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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2020 42.2019.26

February 24, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,144 words·~41 min·3

Summary

P che ha percepito AS dal 2014 al 6/18 per fr.107'121 ed effettuato delle AUP contestuali a contratti d'inserim.sociale (non svolti nei periodi 11+12/14,1-10/16 e 2-6/18) deve rimborsare fr.34'643 ex art.33 Las e fr.4'318 ex art.26 Laps per 5+6/18 a seguito del versam. il 2/5/18 del capitale LPP

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 42.2019.26   rs

Lugano 24 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 luglio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1   

contro  

la decisione su reclamo del 12 giugno 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 12 giugno 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato le proprie decisioni del 20 giugno 2018 (cfr. doc. 19; 17) con le quali aveva chiesto a RI 1, che nel periodo novembre 2014 - giugno 2018 ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e speciali per complessivi fr. 107'121.-- e che il 2 maggio 2018 ha ricevuto un capitale LPP di fr. 63'961.07, il rimborso di fr. 34'643.-- in applicazione dell’art. 33 Las, rispettivamente la restituzione di fr. 4'318.-- ex art. 36 Las e 26 Laps corrispondenti alle prestazioni assistenziali ordinarie percepite indebitamente nei mesi di maggio e giugno 2018, visto che il capitale del secondo pilastro - di cui l’amministrazione ha appreso l’esistenza il 7 giugno 2018 - avrebbe dovuto essere incluso nel relativo calcolo.

                                         L’amministrazione ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

G.

Obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 33 Las

Innanzitutto si rileva che giusta l’art. 33 Las le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate, in particolare, in caso di acquisizione di una sostanza rilevante (lett. b).

A tale proposito si rileva che, giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).

L’art. 21 LT, intitolato “Redditi da fonti previdenziali”, al cpv. 1 e 2 prevede:

“ 1Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.”

Cfr. al riguardo STCA 42.2018.18 del 10 dicembre 2018 consid. 2.5.

In concreto la reclamante, tramite il versamento a suo favore, il 2 maggio 2018, del capitale del II. pilastro di CHF 63'961.07 ha beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare. Di conseguenza, in linea di principio, deve rimborsare all’USSI le prestazioni assistenziali percepite da novembre 2014 a giugno 2018.

Tuttavia, giusta l’art. 35 cpv. 1 lett. c Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa. L’art. 8f del Regolamento sull’assistenza sociale precisa che fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las.

Il Messaggio n. 4204 relativo all’introduzione nella legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 di un dispositivo per l’inserimento sociale e professionale del 1° febbraio 1994 – riferendosi all’art. 35 cpv. 2 e 3 Las – concretizza poi che le prestazioni accordate servono per ottenere un salario corrispondente ai bisogni o a ritrovare per tappe le condizioni per raggiungere un inserimento lavorativo che permetta di garantire, se non un salario usuale, almeno la copertura dei bisogni esistenziali. Il cpv. 2, allo scopo di stimolare il beneficiario a sottoscrivere il contratto d’inserimento, prevede che non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni concesse nel quadro dell’applicazione delle misure di inserimento. In questo senso i redditi derivanti dall’attività lavorativa non saranno utilizzati per il rimborso delle prestazioni assistenziali conformemente alle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni d’assistenza sociale (CSIAS). Questa misura si rende necessaria per garantire l’obiettivo dell’inserimento che è il raggiungimento di un’autonomia anche finanziaria (sottolineatura della scrivente).

Visto quanto appena esposto, con il termine “prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa” utilizzato all’art. 35 Las il legislatore ticinese intendeva solo le prestazioni di inserimento professionale e sociale, senza volere includere nell’esclusione dal rimborso le prestazioni assistenziali ordinarie.

Dagli atti emerge poi che l’importo di CHF 107'121.00, che è stato versato dal mese di novembre 2014 al mese di giugno 2018, contempla solo prestazioni ordinarie e prestazioni speciali come il premio, le franchigie nonché le relative partecipazioni della cassa malati, i contributi minimi AVS, i conguagli spese accessorie e riscaldamento e le cure dentarie, senza conteggiare il rimborso delle spese dell’attività di utilità pubblica ottenute dalla reclamante.

Ne consegue che l’USSI, giustamente, ha chiesto il rimborso di CHF 34'643.00.

H.

Obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 26 Laps

Si osserva che con il reclamo del 19 luglio 2018 non viene esplicitamente contestato l’ordine di restituzione del 20 giugno 2018, salvo nel titolo del reclamo.

Invero la reclamante non contesta di non avere comunicato in tempo l’accredito del capitale del II. pilastro sul suo conto corrente corrispondente a CHF 63'961.07 giacché su ogni decisione di accoglimento della prestazione assistenziale è precisato sul retro che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche di tutti i membri dell’unità di riferimento deve essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato la decisione. Tra tali condizioni figura anche l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (es: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.).

Ne consegue che la reclamante ha effettivamente ricevuto indebitamente l’importo di CHF 4'318.00 a titolo di prestazione di assistenza non dovuta per il periodo di maggio e giugno 2018. (…)” (Doc. A)

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo l'interessata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale la parte ricorrente ha dapprima addotto di aver dovuto far capo, per evitare le prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di luglio 2018, al pensionamento anticipato con conseguente riduzione della rendita AVS. La medesima ha precisato di avere poi beneficiato di un accredito in capitale del secondo pilastro di fr. 63'961.--, come pure di avere ottenuto una prestazione complementare AVS/AI e di essere di conseguenza astretta - al momento e verosimilmente anche in futuro - al minimo vitale.

                                         Il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, ha inoltre osservato:

" (…) Desta perplessità che l’USSI per legittimare la rinuncia al rimborso delle prestazioni voglia annoverare tra i principi volti al raggiungimento dell’autonomia finanziaria (che è l’obiettivo prioritario del sostegno sociale) unicamente i redditi derivanti dall’attività lavorativa (cfr. decisione pag. 5: “In questo senso i redditi derivanti dall’attività lavorativa non saranno utilizzati per il rimborso delle prestazioni assistenziali conformemente alle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni d’assistenza sociale (CSIAS)’’), ma non quelli (i redditi) sostituivi (di quelli lavorativi) previsti dal II pilastro che in sé sono pure atti a garantire il sostentamento e l’autonomia finanziaria delle persone, segnatamente quelle in pensione. Di qui, d’altronde, le stesse direttive CSIAS invocate dall’USSI che indicano che gli averi del II pilastro vanno usati, dopo la scadenza, per le spese future di mantenimento (cfr. p.to E.2.5.). Non certo per quelle passate, come intende invece fare l’USSI con la richiesta di rimborso in oggetto.

Ora non è ammissibile che nelle surriferite circostanze l’USSI possa considerare un’esclusione del rimborso delle prestazioni assistenziali solo per i redditi lavorativi (cui la ricorrente non attinge più per intervenuto pensionamento) ma non per quelli previdenziali, quando questi sono concepiti, per loro stessa accezione, proprio per supportare la sussistenza economica una volta intervenuta la quiescenza professionale e venuta meno la forza reddituale da lavoro delle persone e non per sopperire retroattivamente ad un sostegno già usufruito.

(…).

5. Ma anche volendo prescindere da quanto sopra, si rileva che durante il periodo per il quale l’USSI pretende la restituzione delle prestazioni assistenziali, la ricorrente ha lavorato per l’ente pubblico, prestando i suoi servizi a favore della collettività nell’ambito di accordi di collaborazione per i programmi di attività di utilità pubblica, segnatamente presso l’__________ di __________ sotto l’egida POT dell’__________, il __________ e gli Istituti __________ della __________.

(…) Le prestazioni assistenziali ordinarie (quelle in denaro che l’USSI per inciso vuole acriticamente distinguere dall’attività lavorativa offerta dalla ricorrente) non sono altro che corrispettivo che la ratio legis dell’art. 35 lett. c Las, con la rinuncia al rimborso, di fatto qualifica quale contropartita per le prestazioni lavorative svolte. Asseverare il contrario è manifestamente iniquo. Togliere a posteriori alla ricorrente la retribuzione erogatale sottoforma di prestazione assistenziale (trattasi però, come detto, alla resa dei conti, di pagamento per il lavoro svolto) per il tramite di una restituzione forzata, significherebbe averla fatta lavorare gratuitamente. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 4 settembre 2019 l'USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando segnatamente:

“(…) Nell’ambito dell’inserimento sociale e professionale, la prestazione ordinaria di assistenza non è un reddito derivante dall’attività lavorativa (ma la prestazione assistenziale ordinaria in corso) e non è stata esclusa dal rimborso. (…)” (Doc. III)

                               1.4.   Il 5 settembre 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1, beneficiaria di prestazioni assistenziali da novembre 29014 a giugno 2018, il rimborso di fr. 34'643.-- giusta l’art. 33 Las e la restituzione di fr. 4'318.-- in relazione ai mesi di maggio e giugno 2018 ex art. 36 Las e 26 Laps a seguito del versamento a suo favore, il 2 maggio 2018, di un capitale LPP di fr. 63'691.07.

                               2.2.   L'art. 33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

                                         a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);

                                         b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

                                         c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

                                         A proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso:

" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

                                         Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:

" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:

-   prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;

-   versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

-   eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

-   acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

                               2.3.   Nelle Direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, al punto E.3.1 (“Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto”) figurano le seguenti indicazioni:

" Il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:

■      Per principio, nessuna richiesta di rimborso sui redditi prove­nienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del sostegno.

■      Laddove le basi legali prevedono un rimborso obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda di applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei rimborsi, per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (à H.9).

■      Nessun obbligo di rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni speciali dettate dalla situazione legata a misure d'integrazione).

■      Lasciare a disposizione una somma adeguata (fr. 25000.- per le persone sole, fr. 40000.- per le coppie, più fr. 15000.- per ogni figlio minorenne) alle persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.

Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le presta­zioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale."

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

                               2.4.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nata il __________ 1956, ha beneficiato nel 2004 e nel 2005 di prestazioni assistenziali connesse alla frequenza di un PIP, rispettivamente per il pagamento, in particolare, di spese mediche (cfr. doc. 24).

                                         Nel novembre 2014 l’insorgente, dopo aver estinto il diritto alle indennità di disoccupazione il 3 ottobre 2014, ha nuovamente postulato l’intervento dell’assistenza sociale (cfr. doc. 34-41; 24-32; 194; 191).

                                         A far tempo dal mese di novembre 2014 fino al mese di giugno 2018 la medesima ha ricevuto una prestazione assistenziale ordinaria (cfr. doc. 677: di fr. 1'865 per novembre 2014; doc. 673: di fr. 2'251 per dicembre 2014; doc. 653: di fr. 2'251 mensili da gennaio a giugno 2015; doc. 634: di fr. 2'235 mensili da luglio a dicembre 2015; doc. 611: di fr. 2'235 per gennaio 2016; doc. 607: di fr. 2'235 per febbraio 2016; doc. 603: di fr. 2'235 mensili per marzo e aprile 2016; doc. 587: di fr. 2'145 mensili da maggio a novembre 2016; doc. 566: di fr. 2'145 per dicembre 2016; doc. 562: di fr. 1'998.90 per gennaio 2017; doc. 558: di fr. 2’152 mensili da febbraio ad aprile 2017; doc. 536: di fr. 2'152 mensili da maggio a novembre 2017; doc. 509: di fr. 2'152 per dicembre 2017; doc. 501: di fr. 2'152 mensili da gennaio ad aprile 2018; doc. 461: di fr. 2'159 per i mesi di maggio e giugno 2018) e delle prestazioni speciali riguardanti il contributo minimo AVS e le franchigie e partecipazioni dell’assicurazione malattia (cfr. doc. 196-436).

                                         Il 21 novembre 2014 la ricorrente e l’USSI, per il tramite dell’Operatore Socio Amministrativo (OSA), hanno concluso un contratto d’inserimento sociale della durata dal dicembre 2014 al novembre 2015 con la precisazione che “i progetti di inserimento sociale consistono in attività di utilità pubblica (AUP) organizzati dall’USSI per il tramite di enti, società e associazioni senza scopo di lucro”. Nel contratto al p.to “prestazioni speciali”, in aggiunta alla prestazione ordinaria, è stato previsto che sarebbero state accordate all’insorgente un incentivo finanziario di al massimo fr. 200 al mese e il rimborso delle spese di trasporto (mezzi pubblici) e per i pasti fuori domicilio (max fr. 89 mensili; cfr. doc. 185).

                                         Il 18 dicembre 2014 il __________ di __________ ha comunicato alla ricorrente la sua assunzione presso gli __________ nell’ambito di un programma occupazionale di attività di utilità pubblica (AUP) ai sensi della Las dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 e che l’indennità sarebbe stata di fr. 200.-- al mese (cfr. doc. 184). L’USSI, il 13 gennaio 2015, ha conseguentemente informato il __________ di __________ di garantire, nell’ambito dell’applicazione delle misure attive previste dall’Ufficio stesso e in aggiunta alla prestazione assistenziale corrente, un supplemento di integrazione di fr. 200.-- mensili che __________ avrebbe dovuto anticipare (cfr. doc. 183).

                                         L’amministrazione, con decisione del 21 gennaio 2015, ha assegnato a RI 1 delle prestazioni speciali di fr. 135.-- al mese da gennaio a giugno 2015 quale rimborso delle spese connesse all’AUP, ossia dell’abbonamento Arcobaleno e di doppia economia domestica (cfr. doc. 176).

                                         L’AUP, con relativo supplemento d’integrazione e rimborso spese, è stato prolungato da luglio a dicembre 2015 (cfr. doc. 173; 167; 164).

                                         Il 1° dicembre 2015 l’insorgente ha firmato un ulteriore contratto d’inserimento sociale da gennaio a dicembre 2016 (cfr. doc. 147), come pure il 24 ottobre 2016 per il lasso di tempo novembre 2016 - ottobre 2017 (cfr. doc. 119).

                                         Con scritto del 31 ottobre 2016 il __________ di __________ ha nuovamente assunto la medesima per lo svolgimento di un programma occupazionale AUP dal 31 ottobre 2016 al 30 marzo 2017 con indennità di fr. 300.-- al mese (cfr. doc. 126). Il periodo di impiego è poi stato prolungato nel febbraio 2017 fino al 30 ottobre 2017 e nell’ottobre 2017 fino a gennaio 2018 (cfr. doc. 110; 92; N; O; P). L’USSI ha garantito il supplemento d’integrazione di fr. 300.-- mensili da anticipare da parte del __________ di __________ (cfr. doc. 121; 106) e con decisioni del 14 novembre 2016, 10 aprile 2017, 14 aprile 2017, 9 ottobre 2017 e del 14 novembre 2017 ha riconosciuto alla ricorrente delle prestazioni speciali di fr. 135.-- mensili per il rimborso spese dell’abbonamento Arcobaleno e di doppia economia domestica da novembre 2016 a gennaio 2018 (cfr. doc. 117; 113; 107; 99; 91).

                                         Con decisione del 25 aprile 2018 la Cassa __________ ha attribuito a RI 1 una rendita AVS anticipata a 62 anni di fr. 1'368.-- al mese con effetto dal 1° luglio 2018 (cfr. doc. 81).

                                         Il 2 maggio 2018 alla ricorrente è stato poi accreditato un capitale del secondo pilastro di fr. 63'961.07 (cfr. doc. A; I).

                                         La Cassa __________, il 5 luglio 2018, ha inoltre accordato alla ricorrente, dal 1° luglio 2018, una prestazione complementare di fr. 1'164.-- mensili, oltre alla copertura del premio forfettario dell’assicurazione malattia di fr. 499.-- al mese (cfr. doc. 75=B).

                                         Con decisioni del 20 giugno 2018 (cfr. doc. 19; 17), confermate dalla decisione su reclamo del 12 giugno 2019 (cfr. doc. A), l’USSI, preso atto che RI 1 ha incassato un capitale LPP di fr. 63'961.07, le ha chiesto il rimborso di fr. 34'643.-- in virtù dell’art.- 33 Las a seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante, rispettivamente la restituzione di fr. 4'318.-- ex art. 36 Las e 26 Laps corrispondenti a prestazioni assistenziali ordinarie percepite a torto nei mesi di maggio e giugno 2018, siccome l’accredito del secondo pilatro avrebbe dovuto essere computato nel relativo conteggio (cfr. consid. 1.1.).

                                         La ricorrente ha contestato tale modo di procedere, in primo luogo, censurando il fatto che l’USSI consideri escluso il rimborso delle prestazioni assistenziali soltanto nel caso di redditi lavorativi ma non di quelli previdenziali, quando questi ultimi sono concepiti proprio per supportare la sussistenza economica una volta intervenuta la quiescenza professionale.

                                         In secondo luogo, facendo valere che nel periodo novembre 2014 - giugno 2018 ha svolto attività di utilità pubblica nel quadro di un inserimento sociale concordato con l’USSI, per cui il rimborso deve essere escluso secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. c Las (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, come visto sopra, ai sensi dell’art. 33 Las le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate, in particolare, in caso di acquisizione di una sostanza rilevante (lett. b).

                                         È, inoltre, utile osservare che giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).

                                         L’art. 21 cpv. 1 e 2 LT prevede:

" 1Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.”

                                         Con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo, citate nella STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.

                               2.6.   Riguardo, più precisamente, all’applicazione dell’art. 33 lett. b Las in relazione all’acquisizione di un capitale LPP, va osservato che questa Corte, con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.

                                         Secondo il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.

                                         L’Alta Corte, dal canto suo, in una sentenza 9C_219/2019 del 13 agosto 2019, nel calcolo di una prestazione complementare ha computato il capitale di libero passaggio ricevuto da un assicurato in parte quale sostanza a cui aveva rinunciato. Il TF ha evidenziato che non era in ogni caso stato comprovato secondo la verosimiglianza preponderante che il denaro era servito per restituire degli importi a lui prestati.

                                         Giova poi rilevare che il 26 novembre 2014 Bea Heim, Consigliera nazionale dal 1° dicembre 2013 al 1° dicembre 2019, ha interpellato il Consiglio federale in questi termini:

" - Le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas comme moi problématique que des communes obligent des personnes bénéficiant de l'aide sociale à retirer leurs avoirs de libre passage (deuxième pilier) cinq ans avant l'âge AVS afin que ces avoirs soient pris en compte dans le calcul de l'aide sociale, voire utilisés pour le remboursement des prestations d'aide sociale perçues?

- Cette pratique, qui est contraire aux recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, a pour effet de faire perdurer la situation d'indigence de ces personnes au-delà de la retraite, et donc d'augmenter le recours aux prestations complémentaires. Y a-t-il là une faille de la loi, et cette faille sera-t-elle corrigée par la réforme de la prévoyance vieillesse?” (cfr. www.parlement.ch/fr/ratsbetrieb)

                                         In proposito occorre evidenziare che nella presente fattispecie il capitale LPP è però stato liberato a favore della ricorrente a seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata (cfr. consid. 2.4.).

                                         Il Consigliere federale Alain Berset, il 1° dicembre 2014, ha risposto:

" Dem Bundesrat ist bekannt, dass Sozialhilfestellen Versicherte zu bewegen versuchen, sich ihre Freizügigkeitsleistung so früh als möglich auszahlen zu lassen. Dies kann je nach Konstellation problematisch sein. Mit der Altersreform 2020 sollen die Betroffenen die Möglichkeit erhalten, ihr Freizügigkeitsguthaben in Rentenform zu beziehen. Dadurch wird der Vorsorgezweck der zweiten Säule verstärkt, und die Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen werden entlastet. Ausserdem ist vorgesehen, dass das minimale Bezugsalter für die ganze zweite Säule auf das 62. Altersjahr angehoben wird. Damit wird die in der Frage angesprochene Situation wesentlich entschärft.” (cfr. www.parlement.ch/fr/ratsbetrieb)

                                         La riforma denominata previdenza per la vecchiaia 2020 è, tuttavia, stata respinta in occasione della votazione popolare del 24 settembre 2017 (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/altersvorsorge2020.html).

                               2.7.   In concreto, come visto, a RI 1, il 25 aprile 2018, è stata assegnata dal 1° luglio 2018 una rendita AVS anticipata di fr. 1'368.-- mensili e il 5 luglio 2018 una prestazione complementare dal 1° luglio 2018 di fr. 1’164.-- al mese. Oltre a tale importo, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG le ha riconosciuto il premio forfettario dell’assicurazione malattie (cfr. consid. 2.4.).

                                         Inoltre tramite il versamento a suo favore, nel maggio 2018, del capitale LPP di fr. 63'961.07 (cfr. consid. 2.4.), l’insorgente ha beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare.

                                         Da questo profilo, dunque, in virtù di tutto quanto sopra esposto, nella presente evenienza si giustifica, in linea di principio, la richiesta di rimborso delle prestazioni assistenziali a seguito del versamento del capitale LPP, considerato nella misura in cui supera la somma di fr. 25’000.--, corrispondente all’ammontare adeguato che secondo le Norme COSAS deve essere lasciato a disposizione delle persone sole (fr. 40’000.- per le coppie, più fr. 15’000.- per ogni figlio minorenne; cfr. consid. 2.3.).

                               2.8.   La ricorrente ha, tuttavia, censurato il fatto che le sia stato chiesto il rimborso di prestazioni assistenziali relative al periodo in cui ha svolto un’attività di utilità pubblica a seguito della conclusione con l’USSI di un contratto di inserimento sociale (cfr. consid. 2.4.).

                                         A mente dell’insorgente nel suo caso torna applicabile l’art. 35 cpv. 1 lett. c Las concernente l’esclusione del rimborso per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale (cfr. doc. I).

                                         L’art. 35 Las enuncia:

" 1Non vi è obbligo di rimborso:

a) per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell’età di 18 anni compiuti;

b) …;

c) per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa.

2In caso di esecuzione parziale del contratto di inserimento di cui all’art. 31b, l’unità amministrativa designata può chiedere il rimborso corrispondente della prestazione assistenziale ottenuta.

Il regolamento stabilisce condizioni e modalità.”

                                         Il Capitolo IIA della Las, in vigore dal 2 maggio 1995, concerne l’inserimento sociale e professionale.

                                         L’art. 31a cpv. 1 Las prevede che i beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.

                                         Giusta l’art. 31b lett. a Las il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi, in particolare, tramite un’attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro.

                                         L’art. 8 Reg.Las concernente le condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale prevede:

" 1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.

2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.

3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia.”

                                         Ex art. 8a Reg.Las relativo all’incentivo e al rimborso spese:

" 1Durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di doppia economia domestica.

2L’USSI emana una decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.”

                                         Giusta l’art. 8f Reg.Las:

" 1Fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las.

2I progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico.”

                               2.9.   Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

                             2.10.   Dal profilo dell'interpretazione letterale della legge, l’art. 35 cpv. 1 lett. c Las, menzionando che il rimborso è escluso per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa, non risulta sufficientemente chiaro per definirne la portata. In effetti non si comprende dal solo testo di legge quali prestazioni assistenziali siano esentate dal rimborso, se tutte le prestazioni versate dall’USSI a un assistito che effettua un inserimento sociale/professionale o unicamente quelle strettamente connesse a quest’ultimo.

                                         Dall’esame del contesto della norma (interpretazione sistematica), emerge, però, da una parte, che il Capitolo II della Las riguarda i provvedimenti assistenziali preventivi e le prestazioni assistenziali propriamente dette, ossia le prestazioni ordinarie e speciali, mentre il capitolo IIA, come visto, l’inserimento sociale e professionale (cfr. consid. 2.8.).

                                         Dall’altra, che coloro che possono usufruire di misure di inserimento sociale e professionale devono essere previamente beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie e/o speciali (cfr. art. 31a cpv 1 Las) e che agli assistiti che partecipano a misure di inserimento professionale o sociale l’USSI concede delle prestazioni specifiche, e meglio un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di doppia economia domestica (cfr. art. 8a RegLas; consid. 2.8.).

                                         Inoltre il Messaggio 4204 relativo all’introduzione nella legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 di un dispositivo per l’inserimento sociale e professionale del 1° febbraio 1994, peraltro citato dall’USSI nella decisione su reclamo impugnata e nella risposta di causa (cfr. doc. A; III), in relazione all’art. 35 cpv. 2 e 3 Las indica:

" Le prestazioni accordate servono per ottenere un salario corrispondente ai bisogni o a ritrovare per tappe le condizioni per raggiungere un inserimento lavorativo che permetta di garantire, se non un salario usuale, almeno la copertura dei bisogni esistenziali.

Il cpv. 2, allo scopo di stimolare il beneficiario a sottoscrivere il contratto d’inserimento, prevede che non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni concesse nel quadro dell’applicazione delle misure di inserimento. In questo senso i redditi derivanti dall’attività lavorativa non saranno utilizzati per il rimborso delle prestazioni assistenziali conformemente alle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni d’assistenza sociale (CSIAS). Questa misura si rende necessaria per garantire l’obiettivo dell’inserimento che è il raggiungimento di un’autonomia anche finanziaria. (…)”

                                         Il Messaggio 4204 rinvia, quindi, alle Raccomandazioni della COSAS.

                                         Il p.to E.3.1 delle norme COSAS, già citate sopra, relativo al “Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto” prevede, da un lato, che per principio, non vada richiesto alcun rimborso sui redditi prove­nienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del sostegno. Dall’altro, che sia escluso il rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni speciali dettate dalla situazione legata a misure d'integrazione).

                                         Pertanto le norme COSAS contemplano, in primo luogo, che in nessun caso (non solo per chi ha svolto un inserimento professionale /sociale) le prestazioni assistenziali ottenute a pieno diritto debbano essere rimborsate tramite i redditi di un’attività lavorativa reperita successivamente a un periodo di assistenza sociale.

                                         In secondo luogo, che quando si tratta di mezzi che permetterebbero il rimborso (come ad es. l’acquisizione di una sostanza rilevante – a esclusione dei redditi da attività lavorativa) non vanno rimborsate le prestazioni connesse all'inserimento professionale e all'integrazione sociale. Al riguardo sono state esplicitamente indicate la franchigia sul reddito, il supplemento d'integrazione e prestazioni speciali dettate dalla situazione legata a misure d'integrazione, ma non le prestazioni volte a coprire i bisogni primari.

                                         In proposito cfr. pure l’esempio pratico “Nouvel exemple pratique: Les mesures d’intégration et l’obligation de rembourser” pubblicato dalla COSAS nel marzo 2019 in https://skos.ch/fr/news/article/nouvel-exemple-pratique-les-mesures-dintegration-et-lobligation-de-rembourser.

                                         A titolo comparativo giova rilevare che per quanto attiene al Canton Zurigo le indicazioni relative alle condizioni per il rimborso delle prestazioni ottenute a pieno diritto precisano:

" Sozialhilfeleistungen, die auf einer Gegenleistung beruhen, also Leistungen, welche zur Förderung der beruflichen und/oder sozialen Integration gewährt wurden (Einkommensfreibetrag, Integrationszulagen, situationsbedingte Leistungen im Zusammenhang mit Integrationsmassnahmen), sollen gemäss SKOS-Richtlinien nicht zurückgefordert werden (vgl. SKOS-Richtlinien, Kapitel D.2 und E.3.1).”

(cfr. www.sozialhilfe.zh.ch/Handbuch/15.2.01.Voraussetzungen für die Rückerstattung von rechtmässig bezogenen Leistungen.aspx; la sottolineatura è del redattore)

                                         Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che l’art. 35 cpv. 1 lett. c Las vada interpretato nel senso che sono escluse dal rimborso soltanto le prestazioni ricevute e concordate nei contratti di inserimento sociale o professionale strettamente legate a quest’ultimo (in concreto un incentivo finanziario inizialmente di fr. 200, poi aumentato a fr. 300, nonché il rimborso delle spese di trasferta e di doppia economia domestica; cfr. consid. 2.4.).

                                         Includere nell’esclusione anche le altre prestazioni assistenziali (ordinarie e speciali) che vengono erogate a un assistito, a prescindere dalla conclusione di un contratto di inserimento sociale / professionale sarebbe, del resto, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. STF 8C_182/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 3.3., pubblicata in 143 I 1) tra coloro che hanno svolto una misura di inserimento sociale o professionale e coloro che invece non l’hanno effettuata perché non ne adempivano - indipendentemente dalla loro volontà - i presupposti, i quali in caso, ad esempio, di acquisizione di sostanza rilevante, sono tenuti a rimborsare le prestazioni assistenziali. In tale contesto va ricordato che secondo l’art. 8 Reg.Las l’USSI, nella valutazione volta a stabilire se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale, tiene conto della sua età, della sua formazione lavorativa ed esamina se non vi siano dei problemi di salute o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa (cfr. consid. 2.8.).

                             2.11.   Per quanto attiene al caso di specie, va oltretutto evidenziato che l’insorgente nel periodo in cui è stata al beneficio dell’assistenza sociale dal novembre 2014 al giugno 2018 (tre anni e mezzo circa) non è sempre stata occupata con attività di pubblica utilità contestuali ai contratti di inserimento sociale sottoscritti in tale lasso di tempo, bensì per due anni e tre mesi complessivi, e meglio da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre e dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr. consid. 2.4.).

                                         Alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che l’USSI ha comunque lasciato a disposizione della ricorrente l’ammontare di fr. 25'000.-- come previsto dalle Norme COSAS (cfr. consid. 2.2.; doc. 19; A; III), a ragione la parte resistente ha tenuto conto del capitale LPP e le ha chiesto, in virtù dell’art. 33 Las (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), il rimborso della somma di fr. 34'643.-- corrispondente a prestazioni assistenziali ordinarie e speciali connesse ai contributi minimi AVS, nonché alla franchigia e alle partecipazioni dell’assicurazione malattie (cfr. consid. 2.4.; A).

                             2.12.   In relazione all’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di maggio e giugno 2018 di fr. 2'159.-- mensili, per complessivi fr. 4'318.-- (cfr. doc. 461; 17; A; consid. 1.1.), è utile rilevare che l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

                                         Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                             2.13.   Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che alla ricorrente il 2 maggio 2018 è stato accreditato un capitale LPP di fr. 63'961.07 (cfr. doc. 17; 19; A; III).

                                         È pacifico, quindi, che per i mesi di maggio e giugno 2018, avendo ricevuto il capitale del secondo pilastro, le condizioni finanziarie dell’insorgente non erano le medesime di quelle considerate dall’USSI nella decisione del 12 aprile 2018 con cui le era stata accordata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'159.-- mensili per i mesi di maggio e giugno 2018 (cfr. doc. 461; consid. 2.4.).

                                         L’amministrazione, allora, non aveva computato alcun reddito computabile Las mensile, né alcuna sostanza computabile Las mensile (cfr. doc. 463).

                                         Di conseguenza risulta chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante nelle condizioni economiche della ricorrente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo della prestazione assistenziale ordinaria andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         Da un profilo oggettivo RI 1 a seguito del versamento del capitale LPP di fr. 63'961.07 ha effettivamente percepito indebitamente le prestazioni assistenziali di. Essi vanno così restituiti.

                                         Questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale della decisone del 12 aprile 2018 con la quale sono state attribuite all’insorgente le prestazioni assistenziali ordinarie per i mesi di maggio e giugno 2018.

                                         Ritenuto che l’insorgente, a seguito della corresponsione del capitale LPP, non aveva diritto a prestazioni dell’assistenza sociale nei mesi citati, a ragione l’USSI ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni ordinarie erogate.

                             2.14.   L’insorgente, nel ricorso, ha indicato quali prove “interrogatorio, doc., edizione doc., testimoni” (cfr. doc. I).

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova il suo interrogatorio (cfr. doc. I).

                                         La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

                                         Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Giova, poi, ricordare che non può essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid. 3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10+ 45/01 del 16 settembre 2002; STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).

                                         In concreto non sono stati precisati i nominativi dei testi, né sono stati indicati dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione.

                                         Inoltre i documenti già presenti all’inserto e i principi legali vigenti per quanto concerne il rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto, rispettivamente il principio della restituzione di prestazioni ricevute indebitamente consentono al TCA di emanare il proprio giudizio.

                                         La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, segnatamente “interrogatorio, doc., edizione doc., testimoni” va, dunque, respinta.

                             2.15.   In esito alle considerazioni di cui sopra, la decisione su reclamo del 12 giugno 2019 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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