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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2003 39.2003.1

July 23, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,422 words·~37 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2003.1+2   rs/cd

Lugano 23 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 20 dicembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

le decisioni del 20 novembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1      in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 novembre 2002, con due decisioni, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore del figlio __________ (25.9.2002) e la richiesta di assegno di prima infanzia, presentate il 14 ottobre 2002 da __________ (cfr. doc. _).

                                         Il provvedimento relativo al rifiuto dell'assegno integrativo è stato così motivato:

"  (…)

Secondo l'articolo 24 cpv. 1 LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia del figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno (art. 24 cpv. 2 LAF).

Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza nel Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di dover inoltrare una nuova richiesta (cfr. art. 29 Reg. LAF).

Nel presente caso, con lettera del 15 novembre 2002 ci dichiara di aver risieduto in __________ nei seguenti periodi:

·  da settembre 1997 a maggio 1998;

· da ottobre 1998 a giugno 1999;

·  da ottobre 1999 a gennaio 2000;

·  da settembre 2000 a luglio 2001.

La decisione di assegno integrativo è respinta poiché le condizioni previste dagli articoli citati non sono adempiute." (cfr. doc. _)

                                         La medesima argomentazione è stata fornita relativamente al rifiuto dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ inc. 39.03.2).

                               1.2.   L'assicurata, il 20 dicembre 2002, tramite il suo patrocinatore, avv. __________, ha impugnato i provvedimenti dell'amministrazione con due atti ricorsuali distinti di identico tenore, nei quali postula:

"  1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione 20.11.2002 sf/7126 dell'Istituto delle assicurazioni sociali (assegno integrativo __________ - rispettivamente assegno di prima infanzia) è annullata.

3. E' accertato il diritto della ricorrente all'assegno con effetto dal 24.10.2002.

    Subordinatamente: con effetto dal gennaio 2003.

4. Gli atti sono rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali per la determinazione dell'ammontare dell'assegno.

5. Protestate eventuali spese e tassa di giustizia." (Doc. _ inc. 39.03.1. e doc. _ inc. 39.03.2; quanto sottolineato è stato aggiunto dal redattore)

                                         A motivazione dei propri ricorsi l'assicurata ha addotto quanto segue:

"  (…)

2.   La ricorrente, cittadina svizzera, è nata nel 1977 e ha sempre abitato nel Cantone Ticino, presso i genitori e poi, dopo il loro divorzio, presso la madre.

                                Nel 1997 essa si è recata per la prima volta in India, dove ha conosciuto __________, 22.5.1971, del quale si è innamorata.

                                Negli anni successivi essa è tornata tre volte in India, nei periodi risultanti dalla decisione. Durante il secondo soggiorno (1998/1999) essa ha svolto un periodo di volontariato a __________.

3.   Il 25.9.2002 è nato a __________ __________, figlio della ricorrente e del signor __________. Le pratiche di riconoscimento, rallentate da intralci burocratici, sono in corso.

                                Dal 6.5.2002 il signor __________ si trova in Ticino, con un permesso da turista. La procedura per l'ottenimento del permesso di dimora si dovrebbe concludere in queste settimane.

4.   Con la decisione impugnata, l'Ufficio delle prestazioni ha respinto la domanda presentata il 24.10.2002 e negato l'assegno a causa dell'interruzione del domicilio nei tre anni precedenti.

5.   Il requisito del domicilio civile (e anche di quello fiscale: la ricorrente è stata ininterrottamente soggetto fiscale in Ticino) è adempiuto, ai sensi degli art. 23 cpv. 1 e cpv. 2 e 24 cpv. 1 CCS, poiché la signora __________ non ha mai avuto l'intenzione di stabilirsi durevolmente in India né avrebbe potuto farlo.

6.   Altrettanto pacifico è il fatto che la signora __________ abbia interrotto la residenza effettiva nel Cantone, per periodi più lunghi dei 3 mesi previsti dall'art. 29 cpv. 2 rispettivamente art. 42 cpv. 2 Reg. LAF.

7.   Si tratta allora di verificare, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (D. Cattaneo, La legge ecc., in RDAT I-2000, pag. 121 segg. in particolare 129 segg.) e della sua evoluzione (TCA 24.4.2001 in RDAT II-2001 n. 24) se nel caso concreto sussistano motivi di forza maggiore che permettano di non considerare interrotto il periodo.

