Raccomandata
Incarto n. 39.2002.92 dc/gm
Lugano 4 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 28 novembre 2002 interposto da
__________
contro
la decisione del 5 novembre 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia (assegno di prima infanzia)
letti ed esaminati gli atti;
richiamato lo scritto 15 luglio 2003 del TCA a __________ del seguente tenore:
" con riferimento all'incarto citato, le trasmetto una copia della tabella che ho fatto allestire dall'amministrazione al fine di rendere più chiaro quanto esposto nella risposta di causa dell'11 giugno 2003, che le abbiamo già inviato.
In particolare, grazie all'aumento dell'assegno integrativo da fr. 111.- a fr. 791.-, i redditi superano il fabbisogno (fr. 47'262.- contro fr. 47'258.-).
In simili condizioni non vi è spazio per il riconoscimento del diritto ad un assegno di prima infanzia.
Alla luce di queste spiegazioni le fisso dunque un termine di 10 giorni per comunicare al Tribunale se intende mantenere il ricorso oppure se lo ritira." (cfr. Doc. _);
ritenuto che la ricorrente, con scritto 15 luglio 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo