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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2020 42.2020.24

December 7, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,224 words·~16 min·2

Summary

Negato il diritto a IPG Corona dal 16 al 27 marzo 2020 poiché l'attività lavoratiuva è stata interrotta a causa di inabilità lavorativa per malattia, come attestato dal medico. L'IPG Corona per quarantena non entra di conseguenza in considerazione

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 42.2020.24   DC/sc

Lugano 7 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’8 settembre 2020 emanata da

CO 1       in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1971, domiciliato a __________ (Italia), dipendente della ditta __________ di __________, con uno stipendio mensile loro di fr. 5'050.--, il 24 aprile 2020 ha richiesto l’indennità per perdita di guadagno Corona.

                                         Egli ha affermato di avere continuato a percepire il salario dal suo datore di lavoro e di avere interrotto la propria attività lucrativa a causa di una misura di quarantena, ordinata dal dr. __________ di __________, dal 16 al 27 marzo 2020 (cfr. doc. 26).

                                         Il certificato medico del dr. __________, specialista FMH in medicina interna, attesta che l’assicurato è inabile al lavoro “per malattia/infortunio” al 100% dal 16 al 27 marzo 2020 (cfr. doc. 31).

                               1.2.   Il 16 giugno 2020 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda “in quanto l’interruzione del lavoro è dovuta a malattia” (doc. 20).

                                         Nella sua opposizione del 1° luglio 2020 l’assicurato si è così espresso:

" (…) In data 13/03/2020 ho contattato il mio medico curante, in quanto presentavo sintomi influenzali, quali febbre e dolori muscolari. Ho informato il datore di lavoro in quanto in sede eravamo venuti a contatto con un collega risultato positivo al test. Di questo fatto ho informato il mio medico curante, il quale mi ha prolungato i giorni di malattia sino al 27/03 mantenendomi in quarantena proprio per la questione legata al collega risultato positivo.” (Doc. 19)

                               1.3.   Con decisione su opposizione dell’8 settembre 2020 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:

" (…) Per quanto suesposto, il diritto all'IPG Corona è di principio dato alle persone in buona salute che, su prescrizione (di un medico o dell'autorità), hanno dovuto interrompere l'attività per mettersi in quarantena, ovvero allo scopo di prevenire la diffusione dei coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone effettivamente o potenzialmente contagiate.

In concreto, l'opponente è stato assente dal lavoro per malattia, come attestato dal certificato medico versato agli atti. Non può quindi essere considerato in buona salute e, conseguentemente, essere stato messo in quarantena. In ragione di ciò, il diritto all'indennità non può essere accordato. L'evento dovrà, se del caso, essere annunciato al competente assicuratore malattie per la compensazione della perdita di guadagno riferita a tale assenza dal lavoro.” (Doc. A)

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il riconoscimento del diritto alle prestazioni in quanto si trovava in quarantena e non in malattia:

" (…) Durante la prima fase della crisi pandemica (Marzo/Aprile 2020), le autorità italiane, imponevano a chiunque presentasse forme così dette influenzali, di restare al proprio domicilio, informare il proprio medico e di effettuare il tampone per verificarne l'eventuale contagio. Dal 09/03/2020 col DPCM è stata estesa a tutta Italia, l'obbligo di autocertificazione per gli spostamenti strettamente necessari, quali: recarsi al lavoro, di salute e necessità. II tampone era ed è tutt'ora prescritto dal medico o dalle autorità sanitarie laddove necessario.

Nel mio caso specifico non vi è stata la necessità del test, in quanto – fortunatamente – non ho avuto sintomi gravi da richiedere l'ospedalizzazione. Va ribadito altresì che la precarietà dei tamponi diagnostici, imponeva alle autorità sanitarie di utilizzarli solo nei casi conclamati o comunque che presentavano gravi sintomi. Nel dubbio del momento storico di cui sopra, si è deciso con il medico curante di non rischiare di tornare al lavoro e di fare una quarantena preventiva per escludere che potessi essere portatore del virus, inconsapevolmente.

Nella mia opposizione alla decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, ho ribadito che, avendo avuto in azienda alcuni colleghi che hanno effettivamente contratto il virus, il rischio correlato era tangibile ed oggettivo. Ricordo inoltre, sempre relativo al mese di marzo, che le cure per il Sars-Cov-2 non erano state individuate e la cronaca ci portava ad una cruda realtà che abbiamo tutti ben presente. Questo stato di emergenza ha creato e crea tutt'ora, una insicurezza tale che, a distanza di mesi non siamo ancora certi di quando potremo tornare alla normalità.

Non da ultimo, sempre legato alla autocertificazione, se avessi proceduto a recarmi al lavoro, con i rischi summenzionati riferiti ai sintomi, e fossi incorso in un controllo delle autorità di Polizia, avrei rischiato una denuncia avendo commesso un reato perseguibile per legge.

Per i motivi addotti, ritengo il ricorso fondato e correlato dalla documentazione necessaria alla sua accettazione.” (Doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 28 ottobre 2020 la Cassa, dopo avere precisato che il ricorso del 19 ottobre 2020 è tempestivo in quanto la raccomandata è stata ritirata il 19 settembre 2020, ha proposto la conferma integrale di quanto esposto nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

                               1.6.   Il 28 ottobre 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                                         Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19) (Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871) entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), all’art. 2 cpv. 1 prevede che:

" hanno diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),

1. in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi,

     o

    2. perché sono stati messi in quarantena;

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

    1. salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o

    2. indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).”

                                         Il cpv. 4 dell’art. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.

                                         Nel suo Commento a questa disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in seguito: UFAS) si è così espresso:

" Cpv. 4: il diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18 marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali o a prestazioni secondo la LCA.”

                                         L’art. 3 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).

                                         Secondo l’art. 4 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

                                         L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

                                         Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

                                         L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19) è stata più volte modificata nei mesi successivi (il 23 aprile 2020, il 17 giugno 2020, il 6 luglio 2020, l’8 ottobre 2020, cfr. RS 830.31).

                               2.2.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 27 novembre 2020), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 9 versioni, cfr. pag. 2-42).

                                         La Circolare valida dal 17 marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di quarantena”) prevede quanto segue:

" 1035   Hanno diritto all’indennità anche le persone che non sono

direttamente affette dal coronavirus, ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata positiva al test.

1036   La quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità. L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”

                                         L’ultima versione della Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 27 novembre 2020), precisa che:

" 3.2.2       Diritto derivante da una prescrizione di quarantena

1035        Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non essendo

09/20       direttamente affette dal coronavirus, si trovano in

quarantena in quanto hanno avuto contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto, come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono state messe in quarantena dalle autorità.

1035.1     Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una regione a

09/20       rischio ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

135.2       Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,

09/20       sussiste il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è disponibile sul sito Internet dell’UFSP.

1035.3     I genitori che devono interrompere la propria attività

11/20       lucrativa in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a partire dall’inizio della quarantena ordinata.

1036        La quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità. L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.

1036.1     Se una persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto

07/20       una notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il diritto all’indennità.”

                                         Nel Bollettino d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi diritto si intendono:

" Le persone che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della malattia, l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le persone in buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo da un medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.

Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività lucrativa salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa indipendente (ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte altre condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le persone domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera (frontaliere e frontalieri).”

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

                               2.3.   Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 24 aprile 2020 ha chiesto l’indennità di perdita di guadagno Corona, tramite l’apposito formulario, affermando di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure di quarantena dal 16 al 27 marzo 2020 e che la quarantena è stata ordinata dal dr. ___________ (cfr. doc. 24).

                                         Come già visto (cfr. consid. 1.2), mediante certificato medico del 20 marzo 2020 il dr. ____________, specialista FMH in medicina interna, ha attestato un periodo di inabilità al lavoro per malattia dal 16 al 27 marzo 2020 (cfr. doc. 31).

                                         Nella sua opposizione RI 1 ha affermato di avere contattato il suo medico curante il 13 marzo 2020 in quanto presentava “sintomi influenzali quali febbre e dolori muscolari” ed ha precisato di avere informato il datore di lavoro (in quanto un collega era risultato positivo al COVID-19) e il suo medico curante, il quale gli “ha prolungato i giorni di malattia sino al 27 marzo 2020” mantenendolo “in quarantena proprio per la questione legata al collega risultato positivo” (cfr. doc. 12).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale - malgrado le affermazioni dell’assicurato ritiene determinante il contenuto del certificato medico del dr. ____________ del 20 marzo 2020, non smentito o precisato da attestazioni successive allegate al ricorso o in sede di nuove prove (cfr. consid. 1.6).

                                         Da questo certificato, redatto il 20 marzo 2020, risulta inequivocabilmente che RI 1 è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per malattia dal 16 marzo (e non dal 13 marzo) al 27 marzo 2020 e non posto in quarantena (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020, pag. 731 seg. (743) il quale riprende la definizione di quarantena che figura al numero 1035 della Circolare dell’UFAS citata in precedenza, cfr. nota 37).

                                         Del resto l’assicurato stesso ha affermato di avere presentato “sintomi influenzali, quali febbre e dolori muscolari” (cfr. doc. B).

                                         Trattandosi dunque in realtà di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento del diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per quarantena non entra in considerazione.

                                         La decisione su opposizione della Cassa CO 1 dell’8 settembre 2020 deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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