Raccomandata
Incarto n. 39.2020.2 dc/gm
Lugano 3 settembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2020 di
1. RI 1 2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 5 maggio 2020 emanata da
CO 1 in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 5 maggio 2020, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 1° aprile 2020 (cfr. Doc. 5) con la quale ha negato a RI 1 e RI 2 l’assegno parentale, argomentando:
" (…)
L’art. 71b cpv. 3 Laf prevede che il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110'000 franchi annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.
Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita.
Nel caso specifico, rileviamo che la figlia __________ è nata il __________ agosto 2019: il mese determinante per il calcolo del reddito è dunque febbraio 2020.
Il reddito lordo annuo indicato nella decisione del 1° aprile 2020, che ha contribuito a determinare il rifiuto dell'AP è di CHF 118'140.composto dal salario lordo annuo della signora RI 1 di CHF 75'425.- (CHF 5'801.95 x 13 mensilità) e del salario lordo annuo del signor RI 2 di CHF 42'715.- [(CHF 3'055 x 13) + (250 x 12) mensilità].
A seguito del reclamo la Cassa ha provveduto a controllare la correttezza del calcolo effettuato ed ha richiesto conferma del versamento della tredicesima mensilità a favore del signor RI 2.
In data 24 aprile 2020 la Cassa ha ricevuto risposta a quanto sopra e ha modificato il reddito da attività dipendente lordo annuo del signor RI 2 considerando 12 mensilità e più precisamente:
[(CHF 3'055 x 12) + (250 x 12)] = a CHF 39660.-.
Nonostante la modifica apportata, non sussiste il diritto per il riconoscimento dell'AP (CHF 75'425.- + CHF 39'600.- = CHF 115'025.-).
Visto quanto sopra esposto, valutato che il reddito lordo annuo accertato dei reclamanti, è superiore rispetto al limite previsto ai sensi Laf, non sussiste il diritto all'AP; la decisione di data 1° aprile 2020 è pertanto confermata. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 e RI 2 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale contestano il fatto che l’amministrazione abbia fissato il reddito determinante considerando il reddito conseguito nel mese di febbraio, convertito in reddito annuale.
Secondo i ricorrenti la volontà del legislatore sarebbe invece quella di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la nascita, riportato su base annua:
" (…)
5. A mente dei ricorrenti, la Cassa ha proceduto ad un'interpretazione errata ed arbitraria dell'art. 71b cpv. 1 Laf, tenendo conto unicamente del reddito conseguito nel mese di febbraio 2020, ossia il 6° mese dopo la nascita di __________. La volontà del legislatore non è, infatti, quella di prendere come base di riferimento solo il sesto mese dopo la nascita, bensì il periodo di sei mesi dopo la nascita, facendo quindi una media su base annua. Altrimenti mal si spiegherebbe il tenore del Messaggio governativo, dove risulta che il legislatore si era preoccupato di non penalizzare eventuali scelte lavorative dei genitori dopo la nascita ("(...) ciò consente di considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l'evento decidono di ridurre il loro grado d'occupazione per dedicarsi al figlio").
Per contro, limitare l'esame ad un solo unico mese (il 6° dopo la nascita) come fatto dalla Cassa è inutilmente penalizzante, oltre che limitativo e non risulta chiaramente dalla legge. Peraltro, tale maniera di procedere si presterebbe a notevoli abusi, in quanto basterebbe che il richiedente per quel singolo mese prenda un congedo non pagato, oppure non lavori, per poter beneficiare automaticamente dell'assegno parentale. In quel caso, a seguire il ragionamento della Cassa, il reddito computabile sarebbe 0 (!).
Nel mio caso concreto, sarebbe bastato ad esempio che io avessi consumato le vacanze in dicembre 2019, beneficiando così del congedo non pagato fino a marzo 2020 (cfr. decisione del __________ del 19 novembre 2019) per poter beneficiare senza troppi problemi dell'assegno parentale. Questa soluzione appare francamente assurda e contraria allo scopo che la legge si prefigge.
Inoltre, significative variazioni intervenute al 6° mese dopo la nascita rendono arbitrario il metodo di calcolo proposto dalla Cassa. Si pensi, ad esempio, ad una famiglia composta unicamente da un genitore che lavora, pagato ad ore, laddove per 11 mesi egli ha lavorato a tempo parziale per 5 ore al giorno, conseguendo un reddito inferiore su base annuale rispetto a quello menzionato all'art. 71b cpv. 3 Laf.
Proprio il 6° mese dopo la nascita (il 12° su base annuale) il genitore, a seguito di ore straordinarie, lavora per una media di 8,5 ore al giorno e riceve inoltre in busta paga il pagamento di vacanze in arretrato, percependo quindi un reddito superiore. Seguendo il ragionamento della Cassa, in questo caso si prenderebbe in conto solo il 6° mese dopo la nascita, ossia proprio l'unico dove il lavoratore ha conseguito un reddito superiore, negando l'assegno parentale. La situazione appare assurda, dato che in questo esempio il lavoratore ha conseguito per 11 mesi su 12 un reddito inferiore rispetto al limite di legge.
Situazione ancora più assurda se, come esempio, una famiglia composta unicamente da un genitore che lavora come quadro dirigente in un'azienda e quindi con un reddito decisamente superiore alla media, il genitore che lavora decidesse di prendere un congedo non pagato di 7 mesi e quindi, sempre seguendo il ragionamento della Cassa, tenendo conto solo del 6° mese dopo la nascita, essendo in congedo non pagato, il reddito sarebbe pari a "0" e quindi beneficerà senza alcun problema all'assegno parentale.
6. A mente dei ricorrenti, invece, con la frase "il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita" il legislatore intendeva manifestamente che occorre prendere come valore di riferimento il periodo che va dalla nascita al sesto mese. Altrimenti, l'art. 71b cpv. 1 Lai sarebbe stato formulato "il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente unicamente per il sesto mese dopo la nascita", mentre invece questa limitazione non risulta né dal Messaggio governativo né, a nostra conoscenza, dai dibattiti parlamentari.
Nel caso concreto, occorre quindi fare una media fra i redditi percepiti dall'unità di riferimento dal 19 agosto 2019 al 19 febbraio 2020 (periodo di 6 mesi).
Così facendo, risultano i seguenti redditi (Doc B):
RI 1
RI 2
agosto 1/3 (nascita 19.08.2019)
2'134.90
941.67
settembre
6'404.70
3'520.00
ottobre
6'404.70
3'445.00
novembre
6'404.70
3'960.00
dicembre
1'652.85
2'975.00
tredicesima /2
3'004.35
0.00
gennaio
0.00
3'115.00
febbraio 2/3 (nascita 19.08.2020)
3'867.97
2'203.33
totale
29'874.17
20'160.00
totale *2
59'748.33
40'320.00
totale
100'068.33
7. Ne consegue che il diritto all'assegno appare pacificamente dato, tenuto conto che il reddito lordo non supera la soglia di CHF 110'000.- annui. La decisione impugnata deve quindi essere annullata. (…)” (Doc. I)
I ricorrenti sostengono poi che, a torto, è stato considerato l’importo conseguito da RI 1 nel mese di febbraio 2020 in quanto ella non ha lavorato bensì ha usufruito di vacanze arretrate.
Essi sottolineano che ritenere un salario composto unicamente dal pagamento di vacanze arretrate “appare contrario allo spirito della legge e all’art. 71b cpv. 3 Laf”.
Infine, i ricorrenti chiedono che si prenda in ogni caso in considerazione il periodo dal 20 febbraio al 19 marzo 2020, in quanto il 1° febbraio 2020 i sei mesi dalla nascita della figlia (avvenuta il 19 agosto 2019) non erano ancora trascorsi:
" (…)
Perciò, a seguire alla lettera il ragionamento e calcolando esattamente il 6° mese dal a nascita, si avrebbe comunque un reddito per l'unità di riferimento di complessivi CHF 109511.-. Questa somma è il calcolo di 1/3 del salario complessivo conseguito per il mese di febbraio 2020 (per la precisione dal 20 febbraio al 29 febbraio) e 2/3 per il mese di marzo 2020 (dal 01 marzo al 19 marzo), ma senza calcolare la quota parte di tredicesima perché non dovuta (doc. C).
E più nel dettaglio:
dal 20.02 al 19.03.2020
RI 1
RI 2
febbraio 1/3
1'933.98
1'101.67
marzo 2/3
4'314.27
1'776.00
totale
6'248.25
2'877.67
totale *12
74'979.00
34'532.00
totale
109.511
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa, è infatti erroneo calcolare la quota parte di tredicesima per RI 1, e ciò in virtù di due ovvi motivi. In primo luogo, in quanto usufruendo del congedo non pagato (art. 47 LORD), nessuna tredicesima verrà versata. In secondo luogo, perché per il mese di gennaio 2020 non è stato percepito nessun salario (essendo in congedo non pagato), ciò che "annulla" il mese di tredicesima. Il calcolo operato dalla Cassa, oltre che basato su una distorta interpretazione della legge, è quindi pure arbitrario. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del 9 giugno 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e ribadisce che il calcolo corrisponde alla volontà del legislatore (cfr. doc. III e Commento alla modifica del regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) del 16 ottobre 2018, doc. III/1).
1.4. Il 23 giugno 2020 i ricorrenti hanno inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) ribadiamo quanto contenuto nel nostro ricorso.
Chiediamo inoltre a questa lodevole Corte di esaminare se le norme di diritto cantonale riguardo all'assegno di paternità siano rispettose del diritto federale. In effetti, a parere della scrivente, l'articolo 71b Laf appare contrario al divieto di discriminazione sancito dall' art. 8 Cost. e ciò nella misura in cui, a seconda delle possibilità economiche della gestante, la madre può prendere un congedo più o meno lungo. Una famiglia più abbiente potrà stare a casa più a lungo, ciò che significa che potrà beneficiare dell'assegno se il criterio di calcolo è solo il 6° mese dopo la nascita.
Il parallelismo con gli assegni AFI e API non calza proprio in quanto le condizioni vengono riviste dalla Cassa in maniera periodica. Invece, per l'assegno parentale, ciò non avviene essendo un contributo una tantum. Ne consegue che in questo contesto, a seguire lo IAS, si avrebbe una notevole disparità di trattamento a seconda delle condizioni economiche della famiglia, se può permettersi di rimanere in maternità più a lungo o meno. (…)” (Doc. V)
Al riguardo il 7 giugno (recte: luglio) 2020 la Cassa si è così espressa:
" (…) Premesso che non si tratta di "seguire lo IAS" o meno, in quanto il nostro Istituto si limita ad applicare una normative che abbiamo visto essere ben chiara nei contenuti e prima ancora nello scopo, le argomentazioni dei signori RI 1 e RI 2 vanno recisamente respinte; non vi sono medie retrospettive da effettuare oppure delle proiezioni future (dal settimo al dodicesimo mese, od altro), così come non sarà il tal senso determinante il divorzio avvenuto il terzo mese od il matrimonio del decimo, ecc.
Differentemente, ogni potenziale beneficiario proporrebbe una propria interpretazione a seconda delle circostanze personali.
Come sottolineato, la prestazione in oggetto concerne un momento preciso della vita dei neogenitori ed è per quel momento preciso che vanno analizzate sia entrate, che patrimonio che situazione familiare.
Pure ricordato che v'è una seconda cumulative condizione economica a limitazione della fascia di popolazione interessata, è pacifico che la mamma che - magari esaurite le indennità - rinuncia alla propria attività lucrative oppure beneficia di un congedo per accudire personalmente il figlio riceverà questo aiuto economico; una situazione non certo paragonabile a chi nel sesto mese successivo alla nascita continua (o riprende) a percepire il proprio salario. Non v'è quindi disparità di trattamento, che anzi si concretizzerebbe trattando allo stesso modo situazioni dissimili.
La Cassa si rifà così integralmente ai contenuti della sua risposta di causa del 09 giugno 2020, ribadendo la propria richiesta di vedere confermata la decisione impugnata. (…)” (Doc. VII)
in diritto
2.1. L’assegno parentale è una prestazione sociale introdotta dal Parlamento cantonale attraverso una modifica della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 12 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU 2018 215).
Si tratta di una prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).
Per poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:
" 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”
Trattandosi di una prestazione attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche, così fissate all’art. 71b Laf:
" 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.”
Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore”.
L’art. 43c Reg. Laf stabilisce invece che:
" 1I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia.
2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
b) legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
c) legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
d) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
e) legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
f) legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
g) legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
h) legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”
2.2. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
2.3. Nella presente fattispecie, il testo della legge impone di considerare la situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita.
D’altra parte, per poter ottenere questa prestazione, il reddito lordo non deve eccedere 110'000 franchi annui (e la sostanza netta 400'000 franchi annui).
Il testo della legge è chiaro e impone di riferirsi alla situazione “esistente sei mesi dopo la nascita” e non a quella precedente e successiva.
L’interpretazione letterale è peraltro confermata dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei lavori preparatori.
Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
Massimale di reddito
L’assegno parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L’assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando.
Per l’assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).
Ritenuto come il reddito lordo da attività indipendente non è immediatamente disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via provvisoria; qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da indipendente, così come determinato dalla notifica di tassazione dell’anno di riferimento, superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.
Oltre al reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali prestazioni sostitutive, quali l’indennità di disoccupazione e di insolvenza ai sensi della LADI, l’indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF, della LAM e dell’assicurazione malattie.
Il reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di ridurre il loro grado d’occupazione per dedicarsi al figlio.
Massimale di sostanza
Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito. (…)”
Dal citato Messaggio emerge dunque che l’assegno parentale è un sostengo economico, nella forma di prestazione unica, assegnato ai genitori dopo la nascita di un figlio e che sono confrontati con una diminuzione di reddito quando la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità (di 14 settimane, precisamente 98 giorni, secondo l’art. 16d LIPG).
Considerando la situazione esistente dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando, si tiene adeguatamente conto delle scelte lavorative operate dai genitori dopo la nascita del figlio (ripresa a tempo pieno, riduzione del tempo di lavoro, cessazione di ogni attività lucrativa).
Allo stesso momento ci si situa peraltro pure per stabilire se la sostanza esistente supera o no il limite massimo di fr. 400'000.
Nel suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la Commissione speciale tributaria si è così espressa:
" (…)
6. MISURE SOCIALI APPROFONDITE
Come detto, la maggioranza della commissione approva le misure presentate, sia quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la prima volta.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE
Sostegno diretto alle famiglie
1. Assegno parentale
Nuova
2. Sostegno alla spesa di collocamento del figlio
Potenziamento
3. Servizi e strutture di accoglienza
Potenziamento
4. Sostegno ai familiari curanti
Potenziamento
Politica aziendale a favore delle famiglie
5. Sensibilizzazione delle aziende
Nuova
6. Servizi e strutture aziendali
Nuova
7. Riconoscimento e certificazione
Nuova
8. Sviluppo e valorizzazione delle competenze
Nuova
Si è però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la misura più innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto finanziario: l’assegno parentale.
In merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è chiesti se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia ed eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.
Le considerazioni del Consiglio di Stato – fatte proprie anche dalla maggioranza della commissione - sono le seguenti: “riteniamo fondamentale mantenere l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie lasciando loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una importante riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un sussidio a pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito e di sostanza”.
La riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere riducendo le soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo di 140'000 franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi massimali possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro riduzione drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la politica di questo Cantone ha sostenuto di voler fare.
Sono quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita i beneficiari in funzione delle seguenti condizioni:
• genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa);
• un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale);
• sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito;
• genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia dell’adottando;
• il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni).
Massimale di reddito lordo
140’000
120’000
110’000
100’000
80’000
60’000
Massimale di sostanza netta
400’000
400’000
400’000
400’000
400’000
400’000
Nr. aventi diritto
1’996
1’716
1’514
1’271
726
171
Impatto finanziario Fr.
6'900’000
6'000’000
5'300’000
4'450’000
2'550’000
600’000
Massimale di reddito lordo
140’000
120’000
110’000
100’000
80’000
60’000
Massimale di sostanza netta
200’000
200’000
200’000
200’000
200’000
200’000
Nr. aventi diritto
1’936
1’676
1’494
1’261
726
171
Impatto finanziario Fr.
6'750’000
5'850’000
5'200’000
4'400’000
2'550’000
600’000
Inoltre la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti avrebbe avuto escludere dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni di prima infanzia (API) in considerazione del fatto che spesso tra i beneficiari di questi assegni solo un genitore lavora e quindi lo scopo del reinserimento lavorativo non è garantito.
Le unità di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima infanzia (API) che potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa 170 all'anno, con un impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).
Dopo ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la maggioranza della commissione tributaria propone di rimodulare l’assegno parentale con questi nuovi parametri.
Massimale di reddito
Reddito lordo annuo di 110'000.- franchi (proposta del CdS 140'000), che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).
Massimale di sostanza
Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito (come proposto dal CdS).
Importo
L’importo dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a 3'000.- franchi (proposta CdS 3'500 franchi).
Ripercussioni finanziarie
L’impatto di questa misura, rimodulata come proposto dalla Commissione tributaria, è calcolato in 4,5 milioni di franchi. Rispetto alla proposta del messaggio vi sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di franchi che la commissione propone di destinare quale supplemento alle strutture di accoglienza e alle strutture aziendali finalizzato al contenimento dell’onere a carico di tutte le famiglie (retta). Il regolamento di applicazione dovrà pertanto disciplinare in maniera specifica la destinazione di questo ulteriore supplemento. In altre parole, si tratta di una riallocazione parziale dell’importo originariamente destinato all’assegno parentale a favore di tutte le famiglie che accedono a queste strutture e servizi di accoglienza.
La proposta governativa prevede di assimilare l’assegno parentale ai sussidi di assistenza, i quali beneficiano dell’esonero fiscale. Tuttavia, ritenuto come dal profilo giuridico l’esonero dell’assegno parentale potrebbe essere in contrasto con il diritto federale – segnatamente l’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID – si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato di cui all’art. 23 lett. d LT in quanto è dubbio che l’assegno parentale possa essere considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli assegni AFI/API.
Tutti gli altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli illustrati nel messaggio governativo. (…)”
La Commissione speciale tributaria non ha dunque operato alcuna modifica all’impostazione del Consiglio di Stato di esaminare i massimali di reddito e di sostanza sei mesi dopo la nascita del figlio o l’accoglimento a casa del minore.
Secondo il TCA la scelta di fondarsi sulla situazione economica dell’unità di riferimento al sesto mese dalla nascita del figlio, derivante da un’interpretazione letterale e storica è confermata pure dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno, nella forma di una prestazione unica di fr. 3'000, alle famiglie che dispongono di un reddito inferiore a fr. 110'000 e di una sostanza inferiore a fr. 400'000 al momento in cui hanno manifestato concretamente come intendono conciliare la vita familiare e quella professionale, ciò che avviene di regola dopo avere esaurito le indennità di maternità.
2.4. Nel caso concreto la Cassa ha negato l’assegno parentale in quanto il reddito complessivo dell’unità di riferimento composta da RI 1 e RI 2 disponeva nel luglio 2019 di un reddito complessivo di fr. 115'025 (fr. 75'425 + fr. 39'600; cfr. consid. 1.1.) superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all’art. 71b cpv. 3 lett. a Laf).
Il TCA approva l’operato della Cassa nella misura in cui ha considerato la situazione del mese di febbraio 2020 e cioè la situazione esistente nel sesto mese dopo il parto (conformemente all’art. 43b cpv. 1 Reg. Laf).
Per ragioni di praticabilità è infatti opportuno considerare un unico mese e non un periodo a cavallo tra due mesi (cfr. consid. 1.2. in fine e doc. III punto 3: “D’altra parte la prestazione è pensata per poter essere riconosciuta in modo veloce e snello, senza troppa burocrazia o necessità di macchinosi accertamenti o particolari calcoli con medie, quote-parti ecc.”).
D’altra parte non vi è ragione di non considerare l’importo salariale ottenuto da RI 1 nel mese di febbraio 2020 anche se si tratta di vacanze arretrate.
Infine, per costante giurisprudenza federale, una norma “disattende invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.). L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il fatto che una violazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost. può comunque trovare una legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore (DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; DTF 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii a giurisprudenza e dottrina) e che - in generale - quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.).” (cfr. DTF 143 I 1, consid. 3.3.).
Contrariamente all’opinione dei ricorrenti, la norma in questione non introduce un’ingiustificata disuguaglianza di trattamento in quanto tutti i nuclei familiari con un reddito superiore a fr. 110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non possono beneficiare dell’assegno parentale.
È vero che, trattandosi di una prestazione a carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate dai genitori durante il mese in questione.
Ciò non muta al fatto che la situazione di chi riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza (cfr. consid. 1.4.).
La decisione su reclamo del 5 maggio 2020 deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti