Raccomandata
Incarto n. 39.2002.93-94 dc/gm
Lugano 24 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso dell'11 dicembre 2002 interposto da
__________
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 4 novembre 2002 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 4 marzo 2003 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche l'avv. __________, con scritto 18 marzo 2003 al TCA (cfr. Doc. _), ha aderito alle nuove decisioni della cassa ed ha comunicato il ritiro del ricorso;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
ricordato inoltre che l'assicurata ha diritto alle ripetibili (cfr. art. 22 LPTCA; RCC 1994 pag. 219; RCC 1992 pag. 123; RCC 1989 pag. 320; RCC 1986 pag. 314; RCC 1984 pag. 283) e che di conseguenza la sua domanda di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita diventa priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 28 gennaio 2003 nella causa C., B 96/00; SVR 2002 AHV Nr. 20; STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99);
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la Cassa cant. assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo