Raccomandata
Incarto n. 39.2003.8 dc/fz
Lugano 23 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 10 gennaio 2003 interposto da
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 12 dicembre 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 17.01.03 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche l'avv. __________, con scritto 22.01.03, ha comunicato il ritiro del ricorso, aderendo alla nuova decisione della cassa (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e che l'assicurata ha diritto a ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto pure la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. SVR 2002 AHV Nr. 20);
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese, la Cassa verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo