Raccomandata
Incarto n. 39.2002.88 rs/sc
Lugano 4 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002 di
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 17 ottobre 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 18 novembre 1997 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, un assegno integrativo di fr. 925.-- mensili a favore dei figli __________ (9.9.1992) e __________ (13.9.1994), con effetto dal 1° ottobre 1997 (cfr. doc. _).
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato adeguato a fr. 939.-- (cfr. doc. _), mentre per il mese di febbraio 1999 esso è stato diminuito a fr. 271.-- (cfr. doc. _).
A partire dal 1° marzo 1999 l'assegno corrispondeva nuovamente a fr. 939.-- mensili (cfr. doc. _).
L'assegno, dal 1° luglio 1999, ammontava a fr. 524.-- (cfr. doc. _) e dal 1° novembre 1999 a fr. 560.-- (cfr. doc. _).
L'ammontare di tale prestazione è stato aumentato a fr. 825.-- a decorrere dal 1° gennaio 2000 e a fr. 914.-- dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).
1.2. Con decisione del 1° febbraio 2002 la Cassa ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 15'116.-- percepiti indebitamente, a titolo di assegni integrativi, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2001.
A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:
" con decisione del 13 marzo 2000 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 825.-- a decorrere dal
1. gennaio 2000.
L'assegno era calcolato tenendo in considerazione il salario di suo marito (fr. 28'744.-- su base annua - cfr. conteggi trasmessici il 9 febbraio 2000) e che la sua famiglia abitava nella particella ________ di __________ della quale era proprietaria in ragione di 3/8.
In data 25 giugno 2001 le trasmettiamo il formulario per la revisione degli assegni di famiglia che ci viene ritornato il 16 agosto 2001. Dallo stesso abbiamo rilevato che:
· il salario netto annuo di suo marito per il 2000 ammonta a
fr. 48'748.85 e per il 2001 a fr. 48'885.-- (tale aumento è dovuto anche alle ore straordinarie effettuate dallo stesso);
· in data 1. ottobre 2000 si è trasferita, con la famiglia, in via __________ (Stabile __________) con un affitto mensile di fr. 1'150.-- più fr. 100.-- acconto spese;
· la comunione ereditaria è stata nel frattempo sciolta.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. gennaio 2000 al 31 agosto 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 15'116.-come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi a fr. 825.-- fr. 9'900.-dal 01.01.2001 al 31.08.2001/08 mesi a fr. 914.-- fr. 7'312.-- fr. 17'212.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi a fr. 0.-- fr. 0.-dal 01.01.2001 al 31.08.2001/08 mesi a fr. 262.-- fr. 2'096.-- fr. 2'096.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 15'116.--
==========
(…)" (Doc. AI _)
Contro questo provvedimento l'assicurata, tramite l'avv. __________, il 4 marzo 2002 ha interposto ricorso al TCA.
Tuttavia il 3 ottobre 2002 __________, dopo essere stata informata da questa Corte che esistevano gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata, ha ritirato l'impugnativa.
Il TCA, il 9 ottobre 2002, ha pertanto stralciato la causa dai ruoli (cfr. inc. 39.2002.26).
1.3. In data 4 marzo 2002 l'assicurata, sempre tramite il suo patrocinatore, ha inoltre interposto una domanda di condono alla Cassa del seguente tenore:
" Ho impugnato, a titolo cautelativo, l'ordine di restituzione dell'importo di CHF 15'116.-- da voi inviato in data 1 febbraio 2002 alla persona di cui a margine. Stante la situazione attuale (reddito netto mensile di soli CHF 3'125.--, un figlio seguito da operatori sociali, la diminuzione di sostanza di mese in mese) vi chiedo cortesemente di voler comunque condonare gli importi dovuti. La situazione che si è venuta a creare è dovuta unicamente ad ore straordinarie prestate che difficilmente si ripresenteranno in futuro. Ricordo anche che la famiglia ha un debito di CHF 40'000.--." (Doc. _)
Con decisione del 17 ottobre 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato l'aumento di stipendio di suo marito, il trasferimento con la famiglia in via __________ e lo scioglimento della comunione ereditaria.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.4. Con tempestivo ricorso, __________, sempre rappresentata dall'avv. __________, ha postulato:
" 1.
Il ricorso è accolto e la decisione 17 ottobre 2002 (sf 5239/1476) dell'Istituto delle assicurazioni sociali Cassa cantonale per gli assegni familiari è annullata.
2.
La domanda di condono 4 marzo 2002 relativa alla notifica della decisione di restituzione 1 febbraio 2002 dell'importo di fr. 15'116.-- è accolta.
3.
Eventuali tasse di giustizia e spese, così come le ripetibili, protestate. (….)" (Doc. _)
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
1.
A seguito di un aggiornamento della situazione personale la signora __________ si è vista ricalcolare le quote ricevute quali assegno integrativo per i figli.
Della procedura si è interessato anche il Tribunale delle Assicurazioni (cfr. incarto N. 39.2002.0026).
A seguito di tale aggiornamento, è risultato che la ricorrente ha percepito una somma di fr. 15'116.-- in eccesso, donde la richiesta di rimborso da parte dell'Istituto.
2.
Con decisione 17 ottobre 2002 l'Istituto ha respinto la domanda di condono argomentando che nel caso concreto non erano realizzate le condizioni cumulative previste dall'art. 44 cpv. 3 LAF.
In sostanza l'Istituto non ha esaminato l'indigenza dell'assicurata in quanto ha concluso che non poteva essere riconosciuta la buona fede a motivo che la signora __________ non aveva provveduto a notificare per tempo la modifica della propria situazione reddituale e finanziaria.
Contro tale decisione la ricorrente insorge con tempestivo gravame reclamando, come vedremo, la sua buona fede a motivo della sua incapacità di destreggiarsi tra le questioni amministrative per situazione personale e psichica deficitaria.
Essa osserva inoltre che il rimborso metterebbe sé stessa e la sua famiglia in una situazione di indigenza, non possedendo alcuna risorsa finanziaria oltre la modesta quota ereditaria.
3.
__________ è donna semplice dai trascorsi medico-psichiatrici difficili, sposa un pakistano che le rende la vita non sempre facile. Non possiede una struttura mentale tale da permetterle di comprendere la procedura che ci occupa. Se ne chiede la personale audizione, atta essa sola a chiarire di primo acchito quanto qui si descrive.
Il sottoscritto legale non invierà copia del ricorso alla cliente in quanto la stessa vivrebbe tali argomentazioni in maniera negativa, non cogliendo e non comprendendo questa sua situazione personale. Tempo fa, su incipiente richiesta del marito, essa ha messo a pegno tutti i suoi modesti averi per ottenere un prestito di fr. 40'000.- (doc. _), fondi che il marito ha inviato al paese natio. Fino a ieri credeva trattarsi di un prestito contratto dal coniuge, ma la documentazione che qui si produce dimostra incontrovertibilmen-te trattarsi di debito a suo carico. Nell'impossibilità di presentare un certificato medico, per i motivi suesposti, si chiede al Tribunale, nel dubbio, sentito lo scrivente quale teste, di allestire un referto peritale sulle condizioni psico-fisiche della ricorrente.
Lo scioglimento della comunione ereditaria non le ha peraltro concesso alcun vantaggio per cui il mancato annuncio di una questione comunque nota (in quanto notificata ad uffici pubblici) non può essere invocata a sostegno della sua malafede.
In punto all'altro elemento previsto dall'art. 44 cpv. 3 LAF si osserva che la signora __________ è intestataria di un conto (cfr. doc. _) a pegno del debito anzidetto. Essa è costretta a rimborsare dal 2000 un importo di fr. 500.-- mensili che diminuiscono la sua capacità finanziaria e che non ha mai notificato all'Istituto. Vive dello stipendio del marito che ammonta a meno di fr. 3'500.- mensili circa (doc. _), pur variando di mese in mese per ore supplementari.
