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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2006 40.2005.1

April 12, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,656 words·~33 min·4

Summary

E' corretto calcolare l'indennità di maternità di un'assicuratacon attività indipendente sulla base del reddito su cui la Cassa si è fondata per fissare in modo provvisorio i contributi AVS/AI/IPG per l'anno in corso.La Cassa,a ragione,non ha fornito informazioni non conformi all'ordinamento legale.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 40.2005.1   rs/td

Lugano 12 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 novembre 2005 emanata da

Cassa CO 1   in materia di indennità di maternità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, di professione fisioterapista indipendente, il 19 agosto 2005, ha inoltrato alla Cassa CO 1 AVS/AI/IPG domanda di indennità di maternità a seguito della nascita, il 26 luglio 2005, della figlia __________ (cfr. doc. 12, 13).

                               1.2.   Con decisione del 28 settembre 2005 la Cassa CO 1 CO 1 ha stabilito che l’assicurata ha diritto, dal 26 luglio fino al 31 ottobre 2005, a un’indennità giornaliera lorda di fr. 89.60, calcolata sulla base di un reddito provvisorio annuo di fr. 40'000.-- (cfr. doc. A3).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta l’8 ottobre 2005 dall’assicurata (cfr. doc. A2), la Cassa CO 1, il 2 novembre 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         In particolare l’amministrazione ha osservato:

"  (…)

1. Con decisione del 28 settembre 2005 la Cassa ha assegnato alla signora RI 1, un'indennità di maternità di fr. 89.60 giornalieri lordi;

2. con opposizione dell'8 ottobre 2005 si contesta il reddito da attività lucrativa determinato per il calcolo dell'indennità giornaliera;

3. prima di entrare nel merito dell'opposizione occorre ricordare che è determinante per il calcolo dell'assegno maternità per lavoratori indipendenti il reddito, convertito in guadagno giornaliero, che è stato stabilito per la fissazione dell'ultimo contributo personale AVS prima del parto;

4. se, al momento della nascita del figlio, i contributi dovuti per l'anno in questione non sono stati ancora oggetto di una decisione passata in giudicato, l'indennità è calcolata secondo il reddito preso in considerazione dalla Cassa di compensazione per fissare gli acconti dei contributi per quell'anno (direttiva 5045 IPG);

5. nella fattispecie la fissazione provvisoria dell'ultimo acconto dei contributi AVS prima del parto si basa su un reddito AVS per l'anno in corso ammontante a fr. 40'000.--, quindi il calcolo dell'indennità in caso di maternità deve riferirsi a questo reddito;

6. a titolo abbondanziale, qualora per l'anno in corso venisse definitivamente fissato un contributo AVS più elevato, le resta comunque aperta la possibilità di chiedere il conguaglio sulla parte d'indennità in caso di maternità non percepita." (cfr. doc. A1)

                               1.4.   L’assicurata ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, rilevando:

"  (…)

Pos. 3

L'Istituto stesso conferma che "è determinante per il calcolo dell'assegno maternità per lavoratori indipendenti il reddito, convertito in guadagno giornaliero, che è stato stabilito per la fissazione dell'ultimo contributo personale AVS prima del parto".

Ora, anche se l'informazione generale corrente secondo cui l'indennità ammonterebbe all'80% del reddito medio percepito prima del parto non corrispondesse alle direttive d'applicazione ricevute dall'Istituto, visto quanto sopra è a mio avviso escluso che per il calcolo si possa prendere in considerazione il periodo dell'anno rimanente dopo il parto.

Raccomandata dell'8.11.2005 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2

Pos. 4

La norma secondo cui "se, al momento della nascita del figlio, i contributi per l'anno in questione non sono stati ancora oggetto di una decisione passata in giudicato, l'indennità è calcolata secondo il reddito preso in considerazione dalla Cassa di compensazione per fissare gli acconti dei contributi per quell'anno (direttiva 5045 IPG)", implica che a far stato è, come minimo, il mio ultimo contributo personale AVS prima del parto come specificato al punto 3, ossia fr. 1535.05 (acconto II trimestre 2005 versato il 30.06.2005). Detto per inciso, l'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi risale al 25.04.2005 per il periodo di contribuzione 01.01.2002-31.12.2002 (ragione per cui nella mia contabilità figurano dei transitori passivi 2003 e 2004 in attesa dei conguagli): Reddito annuo 2002 soggetto a contribuzione = Fr. 76'271 (contributi fr. 7'498.70). Il reddito di 9 mesi corrispondeva dunque a fr. 57'203. Dato che il punto dei fisioterapisti non è cambiato neppure negli ultimi due anni, non è troppo sorprendente che con la mia tabella sul reddito conseguito nei 9 mesi precedenti il parto io sia arrivata ad un importo quasi uguale: fr. 56'762.48! Applicando il principio del reddito medio, la base giusta di calcolo sarebbe dunque questa cifra.

