Raccomandata
Incarto n. 42.2019.29 rs
Lugano 30 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 luglio 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1967 in Brasile, si è sposata nel 1988 in Brasile con __________ di nazionalità svizzera (cfr. doc. 59; 39; 40).
Il 20 marzo 2019 l’interessata, con doppia nazionalità brasiliana e svizzera, è giunta in Svizzera (cfr. doc. 39; 40; 60).
La medesima aveva già vissuto in Svizzera dal 1993 al 1996 (cfr. doc. 60).
Con decisione del 4 aprile 2019 la Cassa __________ le ha negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché il periodo di contribuzione non era adempiuto e non vi era alcun motivo di esenzione (cfr. doc. 61).
Dopo aver abitato temporaneamente presso dei conoscenti ad __________, dal 12 aprile 2019 RI 1 soggiorna presso __________ a __________ (cfr. doc. 25; 39; 41).
Nel mese di maggio 2019 la medesima ha richiesto l’assegnazione di prestazioni assistenziali (cfr.doc. 37).
1.2. Con decisione del 6 giugno 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto dal relativo calcolo, computando, da un lato, l’importo di fr. 150.-- al mese quale spillatico e di fr. 2'010.-- quale retta mensile di __________ nelle spese, dall’altro, la sostanza immobiliare di sua proprietà sita in Brasile, non è risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di fr. 580.-- al mese (cfr. doc. 24).
1.3. L’interessata, il 10 giugno 2019, ha interposto reclamo, facendo valere, oltre al fatto di essersi attivata da subito nella ricerca di un impiego, che la proprietà immobiliare in Brasile del valore di fr. 42'368.-- apparterrebbe al marito dal quale vorrebbe divorziare. A quest’ultimo riguardo la stessa ha indicato che ciò non le sarebbe al momento possibile poiché “… tutti gli avvocati da me contattati non sono disposti ad assistermi, vista la mia situazione”.
Inoltre la reclamante ha asserito che l’immobile in questione è di fatto la casa del marito dove abita con la loro figlia e che egli non ha la liquidità necessaria per pagarle la sua parte, percependo una pensione minima di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. 25).
1.4. Con decisione su reclamo del 30 luglio 2019 l’USSI, dopo aver evidenziato che l’immobile sito in Brasile è anche di RI 1 la quale non ha fatto passi concreti per rivendicare quanto di sua spettanza, ha accolto parzialmente il suo reclamo, nel senso che, considerato che l’immobile si trova in Brasile e che le pratiche della relativa liquidazione non sono immediate, le ha riconosciuto un “periodo minimo transitorio di tre mesi quindi fino a ottobre 2019 - senza computare il valore di tale sostanza - per procedere a incassare il valore della sua parte della sostanza immobiliare, da ritenere non immediatamente liquidabile”.
L’amministrazione ha precisato che la reclamante dovrà dimostrare i suoi immediati atti concreti in tal senso (cfr. doc. B)
1.5. Contro la decisione su reclamo del 30 luglio 2019 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la sostanza immobiliare sita in Brasile non venga computata nel calcolo della prestazione assistenziale nemmeno successivamente ai tre mesi concessi dall’USSI, ritenuto, da una parte, che nell’abitazione vive il marito unitamente ai figli, e, dall’altra, che non è possibile per il coniuge indennizzarla per la parte dell’immobile di sua proprietà essendo al beneficio di una pensione mensile di fr. 500.-- che gli consente di far fronte alle necessità di base.
L’insorgente ha, inoltre, osservato che nemmeno è ipotizzabile vendere l’appartamento, poiché non vi sarebbero acquirenti, rispettivamente per il motivo che ciò equivarrebbe a mettere sulla strada marito e figli, i quali dovrebbero rientrare in Svizzera e richiedere l’assistenza sociale.
La medesima ha, infine, fatto riferimento alle direttive COSAS E.2-4 (recte: E. 2.2), rilevando che le stesse stabiliscono che in casi giustificati l’autorità può rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.
La ricorrente ritiene che sia questo il caso, in quanto il computo della sostanza immobiliare significherebbe mettere sulla strada una famiglia (cfr. doc. I).
1.6. In risposta l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.7. Pendente causa il TCA, dopo aver rilevato che agli atti risultano delle decisioni emesse il 13 agosto 2019 a favore della ricorrente e riguardanti prestazioni speciali e ordinarie (spillatico), ha invitato l’USSI a trasmettere eventuali ulteriori decisioni emanate successivamente a tale data e valide fino a fine ottobre 2019 (cfr. doc. V).
1.8. Il 25 settembre 2019 l’amministrazione ha prodotto la decisione del 5 settembre 2019 con cui all’insorgente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale speciale di fr. 2'077.-- per il pagamento della retta di agosto 2019 di Casa Astra (cfr. doc. VI; VI1).
