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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2003 39.2003.12

July 7, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·216 words·~1 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2003.12   DC/fz

Lugano 7 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 28 novembre 2002 interposto da

__________

contro  

la decisione del 5 novembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assegni di famiglia (assegno integrativo)

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto 28.4.03 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25.4.03 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque,  anche la ricorrente, con scritto  7.5.03  ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (VII);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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