Pos. 5

Come già scritto nella mia opposizione dell'8 ottobre 2005 "la decisione provvisoria del 27.06.2005 di fissazione dei contributi dal 01.01.2005 al 31.12.2005" va completamente disgiunta da questo discorso:

a) perché prende in considerazione il periodo dell'anno rimanente dopo il parto

b) perché non era stata richiesta come tale (l'annuncio delle previsioni di reddito dell'anno 2005 realisticamente ridotto, ossia indicativamente fr. 40'000.--, era stato fatto in base alla lettera del 17 giugno 2005 proprio dell'Istituto, unico modo per ottenere una modifica degli acconti trimestrali che, vedi sopra, sarebbero stati in ogni caso troppo alti e non sopportabili durante l'interruzione/riduzione dell'attività. Nemmeno il funzionario incaricato ha potuto pensare, e tanto meno avvertirmi, che tale soluzione potesse avere delle conseguenze sulla decisione per l'assegnazione dell'indennità di maternità)." (Doc. I)

                               1.5.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   In replica l’assicurata ha formulato alcune precisazioni, sottolineando nuovamente che ai fini del calcolo dell’indennità di maternità non va considerato il reddito provvisorio per il 2005 di fr. 40'000.-- indicato per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, bensì il reddito lavorativo dei nove mesi precedenti il parto o il reddito risultante dall’ultima decisione definitiva del 25 aprile 2005 relativa ai contributi AVS per l’anno 2002 (cfr. doc. V).

                               1.7.   La Cassa CO 1 ha preso posizione in merito con scritto del 22 dicembre 2005, al quale ha allegato alcuni documenti (cfr. doc. VII, 17-20).

                               1.8.   Il 20 gennaio 2006 l’assicurata ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX).

                               1.9.   L’amministrazione, il 6 febbraio 2006, si è riconfermata nei suoi precedenti allegati, puntualizzando che non può stabilire l’importo dell’indennità sulla base della tassazione 2001/2002, come invece richiesto dall’assicurata (cfr. doc. XI).

                             1.10.   Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. XII).

                             1.11.   Il 17 marzo 2006 l’assicurata ha ancora esposto alcune precisazioni (cfr. doc. XIII).

                                         Il doc. XIII è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’importo dell’indennità giornaliera di maternità riconosciuto dalla Cassa CO 1 a RI 1, nel periodo dal 26 luglio 2005 al 31 ottobre 2005, è o meno corretto.

                               2.2.   L’art. 41 cpv. 2 Cost.fed. (obiettivi sociali) prevede che la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche, oltre che della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, dell’orfanità e della vedovanza, anche della maternità.

                                         L'art. 116 cpv. 3 Cost. fed. prevede che "la Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità".

                                         Può essere obbligata a versare contributi anche a chi non può fuire delle prestazioni assicurative.

                                         Il 13 giugno 1999 in votazione popolare è stata rifiutata la legge sull’assicurazione per la maternità (LAMat) del 18 dicembre 1998 (cfr. D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in RDAT I-2000 pag. 121 segg., pag. 135 nota 155).

                                         In seguito, e meglio il 20 giugno 2001, il consigliere nazionale Pierre Triponez ha depositato un’iniziativa parlamentare volta a modificare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) al fine di estendere la cerchia dei beneficiari alle madri esercitanti un’attività lucrativa. Il 3 ottobre 2001 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha licenziato il suo rapporto e il relativo progetto di legge, accogliendo le richieste formulate dall’iniziativa parlamentare (cfr. FF 2003 pag. 1014 segg.; FF 2003 pag. 2529 segg.).

                                         Il 3 ottobre 2003 le Camere federali hanno adottato la modifica della LIPG.

                                         Il progetto di LIPG che contempla l’introduzione dell’indennità di maternità per le madri che esercitano un’attività lucrativa, nonché l’aumento degli importi delle indennità per chi presta servizio è stato accettato in votazione popolare il 26 settembre 2004.

                                         La modifica della LIPG è entrata in vigore il 1° luglio 2005 (cfr. Sécurité sociale 6/2004 pag. 395).

                               2.3.   Gli art. 16b-16h LIPG, validi dal 1° luglio 2005, regolamentano l’indennità in caso di maternità.

                                         L’art. 16b LIPG così definisce le aventi diritto:

"  Ha diritto all’indennità la donna che:

a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;

b. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;

c. al momento del parto:

1. è una salariata ai sensi dell’articolo 10 della LPGA;

2. è un’indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA; o

3. collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti. (cpv. 1)

Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. (cpv. 2)

 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a;

b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti. (cpv. 3)"

                                         Gli art. 16c e 16d LIPG, per quanto concerne l’inizio e l’estinzione del diritto, enunciano:

"  Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto" (cpv. 1)

"  In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l’indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa" (cpv. 2)

                                         e:

"  Il diritto all’indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore."

                                         L'art. 16e, relativo all’importo e al calcolo dell’indennità, prevede al cpv. 1 che "l’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera" e al cpv. 2 "l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1".

                                         L’art. 11 cpv. 1 LIPG precisa che:

"  Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS»). Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati."

                                         L’importo massimo dell’indennità di maternità è fissato all’art. 16 f LIPG:

"  L’indennità di maternità ammonta al massimo a 172 franchi al giorno. L’articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.(cpv. 1)

L’indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 1. (cpv. 2)"

                                         L’art. 16g LIPG stabilisce il principio della priorità dell’indennità di maternità, e meglio:

"  L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

a. dell’assicurazione contro la disoccupazione;

b. dell’assicurazione per l’invalidità;

c. dell’assicurazione contro gli infortuni;

d. dell’assicurazione militare;

e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.(cpv. 1)

Se fino all’inizio del diritto all’indennità di maternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di maternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:

a. la legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità;

b. legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie;

c. legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni;

d. legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare;

e. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione."

                                         Infine l’art. 16h LIPG prevede che a complemento di quanto previsto dalla LIPG i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un’indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.

                                         Per quanto concerne il Cantone Ticino il deputato Raoul Ghisletta, con una mozione dell’11 ottobre 2004, ha chiesto di estendere da 14 a 16 settimane la durata dell’indennità maternità e di introdurre un’indennità di adozione della medesima durata. Nel mese di febbraio 2006 tale mozione è stata respinta, per motivi finanziari, sia dalla Commissione della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto di maggioranza del 7 febbraio 2006 N. 5681), che del Gran Consiglio.

                               2.4.   A decorrere dal 1° luglio 2005, dunque, le donne che esercitano un’attività dipendente - comprese quelle che collaborano nell’azienda del marito percependo un salario - o indipendente hanno diritto durante le 14 settimane successive al parto all’indennità di maternità corrispondente all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio di tale diritto, al massimo però fr. 172.-- al giorno (cfr. consid. 2.3.; Securité sociale 6/2004 pag. 395; Circulaire sur l’allocation de maternité (CAMat) emessa dall’UFAS con validità dal 1. luglio 2005, n. 1051, 1057, 1084 segg.).

                                         Nell’evenienza concreta RI 1 è stata attiva quale fisioterapista indipendente al 100% dal mese di settembre 2000, senza interruzioni, fino alla data della nascita della figlia __________, il 26 luglio 2005. Dal 6 giugno 2005 fino al parto la stessa è stata, tuttavia, incapace al lavoro al 50% per malattia (cfr. doc. 11, 12).

                                         Dalla documentazione agli atti risulta una decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 25 aprile 2005 relativa al periodo di contribuzione 1.1.2002-31.12.2002. Dalla stessa emerge un reddito aziendale di fr. 76'761.-- (cfr. doc. A5).

                                         L’assicurata ha poi allestito una tabella concernente il suo reddito lavorativo dal 1. ottobre 2004 al 30 giugno 2005, indicando quale reddito netto totale l’importo di fr. 56'762.48, costituiti da fr. 20'808.85 per il periodo ottobre-dicembre 2004 e da fr. 35'953.63 per i mesi da gennaio a giugno 2005 (cfr. doc. A4).

                                         Il 22 giugno 2005 l’insorgente ha, inoltre, comunicato alla Cassa CO 1, in relazione ai contributi AVS/AI/IPG quale indipendente, di prevedere per il 2005 un utile netto non superiore all’importo di fr. 40'000.--, in considerazione della sospensione dell’attività per gravidanza (cfr. doc. 19).

                                         La Cassa, il 27 giugno 2005, ha così emesso una decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il lasso di tempo 1.1.2005 – 31.12.2005 tenendo conto di un reddito aziendale di fr. 40'000.-- (cfr. doc. 20).

                                         A seguito della nascita, il 26 luglio 2005, di __________, la Cassa CO 1 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire un’indennità di maternità dal 26 luglio 2005 al 31 ottobre 2005. L’importo dell’indennità giornaliera è stato determinato in fr. 89.60, facendo riferimento, come base di calcolo, al reddito aziendale di fr. 40'000.-- dichiarato dall’assicurata nel mese di giugno 2005 al fine della fissazione provvisoria degli acconti dei contributi AVS prima del parto (cfr. doc. A3; A1; III; VII).

                                         La ricorrente, dal canto suo, contesta tale modo di procedere, sostenendo che la decisione provvisoria del 27 giugno 2005 relativa ai contributi AVS fondata su un reddito aziendale di fr. 40'000.-- per l’intero 2005 sia indipendente dalla questione della determinazione dell’importo dell’indennità giornaliera di maternità. Essa ritiene, in effetti, che per il calcolo di quest’ultima non vada preso in considerazione il periodo dell’anno civile successivo al parto.

                                         A mente dell’assicurata si deve, piuttosto, tenere conto, come base di conteggio, del reddito lavorativo dei nove mesi precedenti il parto oppure del reddito determinante per stabilire il contributo personale AVS per il periodo di contribuzione 1.1.2002-31.12.2002 di cui all’ultima decisione definitiva del 25 aprile 2005 (cfr. doc. I; V).

                               2.5.   Il TCA è dunque chiamato a stabilire sul quale dei tre redditi     (fr. 40'000.--, fr. 76'761.-- o fr. 56'762.48) deve essere fissata l'indennità giornaliera di maternità spettante alla ricorrente.

                                         L’assicurata, sostiene di avere comunicato alla Cassa, nel mese di giugno 2005, la diminuzione presumibile del reddito aziendale per il 2005 rispetto agli anni passati, a seguito del calo e dell’interruzione dell’attività lavorativa a causa della gravidanza e della nascita della figlia, soltanto al fine della fissazione degli acconti dei contributi per il 2005. Essa ritiene che tale avviso non doveva avere influenza sulla determinazione dell’indennità di maternità e che l’analogia con l’indipendente che presta servizio non esiste (cfr. doc. I).

                                         In realtà da quanto esposto ai considerandi precedenti (cfr. consid. 2.2., 2.3.) risulta evidente, che l’istituto dell’indennità di maternità è stato adottato nel contesto della LIPG, estendendo la cerchia di beneficiari - fino al 1° luglio 2005 limitata alle persone che svolgono servizio militare, servizio civile o di protezione civile - anche alle madri esercitanti un’attività lavorativa.

                                         Siccome le madri sono state equiparate alle persone che prestano servizio, le modalità di calcolo delle prestazioni devono essere chiaramente le stesse.

                                         Ciò trova conferma nella legge medesima, la quale per la determinazione dell’indennità di maternità rinvia espressamente alle disposizioni relative al calcolo dell’indennità per il servizio militare, servizio civile o di protezione civile che vanno applicate per analogia.

                                         In effetti l’art. 16e LIPG, secondo cui per le madri che esercitano un’attività lavorativa in generale, e quindi sia dipendente che indipendente, l’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità, ossia prima del giorno del parto (cfr. art. 16c LIPG; consid. 2.3.), prevede che all’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 1 LIPG relativo al calcolo delle indennità per le persone che prestano servizio.

                                         Quest’ultimo disposto enuncia, da una parte, che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS, dall’altra, che il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo delle indennità (cfr. consid. 2.3.).

                                         Il Consiglio federale agli art. 4 -11 OIPG, in vigore dal 1° luglio 2005, ha adottato alcune disposizioni relative al calcolo dell’indennità, segnatamente per lavoratori salariati (art. 4 OIPG), per lavoratori salariati con reddito regolare (art. 5 OIPG), per lavoratori salariati con reddito irregolare (art. 6 OIPG) e per lavoratori indipendenti (cfr. art. 7OIPG).

                                         In particolare l’art. 7 OIPG, che riguarda i lavoratori indipendenti, prevede che:

"  L’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità.(cpv. 1)

Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività indipendente per un periodo più lungo, l’indennità è calcolata sulla base del reddito che avrebbe potuto conseguire. (cpv. 2)

Nel caso di un lavoratore indipendente che non è tenuto a pagare prima dell’entrata in servizio i contributi previsti dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l’anno precedente l’entrata in servizio. (cpv. 3)"

                                         Dal Parere del Consiglio federale del 6 novembre 2002 concernente l’iniziativa parlamentare “Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno – Estensione del campo di applicazione alle madri che esercitano un’attività lucrativa (Triponez Pierre)”, pubblicato in FF 18 febbraio 2003 pag. 1014 segg., si evince inoltre che:

"  (…)

Le regole che disciplinano l’applicazione e l’organizzazione dell’indennità di maternità corrispondono in larga misura al sistema delle IPG in caso di servizio, sistema che ha dato buona prova. L’esecuzione dell’indennità di maternità è affidata agli organi attualmente responsabili delle IPG in caso di servizio, cioè alle casse di compensazione dell’AVS e ai datori di lavoro. Grazie a questa soluzione a nostro parere non vi sono da attendersi problemi di rilievo nell’applicazione tecnica della normativa in materia di indennità di maternità (…)” (FF 2003 pag. 1019)

                                         La Cassa, dunque, a ragione per conteggiare l’indennità di maternità di spettanza dell’assicurata ha fatto riferimento, giusta gli art. 16e e 11 LIPG e 7 OIPG, alle modalità di calcolo per le persone che prestano servizio, segnatamente con attività indipendente, come è il caso della ricorrente.

                               2.6.   Per stabilire l’ammontare dell’indennità giornaliera di maternità di un’assicurata con attività lavorativa indipendente occorre, dunque, fondarsi per analogia sull’art. 7 OIPG (cfr. consid. 2.5.).

                                         A proposito di tale disposto, il cui tenore è identico all’art. 5 vOIPG, in vigore fino al mese di giugno 2005, è utile segnalare la sentenza del 13 giugno 2003 nella causa UFAS c/N., E 1/00, concernente un caso ticinese, in cui il TFA ha confermato il giudizio del TCA, che aveva accolto il ricorso di un assicurato interposto contro una decisione della Cassa di compensazione di parziale accoglimento della sua domanda di ricalcolare, a seguito della determinazione definitiva dei contributi per gli anni 1991-1995, le indennità di perdita di guadagno percepite per i giorni di servizio militare prestati nel 1991, 1992, 1993 e 1995, e retrocesso gli atti alla Cassa al fine di procedere a un nuovo conteggio delle postulate indennità.

                                         L’Alta Corte, per quanto qui di interesse, ha stabilito:

"  (…)

2.1 Preme avantutto osservare che l'art. 5 cpv. 1 OIPG si fonda sulla delega di cui all'art. 11 cpv. 2 LIPG, il qual disposto, per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio, dichiara determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi conformemente alla LAVS e conferisce per il resto al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni sul calcolo dell'indennità.

2.1.1 Secondo giurisprudenza, nella misura in cui una delegazione legislativa è relativamente imprecisa e, di conseguenza, come in concreto, attribuisce all'esecutivo un ampio potere d'apprezzamento, il tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele, se è idonea a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge o se, per altri motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito, una disposizione regolamentare viola l'art. 8 cpv. 1 Cost. quando non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione inammissibile (cfr. DTF 128 V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti).

2.1.2 Stabilendo le modalità di calcolo delle indennità per le persone indipendenti e tenendo conto del fatto che una decisione (definitiva) sui contributi per l'anno in questione può sopraggiungere diverso tempo dopo la fine del servizio per il quale l'indennità è dovuta, la regolamentazione prevista dall'art. 5 cpv. 1 OIPG non sconfina manifestamente dal quadro di competenze delegatele dall'art. 11 cpv. 2 LIPG, limitandosi piuttosto a precisarne principi e termini, senza con ciò porre nuove questioni o estendere la portata della legge." (STFA del 13 giugno 2003 nella causa UFAS c/N., E 1/00, consid. 2.1.)

                                         Quanto deciso per l’art. 5 v.OIPG vale mutatis mutandis anche per l’attuale art. 7 OIPG.

                                         Va, pertanto, ritenuto che la regolamentazione dell’art. 7 OIPG non sconfina dal quadro di competenze delegatele dall’art. 11 LIPG.

                                         Di conseguenza nel calcolo dell’importo dell’indennità di maternità di un’assicurata indipendente deve essere considerato, per analogia con chi presta servizio, il reddito su cui la Cassa si è basata per fissare gli ultimi contributi personali AVS prima del parto (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Il TCA deve ora appurare cosa si intenda per “il reddito su cui la Cassa si è basata per fissare gli ultimi contributi personali AVS prima del parto” sul quale la Cassa deve fondarsi, applicando per analogia l’art. 7 OIPG, per determinare l’indennità di maternità di un’assicurata indipendente (cfr. consid. 2.6.).

                                         La “Circulaire sur l’allocation de maternité” (CAMat) emanata dall’UFAS - autorità di vigilanza in materia di LIPG (cfr. art. 23 LIPG, 72 LAVS, 176 OAVS) - e valida a far tempo dal 1. luglio 2005, per quanto attiene alla determinazione del reddito conseguito prima del parto dalle lavoratrici indipendenti, prevede:

"  (…)

5.2 Travailleuses indépendantes

Est déterminant pour le calcul de l’allocation des travailleuses indépendantes le revenu, converti en gain journalier, qui a été retenu pour fixer la dernière cotisation personnelle AVS avant l’accouchement. Les n.os 5043 à 5046 DAPG s’appliquent par analogie."

                                         Le “Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité ”, emesse dall’UFAS e valide dal 1. luglio 2005, ai n. 5043-5046, relativi alla determinazione del reddito giornaliero medio conseguito prima del servizio dalle persone di condizione indipendente, enunciano:

"  (…)

           5.3. Personnes de condition indépendante

           5.3.1 Principe

5043   L’allocation pour les personnes de condition indépendante est calculée d'après le revenu, converti en gain journalier, qui a été retenu pour fixer la dernière cotisation personnelle AVS avant l'entrée en service. Il n'est pas tenu compte d'éventuelles réductions ou remises de cette cotisation. Ne sont pas non plus prises en compte les prestations d'assurances sociales soumises aux cotisations AVS (allocations APG et indemnités journalières de l'AI).

5044   Pour déterminer le revenu journalier moyen, le revenu annuel est divisé par 360.

5045   Si, lors de l'entrée en service, les cotisations dues pour l'année en cause n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, l'allocation est calculée d'après le revenu que la caisse de compensation a retenu pour fixer les acomptes de cotisations pour cette année (voir les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non actifs).

5046   Si, ultérieurement, la caisse de compensation fixe pour l'année en cause une cotisation supérieure sur la base de la communication fiscale, la personne qui fait du service peut demander que l'allocation soit adaptée et que la différence lui soit payée après coup. La caisse de compensation doit fournir aux personnes intéressées une information appropriée quant à cette possibilité. Si la cotisation fixée après coup est inférieure, la restitution des allocations versées en trop n'est pas réclamée.” (La sottolineatura è del redattore)

                               2.8.   Alla luce della LIPG, dell’OIPG e di quanto esposto al considerando precedente, questa Corte ritiene che la nozione di “reddito su cui la Cassa si è basata per fissare gli ultimi contributi personali AVS prima del parto”, comprende, analogicamente a quanto avviene per le persone che prestano servizio, anche il reddito utilizzato per fissare in modo provvisorio i contributi per l’anno in corso, ovvero l’anno civile in cui si ha diritto a percepire le indennità di maternità e quindi l’anno del parto.

                                         Ciò emerge, del resto, pure dalle “Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité”, in particolare n. 5045, alle quali rinvia la “Circulaire sur l’allocation de maternité” (CAMat) (cfr. consid. 2.7.).

                                         In proposito giova evidenziare che, benché le direttive amministrative non costituiscano norme giuridiche e non siano vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali, quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, però, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         In casu, siccome per volontà del legislatore l’indennità di maternità è disciplinata come le IPG in caso di servizio militare, servizio civile o di protezione civile (cfr. consid. 2.5.), le direttive pertinenti dell’UFAS (cfr. consid. 2.7.) non risultano assolutamente incompatibili con la LIPG e la OIPG. Al contrario esse consentono di interpretare precisamente e correttamente le norme di legge applicabili.

                                         Al fine di determinare l’importo dell’indennità giornaliera di maternità a cui ha diritto un’assicurata con attività lavorativa indipendente è, quindi, rilevante il reddito presumibile per l’intero anno in questione (cfr. consid. 2.3.; 2.5.; 2.6.; 2.7.).

                                         La connotazione temporale “prima del parto” si riferisce al momento dell’emanazione della decisione provvisoria o definitiva dei contributi, ma non a quando è stato conseguito il reddito, lo stesso potendo infatti concernere già l’intero anno corrente, perlomeno a titolo di reddito presumibile nel contesto della fissazione di contributi provvisori.

                                         E’ vero che tale modalità di calcolo si differenzia dalle regole applicabili per le assicurate salariate di cui agli art. 4-6 OIPG. Per queste ultime l’indennità di maternità viene, in effetti, calcolata facendo riferimento al salario dell’ultimo mese civile prima del parto (cfr. Circulaire sur l’allocation de maternité” (CAMat) emanata dall’UFAS, valida dal 1. luglio 2005, n. 1088; Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité, emesse dall’UFAS e valide dal 1. luglio 2005, n. 5008-5040).

                                         Ciò, tuttavia, non configura, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata (cfr. doc. IX), una violazione del principio di parità di trattamento.

                                         Secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 8 Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

                                         Sotto questo profilo violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).

                                         Per ammettere una violazione dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 8 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr. RtiD II-2004 N.14; STCA del 4 giugno 1998 nella causa S., 39.1998.18; RDAT II-1998 pag. 28 seg.; RDAT II-1999 pag. 155 seg.; STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.; J.L. Duc - P.Y. Greber, "La portée de l'article 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II 473 seg. (573-576)).

                                         Le assicurate con attività indipendente non possono essere assimilate alle assicurate salariate, visto che il conseguimento del reddito non avviene secondo le stesse modalità. Si tratta di situazioni differenti, per cui la distinzione in relazione al calcolo dell’indennità di maternità è ammissibile.

                                         Le assicurate indipendenti hanno, del resto, la possibilità di chiedere l’adeguamento dell’indennità nel caso in cui la stessa sia stata fissata sulla base del reddito considerato dalla Cassa in una decisione provvisoria di contributi e successivamente emerga che il reddito per l’anno in questione, risultante dalla notifica di imposte, è differente. Inoltre l’adeguamento avviene solo in favore delle assicurate, ossia unicamente quando il reddito si rivela più elevato e quindi l’importo dell’indennità di maternità risulta superiore a quello effettivamente erogato. Nel caso in cui con la decisione definitiva dei contributi questi ultimi risultino inferiori a quelli fissati con la decisione provvisoria, e meglio il reddito si riveli meno elevato di quello considerato, non viene ordinata la restituzione della parte di indennità versata a torto (cfr. art. 7 OIPG, consid. 2.5.; 2.6.).

                                         In simili condizioni, contrariamente a quanto auspicato dall’assicurata, la comunicazione della variazione presumibile del reddito aziendale per il 2005 non poteva, in casu, restare ininfluente per la determinazione dell’importo dell’indennità di maternità.

                               2.9.   Va, inoltre, osservato che giusta l’art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

                                         Le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell’AVS/AI/IPG emesse dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2001, ai n. 1144 -1145, prevedono:

"  1143     Se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di

                  quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge notevolmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS)

                 1144               Gli assicurati devono comunicare alle casse di compensazione modifiche rilevanti del reddito determinante avvenute durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo la chiusura di esercizio, art. 24 cpv. 4 OAVS).

  1145     L’assicurato deve rendere verosimili le modifiche.

    1146   Si considera modifica rilevante una divergenza di almeno il

                  25 per cento dal reddito annuo inizialmente previsto."

                                         In concreto la modifica presumibile del reddito aziendale nel 2005 rispetto al 2002, anno di riferimento per la decisione definitiva di fissazione dei contributi sociali del 25 aprile 2005, è maggiore del 25% (2005: fr. 40'000.--; 2002 fr. 76'271 doc. 20, A5).

                                         La ricorrente, informando, il 22 giugno 2005, la Cassa della variazione presumibile del proprio reddito aziendale per il 2005 ai fini della determinazione degli acconti dei contributi AVS/AI/IPG (cfr. doc. 19), non ha quindi fatto altro che ossequiare quanto previsto dall’OAVS.

                                         La Cassa, avvisata di tale variazione - resa peraltro verosimile in quanto giustificata dalla diminuzione dell’attività lavorativa connessa alla gravidanza e alla maternità -, il 27 giugno 2005 ha conseguentemente emesso una decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il 2005 fondandosi sul reddito presumibile di fr. 40'000.-- (cfr. doc. 20).

                                         Calcolando, poi, l’indennità di maternità a cui ha diritto l’assicurata, la Cassa, dovendo basarsi sul reddito determinante per l’ultimo contributo AVS fissato prima del parto (cfr. art. 16e, 11 LIPG; 7 OIPG; consid. 2.5., 2.6.) e avendo a disposizione il provvedimento provvisorio di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 27 giugno 2005, giustamente ha fatto riferimento al reddito presumibile per il 2005 di fr. 40'000.--, corrispondente al reddito comunicato dall’insorgente stessa.

                             2.10.   La ricorrente, infine, ha criticato il fatto che l’autorità amministrativa non l’ha informata, al momento della sua richiesta di adeguamento dei contributi per il periodo dopo il parto, “…delle conseguenze, rispettivamente della possibilità di continuare a pagare dei contributi più alti del dovuto per “approfittare” dell’indennità maggiore che non deve essere più restituita” (cfr. doc. IX).

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"  Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. (cpv. 1)

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. (cpv. 2)

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente. (cpv. 3)"

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare DTF 131 V 472; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).          

                                         Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Il dovere di consulenza dell’assicuratore, tuttavia, non implica, comprensibilmente, che vengano fornite informazioni non conformi all'ordinamento legale.

                                         La possibilità contemplata all’art. 7 OIPG di adeguare le prestazioni di maternità, ma solamente se a favore dell’assicurata (cfr. consid. 2.5., 2.7.: “Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité” n. 5046), si riferisce infatti alle fattispecie in cui unicamente dopo l’erogazione delle indennità emerge che il reddito aziendale sul quale la Cassa si era basata per la rispettiva determinazione non corrisponde a quello realmente conseguito durante quell’anno.

                                         L’art. 7 OIPG non intende invece tutelare i casi in cui un’assicurata già prima di percepire le indennità di maternità era in grado di sapere che il reddito sarebbe stato meno elevato, ma ha omesso intenzionalmente di annunciare il cambiamento alla Cassa di compensazione per ricevere un ammontare più elevato di indennità, che, in caso di adeguamento, non avrebbe dovuto restituire.

                                         In simili condizioni, la censura di violazione del dovere di informazione è manifestamente infondata.

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l’importo di fr. 89.60 relativo all’indennità giornaliera di maternità assegnata, dal 26 luglio al 31 ottobre 2005, alla ricorrente dalla Cassa CO 1 non presta il fianco a critiche.

                                         Resta in ogni caso riservata la possibilità per l’assicurata di richiedere l’adeguamento dell’indennità di maternità giusta l’art. 7 OIPG (cfr. consid. 2.5.; 2.7.) una volta che avrà ricevuto la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS per il 2005, nell’eventualità in cui il reddito aziendale dovesse rivelarsi superiore all’ammontare di fr. 40'000.--.

                                         La decisione su opposizione del 2 novembre 2005 emessa dalla Cassa CO 1 va, dunque, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

40.2005.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2006 40.2005.1 — Swissrulings