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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2025 39.2025.4

October 13, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,373 words·~47 min·1

Summary

A torto Cassa negato a ric. assegni fam. per 3 abiatici non considerandola P priva di att. lucrat., poiché coniuge, da cui non separata, percepisce rendita di vecch. AVS. Art. 16 lett. b OAFami va interpretato conform. a legge, tenendo conto che legisl. definito P senza att. con riferim. criteri AVS

Full text

Incarto n. 39.2025.4   rs

Lugano 13 ottobre 2025             

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2025 di

RI1   rappr. da: RA1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 aprile 2025 emanata da

CO1     in materia di assegni di famiglia

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 3 aprile 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 23 gennaio 2025 (cfr. doc. 2) con il quale, in applicazione dell’art. 16 lett. b OAFami, aveva negato a RI 1, nata il ______ 1968 e titolare di un permesso B, il diritto ad assegni familiari quale persona senza attività lucrativa a favore dei tre abiatici _________ (__________2012), __________2014) e ____________ (__________2013) – di cui, unitamente al marito, __________ nato il __________1951 e cittadino svizzero, è tutrice a titolo cautelare su nomina dell’Autorità regionale di protezione __________ di __________ (cfr. doc. A3) –, in quanto dalla documentazione agli atti era emerso che il marito beneficiava di una rendita di vecchiaia ordinaria AVS (cfr. doc. A2).

                                  L’amministrazione, nella decisione su opposizione, ha rilevato:

" (…)

1.

Per l’art. 19 cpvv. 1, 1bis e 2 della LAFam, modificati il 18 marzo 2011 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013:

1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS figurano come persone senza attività sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa (valori 2025: 630 franchi al

mese, 7560 franchi all'anno).

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e, che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/Al.

In deroga all'art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia nell'AVS (art. 32 cpv. 2 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 - Laf; Legge cantonale di applicazione e di complemento alla LAFam).

Secondo l'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;

b. Ie persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge sull'asilo (Lasi) i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.

L'art. 18 OAFami prevede che i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

La marginale n. 616 delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) precisa che i Cantoni possono prevedere in particolare che tutte le persone prive di attività lucrativa ai sensi dell'AVS abbiano diritto agli assegni familiari. In altre parole, possono reintegrare le persone escluse dal novero degli aventi diritto in virtù dell'articolo 16 OAFami. [...].

ll Canton Ticino, ad eccezione dell'art. 32 cpv. 2 Laf sopra menzionato, non ha adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati.

Infatti, l'art. 32 cpv. 1 Laf conferma che le condizioni del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

2.

Nella presente fattispecie, ritenuto che la signora RI 1 è di fatto tuttora coniugata con una persona che percepisce una rendita di vecchiaia AVS, il diritto agli assegni quale PSAL dev'esserle conseguentemente rifiutato per i disposti della lettera b.

Il succitato dispositivo, così come formulato, non può dar adito ad interpretazioni di livello soggettivo.

3.

In relazione a quanto menzionato nell'opposizione si fa osservare che alla Cassa, in qualità di organo di esecuzione della legge, non è data facoltà di decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle norme in essa contenute e così volute dal legislatore federale, pertanto la stessa è impossibilitata a decidere diversamente.

(…)” (Doc. A2)

                          1.2.  RI 1, rappresentata dalla RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA, ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa di fr. 215.-- per ciascuno dei tre abiatici a partire dal 1° gennaio 2025, come pure di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocino (cfr. doc. I pag. 10).

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che RI 1 e il suo coniuge provvedono prevalentemente al mantenimento dei tre abiatici. Inoltre essi ne sono i tutori, perciò possono essere anche considerati genitori affilianti ex art. 5 OAFami, poiché si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione dei tre nipoti.

                                  Al riguardo è stato evidenziato che tale questione non è controversa, come dimostrato dal fatto che la decisione formale e la decisione su opposizione della Cassa non contestano tali presupposti.

                                  Nell’impugnativa è poi stato indicato che è pacifico che il coniuge dell’insorgente, ovvero il nonno dei bambini, è escluso dal diritto agli assegni familiari, poiché non è più obbligatoriamente assicurato all’AVS per via che non svolge più alcuna attività lavorativa e percepisce una rendita di vecchiaia ordinaria AVS, nonché le prestazioni complementari.

                                  Per quanto attiene alla moglie, è stato osservato che la stessa, dopo aver lavorato a tempo pieno da settembre 2020 ad agosto 2024, fino al rientro della sua collega da grave malattia, si è ritrovata a svolgere nuovamente poche ore quale ausiliaria di pulizia non sufficienti a raggiungere il minimo per non essere qualificata quale persona senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, per cui a ragione ha richiesto gli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

                                  La parte ricorrente ha poi precisato, da un lato, che secondo la dottrina l’esclusione delle persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS previsto nell’art. 16 lett. b OAFami non è legittima, siccome tale restrizione si configura quale disposizione sostitutiva della legge ammissibile solo in caso di delega ex art. 182 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.), ciò che però è completamente assente nella norma superiore. Dall’altro, che pertanto una tale persona rientra nella categoria delle persone prive di attività lucrativa ai sensi dell’art. 19 LAFam con l’obbligo di pagare personalmente i contributi dato che il coniuge è già al beneficio di una rendita AVS.

                                  In proposito è stato aggiunto che “d’altronde non si comprende come si possa escludere una persona non separata il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS e che quest’ultimo a sua volta non riceve gli assegni famiglia, in questo modo è chiaramente disatteso lo scopo della legge che prevede la mitigazione del carico finanziario dei figli e la volontà del legislatore di applicare il principio: “un figlio - un assegno”. Di fatto, ciò crea anche una disparità, ad esempio con persone al beneficio di un pensionamento anticipato che invece possono ottenere il diritto, poiché ancora considerate come PSAL ai sensi della LAVS non avendo raggiunto l’età di riferimento.” (cfr. doc. I pag. 5-6).

                                  La rappresentante dell’insorgente ha, altresì, evidenziato che quest’ultima rientra nel calcolo delle prestazioni complementari del marito, garantendole il fabbisogno come coniugi, ma tale calcolo esclude i tre abiatici non essendo al beneficio di una rendita per figli dell’AVS in considerazione dell’art. 22ter LAVS che prevede l’estromissione dal diritto se l’affiliazione dei figli affiliati avviene dopo la concessione della rendita di vecchiaia AVS e del fatto che lei non è beneficiaria né di una rendita d’invalidità dell’AI né di una rendita AVS che potrebbe aprire il diritto a queste rendite per figli.

                                  È stato affermato, al riguardo e con riferimento al marg. 607.1 delle Direttive concernenti la legge fedarle sugli assegni familiari (DAFam), che è logico escludere dal diritto agli assegni familiari per persone senza attività lucrativa quelle persone al beneficio delle PC che considerano anche le persone che danno diritto a tali assegni. Diverso, invece, quando i figli non rientrano nel calcolo delle PC e l’unica fonte di finanziamento sono i genitori, rispettivamente i loro sostituti, come nel caso di specie (cfr. doc. I pag. 7-8).

                                  La parte ricorrente è, dunque, giunta alla conclusione che “considerato che l’art. 16 lett. b OAFami non è conforme alla legge e che gli abiatici dell’assicurata non rientrano nel diritto alle prestazioni complementari all’AVS del nonno, quindi alla copertura del loro fabbisogno vitale, l’assicurata rientra a pieno titolo nelle condizioni di diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa” (cfr. doc. I pag. 8).

                                  Nel ricorso è stato, infine, puntualizzato che in concreto non si è in presenza di una lacuna normativa, poiché l’art. 19 LAFam, anche in lingua sia francese che tedesca, è chiaro ed esplicito nel suo tenore letterario, il quale prevede che hanno diritto agli assegni familiari quali persone prive di attività di attività lucrativa, oltre alle madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità, le persone che sono obbligatoriamente assicurate all’AVS e che figurano come PSAL ai sensi della LAVS o in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente non raggiungono il reddito minimo di cui all’art. 13 cpv. 3 LAFam. Sono, per contro, esclusi coloro i quali riscuotono prestazioni complementari all’AVS/AI, se contemplate anche le persone che danno diritto agli assegni familiari ex art. 4 cpv. 1 LAFam.

                                  La rappresentante dell’insorgente ha, in ogni caso, specificato che il risultato non cambierebbe anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse ammettere una lacuna, ritenuto che dall’analisi dei materiali legislativi non emerge alcuna eccezione alla qualificazione delle persone prive di un’attività lucrativa rispetto a quella stabilità dalla LAVS e non risulta nulla di diverso se non la volontà di riconoscere gli assegni familiari a un più ampio raggio di persone - sia con, sia senza, attività lucrativa - che hanno figli ed escludere unicamente quelle persone che già ottengono una copertura del fabbisogno per i figli tramite le PC (cfr. doc. I pag. 8-9).

                          1.3.  La Cassa, in risposta, si è riconfermata nella sua decisione su opposizione del 3 aprile 2025, considerato che dal ricorso non sono emersi nuovi elementi che giustifichino un’altra presa di posizione (cfr. doc. IV).

                          1.4.  Il 10 giugno 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

                          1.5.  La parte ricorrente, il 12 giugno 2025, ha ad ogni modo prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e l’estratto del registro delle esecuzioni (cfr. doc. VI; A5; A6).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno la Cassa abbia negato alla ricorrente il diritto agli assegni famigliari a favore dei tre abiatici a decorrere dal 1° gennaio 2025.

                                  In particolare deve essere chiarito se sia corretto oppure no il rifiuto degli assegni familiari non considerando l’insorgente quale persona priva di attività lucrativa, in quanto il coniuge, dal quale non è separata, percepisce una rendita di vecchiaia AVS.

                          2.2.  La legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009 (dal 1° agosto 2020 Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari – LAFam; cfr. RU 2020 2775; FF 2019 pag. 5415), all'art. 2 dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

                                  Giusta l’art. 3 cpv. 1 vLAFam, in vigore fino al 31 luglio 2020, gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:

                                  a. l’assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;

                                  b. l’assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

                                  Il nuovo tenore dell’art. 3 cpv. 1 LAFam, valido dal 1° agosto 2020, prevede:

" Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

a.

l’assegno per i figli, versato dall’inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA1), l’assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d’età;

b.

l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo; l’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.”

                                  L’art. 3 cpv. 2 LAFam enuncia in particolare che nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell’articolo 5.

                                  Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 e 2 vLAFam in vigore fino al 31 dicembre 2024:

" 1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.

2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.”

                                  A far tempo dal 1° gennaio 2025 l’art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam è stato modificato nel senso che gli importi sono stati aumentati a fr. 215 per l’assegno per i figli e a fr. 268 per l’assegno di formazione (cfr. RU 2024 493).

                                  Per inciso si segnala che nel quadro dell’iniziativa parlamentare “Famiglie forti grazie ad assegni adeguati” (23.046) depositata da Marc Jost il 14 marzo 2023 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20230406) la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 27 agosto 2025, ha approvato un progetto preliminare di modifica della LAFam.

                                  Tale progetto preliminare, posto in consultazione, corredato di un rapporto esplicativo, fino all’8 gennaio 2026, prevede di aumentare gli importi minimi degli assegni familiari di cui all’articolo LAFam, portandoli a 250 franchi per gli assegni per i figli e a 300 franchi per gli assegni di formazione (cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2025-09-25.aspx?lang=1040).

                                  L’art. 3 della legge sugli assegni di famiglia (Laf) del Cantone Ticino in vigore dal 1° gennaio 2009 sancisce che:

" Gli importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.”

                          2.3.  Giusta l'art. 19 LAFam, concernente il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, prevede che:

" 1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."

                                  Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam:

" 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.”

                                  Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.

                                  L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

" Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati."

                                  Secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

                          2.4.  Per poter beneficiare di assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa, il diritto federale, come appena esposto, prevede all’art. 19 cpv. 2 LAFam che il reddito imponibile non ecceda il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che in ogni caso non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI annue.

                                  Il Canton Ticino, inizialmente, non aveva fatto uso della facoltà contemplata all’art. 18 OAFami (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 6.1.).

                                  Infatti l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf), in vigore fino al 31 dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

                                  Con la modifica del 27 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione è però mutata, visto che il nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale prevede che in deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.

                                  Il Cantone Ticino, facendo uso della facoltà di cui all’art. 18 OAFami, dal 1° gennaio 2013 ha, dunque, introdotto una regolamentazione più favorevole agli aventi diritto.

                                  Con sentenza 39.2020.4 del 23 novembre 2020, pubblicata in RtiD II-2021 N. 49 pag. 288 segg., questa Corte ha stabilito che la deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam contemplata all’art. 32 cpv. 2 Laf si riferisce alla sola condizione del limite di reddito con la conseguenza che conformemente al diritto federale le persone senza attività lucrativa che beneficiano di PC sono escluse dal diritto agli assegni familiari indipendentemente dal loro reddito.

                                  Il TCA ha ritenuto conforme alla volontà del legislatore cantonale escludere in ogni caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari come previsto dal diritto federale (cfr. pure STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022).

                                  Per completezza è utile aggiungere che le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e valide dal 1° gennaio 2009, stato: 1° gennaio 2025 al p.to 607.1 enunciano:

" 607.1 percezione di assegni familiari per le persone prive di

8/20    attività lucrativa è esclusa per:

–  le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;

– le persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;

– un figlio che dà diritto a una prestazione per i figli dell’AI giusta l’articolo 22 capoverso 3 LAI (v. N. 524);

– un figlio per cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI;

– un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale orfano;

– un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI o di un’indennità giornaliera dell’AI.

Solo le prestazioni complementari annue (prestazioni pecuniarie) ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC escludono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Le persone che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC (prestazioni in natura), ma che non beneficiano di una prestazione complementare annua, possono chiedere gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché soddisfino le al-tre condizioni (sentenza del Tribunale federale 8C_655/2013 del 18 agosto 2014, consid. 4.4.1).

L’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, che viene versato direttamente all’assicuratore-malattie, è una prestazione complementare annua che esclude il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa.

Per contro, le riduzioni dei premi secondo la LAMal e le pertinenti leggi cantonali non sono considerate prestazioni complementari.

Questi motivi di esclusione non si applicano per il diritto delle madri disoccupate secondo l’articolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2).”

                          2.5.  Nella concreta evenienza dalle carte processuali si evince che l’insorgente e il marito sono stati designati tutori dei tre abiatici, __________, __________ __________ e __________, con decisione del 10 ottobre 2023 emessa dall’Autorità regionale di protezione __________ (ARP).

                                  L’ARP ha precisato che i genitori dei tre minori sono stati privati dell’autorità parentale e che ai tutori competono i diritti e i doveri che spetterebbero ai genitori, in particolare quelli di cui agli art. 301 segg. CC (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).

                                  Dagli atti risulta, inoltre, che la ricorrente (1968) è attiva quale ausiliaria di pulizie supplente per il __________ dal settembre 2021, tranne nel periodo settembre 2022 - agosto 2024 in cui ha sostituito una collega a tempo pieno assente a causa di una grave malattia (cfr. doc. 1 2/13; 1 8/13; 1 13/13).

                                  Il marito (1951) è al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS e delle prestazioni complementari (cfr. doc. 1 4/13; A4).

                                  Dalla decisione del 9 aprile 2025 emanata dalla Cassa __________ e valida dal 1° gennaio 2025 emerge che nel calcolo della PC spettante a __________ è compresa anche la moglie, ad esclusione dei tre abiatici (cfr. doc. A4).

                                  Tale esclusione va spiegata, facendo riferimento, da un lato, all’art. 8 cpv.1 dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) secondo cui “per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI”.

                                  Dall’altro, all’art. 22ter cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), il quale enuncia che “le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge”.

                                  Si rileva, peraltro, che l’art. 35 cpv. 3 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), relativo alle rendite completive per figli, è di tenore analogo (“I figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge”).

                                  La parte ricorrente, evidenziando che i tre nipoti non sono compresi nel calcolo delle PC spettanti al nonno, ha del resto indicato che gli stessi “non sono al beneficio di una rendita per figli dell’AVS in considerazione dell’art. 22ter LAVS che prevede l’estromissione dal diritto se l’affiliazione dei figli affiliati avviene dopo la concessione della rendita di vecchiaia AVS e del fatto che l’assicurata (ovvero la nonna) non è beneficiaria né di una rendita d’invalidità dell’assicurazione invalidità né di una rendita AVS che potrebbe aprire il diritto a queste rendite per figli” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                                  Nell’impugnativa è, poi, stato affermato che l’insorgente, nel periodo in cui lavorava a tempo pieno (fino all’agosto 2024) in sostituzione di una collega, ha avuto diritto agli assegni familiari quale salariata (cfr. art. 13 LAFam; 5 Laf; doc. I pag. 5; consid. 1.2.).

                                  In effetti danno diritto agli assegni familiari, oltre ai figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile e ai figliastri, gli affiliati (art. 5 OAFami: “Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti”), nonché i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento (cfr. art. 4 LAFam; 6 OAFami concernente i fratelli, le sorelle e gli abiatici: “L’avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se: a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS; o se b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS.”).

                                  D’altronde, conformemente a quanto sottolineato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5; consid. 1.2.), neppure in relazione alla presente lite la decisione formale del 23 gennaio 2025 e la decisione su opposizione del 3 aprile 2025 emesse dalla Cassa contestano tali presupposti.

                                  Il 23 dicembre 2024 la ricorrente ha inoltrato alla parte resistente il modulo “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa” per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2025 (cfr. doc. 1 1/13-1 7/13).

                                  La Cassa, con decisione del 23 gennaio 2025, confermata dalla decisione su opposizione del 3 aprile 2025, le ha negato il diritto agli assegni familiari a favore dei tre nipoti in virtù dell’art. 16 lett. b OAFami, ritenuto che suo marito - nonno dei bambini beneficiava di una rendita di vecchiaia ordinaria AVS (cfr. doc. 2; consid. 1.1.).

                                  L’insorgente ha contestato tale diniego, facendo valere, in buona sostanza, di avere diritto agli assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa ex art. 19 LAFam, rientrando nel campo di applicazione di tale norma e in considerazione del fatto che l’art. 16 lett. b OAFami non si fonda su alcuna delega (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                          2.6.  L'ordinanza deve essere interpretata conformemente alla legge (cfr. STF 9C_603/2021 del 16 dicembre 2021 consid. 4.4.; DTF 139 V 358 consid. 3.1.; DTF 137 V 167 consid. 3.3 pag. 170-171).

                                  Allorché devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza emanata in forza di una delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di principio liberamente la questione, devono stabilire in che modo le relative disposizioni vanno inter­pretate e se sono conformi alla legge (cfr. DTF 136 V 258 consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV Nr. 9 consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28 consid. 4.2).

                                  Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione inammissibile (cfr. DTF 144 V 138 consid. 2.4.; STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 6.3.; SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno 2003; DTF 117 V 180 consid. 3 a).

                                  Nell’ambito di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa. Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (cfr. DTF 144 V 138 consid. 2.4.; SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid. 2.3, DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164 consid. 2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).

                                  Le ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1 pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:

" L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il Consiglio federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in applicazione dell'art. 109 LADI, che incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme esecutive della legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra legem, e non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari di procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge, eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa, non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid. 5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."

Cfr. pure STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.5., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg.; STCA 38.2006.57 del 28 febbraio 2007 consid. 2.4., massimata in RtiD II-2007 N. 38 pag. 153.

                          2.7.  Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. STF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; STF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti).

                                  Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5, pubblicata in DTF 146 V 331; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

                                  Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

                          2.8.  Il legislatore federale, nel contesto degli assegni familiari, ha definito le persone prive di attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS (cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) Praxiskommentar", Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, ad art. 19 pag. 290-295; B. Refner, Ansprüche von Nichterwerbstätigen auf Familienzulagen, in R. Schaffhauser-U. Kieser, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), IRP-HSG, San Gallo 2009, p.to 1.1.3. pag. 142).

                                  L’art. 19 cpv. 1 LAFam sancisce, invero, in modo chiaro che le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa (cfr. pure art. 16 OAFami; DAFam p.to 601; consid. 2.3.).

                                  Per quanto concerne i lavori preparatori, U. Kieser-K. Saner, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) - Eine kritische Einführung, in SZS 2007 pag. 416 segg., p.to III. 2., ha rilevato:

" (…)

2. Nicht erwerbstätige Elternteile

a. Prinzip: Ausschluss des nicht erwerbstätigen Ehegatten bei verheirateten Eltern

Art. 19 FamZG regelt den Anspruch der Nichterwerbstätigen auf Familienzulagen. Dabei hält sich die Bestimmung in verschiedener Hinsicht an die Fassung des Gesetzesentwurfs. Die Abgrenzung der Nichterwerbstätigen von den Erwerbstätigen wird unter Bezug auf die AHV vorgenommen, wobei nach dem Gesetzeswortlaut nur diejenigen Personen als nicht erwerbstätig gelten, "die bei der AHV als nicht erwerbstätige Personen erfasst sind". Diesbezüglich weicht Art. 19 Abs. 1 FamZG vom Gesetzesentwurf ab; hier nämlich wurde eine Formulierung gewählt, welche sich bewusst nicht an die AHV-Beitragspflicht anlehnt. Die in Art. 19 Abs. 1 FamZG vorgenommene Abgrenzung unter Bezugnahme auf die Erfassung bei der AHV wurde - nachdem die Bestimmung diesbezüglich in den vorangehenden Beratungen kaum diskutiert wurde - in der ständerätlichen Differenzberatung eingefügt; dabei wurde ausgeführt, dass mit Blick darauf, nicht immer "neue Kategorien" schaffen zu wollen und damit eine administrative Erschwernis zu schaffen, das Gesetz "als Referenz und Anknüpfungspunkt die schon in der AHV-Gesetzgebung existierenden Begriffe" aufnimmt; es wurde zudem darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Personen "auch in den Systemen der EDV erfasst" sind.

Diese im Lauf der parlamentarischen Beratung vorgenommene Neufassung von Art. 19 Abs. 1 FamZG kann bei der Auslegung der Bestimmung nicht unberücksichtigt bleiben. Der Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 FamZG ist insoweit klar, dass als Nichterwerbstätige diejenigen Personen gelten, "die bei der AHV als nicht erwerbstätige Personen erfasst sind". Mithin verweist das FamZG für die entsprechende Qualifikation auf die Bestimmungen eines anderen Gesetzes, nämlich des AHVG. Hier fällt nun entscheidend ins Gewicht, dass Art. 3 Abs. 3 AHVG für Ehegatten eine besondere Regelung der Beitragspflicht vorsieht. Bei einem nicht erwerbstätigen Ehegatten eines erwerbstätigen Versicherten gelten die eigenen Nichterwerbstätigenbeiträge als bezahlt, sofern der andere Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrags bezahlt hat. Solche nicht erwerbstätigen Ehegatten werden "in den Systemen der EDV" nicht erfasst; zwar sind sie bei der AHV versichert, werden aber wegen der besonderen Beitragsregelung von Art. 3 Abs. 3 AHVG im betreffenden Jahr eben nicht "erfasst". In der parlamentarischen Debatte wurde klar festgehalten, dass auf die AHV-Gesetzgebung als Anknüpfung abgestellt wird. Damit steht aber fest, dass Art. 19 Abs. 1 Satz 1 FamZG in seiner wörtlichen Bedeutung zu verstehen ist. Mithin ist - wie ausgeführt massgebend, ob der betreffende nicht erwerbstätige Ehegatte bei der AHV "erfasst" ist.

Im häufigen Fall, wo neben einem (selbstständig oder unselbstständig) erwerbenden Ehegatten der andere Ehegatte keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, wird dieser nicht erwerbstätige Ehegatte regelmässig nicht erfasst sein, weil eben der erwerbstätige Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag bezahlt. Mithin fallen solche Ehegatten prinzipiell aus der Anspruchsberechtigung nach Art. 19 FamZG heraus. Es fehlt an der Grundvoraussetzung, dass der betreffende nicht erwerbstätige Ehegatte als nicht erwerbstätige Person im Sinne von Art. 19 Abs. 1 FamZG gilt."

                                  In effetti il disegno della LAFam, pubblicato in RU 2004 6145, all’art. 20, riguardante le persone prive di attività lucrativa, prevedeva:

" 1.Sono considerate prive di attività lucrativa le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che non hanno diritto agli assegni familiari come salariati o come persone con attività lucrativa indipendente. Hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. La competenza spetta al Cantone di domicilio.

2.I Cantoni possono vincolare il diritto agli assegni familiari alla condizione che il reddito netto delle persone interessate non ecceda un determinato limite di reddito.

Questo limite di reddito non può essere inferiore a quello previsto per i piccoli contadini conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LAF."

                                  Cfr. anche Iniziativa parlamentare Prestazioni familiari Rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dell’8 settembre 2004, p.to 3.2.3.3, in FF 2004 6127; U. Kieser-M. Reichmuth, op. cit., ad art. 19 pag. 290-294).

                                  Il testo dell’art. 19 LAFam, che ha sostituito l’art. 20, poi adottato dal Parlamento il 24 marzo 2006 e accettato in votazione popolare il 26 novembre 2006 è il seguente:

" Art. 19   Diritto agli assegni familiari

1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."

                                  In una sentenza 39.2010.20 del 19 maggio 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 81 pag. 456 segg. (458), il TCA, al consid. 2.2., ha peraltro fatto riferimento a un parere dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) del 26 aprile 2011, rilasciato contestualmente a quella vertenza, secondo cui la volontà del legislatore era quella di collegare il più possibile gli assegni familiari alle nozioni e ai criteri in vigore nell'AVS.

                          2.9.  Secondo l’art. 182 della Costituzione federale (“competenze normative ed esecuzione”):

" 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2 Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali."

                                  Ai sensi dell’art. 27 LAFam, relativo alle disposizioni d’esecuzione:

" 1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme.

2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

3 Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di svolgere i compiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS e all’articolo 76a capoverso 2 LPGA."

                                  La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto dell’8 settembre 2004 riguardante l’Iniziativa parlamentare Prestazioni familiari Rapporto complementare al p.to 3.2.6 (cfr. FF 2004 6127), in relazione all’art. 29 (attuale art. 27), ha indicato:

" Il Consiglio federale adotta le disposizioni d’esecuzione. Così i dettagli riguardo alle condizioni materiali del diritto agli assegni possono essere uniformemente disciplinate sul piano svizzero, p. es. il reddito e il grado d’occupazione necessari per avere diritto agli assegni oppure la coordinazione dei diritti di una medesima persona che esercita sia un’attività lucrativa dipendente sia un’attività lucrativa indipendente. Il Consiglio federale determina pure il periodo durante il quale vanno versati gli assegni familiari in caso d’estinzione del diritto al salario per malattia, incidente, maternità o servizio militare. Attualmente, le regolamentazioni cantonali al riguardo sono assai diverse tra loro."

                                  Inoltre U. Kieser e M. Reichmuth (in "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) Praxiskommentar", ad art. 27 pag. 365-366) hanno precisato:

" III Vollzug (Abs 1)

6       a) Unter der Ueberschrift “Ausführungsbestimmungen” wird in Art. 27 Abs. 1 FamZG der Bundesrat mit dem Vollzug des FamZG und – als Element des Vollzuges – mit dem Erlass der für eine einheitliche Anwendung nötigen Ausführungsbestimmungen beauftragt. Dies hat er mit dem Erlass der “Verordnung über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung)” vom 31. Oktober 2007 getan (s. auch Einleiting N 40).

7    b) Mit Art. 27 Abs. 1 FamZG wird freilich nur der in Art. 182 Abs. 1 BV enthaltene Vollzugsauftrag (N 4) wiederholt. Diese Bestimmung schliesst indes nicht aus, dass das FamZG in einer Einzelbestirnmung dem Bundesrat eine weitergehende Rechtsetzungsbefugnis einräumt. Bei einer solchen, im Sozialversicherungsrecht häufigen Ausgangslage ist entscheidend, ob die Delegationsvoraussetzungen erfüllt sind; massgebend ist mithin, ob die in einem formellen Gesetz festgelegte Delegation auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt ist und jedenfalls die Grundzüge der Regelung enthält (HAFELIN/MUELLER/UHLMANN, Rz. 407).

8  Das FamZG enthält folgende Delegationsnormen:

    - Art. 3 Abs. 3 Satz 2 FamZG, Geburtszulagen: Bundesrat kann

    weitere Voraussetzungen festlegen (s. Art. 2 FamZV).

- Art. 4 Abs. 2 FamZG, anspruchsbegründende Kinder: Bundesrat regelt die Einzelheiten (s. Art. 3 -6 FamZV).

- An. 4 Abs. 3 FamZG, Kinder im Ausland: Bundesrat regelt die Voraussetzungen für den Zulagenanspruch (s. Art. 7-8 FamZV; dazu kritisch Art. 4 N 73 und 95 ff.).

- Art. 13 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 4 sowie Art. 13 Abs. 4 lit. a FamZG, Zulagenanspruch bei Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsverhinderung sowie nach Erlöschen des Lohnanspruchs: Bundesrat regelt Einzelheiten (s. Art. 10 FamZV; dazu kritisch Art. 13 N 61 ff.).

- Art. 13 Abs. 4 lit. b FamZG, Zulagenanspruch von Arbeitnehmern mit mehreren Arbeitgebern: Bundesrat regelt das Verfahren und die Zuständigkeit für Personen, die mehrere Arbeitgeber haben (Art. 11 FamZV).

9  c) Für die übrigen Bestimmungen der FamZV finden sich im FarmZG hingegen keine Delegationsnormen. Es muss sich daher um reine Ausführungsbestimmungen handeln, die gemäss Art. 27 Abs. 1 FamZG nur zulässig sind, soweit sie für eine einheitliche Anwendung des Gesetzes erforderlich sind. Dies ist beispielsweise bei jenen Verordnungsbestimmungen klar, welche Definitionen enthalten, wie Art. 1 Abs. 1 betreffend die Ausbildung oder Art. 9 betreffend die Zweigniederlassungen. Hingegen erhellt dies für andere Bestimmungen nicht ohne weiteres, so zum Beispiel die Festsetzung einer Einkommensgrenze für Kinder in Ausbildung in Art. 1 Abs. 2 (dazu Art. 3 N 75 ff.) oder die Einschränkungen hinsichtlich der Nichterwerbstätigen in Art. 16 (dazu Art. 19 N 26).

10 d) Das Bundesamt fúr Sozialversicherungen wird mit dem Vollzug

der FamZV beauftragt (Art. 21 FamZV); hiervon explizit ausgenommen sind Art. 15 und Art. 23 Abs. 2 betreffend die FAK der Eidgenössischen Ausgleichskasse (dazu Art. 14 N 45 ff.)."

                        2.10.  Il Consiglio federale all’art. 16 OAFami (cfr. consid. 2.3.) ha regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2010.20 del 19 maggio 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 81 pag. 456 segg.).

                                  Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e valide dal 1° gennaio 2009, stato: 1° gennaio 2025, al p.to 601 enunciano:

" Anche la nozione di «persona priva di attività lucrativa» si rifà a quella di «persona senza attività lucrativa» dell’AVS, tuttavia con alcune riserve ed eccezioni in singoli casi.”

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.

                        2.11.  Riguardo all’art. 16 lett. b OAFami secondo cui, in particolare, non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS (art. 16 lett. b OAFami in lingua tedesca: “Nicht als nichterwerbstätige Personen im Sinne des FamZG gelten Personen, die in ungetrennter Ehe leben und deren Ehemann oder Ehefrau eine Altersrente der AHV bezieht”; in lingua francese: “Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam les personnes non séparées dont le conjoint touche une rente de vieillesse de l’AVS”), giova comunque ribadire che l’art. 19 cpv. 1 prima frase LAFam enuncia che le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. In effetti, come visto, il legislatore federale ha voluto definire le persone prive di attività lucrativa nel contesto degli assegni familiari con riferimento ai criteri dell'AVS (cfr. consid. 2.8.).

                                  Nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) pagano i contributi in qualità di persone senza attività lucrativa, segnatamente, le persone che percepiscono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico e i coniugi (non ancora in età di riferimento e che non percepiscono alcun reddito) di persone pensionate (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.i; art. 10 cpv. 2 LAVS).

                                  Va, d’altro canto, ricordato che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Secondo il cpv. 3 lett. a LAVS, poi, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa.

                                  Le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato: 1° gennaio 2025, p.to 2071 prevedono che i contributi sono considerati pagati, in particolare, per le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato è assicurato nell’AVS ed è considerato come esercitante un’attività lucrativa, a condizione che i contributi sul reddito da attività lucrativa versati dal coniuge o dal partner registrato – tenendo conto anche di quelli del datore di lavoro – ammontino almeno al doppio del contributo minimo di 530 franchi (v. al riguardo la tavola sinottica riguardo all’obbligo contributivo delle persone sposate o che vivono in unione domestica registrata nell’Allegato).

                                  Il p.to 2074 enuncia che le regole menzionate al N. 2071 si applicano anche se il coniuge o il partner registrato continua a lavorare dopo aver raggiunto l’età di riferimento o dopo aver anticipato o rinviato la riscossione della rendita di vecchiaia (art. 3 cpv. 4 lett. b LAVS).

                                  Ai sensi del p.to 2075 le persone i cui contributi sono considerati pagati non sono autorizzate a versarne volontariamente. Non è ammesso neanche il versamento volontario di contributi da parte di persone senza attività lucrativa non soggette all’obbligo contributivo.

                                  Occorre, dunque, distinguere in ambito AVS il caso di una persona coniugata che riceve una rendita AVS al raggiungimento dell’età ordinaria e che non esercita più un’attività lucrativa dalla situazione di una persona coniugata al beneficio di una rendita AVS dopo il raggiungimento dell’età ordinaria che svolge un’attività lavorativa.

                                  Nella prima ipotesi il suo coniuge che non svolge attività lavorativa è considerato ai fini dell’obbligo contributivo nel regime AVS quale persona senza attività lucrativa con obbligo contributivo proprio, mentre nel secondo caso il coniuge della persona con un’attività lucrativa e a cui è corrisposta la rendita AVS, se quest’ultima versa contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), è esonerato dall’obbligo contributivo.

                                  Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte, alla luce di quanto qui sopra dettagliatamente esposto, considerate la volontà del legislatore di collegare il più possibile gli assegni familiari alle nozioni e ai criteri in vigore nell'AVS (cfr. consid. 2.8.) e l’assenza nella LAFam di una specifica delega al Consiglio federale di derogare a tale principio in determinate situazioni, in particolare per quanto attiene alle persone senza attività lucrativa (cfr. art. 19 LAFam; consid. 2.9.), ritiene che l’esclusione a priori dalla cerchia delle persone prive di attività lucrativa ai fini del diritto agli assegni familiari ex LAFam di tutte le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS contemplata all’art. 16 lett. b OAFami non sia conforme alla LAFam.

                                  Del resto, come evidenziato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 6; consid. 1.2.), in dottrina U. Kieser e M. Reichmuth (in "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) Praxiskommentar", ad art. 27 pag. 300-301), a proposito dell’art. 16 lett. b OAFami, si sono così espressi:

"     b.    Nichterwerbstätiger Ehegatte eines (Alters-) Renten

             beziehenden Ehegatten

43  Art. 16 lit. b FamZV hält fest, dass Personen, deren Ehemann oder Ehefrau eine Altersrente der AHV bezieht, nicht als nichterwerbstätige Personene im Sinne von Art. 19 FamZG gelten.

44       Die AHV-Beiträge des nichterwerbstätigen Ehegatten gelten unter bestimmten Voraussetzungen durch AHV-Beiträge des anderen Ehegatten als bezahlt (vgl. Art. 3 Abs. 3 AHVG). Darunter fällt freilich der Tatbestand, dass der andere Ehegatte eine AHV-Altersrente bezieht, nicht (vgl. dazu KIESER 2008, N 5/24). Vielmehr wird ein solcher (nichterwerbstätiger) Ehegatte AHV-rechtlich als nichterwerbstätige Person erfasst und hat deshalb AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge zu entrichten. Insoweit fällt ein solcher Ehegatte offensichtlich in den Kreis der anspruchsberechtigten Nichterwerbstätigen gemäss Art. 19 Abs. 1 FamZG. Zu keinem anderen Schluss führt der Beizug der Gesetzesmaterialien; hier wird nirgends festgehalten, dass eine diesbezügliche Ausnahme von der Uebernahme der AHV-rechtlichen Qualifikation gelten soll (vgl. etwa Protokoll SGK-SR vom 23./24./25. Januar 2006, 9 ff.; vgl. dazu auch N 4 ff.). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass (jedenfalls) diejenigen Personen als nichterwerbstätig gelten, welche AHV-rechtlich entsprechend erfasst sind, und dass es dem Gesetzgeber dabei darum ging, das Prinzip «Ein Kind - eine Zulage» umzusetzen (vgl. dazu etwa Protokoll SGK-SR vom 29./30. August 2005, 11).

45       Deshalb kann auf Verordnungsebene eine entsprechende Einschränkung des Kreises der nichterwerbstàtigen Personen nicht festgelegt werden. Es würde sich um eine gesetzesvertretende Regelung handeln, welche nur bei Vorliegen der Delegationsvoraussetzungen zulässig wäre, daran fehlt es indessen im vorliegenden Fall, weil Art. 19 FamZG diesbezüglich dem Verordnungsgeber keinerlei Kompetenz überträgt (gl.M. RENFER, 149 f.). Deshalb ist Art. 16 lit. b FamZV als gesetzwidrig zu betrachten."

                                  B. Refner, (in R. Schaffhauser-U. Kieser, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), p.to 3.2 pag. 149-150) dal canto suo, ha indicato:

" 3.2     Nichterwerbstätige Ehepartner von Altersrentnern

Des Weiteren möchte ich klären, ob richterwerbstätige Ehepartner von Personen, welche Altersrenten beziehen, als Nichterwerbstätige des FamZG gelten. In dieser Konstellation ist es so, dass der Lebensunterhalt vor allem durch das Renteneinkommen eines Elternteils bestritten wird.

Diese nichterwerbstätigen Ehepartner sind nach Art. 3 AHVG wie alle Nichterwerbstätigen beitragspflichtig und daher bei der AHV als Nichterwerbstätige erfasst, unabhängig davon, ob ihre Ehepartner eine Altersrente beziehen oder nicht.

Daher gelten sie nach Art. 19 Abs. 1 FamZG als Nichterwerbstätige des Familienzulagengesetzes und sind anspruchsberechtigt.

3.2.1 Beratungen des Gesetzgebers .

In den Beratungen des Gesetzgebers wurde nie gesagt, dass man die Ehepartner von Pensionierten ausschliessen wolle. Im Gegenteil, man hat, wie ich bereits aufgeführt habe, beschlossen, die Koordination mit Rentenbezügern aller Sozialversicheungszweige nur mittels Einkommensgrenze vorzunehmen. Deshalb entspricht es auch dem Willen des Gesetzgebers, dass die Ehepartner von Altersrentnern anspruchsberechtigt sind.

3.2.2 Familienzulagenverordnung

Betrachtet man nun aber die Familienzulagenverordnung, so hält Art. 16 lit. b fest, dass diejenigen Personen vom Anspruch ausgeschlossen sind, welche in ungetrennter Ehe mit Altersrentnern der AHV leben. Damit wird diese Personengruppe vom Anspruch auf Familienzulagen ausgeschlossen, obwohl ihnen durch Art. 19 Abs. 1 FamZG, ein Anspruch gegeben wird.

Damit geht diese Verordnungsbestimmung über eine vollziehende Bestimmung hinaus. Meiner Meinung nach liegt hier statt einer ausführenden Bestimmung eine gesetzesvertretende Verordnungsbestimmung vor, weil sie Art. 19 Abs. 1 FamZG in Bezug auf die Anspruchsberechtigung ändert."

                                  Secondo il TCA l’art. 16 lett. b OAVS va interpretato conformemente alla legge (cfr. STF 9C_603/2021 del 16 dicembre 2021; DTF 139 V 358; DTF 137 V 167; consid. 2.6.) - tenendo presente che il legislatore ha definito le persone prive di attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS (cfr. consid. 2.10.) e che “lo statuto nell’AVS non è rilevante tanto in termini di prestazioni quanto piuttosto in termini di contributi” (cfr. DAFam p.to 602; B. Refner, op. cit., p.to 1.1.4 pag. 143) -, e meglio nel senso che non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS, allorché quest’ultimo continua a esercitare un’attività lucrativa che consente di corrispondere dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (cfr. art. 3 cpv. 3 LAVS; doppio del contributo minimo per il 2025: fr. 1'060; cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2025.i).

                                  Più dettagliatamente, nel caso di un richiedente gli assegni familiari che non svolge attività lucrativa o che ne esercita una con esigua retribuzione il cui coniuge, da cui non vive separato, percepisce una rendita di vecchiaia AVS va, pertanto, preliminarmente esaminato il suo statuto nel settore AVS, ossia andrà chiarito se il coniuge con la rendita AVS continui a esercitare un’attività lucrativa e se i contributi AVS da quest’ultimo versati permettano di esentare l’altro coniuge dall’obbligo contributivo.

                                  Per inciso si osserva che di regola, se il salario di un lavoratore non supera i 2'500 franchi l’anno, non si devono conteggiare contributi AVS/AI/IPG/AD (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/2.04.i).

                                  Qualora il coniuge con la rendita AVS svolga un’attività lucrativa e i contributi AVS da quest’ultimo versati permettano di esentare l’altro coniuge dall’obbligo contributivo, andrà applicato l’art. 16 lett. b OAFami, il cui disposto in quella evenienza si confonde con l’art. 16 lett. c OAFami, e quindi non sarà considerato persona priva di attività lucrativa ai sensi della LAFam.

                                  In caso negativo, per contro, non potrà trovare applicazione l’art. 16 lett. b OAFami con la conseguenza che a tale richiedente gli assegni familiari non potrà essere negato il diritto agli AF quale persona priva di attività lucrativa unicamente per il fatto che il coniuge beneficia di una rendita di vecchiaia AVS.

                                  Al riguardo è utile, ad ogni modo, ribadire che il diritto agli assegni familiari è comunque vincolato alla condizione che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI, così come spiegato al consid. 2.4.

                        2.12.  In concreto la ricorrente svolge un’attività lavorativa dipendente irregolare quale ausiliaria di pulizie supplente (cfr. consid. 2.5).

                                  Nel Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria è stato precisato che “la retribuzione varia a seconda delle ore di supplenza tra franchi 0 e max 400 mensili” (cfr. doc. A5; consid. 2.11.).

                                  Il marito dell’insorgente, nato nel 1951, è al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS età ordinaria e non lavora (cfr. doc. A5; I; consid. 1.2.).

                                  Egli percepisce pure le PC, nel cui calcolo, come già esposto, non sono inclusi i tre abiatici (cfr. consid. 2.5.).

                                  Alla ricorrente non può, quindi, essere negato il diritto agli assegni familiari in virtù dell’art. 19 cpv. 2 LAFam (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; DAFam p.to 607.1).

                                  Nel caso dell’insorgente, coniugata e non separata con un beneficiario di una rendita di vecchiaia AVS che non svolge alcuna attività lucrativa, è dunque escluso che la medesima possa essere esonerata dall’obbligo contributivo AVS secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS (situazione che si realizza allorché il coniuge continua a esercitare un’attività lucrativa che consente di corrispondere dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo; cfr. consid. 2.11.).

                                  Ne discende che alla ricorrente, sempre che effettivamente nel 2025 abbia conseguito unicamente un reddito di esigua entità (cfr. consid. 2.11.; in caso contrario andrà valutato se riconoscerle il diritto quale salariata ex art. 13 LAFam), non torna applicabile l’art. 16 OAFami - che deve essere interpretato conformemente alla legge (cfr. consid. 2.11.) - e va, di conseguenza, considerata quale persona priva di attività lucrativa ai fini del diritto agli assegni familiari a favore dei suoi tre nipoti.

                                  Gli atti vanno rinviati alla Cassa per stabilire, dopo aver verificato i guadagni dell’insorgente per il 2025 (e il relativo statuto AVS), il diritto agli assegni familiari ex art. 19 cpv. 1 LAFam. a decorrere dal 1° gennaio 2025.

                        2.13.  L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.17 dell’11 marzo 2024 consid. 2.10.; STCA 39.2023.9 del 27 novembre 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021 consid. 2.8.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

                        2.14.  L’insorgente, vincente in causa e rappresentata da __________, bachelor in lavoro sociale spec. in assicurazioni sociali con APF CAS HES-SO Paralegal e dall’avv. __________ della RA 1, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

                                  Visto il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I pag. 9-10; consid. 1.2.) – la quale deve essere intesa solo come domanda di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza di famiglia è per principio gratuita (cfr. consid. 2.13.; art. 29 cpv. 1 Lptca) – è diventata priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione su opposizione del 3 aprile 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti vanno rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.11.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  La Cassa verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

39.2025.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2025 39.2025.4 — Swissrulings