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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2019 42.2019.35

November 25, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,436 words·~17 min·4

Summary

Ricorso di richiedenti l'asilo la cui domanda è stata rifiutata e a cui è stato ordinato di lasciare la CH contro la dec.su reclamo con cui è stata annullata l'assegnaz. di un alloggio collettivo(invece dell'appartamento indiv.dove risiedevano fino a quel momento)inamm. Difetta int.pratico e attuale

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 42.2019.35   rs

Lugano 25 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2019 di

1.  RI 1   2.  RI 2   3.  RI 3   tutti rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su reclamo del 12 luglio 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                         in fatto

                               1.1.   RI 1, sua moglie RI 2 e il figlio RI 3 - di nazionalità __________ - sono entrati in Svizzera nel 2015 quali richiedenti l’asilo. Tale domanda è stata rifiutata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il 30 giugno 2017 e il Tribunale amministrativo federale (TAF), il 12 aprile 2019, ha respinto il relativo ricorso degli interessati (cfr. doc. 28; 25-27; B).

                                         A seguito della sentenza del TAF, la SEM ha impartito alla famiglia __________ un nuovo termine per lasciare la Svizzera scadente il 4 luglio 2019 (cfr. doc. 6).

                               1.2.   Il 24 giugno 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha emesso una decisione con la quale ha assegnato RI 1, RI 2 e RI 3 - fino a quel momento residenti in un appartamento di 3 ½ locali in via __________ ad __________ (cfr. doc. 33) - al Centro per richiedenti l’asilo della __________ a __________ dal 27 giugno 2019 (cfr. doc. 11).

                               1.3.   Con decisione su reclamo datata 12 luglio 2018 (recte: 2019) l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo interposto il 27 giugno 2019 dagli interessati, rappresentati dall’avv. RA 1, contro il provvedimento del 24 giugno 2019 (cfr. doc. 10), nel senso che ha annullato quest’ultimo, visto che, fissando il trasferimento già per il 27 giugno 2019, non aveva rispettato il termine per il reclamo.

                                         Nella decisione su reclamo è stato pure indicato che l’USSI avrebbe emesso una nuova decisione di trasferimento al Centro Collettivo della __________, Sezione __________, di __________ e che per il mese di luglio 2019 la famiglia __________ avrebbe beneficiato di prestazioni di aiuto d’urgenza presso il domicilio di __________ (cfr. doc. B).

                                         A quest’ultimo riguardo va osservato che in effetti l’amministrazione, con decisione del 2 luglio 2019, ha riconosciuto agli interessati, in applicazione in particolare del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, una prestazione ordinaria di fr. 3'562.60 per il mese di luglio 2019 (cfr. doc. 40).

                               1.4.   Con decisione del 21 agosto 2019 l’USSI ha poi stabilito che la permanenza della famiglia __________ nell’appartamento di __________ era autorizzata fino al 30 agosto 2019 e che dal 1° settembre 2019 sarebbe stata assegnata al Centro __________ di __________, dove avrebbe avuto diritto a un alloggio indipendente e le sarebbero state garantite le cure psico-sanitarie richieste, grazie alla presenza all’interno del Centro del Servizio infermieristico e del Servizio psicologico, che avrebbero funto da tramite con la rete sanitaria esterna (cfr. doc. 7).

                               1.5.   Contro la decisione su reclamo del 12 luglio 2019 RI 1, RI 2 e RI 3, sempre patrocinati dall’avv. RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che:

" - La decisione di data 12 luglio 2018 (recte: 2019), nonché la conseguente decisione di data 21 agosto 2019, sono annullate;

- Il trasferimento è revocato;

- La famiglia __________ rimarrà alloggiata, sin all’esito di tutte le procedure legali relative alla domanda d’asilo, presso l’attuale appartamento sito in via __________, ad __________.” (Doc. I pag. 4)

                                         A sostegno delle proprie pretese risorsuali gli insorgenti, tramite la loro rappresentante, hanno addotto che per la precaria condizione di salute psichica di RI 3 con potenziale pericolo per la sua vita, in relazione alla quale è stato prodotto un rapporto medico dell’11 luglio 2019 allestito dal Servizio psico-sociale di __________ (cfr. doc. C), il suo trasferimento presso il centro di __________ è controindicato.

                                         Inoltre è stato chiesto, visto che tali trasferimenti risponderebbero solo a una prassi del Cantone, tra l’altro non comprovata e non consolidata, e considerate le situazioni completamente differenti di altri richiedenti l’asilo, di far prevalere il rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo, come sanciti dall’art. 1 CEDU, nonché il rispetto dell’art. 8 CEDU.

                                         La parte ricorrente ha poi evidenziato, da una parte, che la legge non impone il trasferimento, ma lascia spazio alla facoltà delle autorità di decidere il luogo del collocamento. Dall’altra, che non vi sono situazioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale che possano far propendere l’autorità al collocamento presso un centro collettivo, ma al contrario in concreto vi è una situazione di vulnerabilità di un ragazzo comprovata da un certificato medico.

                                         La rappresentante degli insorgenti, per conto di questi ultimi, ha infine affermato che anche RI 1 soffre di una grave forma di diabete del tipo 1, particolarmente invalidante, che aggrava ulteriormente la situazione familiare e che avrebbe verosimilmente più difficoltà a gestire fuori da un contesto di privata abitazione (cfr. doc. I).

                               1.6.   In risposta l’USSI ha osservato:

" (…) Dal profilo formale si osserva che la prima decisione di trasferimento emanata dall’USSI è stata annullata con decisione su reclamo del 12.07.2019 e che quella emessa successivamente in data 21.08.2019 è già stata impugnata dalla patrocinatrice con reclamo del 28.08.2019.

In data 16.10.2019 l’USSI ha emanato la decisione sul reclamo del 28.08.2019 accogliendolo integralmente e annullando di conseguenza la decisione del 21.08.2019, pertanto il presente ricorso appare privo d’oggetto.

Dal punto di vista del contenuto del ricorso, la patrocinatrice sottolinea lo stato di salute precario del figlio RI 3, attestato dal certificato del Servizio psicosociale di __________. Questo aspetto merita degli approfondimenti e di conseguenza il trasferimento è momentaneamente sospeso. Il merito verrà deciso dopo gli accertamenti del caso.” (Doc. III)

                                         Con decisione su reclamo del 16 ottobre 2019 l’USSI ha, in effetti, annullato la decisione del 21 agosto 2019 (cfr. consid. 1.4.) e ha sospeso momentaneamente il trasferimento dei ricorrenti al Centro collettivo __________ di __________, rilevando che “il certificato medico prodotto dal Servizio psico-sociale evidenzia che il trasferimento dall’appartamento al centro collettivo potrebbe peggiorare lo stato di salute del figlio RI 3” (cfr. doc. III1).

                               1.7.   Il 30 ottobre 2019 l’avv. RA 1, in primo luogo, ha comunicato di avere preso atto della decisione dell’USSI con la quale è stato interamente accolto il reclamo e che tale provvedimento arrivava, quasi in contemporanea con la decisione dell’Ufficio di migrazione di disporre il carcere amministrativo per il successivo rimpatrio.

                                         In secondo luogo, ha chiesto, visto che sta intraprendendo i passi necessari per ottenere il rientro di __________ in Ticino, agendo presso le autorità sia nazionali sia extra nazionali, di decidere nel senso di confermare che la famiglia __________ sia alloggiata in un appartamento al momento del rientro in Svizzera.

                                         In subordine, la parte ricorrente ha postulato, nella denegata ipotesi che si ritenga di dover verificare le condizioni di salute di RI 3 mediante accertamenti medici idonei, la sospensione del presente procedimento in attesa del rientro della famiglia in Ticino per permettere l’espletamento di tali indagini mediche (cfr. doc. V).

                               1.8.   L’USSI, l’8 novembre 2019, ha richiamato e confermato le proprie osservazioni espresse nella risposta di causa, precisando che la nuova richiesta della parte ricorrente è estranea all’oggetto del ricorso. L’amministrazione ha, inoltre, sottolineato che tanto la decisione del 24 giugno 2019 quanto la decisione del 21 agosto 2019 relative al trasferimento al Centro di __________ sono state annullate con decisione su reclamo del 12 luglio 2019, rispettivamente decisione su reclamo del 16 ottobre 2019, per cui il ricorso è privo di oggetto (cfr. doc. VII).

                               1.9.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                               2.1.   L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino, prevede che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

                                         L’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

                                         La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

                                         L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

                                         Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).

                                         Su questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

                                         In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

                               2.2.   In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

                                         In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

                                         In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

                               2.3.   Nella presente evenienza, come visto nei fatti, con la decisione su reclamo del 12 luglio 2019, impugnata dinanzi al TCA con ricorso del 10 settembre 2019, l’USSI ha annullato la decisione del 24 giugno 2019 riguardante il trasferimento della famiglia __________ dall’appartamento di __________ al Centro collettivo di __________ dal 27 giugno 2019, riconoscendole prestazioni d’aiuto d’urgenza per il mese di luglio 2019 e indicando che sarebbe stata emessa una nuova decisione di trasferimento a __________ (cfr. doc. B, consid. 1.3.).

                                         Inoltre il successivo provvedimento del 21 agosto 2019 con cui l’USSI aveva predisposto il trasferimento degli insorgenti al Centro collettivo di __________ dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. D; consid. 1.4.) è stato annullato con decisione su reclamo del 16 ottobre 2019 - prodotta con la risposta di causa del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. III) -, e il cambiamento di alloggio momentaneamente sospeso. Nelle motivazioni è stato precisato che il certificato medico del Servizio psico-sociale evidenziava che il trasferimento avrebbe potuto peggiorare lo stato di salute di RI 3 (cfr. doc. III1, consid. 1.6.).

                                         Ai ricorrenti è stata peraltro assegnata, in applicazione segnatamente del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 di fr. 3'562.60 mensili, calcolata tenendo conto della pigione di fr. 1'500 al mese relativa all’appartamento di __________ (cfr. doc. 40; E; 38; III pag. 3; 33).

                                         Al riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA, applicabile in concreto in virtù dell’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.1.), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

                                         Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato.

                                         È fatta salva l'eventualità, che però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. consid. 2.2.).

                                         L’amministrazione, da un lato, con le decisioni su reclamo del 12 luglio e del 16 ottobre 2019, ha annullato le precedenti decisioni del 24 giugno 2019 e del 21 agosto 2019 contro le quali la famiglia __________ aveva interposto reclamo (cfr. consid. 1.3.; 1.6.) e che avevano ordinato il trasferimento della stessa dall’appartamento di __________ al centro collettivo di __________, in prima battuta dal 27 giugno 2019 e in seguito dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. 11; B; D; III1).

                                         Dall’altro, ha riconosciuto ai ricorrenti una prestazione assistenziale ordinaria da luglio a ottobre 2019 conteggiata computando la spesa per l’alloggio concernente l’appartamento di __________ di fr. 1'500.-- mensili (cfr. doc. 40, 38, E).

                                         In simili condizioni, il ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per gli insorgenti.

                                         I ricorrenti, quindi, nella presente evenienza non dispongono di un interesse pratico e attuale alla disamina della decisione su reclamo del 12 luglio 2019 impugnata dinanzi al TCA che ha annullato l’ordine di trasferimento presso il Centro di __________ dal 27 giugno 2019 e previsto l’emanazione di una nuova decisione al riguardo (cfr. doc. B), la quale - emessa il 21 agosto 2019 con assegnazione all’alloggio collettivo di __________ dal 1° settembre 2019 - è stata, tuttavia, annullata con decisione su reclamo del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. III1).

                                         Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

                               2.4.   Giova, infine, segnalare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Inoltre in ambito di assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 Lptca; 65 Las; 10 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero; 33 cpv. 2 Laps).

                                         Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

                                         In una recente sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

                                         Nel caso di specie la decisione su reclamo del 12 luglio 2019 e la decisione su reclamo del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. B; III1), riguardano esclusivamente il tipo di alloggio previsto per i ricorrenti fino al mese di ottobre 2019 che, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, ha continuato a rimanere presso l’appartamento di __________.

                                         Ogni altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 30 ottobre 2019 (cfr. doc. I; V), in particolare concernente il collocamento degli insorgenti in un appartamento individuale idoneo nel caso di un loro rientro in Svizzera, in relazione al quale non è stata d’altronde emessa alcuna decisione da parte dell’amministrazione, risulta prematura ed esula dalla presente causa.

                                         Di conseguenza questa Corte non può chinarsi sulla problematica citata.

                                         Ne discende che nemmeno si giustifica una sospensione della presente vertenza in attesa di un eventuale rientro in Svizzera dei ricorrenti (cfr. doc. V).

                                         In proposito è utile, del resto, rilevare che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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