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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2003 39.2002.89

July 23, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,456 words·~47 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.89-90   rs/cd

Lugano 23 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2002 di

__________  

contro  

le decisioni del 28 ottobre 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1      in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 24 aprile 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha accordato a __________ un assegno integrativo a favore del figlio __________ di fr. 488.-- mensili, con effetto dal 1° maggio 2001 (cfr. doc. _).

                                         L'8 luglio 2001 è nata la seconda figlia dell'assicurata, __________ (cfr. doc. _).

                                         La Cassa ha tenuto conto di questo cambiamento intervenuto nella situazione familiare dell'assicurata, emettendo i provvedimenti del 26 ottobre 2001, con i quali le ha attribuito un assegno integrativo di fr. 976.-- mensili e un assegno di prima infanzia di fr. 46.-- al mese, a decorrere dal 1° agosto 2001. L'amministrazione, al fine di determinare tali importi, ha computato, nei calcoli relativi agli assegni, degli alimenti ipotetici per __________, precisando che per poter procedere alla modifica o allo stralcio del contributo alimentare, necessitava della copia della relativa convenzione alimentare o di un documento della delegazione tutoria attestante l'inizio di una procedura nei confronti del padre (cfr. doc. _).

                                         Il 5 novembre 2001 la Cassa, visto che all'assicurata dall'11 settembre 2001 non venivano più versate le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _), ha adeguato l'ammontare sia dell'assegno integrativo a fr. 1'342.-- (cfr. doc. _), che dell'assegno di prima infanzia a fr. 1'519.--, a decorrere dal 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione del 28 ottobre 2002 ha ridotto l'ammontare dell'assegno di prima infanzia a fr. 1'511.-- con effetto dal 1° novembre 2002 (cfr. doc. _).

                                         Con provvedimento emesso sempre il 28 ottobre 2002 ha, per contro, confermato l'assegno integrativo di fr. 1'342.-- (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 26 novembre 2002 l'assicurata ha impugnato le due predette decisioni dell'amministrazione, precisando quanto segue:

"  inoltro con la presente ricorso contro le decisioni sopra citate per il

fatto che nel calcolo del reddito, in entrambe le decisioni, mi vengono considerati come alimenti ricevuti un importo di fr. 12'250.­--.

In realtà nella convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione il mio ex marito è tenuto al versamento di fr. 350.al mese per il figlio __________ fra il 6.o e fino al 12.mo anno di età, importo che mi viene anticipato dal l'Ufficio del sostegno sociale (fr. 362.10 al mese). Per la figlia __________ non ricevo nulla.

Chiedo quindi che le decisioni vengano riviste in base alle mie entrate reali per quanto concerne gli alimenti." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Il TCA, il 2 aprile 2003, ha impartito alla Cassa un ultimo termine perentorio di 10 giorni per insinuare la risposta di causa (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione ha emesso tale atto di causa il 10 aprile 2003, con il quale ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:

a)     la signora __________ è madre di due figli, __________ e __________, nati rispettivamente nel 1991 e nel 2001;

b)     __________ è figlio del suo ex-marito __________, cittadino __________, mentre __________, secondo affermazioni della ricorrente, è figlia di un cittadino marocchino residente in Francia;

c)     in data 23.10.2002 la Pretura di __________ ha accolto la petizione del 21.01.2002 promossa dall'ex-marito per il disconoscimento di paternità nei confronti di __________;

d)     fino ad oggi non è stata avviata azione di accertamento della filiazione paterna ex art. 261 ss. CCS nei confronti del cittadino marocchino residente in Francia.

In sede ricorsuale la Cassa ha chiesto alla ricorrente l'avvio di questa azione di riconoscimento di paternità. La risposta ottenuta è che l'azione di riconoscimento non è attuabile in quanto il padre non può entrare in Svizzera.

L'affermazione della ricorrente non trova giustificazione alcuna. Contrariamente a quanto asserito, sussiste la possibilità di avviare un'azione volta all'accertamento della paternità giusta l'art. 261 ss. CCS dalla Svizzera. La Cassa ritiene quindi computabile l'alimento ipotetico di fr. 8050.- in mancanza dell'avvio dell'azione di riconoscimento di paternità.

Si fa altresì rilevare che il computo di fr. 8050.non influisce sul diritto all'assegno integrativo in quanto viene riconosciuto l'assegno integrativo di fr. 1342.- equivalente al massimo erogabile. Tale computo influisce per contro sull'ammontare dell'assegno di prima infanzia che può essere di soli fr. 1511.-." (cfr. doc. _)

                               1.5.   L'11 giugno 2003 l'assicurata ha comunicato al TCA:

"  (…)

1    Sono in possesso di un manoscritto del padre di mia figlia in cui egli si dichiara disposto a riconoscere la bambina in quanto ne è il padre naturale. (v. copia allegata).

2    Non ho intentato un'azione di riconoscimento di paternità in quanto i passi intrapresi da me non hanno dato alcun frutto poiché al padre di mia figlia non è concessa l'entrata in Svizzera per motivi a me sconosciuti e la legge sulla protezione dei dati non mi consentiva di avere sue informazioni che ho cercato tramite la polizia proprio per richiedere il riconoscimento di paternità.

3    Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 261 ss. CCS non ero al corrente, né l'autorità tutoria mi aveva informata, della possibilità di agire anche se il padre è all'estero." (Doc. _)

                               1.6.   L'amministrazione, il 26 giugno 2003, ha rilevato:

"  abbiamo letto quanto riferitovi dalla signora __________.

La nostra Cassa ritiene di potersi riconfermare nella risposta di causa in quanto nulla osta all'avvio dell'azione di riconoscimento di paternità ed al conseguente obbligo alimentare. Solo in possesso della relativa istanza sarà possibile stralciare il contributo alimentare ipotetico dal calcolo dell'assegno di prima infanzia." (Doc. _)

                               1.7.   Il doc. _ è stato trasmesso alla ricorrente per osservazioni (cfr. doc. _).

                                         L'assicurata, il 7 luglio 2003, ha richiesto che il Tribunale giudichi l'operato della Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. _).

                               1.8.   Il doc. _ è stato inviato all'amministrazione per conoscenza (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                   b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 128 V 194; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa C. e P. e P., H 93/01 + H 169/01; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se la Cassa ha a ragione o meno computato degli alimenti ipotetici per __________ nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. consid. 1.2., 1.3., 1.4.).

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame (decisioni del 28 ottobre 2002 con effetto dal 1° novembre 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  1   Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno

    (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

      a) ha la custodia del figlio;

      b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

      c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

          dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

    alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

    sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

   2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

      diritto all'assegno.

  3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione

      complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

      della prestazione."

                                         Il v.art. 27 LAF prevede altresì che

"  1   L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

    gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

      dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

      inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Il v.art. 33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   L’assegno di prima infanzia è regolato ai v.art. 31ss LAF.

                                         Il v.art. 31 LAF, relativo alle famiglie monoparentali, prevede in particolare che

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%

  c)   il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Da quanto esposto al v.art. 31 lett. c LAF, che richiama il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                                         Il v.art. 33 LAF sancisce:

"  1 Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

  2 Il diritto all'assegno si estingue:

  a)   alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;

  b)   quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona     per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;

  c)   al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di      età."

                                         Secondo il v.art. 36 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo.”

                               2.4.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).

                                         Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie.

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a

                                         fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.5.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.6.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1 gennaio 1998 e applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui al v.art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia (cfr. consid. 2.5.).

                                         Per la lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

                                         In una sentenza del 9 febbraio 1999 nella causa J. (39.1998.13), cresciuta in giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni integrativi.

                                         In materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).                                                          

                                         E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).

                                         In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.

                                         Di regola la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 100).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).

                                         Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta dalle tavole processuali si evince che l'assicurata, il 19 gennaio 1991, si è unita in matrimonio con _________. Dalla loro unione è nato, il 12 dicembre 1991, il figlio _________.

                                         Il 17 ottobre 1998 il Segretario Assessore della Pretura di _________ - Sezione ________ - ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi _________ e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione (cfr. doc. _).

                                         Da quest'ultimo atto emerge che il figlio _______ è stato affidato per l'educazione e le cure alla madre, la quale esercita sullo stesso l'autorità parentale. Il padre si è impegnato a versare un contributo alimentare a favore del figlio di fr. 350.-- mensili dal 6. fino al 12. anno di età, di fr. 450.-dal 13. al 16. anno e di fr. 550.-- dal 17. anno di età fino alla maggiore età. Tali importi non sono comprensivi degli assegni familiari e verranno adeguati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

                                         I coniugi hanno rinunciato reciprocamente a un contributo alimentare, essendo in grado entrambi di provvedere al proprio mantenimento (cfr. doc. _).

                                         Il matrimonio tra la ricorrente e __________ è poi stato sciolto definitivamente per divorzio con sentenza della Pretura di _________ - Sezione ________ - del 26/27 settembre 2002 (cfr. doc. _).

                                         L'8 luglio 2001 l'assicurata ha dato alla luce __________, che risulta essere figlia di un cittadino marocchino residente in Francia (cfr. doc. _; consid. 1.4.).

                                         Ritenuto, tuttavia, che la nascita è avvenuta in costanza di matrimonio, la bambina è stata iscritta nel registro dello stato civile come figlia di __________ (cfr. doc. _).

                                         Con sentenza del 23 ottobre 2002 il Segretario Assessore della Pretura di ________ - Sezione _______ - ha accolto la petizione di __________ e pronunciato il disconoscimento della paternità di questi nei confronti di __________ sulla base dell'art. 256b cpv. 1 CCS, secondo il quale la contestazione di paternità non deve essere ulteriormente provata se il figlio è stato concepito in un momento in cui la comunione domestica era sospesa.

                                         Al momento del concepimento di __________ la convivenza tra i coniugi _________ era effettivamente già cessata da parecchio tempo, più precisamente dal 1998, e inoltre il marito dal 7 febbraio 1999 non risiedeva più a __________, essendo partito per la _________ (cfr. doc. _).

                                         __________ vive con la madre, la quale detiene l'autorità parentale sulla medesima (cfr. art. 298 CCS).

                                         La Cassa, rimproverando all'assicurata di non aver promosso, senza validi motivi, l'azione di paternità contro il padre naturale di __________ e quindi di aver rinunciato al versamento del contributo alimentare a favore della figlia, ha computato nel calcolo relativo agli assegni di famiglia degli alimenti ipotetici (cfr. consid. 1.2., 1.4.).

                                         L'insorgente, dal canto suo, in uno scritto alla Cassa del 10 marzo 2003, ha asserito che l'azione di riconoscimento della paternità di _________ è per i prossimi anni non attuabile, in quanto il padre naturale non può entrare in Svizzera (cfr. doc. _).

                                         L'11 giugno 2003 l'assicurata ha poi trasmesso al TCA un documento intitolato "Attestation de reconnaissance" che risulterebbe redatto dal padre naturale di __________ il 25 ottobre 2001, nel quale egli ha dichiarato di voler riconoscere la figlia e darle il suo nome, oltre che di voler esercitare sulla stessa l'autorità parentale (cfr. consid. 1.5.; doc. _).

                               2.8.   Innanzitutto occorre stabilire se l'atto del 25 ottobre 2001, prodotto dall'assicurata l'11 giugno 2003 (cfr. consid. 1.5., doc. _), deve essere considerato quale riconoscimento di _________ da parte del padre naturale.

                                         Il sorgere della filiazione e la nozione di mantenimento di un figlio da parte dei genitori si definiscono in generale secondo le norme del diritto civile (cfr. DTF 100 V 50; SZS 2000 pag. 536).

                                         Secondo costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).

                                         Nel caso in esame il padre naturale di _________ è un cittadino marocchino residente in Francia, per cui il TCA è confrontato con una fattispecie che ha implicazioni in ambito internazionale.

                                         Di conseguenza, al fine di stabilire quali norme civili nazionali tornano in casu applicabili, si deve fare riferimento alla Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP).

                                         L'art. 71 LDIP prevede:

"  1 Sono competenti a ricevere il riconoscimento le autorità svizzere del luogo di nascita o di dimora abituale del figlio, nonché quelle del domicilio o del luogo di origine di un genitore.

2 Se avviene nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui la filiazione ha rilevanza giuridica, il riconoscimento può essere ricevuto anche dal giudice adito.

3 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione del riconoscimento."

                                         L'art. 72 LDIP enuncia:

"  1 Il riconoscimento in Svizzera può avvenire giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore. Determinante è il momento del riconoscimento.

2 La forma del riconoscimento in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

3 La contestazione del riconoscimento è regolata dal diritto svizzero."

                                         Giusta l'art. 73 LDIP:

"  1 Il riconoscimento all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore.

2 Le decisioni straniere in materia di contestazione del riconoscimento sono riconosciute in Svizzera se pronunciate in uno Stato di cui al capoverso 1."

                                         In casu, visto che il padre naturale di ____________ non può entrare in Svizzera, ex art. 71 cpv. 1 LDIP sono competenti a ricevere il riconoscimento anche le autorità del domicilio del genitore, ovvero le autorità francesi.

                                         Il riconoscimento del figlio all'estero è riconosciuto in Svizzera se risulta valido giusta il diritto della dimora abituale del figlio o giusta il diritto del domicilio di un genitore (cfr. art. 72 cpv. 1 LDIP).

                                         Un eventuale riconoscimento di __________ può, quindi, essere riconosciuto in Svizzera se è conforme al diritto svizzero o al diritto francese.

                                         Il diritto svizzero prevede che il riconoscimento avvenga mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento (cfr. art. 260 cpv. 3 CCS), mentre il diritto francese, contempla il riconoscimento dinanzi all'ufficiale di stato civile o per atto pubblico (cfr. art. 335 Codice civile francese).

                                         Nel caso di specie non si è confrontati né con una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, né con un atto pubblico, per cui non si tratta di un vero e proprio riconoscimento ai sensi di legge, bensì unicamente di una dichiarazione di intenzione di riconoscere la bambina che tuttavia è rimasta, perlomeno fino al mese di luglio 2003, lettera morta.

                                         Pertanto l'"Attestation de reconnaissance" del 25 ottobre 2001, già indipendentemente dal fatto che comunque è stata redatta quando __________ aveva ancora un rapporto di filiazione con l'ex marito dell'assicurata e a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere dall'esame dei motivi per cui la ricorrente l'ha inviata soltanto a metà del 2003, non è valida come riconoscimento né per il diritto svizzero, né per quello francese.

                                         Di conseguenza tale documento non ha nessuna valenza giuridica ed è irrilevante ai fini del giudizio.

                               2.9.   Si tratta, dunque, di esaminare se il fatto che l'assicurata non abbia promosso l'azione di paternità nei confronti del padre naturale di ___________ giustifica o meno il computo di alimenti ipotetici per la figlia nel calcolo degli assegni di famiglia.

                                         L'art. 68 LDIP prevede:

"  1 Il sorgere, l'accertamento e la contestazione della filiazione sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma tutti e tre hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune."

                                         Giusta l'art. 69 LDIP:

"  1 Il momento della nascita del figlio determina il diritto applicabile al sorgere, all'accertamento e alla contestazione della filiazione.

2 Per l'accertamento o la contestazione giudiziale della filiazione, il momento determinante è tuttavia quello in cui l'azione è proposta, sempreché un interesse preponderante del figlio lo richieda."

                                         Per quanto riguarda gli effetti della filiazione, in particolare l'azione di mantenimento, l'art. 82 LDIP enuncia:

"  1 I rapporti tra genitori e figlio sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello stato di dimora abituale del figlio, ma ambedue ed il figlio hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 90 a 95)."

                                         L'art. 83 LDIP stabilisce:

"  1 L'obbligo di mantenimento tra genitori e figlio è regolato dalla convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

2 in quanto non disciplini le pretese della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto, la convenzione si applica per analogia."

                                         La Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973, in vigore sia per la Svizzera che per la Francia dal 1° ottobre 1977, all'art. 4 prevede:

"  la legge interna della dimora abituale del creditore di alimenti regge le obbligazioni alimentari di cui all'articolo 1.

In caso di cambiamento della dimora abituale del creditore, la legge interna della nuova dimora abituale s'applica dal momento in cui è intervenuto il cambiamento."

                                         Ai sensi dell'art. 5:

"  la legge nazionale comune si applica qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù della legge di cui all'articolo 4."

                                         L'art. 6 enuncia:

"  la legge interna dell'autorità adita si applica qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù delle leggi di cui agli articoli 4 e 5."

                                         Ex art. 10:

"  la legge applicabile all'obbligazione alimentare determina segnatamente:

1. se, in quale misura e a chi il creditore può chiedere gli alimenti;

2. chi è ammesso a proporre l'azione alimentare e quali sono i termini per proporla;

3. i limiti dell'obbligazione del debitore, qualora l'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore domandi il rimborso della sua prestazione."

                                         L'art. 11 infine stabilisce:

"  L'applicazione della legge designata dalla Convenzione può essere omessa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Tuttavia, anche se la legge applicabile dispone altrimenti, nella determinazione dell'ammontare della prestazione alimentare deve essere tenuto conto dei bisogni del creditore e delle ricorse del debitore."

                                         Alla luce di queste disposizioni occorre concludere che, in linea di principio, sia per quanto attiene all'accertamento della paternità, che per quanto concerne le obbligazioni alimentari derivanti dal diritto di famiglia risulta applicabile il diritto dello stato in cui dimora abitualmente il figlio, creditore degli alimenti (cfr. art. 68 cpv. 1 e 69 cpv. 2 LDIP; art. 4 Convenzione dell'Aia del 1973).

                                         ___________ abita stabilmente in Svizzera, per cui nel caso concreto trova applicazione il diritto nazionale svizzero, e meglio il Codice civile svizzero (CCS).

                             2.10.   Secondo l’art. 252 CCS

"  1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.

2 Fra il padre ed il figlio risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

3 Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione."

                                         L'art. 261 cpv. 1 CCS prevede:

"  Tanto la madre, quanto il figlio, possono proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna."

                                         In virtù dell'art. 262 CCS:

"  1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.

   2  Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

   3  La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quelle altrui.

                                         L'art. 263 CCS sancisce:

   1  L'azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:

1. dalla madre, entro un anno dalla nascita;

2. dal figlio entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

   2  Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l'azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell'estinzione di tale rapporto.

   3  Scaduto il termine, l'azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi."

                                         Per l’art. 276 CCS:

"  1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.

2 Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.

3 I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi."

                                         Secondo l’art. 279 CCS:

"  Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente l’azione.

L'art. 304 CCS stabilisce che:

"  1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell'autorità parentale che loro compete.

2 Se ambedue i genitori sono detentori dell'autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro.

3 Le disposizioni relative alla rappresentanza del tutelato sono applicabili per analogia, eccettuate quelle relative al concorso delle autorità tutorie."

                                         Giusta l'art. 308 CCS:

"  1 Se le circostanze lo richiedono l'autorità tutoria nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.

2 L'autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

3 L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata."

                                         Per l’art. 309 CCS:

"  1  L'autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze.

2  L'autorità tutoria prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per contestazione.

3  Se la filiazione è stata accertata o se l'azione di paternità non è stata promossa entro due anni dalla nascita, l'autorità tutoria, su proposta del curatore, decide se di debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio."

                                         Dal tenore dei disposti di legge menzionati emerge che sia il figlio, che la madre hanno un diritto proprio di proporre l'azione di accertamento della paternità. Il diritto della madre non è comunque sussidiario a quello del figlio.

                                         Il diritto del figlio è strettamente personale, però è esercitato dal rappresentante legale fino a che il figlio non ha la capacità di discernimento. Tuttavia se il figlio è sotto l'autorità parentale della madre, l'autorità tutoria istituisce una curatela ai sensi dell'art. 309 cpv. 1 CCS, dato che la madre non può agire a nome del figlio, a causa del conflitto di interessi virtuale o reale (cfr. C. Hagnauer, op. cit., n. 9.06; P. Meier/M. Stettler, Droit civil VI/1, L'établissement de la filiation, 2. Ed., Fribourg 2002, n. 142; Basler Kommentar, ad art. 261 CCS, Basel 2002, n. 5).

                                         Se invece il figlio è sotto tutela, egli è rappresentato dal tutore.

                                         Per avviare un'azione di riconoscimento di paternità è indispensabile che nessun rapporto di filiazione esista con un altro uomo. Se il figlio è nato da una madre sposata, il giudice non può entrare in materia di un'azione di paternità prima che la presunzione di paternità del marito non sia contestata (cfr. P. Meier/M. Stettler, Droit civil VI/1,…, n. 127; 150; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3. Ed., Berna 1990, N. 9.03).

                                         Affinché la madre possa proporre una procedura di accertamento della paternità non è poi necessario che l'autorità tutoria rifiuti la nomina di un curatore al figlio (cfr. art. 309 CCS) o l'inoltro di un'azione da parte del curatore (cfr. Berner Kommentar ad art. 261 CCS, n. 40).

                                         La madre e il figlio, nell'ambito dell'azione di paternità, possono agire insieme o in maniera indipendente; essi formano in ogni caso un litisconsorzio facoltativo (cfr. C. Hegnauer, op. cit., n. 9.08).

                                         Il giudice, al fine di decidere nel merito di una tale azione, non è autorizzato a tener conto del criterio dell'interesse del bambino, poiché secondo il legislatore ogni figlio deve comunque avere, in linea di principio, un rapporto di filiazione anche con suo padre (P. Meier/M. Stettler, Droit civil VI/1, …., n. 130; Basler Kommentar, ad art. 261 CCS, Basel 2002, n. 5; DTF 121 III 4).

                                         Se la madre è la detentrice dell'autorità parentale, può promuovere, contestualmente all'azione di accertamento della paternità o successivamente a tale procedura, un'azione di mantenimento a nome del figlio (cfr. art. 304 cpv. 1 CCS; Berner Kommentar ad art. 261 CCS, n. 47 e ad art. 279 CCS, n. 21-22; C. Hegnauer, op. cit., N. 21.03; Basler Kommentar, ad art. 279 CCS, n. 7).

                                         Infatti, benché il diritto di pretendere contributi di mantenimento spetti unicamente al figlio, fino a quando costui, essendo minorenne, non ha l'esercizio dei diritti civili ed è incapace di discernimento a causa della sua giovane età (cfr. art. 13, 16, 17 CCS), la relativa azione deve essere proposta dal rappresentante legale a nome del bambino, ovvero dal genitore che detiene l'autorità parentale (cfr. art. 304 cpv. 1 CCS; C.), rispettivamente dal tutore nel caso in cui il minore non si trovi sotto la potestà parentale (cfr. art. 368; 407 CCS), o da un curatore nominato a questo scopo quando lo esigono le circostanze (cfr. art. 308 CCS), ovvero in generale allorché il detentore dell'autorità parentale omette di far valere la pretesa di mantenimento del figlio contro l'altro genitore e un adeguato mantenimento non è garantito in altro modo (cfr. Berner Kommentar, ad art. 279 CCS, n. 21 segg.; Hegnauer, op. cit., N. 21.03., STF del 26 settembre 2002 nella causa X c/ Y, 5C.42/2002).

                                         L'esame del merito di un'azione di mantenimento presuppone in ogni caso l'esistenza di un rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore contro il quale si agisce (cfr. C. Hegnauer, op. cit., n. 21.02).

                                         Va, per inciso, osservato che l'azione di cui all'art. 279 CCS configura il mezzo giuridico per fissare i contributi alimentari di genitori non sposati o sposati ma non implicati in una procedura matrimoniale. In alternativa alle vie giudiziarie, il creditore e il debitore hanno comunque la facoltà di concludere una convenzione da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria (cfr. P.Meier/M. Stettler, Droi civil VI/2, Les effets de la filiation, 2. Ed., Fribourg 2002, n. 558).

                                         Se quest'ultima attribuisce il compito di far valere il credito alimentare del figlio al curatore, questi può cumulare l'azione alimentare con l'azione di paternità (cfr. C. Hegnauer, op. cit., n. 9.07).

                                         Sintetizzando, dunque, giusta l'art. 261 CCS, la madre ha un diritto proprio di proporre l'azione di paternità contro il padre naturale del figlio che può essere esercitato parallelamente a quello del figlio, rappresentato dal curatore ex art. 309 CCS. Inoltre essa, nel caso in cui detenga l'autorità parentale sul figlio, ai sensi dei combinati art. 279 e 304 CCS, può, quale rappresentante legale del figlio minorenne e incapace di discernimento, contestualmente all'azione di accertamento della paternità o comunque una volta accertato il rapporto di filiazione con il padre tramite una sentenza giudiziaria, promuovere, a nome del bambino un'azione di mantenimento nei confronti del padre (cfr. STF dell'11 settembre 2001 nella causa X. c/ Y., che agisce tramite la madre Z., 5C.91/2001 e STF dell'11 settembre 2001 nella causa X. c/ Y. che agisce tramite la madre Z., 5P.108/2001).

                             2.11.   Nel caso in esame dalla documentazione agli atti non risulta che dopo il disconoscimento della paternità di ___________ nei confronti di __________, per la quale era stato designato un curatore, pronunciato dalla Pretura di ________ il 23 ottobre 2002 (cfr. consid. 2.7.), l'autorità tutoria abbia nominato un curatore al fine di accertare la filiazione paterna e conseguentemente salvaguardare il diritto al mantenimento della bambina ai sensi degli art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 2 CCS (cfr. consid. 2.9.; STCA del 12 aprile 2000 nella causa L., 39.1999.27).

                                         La procedura di accertamento della paternità di _________ non è stata avviata neppure dalla ricorrente.

                                         Al riguardo va osservato che la Cassa a più riprese ha invitato l'assicurata a promuovere una tale causa, specificando che una volta in possesso dell'istanza relativa all'azione di paternità e della richiesta di alimenti, nell'attesa della decisione, avrebbe stralciato il contributo alimentare ipotetico dal conteggio degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).

                                         Tuttavia l'insorgente non ha dato seguito a quanto indicatole dall'amministrazione.

                                         Questo comportamento dell'assicurata le ha così impedito fino ad oggi di richiedere, in qualità di rappresentante legale della figlia (cfr. consid. 2.10.), effetto dell'autorità parentale che detiene sulla stessa (cfr. art. 304 CCS; consid. 2.7.), un contributo alimentare al padre, a nome di __________. In effetti, come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), l'esame del merito di un'azione di mantenimento presuppone comunque che sia stabilito un rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore contro cui si agisce.

                                         A tale proposito giova segnalare che ex art. 263 cpv. 2 CCS se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l'azione di paternità, sia della madre che del figlio, può in ogni caso essere proposta entro un anno dal giorno dell'estinzione di tale rapporto.

                                         Questa norma configura, in un certo qual modo, una restituzione dei termini per i casi di estinzione dell'esistente rapporto di filiazione con un altro uomo. Nell'eventualità, infatti, in cui tale precedente rapporto di filiazione venga estinto, l'azione di paternità deve essere comunque ammessa, anche se i relativi termini stabiliti all'art. 263 cpv. 1 CCS sono scaduti. Il cpv. 2 dell'art. 263 CCS concede ai titolari dell'azione di paternità un nuovo termine di un anno a decorrere dall'estinzione del rapporto di filiazione esistente. Per la madre il cpv. 2 è applicabile solo quando, a causa dell'esistenza del precedente rapporto di filiazione, il termine ordinario previsto al cpv. 1, di un anno dalla nascita del figlio, è scaduto al momento dell'estinzione del precedente rapporto di paternità, oppure è ormai inferiore a un anno.

                                         Nei confronti del figlio, invece, il nuovo termine torna applicabile qualora il primo rapporto di filiazione si estingua dopo il raggiungimento della sua maggiore età. Se, per contro, ciò avviene prima, il figlio per agire contro il padre naturale ha ancora a disposizione il termine stabilito dal cpv. 1, che si estende dalla sua nascita fino a un anno dopo la maggiore età (cfr. Berner Kommentar ad art. 263 CCS, n. 12-21; P.Meier/M. Stettler, Droit civil VI/1, …, n. 149, 153).

                                         Nel caso concreto __________ è nata l'8 luglio 2001, quindi, dato che il disconoscimento della paternità di ____________ è stato deciso il 23 ottobre 2002, il termine per l'azione di paternità della madre scadrà il 23 ottobre 2003 in virtù dell'art. 263 cpv. 2 CCS. Quella di __________, sulla base dell'art. 263 cpv. 1 CCS, sarà perenta al compimento del suo 19° anno di età.

                                         La circostanza di non aver promosso l'azione di paternità da parte della madre, come visto, deve essere ritenuta causale per il mancato inoltro dell'azione di mantenimento a nome di __________.

                                         Tenendo poi in considerazione che le azioni o omissioni dell'assicurata, in quanto rappresentante legale della figlia, esplicano effetti diretti nei confronti di __________, quest'ultima deve sopportare le conseguenze del mancato inoltro, a suo nome, dell'azione di mantenimento ex art. 279 CCS da parte della madre (cfr. consid. 2.10.).

                                         Alla rappresentanza legale infatti si applicano per analogia le disposizioni inerenti alla rappresentanza volontaria di cui agli art. 32 segg. CO (cfr. Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1306 segg. (1323); Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. I, Zurigo 1982, n. 959).

                                         Per quanto riguarda la rappresentanza volontaria va abbondanzialmente osservato che per costante giurisprudenza gli assicurati portano le conseguenze delle azioni o omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222).

                                         Di conseguenza il fatto che l'insorgente, a seguito della sua decisione di non procedere giudizialmente all'accertamento della paternità della figlia, non ha promosso nei confronti del padre naturale di __________ l'azione di mantenimento, a nome della figlia, deve, in virtù degli effetti della rappresentanza legale, essere imputato a quest'ultima, titolare del diritto di pretendere contributi alimentari dal padre (cfr. consid. 2.10.), quale rinuncia a determinate entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (cfr. consid. 2.6.).

                             2.12.   L'assicurata ha giustificato il fatto di non aver proposto l'azione di paternità, sostenendo che il padre naturale della figlia è all'estero e non può entrare in Svizzera (cfr. doc. _).

                                         Tale motivazione è comunque ininfluente ai fini della presente vertenza.

                                         L'art. 66 LDIP prevede:

"  per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio o del domicilio di un genitore."

                                         L'art. 67 LDIP enuncia:

"  Ove i genitori non siano domiciliati in Svizzera ed il figlio non vi dimori abitualmente, per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali del luogo di origine svizzero di un genitore se è impossibile proporre l'azione nel domicilio di un genitore o nella dimora abituale del figlio ovvero non lo si possa ragionevolmente pretendere."

                                         Giusta l'art. 79 LDIP:

"  1 Per le azioni concernenti i rapporti tra genitori e figlio, segnatamente per l'azione di mantenimento del figlio, sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto.

2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 86 a 89)."

                                         Ex art. 80 LDIP:

"  Se né il figlio né il genitore convenuto hanno il domicilio o la dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, sono competenti i tribunali del luogo di origine."

Come visto, secondo gli art. 66 e 79 LDIP, per le azioni di accertamento della filiazione e di mantenimento è competente il tribunale svizzero della dimora della figlia, e dunque, abitando la piccola __________ a _________, la Pretura del distretto di __________.

                                         L'impossibilità di entrare in Svizzera non impedisce di promuovere una procedura contro il padre naturale residente in Francia.

                                         Infatti l'art. 254 CCS prevede:

"  La procedura di accertamento o di contestazione della filiazione è stabilita dal diritto cantonale riservate le seguenti norme:

1.   il giudice esamina d'ufficio la fattispecie e valuta liberamente le prove;

2.   le parti e i terzi devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza, sempreché non pericolosi per la salute."

                                         Secondo l'art. 8 della Legge cantonale di applicazione del CCS (LACC) la procedura per le azioni di accertamento e contestazione della filiazione è stabilita dal Codice di procedura civile (CPC), osservate le norme del diritto federale.

                                         L'art. 40 CPC stabilisce che le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore. La parte deve comparire in persona se la legge o il giudice gliene fanno obbligo.

                                         La presenza in Svizzera del padre naturale di _________ non è quindi assolutamente indispensabile ai fini di una procedura giudiziaria. Va inoltre puntualizzato che gli atti istruttori possono essere eseguiti per via rogatoriale in Francia.

                                         Per il resto l'assicurata nulla ha sollevato in merito a eventuali difficoltà finanziarie del padre di __________ che gli impedirebbero in ogni caso di far fronte al versamento di un contributo alimentare a favore di sua figlia.

                                         Di conseguenza, non potendo escludere a priori che il padre di ___________ sia in grado di provvedere al sostentamento della piccola, questa Corte non può concludere che le pensioni alimentari dovute dal padre sarebbero comunque irrecuperabili (cfr. consid. 2.6.).

                                         In questo contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8).

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, a mente del TCA il computo da parte della Cassa di alimenti a titolo ipotetico a favore di ___________ ai fini del calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia non presta fianco ad alcuna critica.

                                         Di transenna va rilevato che la presente fattispecie si differenzia da un caso analogo deciso da questa Corte con sentenza del 12 aprile 2000 nella causa L. (39.1999.27).

                                         In quell'occasione il TCA aveva stabilito che nel caso concreto il fatto che la madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia degli alimenti a titolo ipotetico, in quanto la mancata collaborazione nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre era dovuta a motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito, difficilmente il padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe quindi potuto rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.

                                         In casu invece dagli atti non si evincono lati della personalità del padre naturale di ___________ e suoi atteggiamenti che inducano a credere che l'inoltro di una procedura civile contro lo stesso costituisca verosimilmente un grave pericolo per l'assicurata e la figlia.

                             2.13.   Relativamente all'asserzione dell'assicurata di non essere stata al corrente della possibilità di agire contro il padre di ___________ anche se questi è all'estero e di non essere stata informata al riguardo dall'autorità tutoria (cfr. consid. 1.5.), occorre ribadire che secondo la giurisprudenza federale dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (cfr.DLA 2002 pag. 113 (115), DLA 2000 pag. 98 seg.; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L. contro CPCAD e TCA, C 366/99, consid. 2 pag. 3, DTF 124 V 215, consid. 2b)aa), pag. 220-222 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Il CCS, inoltre, non sancisce alcun obbligo generale di informazione da parte dell'autorità tutoria, rispettivamente diritto delle persone ad essere informate.

                                         In ogni caso va segnalato che un eventuale errore da parte dell'autorità tutoria non è comunque suscettibile di sopperire alle mancanze dell'assicurata. Infatti, essendo la titolare di un diritto proprio di proporre l'azione di paternità (cfr. consid. 2.9.), la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti del padre di _____________ senza l'intervento dell'autorità tutoria (cfr. per analogia STFA del 16 giugno 2003 nella causa C.G., C 130/02; DLA 1998 pag. 234 concernenti la mancanza della buona fede nell'ambito di una domanda di condono della restituzione di prestazioni percepite indebitamente).

                             2.14.   Per quanto concerne l'importo di fr. 8'050.-- conteggiato quale contributo alimentare ipotetico a favore di Mélanie, va osservato che esso corrisponde al limite minimo per il primo e il secondo figlio secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI destinato proprio alla copertura del fabbisogno vitale. Esso, in virtù del rinvio di cui al v. art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, viene conteggiato anche nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.4.).

                                         Questo ammontare è peraltro inferiore al fabbisogno per bambini dal 1. al 6. anno di età, calcolato sulla base delle Raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in vigore dal 1° gennaio 2000 e valide fino al 31 dicembre 2002 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372; una nuova tabella è in vigore dal 1° gennaio 2003), a cui fanno capo le istanze giudiziarie civili per stabilire l'onere di mantenimento dei genitori (cfr. E. Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, CFPG, Lugano 2002, pag. 12-13; Rep. 1998 pag. 175; DTF 120 II 285 consid. 3).

                                         Infatti tenendo conto che all'assicurata è stato affidato anche il figlio ________ (1991), per cui per determinare il fabbisogno di __________ vanno considerati i dati concernenti famiglie con due figli, e che la ricorrente, non esercitando alcuna attività professionale, presta in natura la cura e l'educazione ai suoi figli (cfr. art. 276 cpv. 2 CCS; consid. 2.10.), il fabbisogno della bambina è valutato in fr. 1'040.-- mensili (fr. 1'580.-- - fr. 540.-- per la cura e l'educazione), equivalenti a fr. 12'480.-- annui.

                                         In simili condizioni, dunque, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene corretto l'importo di fr. 8'050.-- considerato dalla Cassa.

                                         In conclusione quindi il TCA, vista la correttezza del computo degli alimenti ipotetici e della relativa quantificazione, deve confermare le decisioni del 28 ottobre 2002.

                             2.15.   A titolo abbondanziale giova inoltre segnalare che nell'ambito della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato espressamente previsto il computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia nel caso in cui la madre abbia rinunciato ad introdurre l'azione di paternità senza giustificati motivi.

                                         In particolare l'art. 30d LAF, relativo all'assegno integrativo, enuncia:

"  1 Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

2 L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla presente legge."

                                         Secondo l'art. 32 Reg.LAF

"  1 La cassa cantonale per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

2 Sono considerati in particolare giustificati motivi ai sensi della legge:

a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;

b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare."

                                         Gli art. 37d LAF e 46 Reg.LAF, concernenti l'assegno di prima infanzia, hanno il medesimo tenore dei disposti appena menzionati.

                                         Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.).

                             2.16.   Per quanto concerne gli assegni integrativi va comunque osservato che anche non computando gli alimenti ipotetici di fr. 8'050.-- l'esito della vertenza non muterebbe, come indicato anche dalla cassa nella risposta di causa ( cfr. consid. 1.4.).

                                         Infatti giusta il v. art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'eventuale assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51, v.art. 27 cpv. 1 LAF; STCA del 21 settembre 2001 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).

                                         In concreto l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo ammonta a fr. 16'100.-- (fr. 8'050.-- X 2 figli; cfr. consid. 2.4.), in quanto l'assicurata, non lavorando, non percepisce l'assegno di base.

                                         La Cassa ha già riconosciuto tale ammontare con il provvedimento impugnato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.89 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2003 39.2002.89 — Swissrulings