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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2003 39.2002.93

March 24, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·323 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.93-94   dc/gm

Lugano 24 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso dell'11 dicembre 2002 interposto da

__________

rappr. da: __________  

contro  

le decisioni del 4 novembre 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 4 marzo 2003 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche l'avv. __________, con scritto 18 marzo 2003 al TCA (cfr. Doc. _), ha aderito alle nuove decisioni della cassa ed ha comunicato il ritiro del ricorso;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

ricordato inoltre che l'assicurata ha diritto alle ripetibili (cfr. art. 22 LPTCA; RCC 1994 pag. 219; RCC 1992 pag. 123; RCC 1989 pag. 320; RCC 1986 pag. 314; RCC 1984 pag. 283) e che di conseguenza la sua domanda di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita diventa priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 28 gennaio 2003 nella causa C., B 96/00; SVR 2002 AHV Nr. 20; STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99);

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                              la Cassa cant. assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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