8.   Si osserva allora preliminarmente che, a differenza di altri casi commentati nella dottrina citata, la signorina __________ non ha trasferito il domicilio in un altro Cantone o all'estero (per seguire il marito o per altri motivi) né ha risieduto fuori dal Cantone con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (come nel caso degli studi a Parigi, con il figlio). Il legame con il Ticino, sia formale (l'assoggettamento fiscale; il domicilio politico) sia sostanziale (l'attività lucrativa, seppure non duratura; la presenza della madre, del padre e delle due sorellastre; la "camera" presso l'abitazione della madre) non è mai stato interrotto.

9.   In seguito bisogna tener conto del fatto che la signorina __________ si è trovata in uno "stato di necessità affettiva." Essa, per poter frequentare la persona di cui era ed è innamorata (e che è oggi il padre, convivente, del piccolo __________) doveva necessariamente recarsi in India come turista. Fino al 2002 non è infatti stato possibile ottenere il permesso di entrata e di soggiorno in Svizzera per il signor __________, non disponendo la coppia delle garanzie finanziarie necessarie (fornite poi, in tempi recenti, dalla madre della ricorrente).

10.                                 Negare oggi la sussistenza del motivo di forza maggiore, senza che vi sia il minimo sospetto di abuso (nel senso del "turismo assicurativo"), significherebbe penalizzare pesantemente la "scelta affettiva" della ricorrente che l'ha obbligata, perché non vi era alternativa, ad assentarsi dal Ticino, transitoriamente ma inevitabilmente per periodi prolungati data la distanza e i costi del viaggio.

11.                                 Si noterà pure che l'ultima interruzione che inciderebbe sul diritto all'assegno (che potrebbe decorrere anche dal gennaio 2003) non è stata superiore ai 10 mesi (da settembre 2001 al 10.7.2002); durata che, pur se come caso limite, è già stata ammessa da questo TCA come non interruttiva, in presenza di un motivo di forza maggiore.

12.                                 Il postulato accoglimento del gravame comporterà il rinvio degli atti all'amministrazione affinché determini l'ammontare dell'assegno.

13.                                 Il sottoscritto legale patrocina la ricorrente a titolo amichevole e grazioso, con rinuncia alle ripetibili in caso di accoglimento del ricorso." (cfr. doc. _ inc. 39.03.1 - 39.03.2)

                               1.3.   Nella sua risposta del 14 gennaio 2003 la Cassa ha proposto di respingere i ricorsi e ha osservato:

"  Il tema sollevato dal ricorso è riconducibile, come giustamente fatto

notare dal patrocinatore della ricorrente, allo sviluppo della giurisprudenza di questo lodevole Tribunale in merito alla questione interruzione del periodo di carenza. La giurisprudenza ha considerato motivi di forza maggiore talune situazioni al punto da ritenere non interrotto il periodo di carenza anche in presenza di assenze superiori ai tre mesi annui.

L'interrogativo posto dalla presente fattispecie è quello a sapere se lo stato di necessità affettiva, che ha prodotto un'assenza di effettiva residenza in Ticino dal settembre 2000 al luglio 2001, possa rientrare tra i motivi di forza maggiore che non interrompono il periodo di carenza.

Si rileva che la questione è stata risolta con la modifica della LAF che entrerà in vigore il 1. febbraio 2003. Da quella data, trattandosi di assenza dal Ticino inferiore all'anno, indipendentemente dai motivi, il periodo di domicilio (residenza effettiva) non sarà ritenuto interrotto.

Stante all'attuale legislazione la Cassa non ritiene applicabile alla presente fattispecie un motivo di forza maggiore per prevedere un'eccezione alla regola dei tre mesi prevista dall'articolo 29 cpv. 2 e dall'articolo 42 cpv. 2 Reg. LAF.

La ricorrente è invitata a ripresentare domanda di assegno integrativo e di prima infanzia a contare dal 1. febbraio 2003, domanda che verrà trattata nell'ambito della nuova LAPS la cui entrata in vigore è prevista per la stessa data." (cfr. doc. _ inc. 39.03.1 e 39.03.2)

                                         in diritto

                               2.1.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia; b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 128 V 194; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; SVR 2002 ALV Nr. 4; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa C. e P. e P., H 93/01 + H 169/01; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1).

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di un assegno integrativo a favore del figlio __________ e di un assegno di prima infanzia.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame (decisioni del 20 novembre 2002 con effetto dal mese di ottobre 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  1   Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno

    (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

      a) ha la custodia del figlio;

      b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

      c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

          dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

    alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

    sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

   2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

      diritto all'assegno.

  3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione

      complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

      della prestazione."

                                         Il vecchio Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (v.Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede al v.art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".

                                         Il cpv. 2 del v.art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che il cpv. 2 del v.art. 28 Reg. LAF, nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C), è contrario alla legge.

                                         Il v.art. 29 del Reg. LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                                         In una sentenza del 24 aprile 2001 nella causa M.-S. pubblicata in RDAT II-2001 pag. 104 seg. il TCA ha deciso che il v.art. 29 Reg. LAF è conforme alla legge e non viola il principio costituzionale della separazione dei poteri, in quanto, quale disposizione di esecuzione emanata dal Consiglio di Stato, specifica semplicemente il v.art. 24 LAF, senza introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal legislatore.

                                         Il v.art. 30 del Reg. LAF stabilisce che:

"  Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite.

L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza.

Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile."

                               2.3.   I v. art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         Il v.art. 31, relativo alla famiglia monoparentale, prevede che:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

b)   si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c)   il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Il v.art. 32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."

                                         Il v.Reg. LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede al v.art. 41 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Il cpv. 2 del v.art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

                                         Anche quest'ultima disposizione del Regolamento è stata ritenuta dal TCA contraria alla legge (cfr. STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg., citata al consid. 2.2.).

                                         Secondo il v.art. 42 del Reg. LAF:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.4.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il

presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.5.   Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi dei v.art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).

                                         Per poter adempiere il presupposto di questi articoli gli assicurati devono tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda degli assegni.

                                         Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta" (v.art. 29 cpv. 1 e v.art. 42 cpv. 1 Reg. LAF).

                                         Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi" (v.art. 29 cpv. 2 e v.art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

                                         A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).

                                         Si considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).

                               2.6.   Il Tribunale federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II-1996 pag. 237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere la madre malata.

                                         La nostra Massima istanza si è al proposito così espressa:

"  L'Ufficio ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.

  Ricordato che, secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno (DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente fattispecie.

  Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)

                                         In un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa M., non pubblicata (P. 44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando:

"  Nella fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perché possano essere riconosciute prestazioni complementari.

  In sostanza la lite verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza ricordata in precedenza.

  b) Ora, il giudizio cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.

  Se in effetti dagli atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al riguardo.

  Per quel che concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe rimasto in Svizzera perché le cure richieste non sarebbero state prese a carico dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato la propria giurisprudenza in una sentenza pubblicata in DTF 126 V 463 e in Pratique VSI 2001 pag. 202 seg. (tradotta in francese dal tedesco) nella quale ha stabilito che il periodo di attesa si era interrotto nel caso di un assicurato che si era recato all'estero per 6 mesi per approfondire le proprie conoscenze linguistiche ed effettuare alcuni lavori di ricerca. L'Alta Corte ha in particolare sottolineato:

"  Exceptionnellement, l'absence peut dépasser trois mois sans interrompre le délai de carence; pour ce, elle doit être motivée par des faits pertinents. Résumant l'état de sa jurisprudence y relative, le TFA ne reconnaît de justes motifs d'absence autorisant une prolongation du délai de trois mois que dans deux cas: soit la présence de raisons impératives - maladie, accident .- inhérentes à la personne de l'assuré, soit des cas de force majeure. Il sied de s'en tenir à ces deux catégories d'exception. Toute extension mettrait en péril la sécurité du droit et exposerait la pratique à des problèmes de délimitation presque insolubles. Une extension du délai de trois mois doit rester exceptionnelle et obéir à des critères bien définis. Des raisons d'ordre social, familial, personnel ou professionnel ne sauraient par conséquent être pertinentes au regard de la jurisprudence évoquée, aussi honorables soient-elles.

      d.  Les motifs invoqués par l'intimé à l'appui d'une extension du délai d'absence à l'étranger de trois mois n'émargent d'aucune manière à l'une ou l'autre des catégories d'exceptions évoquées. Par conséquent, il sied de considérer que le délai de carence a été interrompu, et qu'il a recommencé à courir dès le retour de l'intimé en Suisse le 1er novembre 1994. L'argument selon lequel l'intimé a passé plus de 40 années de sa vie en Suisse ne saurait donc être d'un quelconque secours, et le fait de s'être rendu en France le 1er mai 1994 - soit peu de temps avant l'accomplissement du délai de carence - pas d'avantage. Dans l'ATF précité T., l'interruption du délai de carence avait elle aussi eu lieu très peut de temps avant l'accomplissement du délai de carence de 15 années. Quant aux retours à domicile pour expédier les affaires courantes (courrier, loyer et assurances), ils ne sont pas de nature à inverser le cours des choses. enfin, toujours dans l'ATF T., les juges avaient conclu que même la Convention européenne des droits de l'homme était irrelevante à cet égard." (Pratique VSI 2001 pag. 205, le sottolineature sono del redattore)

                               2.7.   Il TCA ha stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi del v.art. 29 cpv. 2 e del v.art. 42 cpv. 2 Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno è provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e segg (131)).

                                         Questo criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit., in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9 marzo 1998 nella causa W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa C. non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P. non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag. 131).

                                         In quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato:

"  Nel caso concreto risulta dagli atti che P. ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.

Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva sempre vissuto (cfr. doc. _).

La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando settimanalmente in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16 aprile 1996 (cfr. doc. _).

La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.

In simili condizioni, visto il motivo addotto per il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv. 2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni.

Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.

Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia."

                                         In una sentenza del 24 aprile 2001 il TCA ha inoltre ammesso, pur riconoscendo che si trattava di un caso limite, che il trasferimento di un'assicurata dal Cantone Ticino al Canton Ginevra per circa 10 mesi, malgrado fosse avvenuto a seguito del matrimonio, viste le circostanze particolari del caso, era stato provocato da motivi di forza maggiore. I problemi linguistici e di integrazione del marito, di nazionalità straniera, sembravano infatti più facilmente superabili in una città a vocazione internazionale come Ginevra (cfr. RDAT II-2001 N. 24 pag. 104 seg.).

                                         Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 7 febbraio 2002 nella causa S., 39.2001.48-49; STCA del 5 luglio 1999 nella causa D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131).

                                         Più precisamente il TCA si è così espresso:

"  Nel caso concreto M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr.  doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.).

Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.

L’assicurata ha infatti  interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud  con il marito e  padre di sua figlia (nata nel maggio 1997 ).

Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della  presentazione della domanda.

In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono essere  confermate.

(cfr. STCA del 21 gennaio 2000 M., consid. 2.5., non pubblicata)

                                         Questo Tribunale, in una sentenza relativa a un'assicurata nata nel Canton Ticino e qui domiciliata per più di trent'anni che, per quasi due anni, aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo per seguire (con i due figli in tenera età) il marito che in quel Cantone aveva trovato lavoro e che in seguito era rientrata in Ticino a causa della separazione della coppia, ha deciso che non era adempiuto il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino prima della domanda. Il TCA ha, infatti, considerato che l'assicurata aveva interrotto per più di tre mesi il periodo di carenza di tre anni per dei motivi che non potevano essere ritenuti di forza maggiore (cfr. STCA del 18 settembre 2000 nella causa P.-G.).

                                         In un'altra sentenza del 26 gennaio 2001 il TCA ha ritenuto non dati gli estremi della forza maggiore nel caso di un'assicurata nata nel 1969 e sempre domiciliata in Ticino, fino al momento del trasferimento nel Canton Grigioni per quasi 5 anni (dal settembre 1995 al luglio 2000), per motivi di lavoro, dove risiede il padre di suo figlio (nato l'8 dicembre 1999) (cfr. STCA del 26 gennaio 2000 nella causa S.B., 39.2000.84-85).

                               2.8.   Nel caso concreto l'assicurata è nata e cresciuta nel Cantone Ticino dove ha sempre risieduto (cfr. consid. 1.2.). Dal mese di settembre 1997 al mese di maggio 1998 la ricorrente ha intrapreso il suo primo viaggio in India (cfr. consid. 1.2.; doc. _), dove ha conosciuto __________ con il quale ha stretto una relazione sentimentale.