1.9. I doc. V; VI, VI1 sono stati inviati alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. In ambito di assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 Lptca; 65 Las; 33 cpv. 2 Laps).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In una recente sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
In concreto con decisione su reclamo del 30 luglio 2019 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo della ricorrente inoltrato contro il diniego di prestazioni assistenziali stabilito con decisione del 6 giugno 2019 (cfr. doc. B; 24), fissandole un periodo minimo transitorio di tre mesi, fino a fine ottobre 2019, al fine di procedere a incassare il valore della sua parte di proprietà e in cui la sostanza immobiliare sita in Brasile non è computata nel calcolo delle prestazioni assistenziali. L’amministrazione ha precisato che l’insorgente dovrà dimostrare all’USSI gli immediati atti concreti effettuati per liquidare la proprietà (cfr. doc. B).
La parte resistente non si è, quindi, esplicitamente pronunciata con una decisione in merito al diritto o meno dell’insorgente a prestazioni assistenziali per il periodo successivo all’ottobre 2019.
Non è escluso che, a seconda degli atti concreti che la ricorrente comproverà, l’USSI decida eventualmente il prolungamento del termine transitorio di tre mesi, quest’ultimo peraltro definito “minimo” nella decisione su reclamo del 30 luglio 2019 (cfr. doc. B pag. 6).
In simili condizioni il ricorso, per quanto attiene al lasso di tempo a decorrere dal 1° novembre 2019, si rivela irricevibile.
nel merito
2.3. Come visto, con decisione su reclamo del 30 luglio 2019 l’USSI ha fissato alla ricorrente un termine transitorio minimo di tre mesi - fino a fine ottobre 2019 - per procedere a incassare il valore della sua parte di proprietà in relazione all’immobile sito in Brasile, precisando che in tale lasso di tempo la sostanza immobiliare non è tenuta conto nel conteggio dell’assistenza sociale (cfr. doc. B; consid. 1.4.).
Il 13 agosto 2019 l’amministrazione ha, perciò, emesso delle decisioni con cui, non computando la sostanza immobiliare, le ha riconosciuto delle prestazioni assistenziali speciali per il pagamento delle rette di __________, e meglio di fr. 3'350.-- per i mesi di aprile e maggio 2019 (cfr. doc. 64), di fr. 2'010.-- per il mese di giugno 2019 (cfr. doc. 70) e di fr. 2'077.-- per luglio 2019 (cfr. doc. 68).
Con due provvedimenti sempre del 13 agosto 2019 l’USSI ha assegnato all’insorgente una prestazione speciale di fr. 123.20 per i contributi minimi AVS del mese di luglio 2019 (cfr. doc. 66) e una prestazione speciale di fr. 106.80 per l’assicurazione RC (cfr. doc. 72).
Il 13 agosto 2019 l’amministrazione le ha pure concesso l’importo di fr. 150.-- quale prestazione assistenziale ordinaria (spillatico) mensile da aprile a settembre 2019 (cfr. doc. 74).
Infine con decisione del 5 settembre 2019 alla ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale speciale di fr. 2'077.-- per il pagamento della retta di agosto 2019 di __________ (cfr. doc. VI1; consid. 1.8.).
Per il periodo fino alla fine di ottobre, in cui all’insorgente sono state assegnate prestazioni assistenziali vi è, pertanto, da chiedersi se la medesima abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione su reclamo.
Al riguardo giova osservare che ai sensi dell’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù degli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (cfr. STF 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1.; STCA 42.2018.34 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2. e 2.4.).
Tale questione non merita di ulteriori approfondimenti, visto che l’impugnativa è in ogni caso da respingere.
2.4. In relazione alla proprietà di sostanza immobiliare va rilevato che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Inoltre ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 della Legge sull’assistenza sociale (Las) che regola l’intervento della pubblica assistenza nel Cantone Ticino la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:
" Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.
Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).
Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.
I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
Per quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016.
Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero deve essere, in virtù dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las e del principio di sussidiarietà, considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali. Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla legge stessa, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
In casu, pertanto, il termine di tre mesi fissato dalla parte resistente in cui non ha considerato la proprietà fondiaria in Brasile dell’insorgente trova fondamento nell’art. 22 letta cfr. 2 Las che contempla proprio che l’eccezione al conteggio della sostanza immobiliare sia transitorio (per un caso in cui l’USSI ha fissato un termine transitorio di sei mesi cfr. STCA 42.2017.52 del 15 marzo 2018).
D’altronde l’amministrazione, confrontata con una richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale, ha la facoltà di esaminare se siano oppure no ossequiati i presupposti per nuovamente applicare una deroga transitoria al principio del computo della proprietà fondiaria ai fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale (cfr. consid. 2.2.).
Al riguardo è in ogni caso utile ricordare che l’art. 33 Las prevede l’obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni, segnatamente in caso di acquisizione di una sostanza rilevante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti