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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2020 42.2020.18

December 7, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,655 words·~43 min·2

Summary

A seguito del divieto generale imposto dal TI nel 3/2020 (avallato da Confederazione) attività ordinaria delle autofficine non poteva essere svolta. Attivo solo servizio picchetto. Pertanto ricorrente, titolare di garage, ha diritto a IPG Corona ex art. 2 cpv.3 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 42.2020.18   rs

Lugano 7 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su “reclamo” del 7 agosto 2020 emanata da

CO 1   in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione del 22 giugno 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno Corona, in quanto:

" (…) I beneficiari sono persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente il cui reddito soggetto all’AVS è compreso tra CHF 10’000.- e CHF 90'000.-. Il vostro reddito nel 2019, sul quale avete versato i contributi previdenziali, è superiore all’importo massimo.” (Doc. A6)

                               1.2.   L’8 agosto 2020 la Cassa ha emesso una “decisione su reclamo” con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento del 22 giugno 2020, rilevando:

" (…) ln base alla situazione straordinaria come conseguenza del coronavirus, il Consiglio federale ha emanato la seguente ordinanza 2 COVID-19 in data 13.03.2020. Il Consiglio federale ha deciso in base all'articolo 185, cpv. 3, della Costituzione federale (Cost). Ciò significa che il fondamento è costituito dalla più alta base giuridica in Svizzera - I Cantoni non possono adottare misure o rilasciare istruzioni che vadano oltre questa legge suprema. Su questa base fondata sulla Cost. il Consiglio federale ha la competenza di determinare quali siano le aziende indispensabili per mantenere funzionante la vita pubblica (prestazioni base).

Le officine e le stazioni di servizio sono state designate come tali e non sono state soggette a chiusura totale a livello federale.

Il 20.03.2020 il Governo cantonale ticinese ha emesso un'ordinanza generale relativa alla situazione coronavirus. Questa non include la chiusura totale di alcuni settori dell'economia. Il 27 marzo 2020, il Governo cantonale del Ticino ha arbitrariamente decretato ulteriori chiusure di negozi, in particolare per quanto riguarda i cantieri e i fornitori di cantieri, ma non tutti i servizi del settore automobilistico e del commercio specializzato dei veicoli a due ruote - Di conseguenza si può ancora ipotizzare una chiusura parziale ai sensi dell'articolo 8. Con una nuova ordinanza COVID-19 del 28.03.2020 la Confederazione ha aggiornato l'ordinanza COVID-19, con la quale introduce i determinanti articoli 7 (entrata in vigore retroattiva a partire dal 17.03.2020) e 7e (entrata in vigore retroattiva dei cpv. 1-3 in vigore dal 21 marzo 2020, cpv. 4 e 5 in vigore dal 28 marzo 2020), che definiscono anche l'imposizione di restrizioni temporanee o chiusura di attività in specifici settori economici, approvate dal Consiglio federale, da gestire in maniera analoga a quelle definite su scala nazionale. Il 02.04.2020, il Governo cantonale del Ticino ha modificato la propria ordinanza sulla base dei nuovi articoli straordinari federali, art. 7 segg, in base ai quali il contenuto per il settore automobilistico e del commercio specializzato dei veicoli a due ruote non subisce alcuna modifica - Di seguito si deve ancora presumere una chiusura parziale ai sensi dell'art. 8 - Questa ordinanza inizia il 06.04.2020 e rimane in vigore fino al 13.04.2020 (estensione della prima ordinanza). Nuovamente in data 06.04.2020, il Governo cantonale del Ticino ha emesso un regolamento invariato - Questa ordinanza inizia il 14.04.2020 e rimane in vigore fino al 19.04.2020 (seconda estensione della prima ordinanza).

Inoltre, il Consiglio federale ha emesso le Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) in materia di contributi AVS/IV/EO, organizzazione e assoggettamento assicurativo del 30 marzo 2020 / Versione 2 / valida dal 29.04.2020 / 318.714 i. A detta dei rif. marginali 1065 segg. della Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) di questa ordinanza e direttiva - la base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito dell'attività lucrativa secondo la fissazione al 17 marzo 2020 dei contributi dell'anno 2019 che dev'essere tra CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 e deve esserci una perdita di guadagno direttamente correlata alla crisi del coronavirus. Il suo reddito soggetto a AVS il 17.03.2020 era superiore a CHF 90'000.00 e quindi non insorge alcun diritto.

La base per la valutazione della compensazione per i lavoratori indipendenti è sostanzialmente il reddito percepito che è stato realizzato nel 2019. Come base si applica il reddito utilizzato per determinare il calcolo dei contributi per il 2019 (acconto). Se al momento della determinazione dell'indennità è già disponibile la comunicazione fiscale definitiva per il 2019, sarà presa in considerazione questa.

Se l'indennità determinata si basa sul reddito utilizzato per i contributi d'acconto del 2019 e se questo non è stato adeguato dall'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, la domanda si fonda sul reddito dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se la comunicazione fiscale definitiva per il 2019 è già disponibile al momento della domanda, si dovrà tenere conto di questa.

Considerazioni:

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle basi giuridiche sopra elencate, la nostra decisione di "Rifiuto dell'indennità di perdita di guadagno Corona" del 22.06.2020 è stata determinata sull'ultima decisione definitiva di contribuzione per il 2017 del 24.06.2019 sulla base di un reddito realizzato di CHF 223'700.00. Non abbiamo a disposizione una comunicazione fiscale definitiva per il 2019.” (Doc. A1)

                               1.3.   RI 1, con tempestivo ricorso del 14 agosto 2020 inoltrato al TCA, ha fatto valere:

" (…) Tra marzo e aprile inoltriamo per email i formulari di richiesta IPG Corona e compiliamo il modulo Meldebeleg Corona Erwerbsersatz (Online) interponendo così la domanda per il ricevimento dell'indennità a seguito delle misure decretate dal Consiglio Federale, dal 19.03.2020 al 10.05.2020.

ln data 22.06.2020 viene respinta la nostra richiesta con motivazione che il reddito realizzato dichiarato sull'ultima decisione definitiva di contribuzione supera i Fr. 90'000.-

Con notifica del 01 .07.2020 ricorriamo alla decisione di rifiuto del versamento dell'IPG Corona e reclamiamo nuovamente la nostra richiesta di indennità. Esplicitiamo nel nostro scritto che siamo consapevoli del fatto che dal 17.03.2020 al 20.03.2020 in Ticino vigeva un caso di rigore. Nonostante ciò non inoltriamo una nuova richiesta (dal 20.03.2020 al 10.05.2020) poiché riteniamo che sarà la cassa di compensazione ad adeguare il versamento delle indennità giornaliere sulla base di tale situazione.

ln data 07.08.2020 riceviamo per raccomanda la decisione sul nostro reclamo, il quale viene respinto. Determinante si dimostra di nuovo l'ultima decisione definitiva di contribuzione: reddito realizzato maggiore di Fr. 90’000.-.

Il 12.08.2020 inoltriamo opposizione alla decisione di respingere il reclamo.

A seguito di un colloquio telefonico con l'Istituto delle Assicurazioni Sociali, ci permettiamo di ribadire nel nostro scritto che l'attività "garage e autofficine" non rientra nei casi di rigore, pertanto anche in caso di conseguimento di un reddito annuo soggetto all'AVS superiore a CHF 90'000, la rendita IPG deve essere garantita. (…)” (Doc. I)

                               1.4.   Dopo avere beneficiato di una proroga del termine (cfr. doc. III-VI), il 24 settembre 2020 la Cassa ha presentato la risposta di causa in lingua tedesca (cfr. doc. VII).

                                         Di conseguenza il 28 settembre 2020 questo Tribunale le ha impartito un termine di 15 giorni per produrre la traduzione della risposta in lingua italiana (cfr. doc. VIII).

                                         Il 7 ottobre 2020 è pervenuto l’atto di risposta tradotto in italiano con cui la parte resistente ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando in particolare:

" (…)

- 16.04.2020 La Confederazione emana l'ordinanza Corona ampliata - Clausola di rigore per autonomi - non è più necessaria una chiusura totale, ma solo una perdita di guadagno dovuta alla stagnazione economica. - Questa ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 17 marzo 2020.

La decisione del Consiglio federale del 16.04.2020 ha introdotto l'estensione del gruppo di beneficiari per l'indennizzo corona per la perdita di guadagno. Per prendere in considerazione solo i casi di rigore, ora si ha diritto se il reddito soggetto all'AVS era compreso tra CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00. Questo è stato incluso solo nella circolare riguardante i provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità coronavirus (CIC) 328.713 d del 17.04.2020 con la versione 2. ln particolare, il nuovo paragrafo 3.2.5 con il margine n. 1041.2 e il margine n. 1041.3 ha consentito di soddisfare i presupposti del diritto per la nostra decisione di rifiuto del 22.06.2020 (allegato 1). Come già menzionato, i presupposti del diritto non sarebbero stati soddisfatti in passato a causa della chiusura solo parziale.

Le restrizioni a breve termine o le sospensioni di attività in determinati settori economici ordinate dai Cantoni e approvate dal Consiglio federale devono essere trattate alla stregua delle chiusure di impianti ordinate in tutta la Svizzera. Ciò significa che le chiusure/restrizioni ordinate dal Cantone Ticino, approvate dal Consiglio federale, devono essere equiparate a quelle ordinate dal Consiglio federale all'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020, valide al 17 marzo 2020. Ciò è subordinato all'approvazione delle chiusure/restrizioni cantonali da parte del Consiglio federale.

Il determinante art. 7e cpv. 1-3 dell'ordinanza 2 COVID-19, approvato dal Consiglio federale il 27 marzo 2020, è entrato in vigore con effetto retroattivo alle ore 00:00 del 21 marzo 2020.

Il Consiglio federale ha deciso in base all'articolo 185, cpv. 3, della Costituzione federale (Cost). Ciò significa che la base è costituita dalla più alta base giuridica in Svizzera — i Cantoni non possono adottare misure o rilasciare istruzioni che vadano oltre questa legge suprema. Su questa base fondata sulla Cost. il Consiglio federale ha la competenza di determinare le aziende indispensabili per mantenere funzionante la vita pubblica (prestazioni base) Le officine e le stazioni di servizio sono state designate come tali e non sono state soggette a chiusura totale a livello federale.

Il Cantone Ticino si è spinto oltre gli ordini del Consiglio federale, in particolare per quanto riguarda la chiusura dei cantieri. Per questo motivo i fornitori di cantiere come i pavimentatori, gli idraulici, gli elettricisti, i servizi idraulici, gli addetti alla copertura di tetti, ecc. che, come i proprietari di autofficine, sono stati colpiti solo in parte dalla chiusura parziale (negozi chiusi - servizi idraulici aperti) sono stati costretti a chiudere completamente. Ciò non ha tuttavia influito su nessuna officina nel segmento delle prestazioni base.

Lo ha confermato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il signor __________, in risposta a una richiesta telefonica e conferma il nostro approccio che anche nel Canton Ticino il settore delle autofficine e delle due ruote con officina non è stato completamente chiuso, ma solo parzialmente chiuso, motivo per cui il risarcimento può essere corrisposto solo in base alla clausola di rigore per l'indennità Corona. (…)” (Doc. IX)

                               1.5.   Il 15 ottobre 2020 il ricorrente ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (…) Ribadiamo comunque quanto menzionato nella nostra raccomanda a CO 1 del 12.08.2020 (allegato 1):

"siamo stati spesso confrontati con titolari di garage (ditte individuali) che hanno percepito la rendita senza complicazioni a differenza nostra".

Abbiamo contattato nuovamente l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS, Bellinzona); il quale ci ha riconfermato che il versamento dell'IPG sarebbe avvenuto poiché l'attività dei garage ticinesi non rientrava tra i casi di rigore.

Notifichiamo che durante il periodo di "lockdown" abbiamo mantenuto attivo unicamente un servizio di picchetto per le emergenze, come da istruzioni comunicate da UPSA Sezione Ticino (allegato 2). Per informazione: questo servizio di picchetto era garantito dal capo operaio e non dal signor RI 1.

Non da ultimo, l'interesse di mantenere la sicurezza alla guida dei nostri clienti, soprattutto per coloro che operavano per il settore sanitario e delle cure a domicilio, ci è stato molto a cuore.

Auspichiamo quindi che non sia questa benevola decisione a precludere il ricevimento dell'indennità.” (Doc. XI)

                               1.6.   La Cassa, il 10 novembre 2020 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XIV).

                                         Il doc. XIV è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus richiesta dal 19 marzo al 10 maggio 2020.

                                         Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

                                         L’art. 1 della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

                                         Giusta l’art. 2 cpv. 1 LEp:

" 1 La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.”

                                         Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett. b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare i provvedimenti nei confronti della popolazione.

                                         L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.”

                               2.2.   Il Consiglio federale, fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

                                         Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

                                         Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale).

                                         Al riguardo è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).

                                         Nel Canton Ticino il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.”).

                                         In seguito, iI 14 marzo 2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

                                         Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art. 7 LEp.

                                         L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

                                         In particolare giusta l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

a.   negozi e mercati;

b.   ristoranti;

c.   bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;

d.   strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;

e.   strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

3 Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

a.   negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso quotidiano;

b.   negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;

c.   farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici);

d.   uffici e agenzie postali;

e.   punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;

f.    banche;

g.   stazioni di servizio;

h.   stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;

i.    officine di mezzi di trasporto;

j.    pubblica amministrazione;

k.   strutture sociali (p. es. centri di consulenza);

l.    funerali nella stretta cerchia familiare;

m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;

n.   alberghi.

4 Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone.”

                                         L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

                                         Il 20 marzo 2020 nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (RU 2020 863).

                                         Il Consiglio di Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020 (valida fino al 29 marzo 2020), ha deciso:

" 1. È confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), strutture che offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio (fra cui parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) e le strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita, giardini botanici e zoologici e parchi di animali).

2. Il punto n. 1 non si applica a:

-   servizi di distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità d'ingresso dei clienti nei locali;

-   mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico;

-   mense aziendali non aperte al pubblico;

-   punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;

    punti vendita di articoli medici e sanitari;

-   farmacie e drogherie;

-   chioschi;

-   stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;

-   banche;

-   uffici e agenzie postali;

-   funerali nella stretta cerchia familiare.

In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

3. Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla presente risoluzione governativa e alla gestione dell'emergenza a patto di:

-   non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

-   garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;

-   limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;

-   non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.

4. Possono rimanere operative le strutture sanitarie, socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD che erogano prestazioni urgenti e necessarie come definito dal Medico cantonale e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.

5. Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

6. Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un'evidente urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

7. Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a domicilio in modalità remota. L'accesso agli uffici non è ammesso per il pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

8. Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti tramite un servizio di picchetto.

9. Sono permessi interventi volti a garantire l'igiene e la pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.

10. Sono permesse le attività private volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

11 Le attività industriali che non possono interrompere immediatamente tutte le attività, sono autorizzate a svolgere i lavori necessari ad arrestare le linee di produzione.

Le attività del settore chimico-farmaceutico, medicale, alimentare o indispensabili per il settore socio-sanitario, possono rimanere attive nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

12. Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.

13. Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti indispensabili.

14. Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività necessarie all'informazione e alla diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.

15. È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle attività autorizzate. (…)”

                                         Il Consiglio federale, il 27 marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU 2020 1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

                                         Ai sensi di questo disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

                                         L’art. 7e cpv. 1-3 dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020.

                                         Con Risoluzione n. 1649 del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020. Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:

" 8. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).”

                                         Tali misure sono state prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile 2020 e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.

                                         Per il periodo dal 20 al 27 aprile 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1827 del 15 aprile 2020, ha invece deciso:

" 1. Oltre alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono applicabili anche le seguenti disposizioni.

2. Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare, come attualmente, a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di:

-   non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

-   garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;

-   limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;

-   non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.

3. Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da10 o meno persone.

La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

4. Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. (…)” (la sottolineatura è della redattrice)

                                         Dal 27 aprile al 3 maggio 2020 il Consiglio di Stato ha ulteriormente allentato le misure, consentendo l’attività sui cantieri all’aperto o al coperto svolte da 15 o meno persone e prevendendo che le altre industrie, diverse da quelle della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di interesse pubblico.

                                         È stato altresì previsto che “se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020” (cfr. risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020).

                                         L’art. 6 Ordinanza 2 Covid-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:

" Art. 6 cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

c.   bar, nonché discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;

e.   Abrogato

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a:

l.    funerali nella cerchia familiare;

o.   centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio e i fiorai;

p.   strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

q.   strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”

                                         Tale disposizione è stata oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7 giugno 2020 (RU 2020 1499):

" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

b.   Abrogata

c.   discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:

b.   negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;

bbis strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);

3bis Oltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera bbis si applica quanto segue:

a.   la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle scuole dell’obbligo;

b.   la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

c.   nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;

d.   le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;

e.   le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.

                                         Dall’11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

                               2.3.   Il Consiglio federale ha, inoltre, adottato delle misure per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus.

                                         In particolare l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871), all’art. 2 cpv. 3 prevede:

" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 subiscono una perdita di guadagno.”

                                         Secondo l’art. 12 cpv. 1 LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato.

                                         Il cpv. 4 dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.

                                         L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19529 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2). L’indennità ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

                                         In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la revoca dei provvedimenti (art. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                         Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

                                         Il 16 aprile 2020 l’art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato ed è stato introdotto il cpv. 3bis (in vigore retroattivamente dal 17 marzo al 16 maggio 2020; RU 2020 1257):

" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

                                         La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

                                         L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) è stata in seguito modificata in particolare il 19 giugno 2020 (RU 2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739), l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973) e il 4 novembre 2020 (RU 2020 4571).

                                         Per completezza va osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

                               2.4.   L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).

                                         Il p.to 3.2.4. N.1041 concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:

" Hanno diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

                                         Nella versione 2 della CIC, stato al 17 aprile 2020, il p.to 3.2.4. è stato modificato ed è stato introdotto il p.to 3.2.5.:

" 3.2.4 Diritto derivante dalla chiusura di strutture

1041     Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.

1041.1  Questa disposizione è applicabile per analogia ai lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito a una deroga di cui all’articolo 7e dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello cantonale e approvata dal Consiglio federale per la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell’economia.

3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti

1041.2  Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

             – il cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

             – la cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio federale. (…)”

                                         Il tenore dei p.ti 3.2.4. e 3.2.5. sopra riprodotto è stato mantenuto anche nelle versioni 3, 4, 5 e 6 della Circolare CIC (stato al 13 maggio 2020, 20 maggio 2020, 19 giugno 2020, rispettivamente 3 luglio 2020 (cfr. https://sozialversicherungen.admin. ch/it/d/12721).

                               2.5.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

                               2.6.   Nella presente evenienza dall’estratto del Registro di commercio (cfr. www.zefix.ch) emerge che il __________ è una ditta individuale con sede a __________. Quale scopo è stata iscritta l’indicazione “garage e autoriparazioni”. Il ricorrente ne è il titolare con diritto di firma individuale.

                                         Il __________ è concessionario __________. Inoltre nel suo sito internet (___________) quali servizi risultano manutenzione ordinaria, gestione lavori in garanzia, preparazione e presentazione al collaudo + riparazioni post collaudo (Autorizzazione cantonale), vendita, geometria e servizio pneumatici + magazzino per il relativo deposito, lavaggio e pulizia interna veicolo, servizio igienizzante aria condizionata, aggiornamenti navigatore, sostituzione vetri, gestione danni carrozzeria, assicurazioni, auto noleggio.

                                         L’insorgente ha chiesto indennità per perdita di guadagno connessa al coronavirus dal 19 marzo 2020 al 10 maggio 2020 (cfr. doc. I; A2).

                                         La Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità, in quanto, da una parte, ha escluso l’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (“Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. (…)”; cfr. consid. 2.3.), visto che i garage sono stati oggetto di una chiusura parziale.

                                         Dall’altra, nemmeno ha considerato l’insorgente rientrare nei caso di rigore di cui all’art. 2 cpv. 3bis (“I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. (…)”; cfr. consid. 2.3.), poiché dall’ultima decisione definitiva di contribuzione per il 2017 del 24 giugno2019 risultava un reddito realizzato di fr. 223'700.-- (cfr. doc. A6; A1; consid. 1.1.; 1.2.).

                                         L’insorgente ha contestato il modo di operare della parte resistente, facendo valere che durante il periodo di confinamento in Ticino i garage sottostavano a una chiusura ratificata dal Consiglio federale e che il proprio garage aveva mantenuto attivo unicamente un servizio di picchetto garantito dal capo operaio e non da lui stesso (cfr. doc. I; XI1; XI).

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la Cassa avrebbe dovuto denominare il provvedimento del 7 agosto 2010, poi impugnato dinanzi al TCA, decisione su opposizione invece di decisione su reclamo (cfr. doc. A1).

                                         In effetti l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RU 2020 871; RS 830.31) prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                                                                 Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

                                         L’art. 52 LPGA enuncia al cpv. 1 che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

                                         Secondo il cpv. 2 le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non prevede deroghe per quanto concerne l’istituto dell’opposizione contemplato dalla LPGA.

                                         Del resto la Cassa stessa, nella decisione del 22 giugno 2020, aveva indicato quale rimedio di diritto che “contro la presente decisione può essere interposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica della decisione. (…)” (cfr. doc. A6). Il ricorrente, il 1° luglio 2020, ha conseguentemente inoltrato alla parte resistente un atto intitolato “opposizione decisione di rifiuto IPG Corona del 22.06.2020 (…)” (cfr. doc. A7).

                               2.8.   Per quanto attiene alle censure formulate dal ricorrente secondo cui, in buona sostanza, da un lato, avrebbe diritto alle indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus in quanto il suo garage con autofficina ha dovuto chiudere, fatta eccezione per il servizio di picchetto, dall’altro, il suo caso non sarebbe, perciò, da valutare secondo i criteri per i casi di rigore (art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), giova evidenziare, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), che è vero che il Consiglio federale dal 17 marzo 2020, tramite l’Ordinanza 2 COVID-19, ha stabilito la chiusura di negozi, ristoranti, bar, strutture ricreative e per il tempo libero, nonché di strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo, lasciando invece aperte, in particolare, le officine di mezzi di trasporto (art. 6 cpv. 3 lett. i Ordinanza 2 COVID-19).

                                         È altrettanto vero, però, in primo luogo, che il Consiglio di Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020, ha emesso delle disposizioni più stringenti rispetto a quelle federali. In particolare ha confermato la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive non indispensabili e ha vietato l’attività nei cantieri, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, permettendo le attività che potevano essere svolte a domicilio in modalità remota (la presenza in ufficio doveva essere limitata) e interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti tramite un servizio di picchetto (cfr. p.ti 1, 6, 7 e 8).

                                         Il 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1649, ha ribadito la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private e ha precisato il p.to 8 (“Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).

                                         È pure altrettanto vero che il Consiglio federale, tramite l’introduzione il 27 marzo 2020 dell’art. 7e nell’Ordinanza 2 COVID-19 entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020, poteva in ogni caso autorizzare i Cantoni a ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività di determinati settori dell’economia se la situazione epidemiologica lo richiedeva.

                                         I Cantoni erano così legittimati ad adottare provvedimenti che andavano oltre quanto previsto dal Consiglio federale.

                                         All’origine di questa regolamentazione vi era proprio la decisione del Cantone Ticino di limitare per un determinato periodo lo svolgimento delle attività in modo più restrittivo rispetto a quanto decretato a livello federale (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/ pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

                                         La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) del 17 marzo 2020 nella versione 2, stato al 17 aprile 2020, al p.to 3.2.4. (mantenuto nelle versioni 3, 4, 5 e 6 della Circolare CIC; cfr. consid. 2.4.), relativo al diritto alle indennità derivante dalla chiusura di strutture, prevede del resto che hanno diritto all’indennità - già prescindendo dai casi di rigore -, oltre che i lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 (cfr. consid. 2.2.), ordinata a livello federale, i lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito a una deroga di cui all’articolo 7e dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello cantonale e approvata dal Consiglio federale per la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell’economia (cfr. consid. 2.4.).

                                         La Circolare CIC indica chiaramente che il diritto all’indennità contemplato all’art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in caso di chiusura di un’attività decretata a livello federale va riconosciuto per analogia anche ai lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa, non solo della cessazione/sospensione, ma pure della limitazione della propria attività ordinata dal Cantone e approvata dal Consiglio federale.

                                         Ne discende che in relazione alle attività che hanno fatto oggetto a livello cantonale di misure più restrittive rispetto a quelle emesse dalla Confederazione, segnatamente di chiusure totali o parziali (l’art. 7e dell’Ordinanza 2 COVID-19 fa in effetti riferimento non solo alla cessazione ordinata a livello cantonale ma anche alla limitazione delle attività di determinati settori dell’economia; cfr. consid. 2.2.) decise dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino sussiste il diritto a indennità per perdita di guadagno connessa al coronavirus ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2.).

                                         Il diritto alle indennità è stato peraltro esteso ai casi di rigore successivamente - e meglio il 16 aprile 2020 con l’introduzione dell’art. 3 cpv. 2bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, seppur valido retroattivamente al 17 marzo 2020 - per far beneficiare dell’indennità anche quei lavoratori indipendenti che erano colpiti solo indirettamente dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere la pandemia, come ad esempio i tassisti, i quali, pur non avendo fatto oggetto di alcuna limitazione, hanno avuto meno lavoro o non ne hanno più avuto (cfr. www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78813.html).

                                         In questa categoria rientrano pure gli operatori delle professioni sanitarie in relazione ai quali non vigeva alcun divieto di esercitare la professione (cfr. Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1570 del 20 marzo 2020 p.to 4; consid. 2.2.), ma che sono stati invitati ad astenersi da trattamenti non urgenti o strettamente necessari (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/ DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/COVID_Chiropratici_osteopati_fisio_psi_odonto_podologi_16.03.202.pdf).

                               2.9.   Nel caso concreto a seguito delle misure adottate a livello federale e cantonale nel mese di marzo 2020 (cfr. consid. 2.2.; 2.8.) l’attività del __________, per quanto riguardava le mansioni legate alla vendita di autoveicoli e di pneumatici, da una parte, e al cambio pneumatici, alla manutenzione ordinaria delle auto, alla preparazione e presentazione delle auto ai collaudi, nonché alle riparazioni post collaudo, alle riparazioni dei danni di carrozzeria non particolarmente significativi, agli aggiornamenti dei navigatori, al lavaggio e alla pulizia interna dei veicoli (cfr. consid. 2.5.), non poteva essere svolta.

                                         Era, infatti, attivo soltanto un servizio di picchetto per interventi puntuali relativi a riparazioni urgenti (cfr. Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1570 del 20 maro 2020 p.to 8; Risoluzione n. 1649 del 27 marzo 2020 consid. 2.2.).

                                         In proposito è utile osservare che presso la Sezione della circolazione, dal 16 marzo 2020, erano sospesi tutti i collaudi, ad eccezione dei casi di comprovata necessità (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187472&cHash=9dc69e4f5a9f2d76d7604b87ce76cba4), come pure presso il Touring Club Svizzero che ha ripreso a effettuare i collaudi ai veicoli in modalità ridotta dal 27 aprile 2020 (cfr. https://www.cdt.ch/ticino/riprendono-i-collaudi-alla-sede-tcs-di-rivera-JC2620830?_sid=f6EbwDrx).

                                         L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA), il 22 marzo 2020, ha d’altronde raccomandato ai propri membri, facendo riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020, di seguire attentamente le indicazioni delle Autorità, ossia:

" -   Chiusura fisica al pubblico delle officine meccaniche, degli

    showroom, dei piazzali di vendita per veicoli nuovi e usati;

-   Possibilità di offrire un servizio di picchetto per urgenze, indispensabile unicamente per garantire la mobilità del cittadino, dei mezzi di soccorso e dei veicoli industriali e veicoli pesanti necessari ai trasporti connessi con le attività autorizzate dalla risoluzione governativa citata e la consegna di pacchi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.” (cfr. Allegato 2 a doc. XI)

                                         Tale raccomandazione è stata ripetuta dall’UPSA il 28 marzo 2020, il 4 aprile 2020, il 9 aprile 2020 (cfr. Allegato 2 a doc. XI).

                                         A decorrere dal 20 aprile 2020, però, il Cantone Ticino, per quanto attiene alle attività dei garage, si è allineato alla Confederazione. In effetti la Risoluzione n. 1827 del 15 aprile 2020 al p.to 1 rinvia alle limitazioni di cui all’art. 6 dell’ordinanza 2 COVID-19 secondo cui, da una parte, le attività di vendita in generale erano chiuse, dall’altra, le officine di mezzi di trasporto erano aperte (art. 6 cpv. 2 e cpv. 3 lett. i Ordinanza 2 COVID-19; consid. 2.2.).

                                         L’UPSA, al riguardo, il 17 aprile 2020 ha precisato ai propri associati che dal 20 aprile 2020 le officine potevano riaprire senza limitazione del numero dei collaboratori, anche se le strutture accessibili al pubblico, in particolare i negozi, avrebbero dovuto restare chiuse (cfr. allegato 2 a doc. XI).

                                         L’insorgente medesimo, il 1° luglio 2020, ha indicato che l’attività dell’officina è stata chiusa fino al 20 aprile 2020 (cfr. doc. A7).

                                         Alla luce di quanto appena esposto, il TCA deve concludere che il ricorrente ha diritto alle indennità perdita di guadagno a causa del coronavirus sulla base dell’art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno dal 21 marzo al 19 aprile 2020, e meglio nel lasso di tempo in cui il Cantone Ticino, con l’avallo della Confederazione, ha imposto il divieto di svolgere l’attività ordinaria dell’autofficina (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

§    La decisione su opposizione del 7 agosto 2020 è annullata.

§§ Il ricorrente ha diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus dal 21 marzo al 19 aprile 2020.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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