo e incassi (URAI) nei confronti dell’ex marito e nelle quali l’USSI non ha nessun coinvolgimento” (cfr. doc. III).

                                  In effetti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 Las, relativo all’anticipo alimenti, “L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all’obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento.” e, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. 281-282; consid. 2.8.), il Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni all’art. 7 prevede che “La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.” (cpv. 1) e che “L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.” (cpv. 2).

                                  Quanto preteso dall’insorgente nel ricorso e nello scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.7.), e meglio che l’importo di fr. 2'900.-- equivarrebbe ad arretrati della pensione alimentare dovuti dal padre di sua figlia che invece di essere recuperati presso quest’ultimo vengono addebitati sull’eredità di suo padre (in particolare a pag. 3 dell’impugnativa è stato affermato che “L’USSI ha agito ignorando il mandato attivo di incasso dell’URAI, scaricando il peso economico non sul debitore (il padre inadempiente), bensì sulla madre e la figlia”) si rivela, di conseguenza, infondato.

                                  In concreto, ad ogni modo, la decisione su reclamo del 5 ottobre 2023 è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  Il TCA non ignora che la ricorrente ha fatto valere che “la mancata opposizione alla decisione del 5 ottobre 2023 non è stata una scelta, ma la conseguenza di un sovraccarico processuale determinato dalla coazione legale dell’ex-coniuge perpetrata finanche su suolo ticinese, coinvolgendo peraltro la scuola della figlia, con conseguenti descolarizzazioni e facendo scattare un’inchiesta socio-ambientale previa l’ARP______ di ______ - su istanza del padre, ed avente per obiettivo di ottenere il collocamento coatto della figlia ______, bloccando per altro, la domanda di cambio del cognome della figlia presso l’USC di ______. Tutte le risorse della ricorrente sono pertanto state canalizzate sulla difesa di ______, per evitare il collocamento coatto e proteggere la stabilità familiare a fronte delle procedure.” (cfr. doc. I pag. 3).

                                  Pur comprendendo il periodo delicato vissuto dall’insorgente anche dal profilo delle procedure all’epoca in corso, va, tuttavia, osservato, da una parte, che le vertenze menzionate riguardavano altri ambiti del diritto e non l’assistenza sociale, ciò che avrebbe dovuto, in una certa qual misura, facilitare per la ricorrente il trattamento separato e tempestivo della controversia con l’USSI.

                                  A maggior ragione ritenuto che in ogni caso anche le decisioni concernenti l’assistenza sociale contribuivano alla tutela, dal lato finanziario, non solo suo, bensì pure della figlia minorenne.

                                  Dall’altra, che comunque nemmeno risulta che la medesima, in seguito, abbia perlomeno tentato di richiedere la restituzione dei termini ex art. 14 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e art. 41 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), per poter impugnare la decisione su reclamo del 5 ottobre 2023.

                                  Per completezza si rileva, infine, che è vero che l’art. 33 Las enuncia che vanno rimborsate le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni (cfr. consid. 2.3.), quando in concreto le prestazioni concernono anche la figlia minorenne dell’insorgente.

                                  È altrettanto vero, però, che le linee guida CSIAS al p.to E.2.5., relativo alle persone soggette all’obbligo di restituzione di prestazioni percepite debitamente, indicano che l’obbligo di restituzione concerne le persone che hanno percepito personalmente un sostegno economico. L’obbligo di restituzione si estende alle prestazioni di sostegno per i membri della famiglia che al momento del sostegno vivevano nella medesima unità di riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di una pretesa di mantenimento) (cfr. consid. 2.5.).

                                  In simili condizioni, occorre concludere che la richiesta di rimborso formulata nei confronti della ricorrente a seguito dell’acquisizione di sostanza mobiliare successiva al decesso del padre non è censurabile.

                        2.10.  In relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia invocate nell’impugnativa (cfr. doc I pag. 4), il TCA si limita a evidenziare che il Tribunale federale in una sentenza 2C_998/2015 del 20 settembre 2016, riguardo alla CEDU, al consid. 4.5., ha ricordato:

" (…) les dispositions de la CEDH ne limitent en principe pas la liberté de l'Etat de décider s'il convient ou non d'instaurer un système de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant être accordées au titre de pareil régime (cf. ATF 140 I 77 consid. 10 p. 89 s.; 140 I 305 consid. 9.2 p. 315 s.; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158, déféré devant la Cour EDH le 14 octobre 2013 sous le numéro d'ordre 65550/13; cf., sous l'angle de la garantie de la propriété, arrêt de la Cour EDH  Stec et al. c. Royaume-Uni [GC], du 12 avril 2006, req. 65731/01 et 65900/01, Rec. 2006-VI, par. 53). En effet, c'est en première ligne au législateur qu'il appartient de définir le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci se fixe (ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262), notamment au travers des lois relatives à l'assurance-invalidité ou à l'aide sociale; toutefois, ces normes et l'éventuelle latitude de jugement que celles-ci impliquent doivent être interprétées en conformité avec les droits fondamentaux et les principes constitutionnels guidant l'activité de l'Etat (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 p. 81; 139 II 289 consid. 2.2.2 p. 295; 138 I 225 consid. 3.5 p. 229). L'intervention du juge demeure subsidiaire à cet égard. Par ailleurs, les garanties précitées n'imposent, en règle générale, pas à elles seules aux autorités l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un niveau de vie déterminé aux individus (cf. ATF 139 I 272 consid. 5 p. 279; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; arrêt de la Cour EDH  Petrovic c. Autriche, du 27 mars 1998, req. 20458/92, Rec.1998-II, par. 26 ss).”

                                  Va, poi, osservato, relativamente sia alla CEDU che alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e a prescindere dalla questione se le disposizioni di quest’ultima rilevanti in casu siano o meno direttamente giustiziabili (in proposito cfr. DTF 143 I 1 consid. 1.3.), che nella concreta fattispecie alla ricorrente e alla figlia sono comunque state riconosciute le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. consid. 1.1.; 1.4.; 2.8).

                                  In effetti oggetto della presente lite non è il rifiuto di tali prestazioni o dell’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., il quale non risulta, perciò, violato.

                                  Per quanto attiene all’art. 11 cpv. 1 Cost., secondo cui i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo, giova rilevare che da tale disposto non possono essere dedotte pretese da far valere in giustizia. Lo stesso contiene un mandato legislativo, rispettivamente indica (semplicemente) contenuti programmatici, ma va tenuto conto nel contesto dell’interpretazione conforme alla Costituzione della legislazione pertinente (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 6.4.; STF 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 4.; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2.).

                        2.11.  Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, le domande formulate nel petitum ai p.ti 5 e 7, tendenti a ordinare all’USSI di coordinarsi con l’Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) per il recupero di fr. 2'900.-- dal padre inadempiente, rispettivamente a prendere atto delle dinamiche istituzionali e amministrative persecutorie emerse negli anni 2021 - 2025 e della sproporzione generata dalle prassi di doppio rinvio ai servizi speciali (cfr. doc. I; consid. 1.7.), si rivelano irricevibili, esulando dalla presente causa.

                                  Al riguardo va, d’altronde, osservato che secondo la costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                  Nel caso di specie la decisione su reclamo del 28 agosto 2025 impugnata concerne l’applicazione di una trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale ordinaria al fine di recuperare quanto richiesto in rimborso all’insorgente giusta l’art. 33 Las dopo che alla medesima, il 20 marzo 2023, è stata accreditata la somma di fr. 105'000.-- quale eredità da parte del padre (cfr. consid. 2.8.).

                        2.12.  Relativamente all’entità della trattenuta che l’USSI ha quantificato in fr. 150.-- mensili, mentre la ricorrente, in via subordinata, ha chiesto di limitare a fr. 30.-- al mese (cfr. doc. V pag. 3), il TCA rileva che l’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

                                  Ai sensi del cpv. 2 Las l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

                                  Le Linee guida CSIAS al p.to E.4., concernente il principio della restituzione (p.to E) sia delle prestazioni percepite indebitamente (p.to E.1.) che delle prestazioni percepite debitamente (p.to E.2.), enunciano:

" 1Una pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il sostegno corrente dello stesso organo dell’aiuto sociale.

2L’ammontare della compensazione, inclusa un’eventuale sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle prestazioni (30% del FM).”

                                  Nelle spiegazioni è indicato:

" Requisiti legali per la compensazione

Si deve tener presente che una compensazione è ammessa solo se i rispettivi creditori e debitori dei crediti in esame corrispondono (art. 120 CO). Pertanto, un organo dell’aiuto sociale può compensare con le prestazioni di sostegno correnti solo quelle pretese di restituzione che gli spettano personalmente. Non è ammesso che un organo dell’aiuto sociale compensi, nell’ambito dei versamenti correnti, dei debiti di aiuto sociale nei confronti di un altro ente pubblico (per es. il comune che erogava precedentemente il sostegno) o (nel caso dell’aiuto sociale cantonale) nei confronti del cantone che erogava precedentemente il sostegno.”

                                  Per quanto attiene alla portata delle direttive cfr. consid. 2.6.

                                  In concreto la trattenuta di fr. 150.-- al mese applicata dalla parte resistente, in particolare per i mesi di maggio e giugno 2025 (cfr. consid. 1.4.), concerne una pretesa di rimborso di prestazioni assistenziali ricevute dalla ricorrente antecedentemente all’acquisizione della sostanza mobiliare che spetta direttamente all’USSI ed è inferiore al 30% del forfait di mantenimento che per il 2025 corrispondeva a fr. 1'624.-- mensili per due persone (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369), ovvero è pari a circa 6.5% di fr. 1'624.--.

                                  Secondo la giurisprudenza il principio della proporzionalità esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefissato e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (proporzionalità in senso stretto; cfr. STF 8c_864/2018 del 21 gennaio 2020 consid. 5.2.2.; DTF 141 I 1 consid. 5.3.2.).

                                  Ne discende, tutto ben ponderato, che la decurtazione in questione, anche considerando la presenza nell’unità di riferimento della figlia adolescente, non risulta eccessivamente severa per rapporto allo scopo voluto (ossia recuperare quanto non ancora rimborsato a seguito dell’eredità ricevuta) e rispetta, dunque, il principio della proporzionalità.

                                  A titolo di raffronto va segnalato che con giudizio 42.2025.14 del 15 settembre 2025, gi menzionato sopra, questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione, la quale aveva applicato una trattenuta di fr. 150.-mensili sulle prestazioni ordinarie da gennaio a giugno 2024 a titolo di recupero dell’importo di prestazioni assistenziali percepite debitamente da rimborsare a seguito di acquisizione di eredità nel caso di una beneficiaria dell’assistenza sociale la cui unità di riferimento era costituita soltanto dalla medesima e che, quindi, subiva una riduzione del forfait di mantenimento di fr. 1'031.-- nel 2024 per una persona sola del 14.6%.

                        2.13.  Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 28 agosto 2025 deve essere confermata.

                        2.14.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

42.2025.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 42.2025.47 — Swissrulings