                                         Essa è ritornata in India a più riprese, e meglio dal mese di ottobre 1998 al mese di giugno 1999, dal mese di ottobre 1999 al mese di gennaio 2000 e dal mese di settembre 2000 al mese di luglio 2001 (cfr. doc. _).

                                         Il 25 settembre 2002 l'assicurata ha dato alla luce __________ (cfr. doc. _).

                                         L'insorgente, nei tre anni precedenti la domanda di assegni familiari formulata nel mese di ottobre 2002 (cfr. doc. _), ossia nel periodo dal mese di ottobre 1999 al mese di ottobre 2002, si è assentata dal Cantone Ticino per più di tre mesi in due occasioni, e meglio dal mese di ottobre 1999 al mese di gennaio 2000 e dal mese di settembre 2000 al mese di luglio 2001.

                                         Essa, di conseguenza, avendo interrotto il periodo di carenza di domicilio in Ticino per più di tre mesi, non adempie il presupposto di tre anni di residenza abituale ininterrotta nel nostro Cantone, richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello di prima infanzia (cfr. v. art. 29 cpv. 2 e v. art. 42 cpv. 2 Reg.LAF; consid. 2.2.; 2.3.).

                                         A tale proposito va evidenziato che l'allegazione della ricorrente relativa al fatto di non aver mai interrotto il legame con il Ticino sia formale (assoggettamento fiscale; domicilio politico) sia sostanziale (attività lucrativa, seppur non duratura; la presenza della madre, del padre e delle due sorellastre, la "camera" presso l'abitazione della madre), in quanto essa non ha trasferito il proprio domicilio in un altro Cantone o all'estero, né ha risieduto fuori Cantone con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. consid. 1.2.), è ininfluente ai fini della presente vertenza.

                                         Per interrompere il periodo di carenza di tre anni di domicilio in Ticino non è necessario, infatti, sospendere ogni rapporto con il nostro Cantone, bensì è sufficiente risiedere altrove per più di tre mesi, anche senza l'intenzione di rimanervi a lungo (cfr. consid. 2.5).

                                         I motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.) non possono poi essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.).

                                         Quando infatti l'assicurata, tra il 1999 e il 2001, periodo determinante per la presente fattispecie, si è recata due volte in India, per diversi mesi al fine di frequentare __________, ___________ (25.9.2002) non era ancora nato.

                                         I viaggi dell'insorgente in India, dunque, non erano dettati dalla volontà di permettere al padre di trascorrere del tempo con il figlio, per creare un legame fra i due (cfr. a contrario STCA del 9 marzo 1998 nella causa W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa C. non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131).

                                         In simili condizioni i soggiorni in India devono essere ricondotti a una scelta personale dell'assicurata, la quale, nonostante la lontananza, ha voluto continuare la relazione sentimentale con l'amico indiano.

                                         Il menzionato "stato di necessità affettiva", che avrebbe indotto l'assicurata ad andare più volte in India a trovare il suo compagno, in quanto fino al 2002 quest'ultimo non avrebbe potuto ottenere il permesso di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. consid. 1.2.), è quindi stato originato da ragioni di carattere personale e non da motivi né imperativi inerenti alla persona dell'assicurata (malattia, incidente), né di forza maggiore (cfr. consid. 2.6.).

                                         Alla luce di quanto esposto, il TCA non può che confermare le decisioni della Cassa del 20 novembre 2002 con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia.

                               2.9.   A titolo abbondanziale è utile segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, in vigore per quanto riguarda gli assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), il disciplinamento dell'interruzione del periodo di carenza è stata trasportata dal Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (cfr. v.art. 29, 30, 42 Reg.LAF) nella Legge stessa, cosicché la necessaria base legale è maggiormente esplicita (cfr. nuovi art. 25a e 33 a LAF; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.3.4.).

                                         Il "periodo di interruzione" della residenza abituale ammesso è stato portato da 3 a 12 mesi. Il citato termine di 12 mesi deve comunque essere inteso nel senso di un'assenza ininterrotta dal Cantone per 12 mesi; ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per diverse volte sull'arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12 mesi, l'assenza non sarebbe interruttiva del periodo di carenza. Esso è indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa non deve più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere un'assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore, malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi deve essere estremamente rigido ed è una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza deve essere in ogni caso considerato interrotto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.3.4.).

                                         Il nuovo art. 25a LAF, concernente gli assegni integrativi, ha infatti il seguente tenore:

"  III.   Periodo di carenza; interruzione del periodo di carenza

1Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

2La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                                         Il nuovo art. 33a LAF, relativo agli assegni di prima infanzia, ha il medesimo tenore dell'art. 25a LAF.

                                         La nuova LAF ha inoltre abolito la condizione del "doppio" periodo di carenza, contemplata al v. art. 32 cpv. 1 lett.a LAF, da adempiere affinché una famiglia biparentale possa beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         Il nuovo art. 32 cpv. 1 LAF stabilisce che:

"  I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel cantone da almeno 3 anni;

d) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         L'abolizione del "doppio" periodo di carenza rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e famiglia biparentale.

                                         Il requisito sancito dal v.art. 32 cpv. 1 lett.a LAF creava una disparità di trattamento, visto che il v.art. 49 Reg.LAF prevedeva che il genitore monoparentale che aveva ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia manteneva tale diritto se veniva raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non adempiva il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la richiesta dell'assegno di prima infanzia era formulata da entrambi i genitori, la famiglia veniva ab initio considerata quale famiglia biparentale e, quindi, era soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.4.2.).

                                         Con l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di entrambi i genitori, il v.art. 49 Reg.LAF è pertanto stato abrogato.

                                         Dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), quindi, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, è sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni di domicilio in Ticino, la quale comunque rimane invariata (cfr. nuovi art. 32 cpv. 1 lett. c. e art. 33a cpv. 1 ALF). Ovviamente le altre condizioni legali - in particolare quella del domicilio devono essere realizzate da entrambi i genitori (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.4.2).

                                         I nuovi art. 25a e 33a LAF prevedono dunque un "periodo di interruzione" ammesso del domicilio di tre anni in Ticino di 12 mesi.

                                         La Cassa, nella risposta di causa del 14 gennaio 2003, ha al riguardo precisato che, visto che nel caso di specie si tratta di assenza dal Ticino inferiore all'anno, indipendentemente dai motivi, con effetto dal 1° febbraio 2003, il periodo di domicilio (residenza effettiva) non sarà ritenuto interrotto. Pertanto l'amministrazione ha invitato l'assicurata a ripresentare la domanda di assegno integrativo e di prima infanzia a contare dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 1.3.).

                                         Il TCA constata che non essendo stato emesso un provvedimento formale concernente gli assegni di famiglia a partire dal mese di febbraio 2003, tale questione esula dalla presente vertenza.

                                         Infatti secondo il v.art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr. SVR 2003 EL Nr. 2; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         Dal 1° febbraio 2003, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, il nuovo art. 68 cpv. 2 LAF rinvia all'art. 33 Laps, che enuncia:

"  1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3 E' applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."

                                         Nulla è dunque cambiato con la nuova LAF: questa Corte può esaminare una determinata problematica soltanto in presenza di una decisione su reclamo emanata in merito e impugnata.

                                         L'amministrazione dovrà in ogni caso tenere conto delle nuove disposizioni relative, oltre che al "periodo di interruzione" del periodo di carenza ammesso di 12 mesi sia per l'assegno integrativo (cfr. art. 25a LAF), che per l'assegno di prima infanzia (cfr. art. 33a LAF), come già riconosciuto dalla stessa (cfr. consid. 1.3.), anche, per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia per la famiglia biparentale, all'abolizione del "doppio" periodo di carenza.

                                         Dall'atto ricorsuale si evince infatti che dal 6 maggio 2002 ___________ si trova in Ticino, che egli convive con l'assicurata e che le pratiche di riconoscimento di paternità sono in corso (cfr. consid. 1.2.). Allorché sarà stabilito il rapporto di filiazione con il padre, per il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia, quindi, sulla base della nuova LAF non sarà più necessario che entrambi i genitori ossequino la condizione del domicilio in Ticino da 3 anni. Essi dovranno, tuttavia, adempiere gli ulteriori presupposti previsti dalla LAF, ovvero essere domiciliati in Ticino, coabitare costantemente con il figlio, e per quanto concerne l'aspetto economico, soddisfare i requisiti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003, che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.2.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2003.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2003 39.2003.1 — Swissrulings