Pagamenti rateali andrebbero ad incidere sulla sua situazione personale. Paradossalmente tali pagamenti andrebbero a diminuire la sua disponibilità mensile, cosicché anche l'assegno integrativo versato non basterebbe al sostentamento.
Si chiede pertanto di voler riconoscere l'esistenza della buona fede della ricorrente e la situazione di grave disagio nella quale essa verrebbe a trovarsi in caso di rimborso, anche rateale, degli importi indebitamente percepiti, senza rinvio all'Istituto per nuova decisione.
L'art. 76 Reg. LAF prevede "in caso di violazione dell'obbligo di informare la restituzione".
Ai cpv. 2 e 3 esso regola la procedura sulla richiesta di condono, per il resto retta secondo l'art. 47 LAF dalle disposizioni della LAVS.
Dal tenore dell'art. 76 Reg. LAF si evince che la violazione dell'obbligo di informare non può di per sé essere invocata per contrastare il precetto della buona fede. Mal si vede infatti come avrebbe in tal caso il legislatore potuto prevedere la facoltà di condono nella stessa norma. E' vero che la buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato, ma è anche vero che l'attenzione esigibile rileva dalla situazione personale di chi deve far prova di detta attenzione. La ricorrente non era in grado di allestire calcoli, ritenuto che la sua situazione è cambiata ripetutamente nel tempo. Aveva debiti che diminuivano il reddito mensile quali quello documentato con i doc. _ e _, per cui le entrate del marito aumentate dagli straordinari non avevano alcun effetto sulla sua situazione patrimoniale. La prova che tali calcoli non siano sempre facili è che l'Istituto stesso è arrivato ad un risultato inferiore di 27.- franchi (cfr. inc. 39.2002.00026) rispetto a quello corretto, pur sbagliando calcoli intermedi e non tenendo conto della diversità delle situazioni (cfr. inc. 39.2002.00026). In una materia cosi complessa è difficile basarsi su criteri oggettivi per valutare l'esistenza della malafede. A nostro giudizio neppure è di aiuto alla tesi dell'assicurazione la decisione pubblicata in RDAT I-2002 pag. 194 e ss, e neppure quella in RDAT I-2001 pag. 54 e ss.
In tali casi il quesito posto non toccava la situazione psico-fisica dell'assicurata.
Prove per i punti 1,2,3: richiamo incarto da Istituto delle assicurazioni sociali, documenti, teste: avv. __________, indagine peritale sulla capacità della ricorrente e del suo grado di istruzione." (Doc. _)
1.5. Con risposta 3 dicembre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
" La signora __________, unitamente al marito e ai figli, è titolare dell'assegno integrativo sin dal 1. ottobre 1997. L'assegno è stato fortemente ridotto a seguito della revisione periodica del mese di giugno 2001. Dai documenti pervenuti alla Cassa il 16 agosto 2001 si è riscontrata una situazione economica manifestamente cambiata rispetto a quella conosciuta. Il nuovo diritto dal 1. settembre 2001 ammontava a fr. 262.-- mensili a fronte dei fr. 914.-- erogati fino al 31 agosto 2001.
Trattandosi di un radicale cambiamento della situazione economica legato alla mancata comunicazione tempestiva di importanti modifiche del reddito disponibile, la Cassa ha chiesto la restituzione di fr. 15'116.-- percepiti indebitamente dal 1. gennaio 2000 al 31 agosto 2001.
Il rappresentante della ricorrente farebbe risalire la mancata comunicazione dei cambiamenti all'incapacità della sua assistita di comprendere la procedura di assegnazione delle prestazioni.
A questa ipotesi non può essere dato credito perché tutto quanto successo fino al mese di agosto 2001 dimostrerebbe il contrario.
A parere dalla Cassa la signora __________ ben conosceva i meccanismi che regolano il diritto all'assegno integrativo. Si possono ricordare le situazioni seguenti:
1) con la domanda del 27 ottobre 1997 e la relativa istruttoria è insita la padronanza dei meccanismi che consentono di stabilire i diritti;
2) con la lettera del 30 dicembre 1998 l'assicurata chiede l'adeguamento della prestazione che viene ridotta con decisione del 14 gennaio 1999;
3) il 26 febbraio 1999 viene inoltrata nuova richiesta di adeguamento della prestazione dell'assegno per l'intervenuta cessazione delle supplenze presso l'Istituto __________ con aumento del diritto dal 1. marzo 1999;
4) con l'invio della decisione negativa relativa alle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione del 26 aprile 1999 viene chiesto l'aumento dell'assegno retroattivamente al 1. marzo 1999;
5) nuova richiesta di riesame del 16 giugno 1999 per ripresa lavorativa del marito che porta alla nuova decisione del 5 agosto 1999 con riduzione delle prestazioni da fr. 939.-- a fr. 524.-- mensili;
6) nuova richiesta di riesame del 16 gennaio 2000 che porta ad un nuovo aumento dell'assegno per una riduzione dei redditi del coniuge.
Tutti questi esempi dimostrano eloquentemente che l'assicurata era pienamente consapevole dei meccanismi relativi al diritto alle prestazioni.
Pretendere oggi, dopo il colpevole silenzio dell'assicurata protrattosi dal gennaio 2000 all'agosto 2001, che tutto ciò è addebitabile all'incapacità di comprensione delle procedure non può trovarci d'accordo.
La Cassa ribadisce che il comportamento della ricorrente è computabile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.6. Pendente causa questa Corte ha chiesto all'assicurata, tramite l'avv. __________, di trasmettere i certificati di salario mensili del marito concernenti il periodo dal mese di gennaio 2000 al mese di agosto 2001 e una copia del contratto di lavoro concluso nel 1999 da __________ con la __________ (cfr. doc. _). Inoltre il TCA ha posto alla ricorrente i seguenti quesiti:
" (…)
- In generale chi decide quali dipendenti della __________ svolgeranno ore straordinarie, picchetti, festività ecc.? In particolare chi ha deciso che __________ nel 2000 e 2001 sarebbe stato impiegato per ore straordinarie, picchetti, festività e giornate straordinarie di festività?
- Quando è stato stabilito che il marito dell'assicurata avrebbe effettuato, nel 2000 e 2001, delle ore straordinarie e dei picchetti, oltre che avrebbe lavorato durante delle giornate di festività e di festività straordinaria? Tale lavoro supplementare è stato programmato all'inizio dell'anno o di mese in mese?
- Il numero di ore da effettuare oltre il normale orario di occupazione è stato fissato anticipatamente?" (Doc. _)
Il 13 giugno 2003 il patrocinatore della ricorrente ha inviato al TCA la scheda di retribuzione di __________ da gennaio a dicembre 2000 e da gennaio ad agosto 2001 (cfr. doc. _), oltre a uno scritto del datore di lavoro del marito dell'assicurata in cui ha risposto alle domande poste da questo Tribunale nel modo seguente:
" (…)
1. le ore straordinarie ed eventuali picchetti nascono in situazioni di straordinaria necessità aziendale. Quindi vengono decise dai vari capi reparto al momento di tale necessità.
Nel caso del Signor __________, eventuali straordinari sono stati decisi dal capo reparto Signor __________ e confermati dal responsabile di produzione, Signor __________.
2. Il lavoro supplementare non è mai programmato.
Lavorare oltre orario base (42 h / settimana) capita soltanto nelle situazioni eccezionali p.es. improvvisa mancanza del collega, guasto all'impianto, feste infrasettimanali.
Visto che la Ditta __________ lavora con un ciclo continuo, non può fermare gli impianti per un'eventuale assenza; tale assenza deve essere sostituita.
3. Eventuali straordinari possono essere fissati con un anticipo, p.es. il lavoro effettuato durante le feste infrasettimanali. Per queste ore straordinarie abbiamo un permesso di lavoro rilasciato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di __________." (Doc. _)
1.7. I doc. _, _, _, sono stati trasmessi alla Cassa per osservazioni (cfr. doc. _).
Il 26 giugno 2003 l'amministrazione ha rilevato:
" ci riferiamo al vostro scritto del 18 giugno u.s. ed abbiamo preso atto delle risposte trasmessevi dal datore di lavoro del signor _________.
La nostra Cassa ritiene non adempiuto il requisito della buona fede anche dopo queste precisazioni in considerazione delle molteplici omissioni commesse dall'assicurata. Non ha annunciato gli aumenti di reddito del marito, lo scioglimento della comunione ereditaria ed il trasferimento di domicilio." (Doc. _)
1.8. Il doc. _ è stato inviato all'avv. ____________ per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
La parte ricorrente è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 15'116.-- percepiti a torto da ___________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2001.
Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso in esame si riferisce a periodi (1° gennaio 2000 - 31 agosto 2001 - decisione del 17 ottobre 2002) precedenti all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
"1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il v.art. 27 LAF
"1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"1 Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
2 Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
3 Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per il v.art. 29 LAF
"1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che
"1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo il v.art. 36 Reg.LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo il v.art. 41 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo il v.art. 42 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per il v.art. 76 Reg.LAF:
"1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo il v.art. 47 LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nel caso in esame la Cassa ha respinto la domanda di condono della restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente da ___________ dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2001, in quanto, non avendo annunciato l'aumento di stipendio del marito, il trasferimento con la famiglia in via ___________ a ________ e lo scioglimento della comunione ereditaria, ha ritenuto che l'assicurata non adempisse il presupposto della buona fede (cfr. consid. 1.3.).
L'avv. __________, rappresentante dell'interessata, ha asserito che l'assicurata non è in grado di destreggiarsi tra le questioni amministrative a causa di una situazione personale e psichica deficitaria. A mente del legale essa non era quindi capace di allestire calcoli, ritenuto che la sua situazione è cambiata ripetutamente nel tempo. Il patrocinatore dell'insorgente ha affermato che l'assicurata aveva debiti che diminuivano il suo reddito mensile, per cui le entrate del marito, aumentate grazie alla retribuzione per le ore straordinarie, non avevano alcun effetto sulle sue condizioni patrimoniali. Lo scioglimento della comunione ereditaria poi non ha procurato nessun vantaggio alla ricorrente, per cui il relativo mancato annuncio non può essere invocato a sostegno della sua malafede. L'avv. __________ ritiene pertanto che l'assicurata fosse in buona fede.
Inoltre la situazione economica della ricorrente sarebbe precaria ed essa nemmeno potrebbe permettersi pagamenti rateali, in quanto questi metterebbero sé stessa e la sua famiglia in una situazione di indigenza (cfr. consid. 1.4.).
2.10. Determinante ai fini dell'emissione dell'ordine di restituzione è stato, dal profilo oggettivo, l'aumento dello stipendio di ___________, marito dell'assicurata.
Il cambiamento di abitazione e lo scioglimento della comunione ereditaria hanno infatti unicamente comportato, complessivamente e a prescindere dall'aumento delle entrate da attività lavorativa, un aumento del fabbisogno e una diminuzione dei redditi. Dal mese di gennaio al mese di settembre 2000 gli interessi ipotecari erano in realtà più elevati di quelli considerati dalla Cassa nella decisione del 13 marzo 2000 (cfr. doc. _), per cui le spese riconosciute erano maggiori. Il 1° ottobre 2000 l'assicurata ha concluso un contratto di locazione, perciò a partire da quella data, a differenza di quando abitavano nella casa edificata sulla part. _________ di __________ di cui l'assicurata era proprietaria in ragione di 3/8 (cfr. consid. 1.2.), essa deve sostenere il costo della pigione più elevato. Infine, è vero che dal mese di gennaio 2001 la ricorrente non ha più dovuto far fronte a interessi ipotecari e a spese di manutenzione, tuttavia il canone di locazione era comunque maggiore della somma dei due precedenti costi. Inoltre dai redditi doveva essere stralciato il computo del reddito lordo della proprietà fondiaria. Di conseguenza, sempre astraendo dall'incremento delle entrate conseguite dal marito lavorando presso la __________, dal 1° gennaio 2001 le spese riconosciute erano maggiori e i redditi inferiori rispetto a quelli indicati dall'amministrazione nel provvedimento relativo all'assegno integrativo per il 2001 (cfr. doc. _).
Pertanto occorre stabilire se l'aumento dello stipendio di ___________ relativo agli anni 2000 e 2001 non è stato comunicato alla Cassa in buona fede o meno.
L'incremento del guadagno del coniuge della ricorrente nel 2000 è dovuto sia all'aumento del salario orario di base, che alle entrate supplementari percepite a seguito dello svolgimento di ore di lavoro straordinarie e di picchetti e per aver lavorato durante delle festività e delle giornate di festività straordinarie.
Il v.art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato alla Cassa competente (cfr. consid. 2.4.).
Inoltre il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata (cfr. consid. 2.4.).
Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
Per quanto attiene all'aumento dello stipendio orario, va rilevato che a proposito dell'obbligo di informare, sancito al v.art. 41 LAF (cfr. consid. 2.4.), il TFA, in materia di prestazioni complementari, ha precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
L'Alta Corte ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite (Pratique VSI 1994 p. 38).
Il TFA ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF, che in materia di restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
2.11. In concreto dalle tavole processuali si evince che l'assicurata, il 16 gennaio 2000, in uno scritto indirizzato alla Cassa ha comunicato:
" (…) a partire dal 13.12.1999 mio marito ha trovato un lavoro fisso. Dall'inizio e per 3 mesi avrà una paga oraria di fr. 16.59/ora, dopo 3 mesi guadagnerà fr. 18.59/ora come attestato dall'allegato certificato.
Le chiedo quindi di procedere al ricalcolo dell'assegno integrativo." (Doc. _)
Al medesimo la ricorrente ha allegato una dichiarazione della __________, datrice di lavoro del marito, del 10 gennaio 2000, del seguente tenore:
" Con la presente, dichiariamo che il Signor __________ è alle nostre dipendenze a partire dal 13.12.1999 a tutt'oggi con l'incarico di operaio.
Lo stesso percepisce un salario lordo di frs. 18,59 all'ora.
La presente dichiarazione è rilasciata sulla richiesta dell'interessato." (Doc. _)
E' vero che quest'ultima asserzione ("percepisce un salario lordo di frs. 18.59 all'ora") non è esattamente conforme alla realtà dei fatti, visto che dal certificato di salario del mese di gennaio 2000 emerge che il salario orario era di fr. 16.73 (cfr. doc. _).
Tuttavia l'insorgente nella sua lettera del 16 gennaio 2000, pervenuta alla Cassa il 19 gennaio 2000, aveva precisato che l'aumento del salario orario lordo avrebbe avuto effetto soltanto dopo tre mesi dall'assunzione risalente al 13 dicembre 1999.
Pertanto dalla seconda metà del mese di gennaio 2000, l'amministrazione, disponendo delle informazioni necessarie circa il prospettato incremento di stipendio, avrebbe dovuto verificare la situazione economica dell'assicurata.
La Cassa, sulla base delle indicazioni ricevute dalla ricorrente, avrebbe infatti potuto e dovuto rendersi conto che la decisione del 13 marzo 2000 con effetto dal 1° gennaio 2000, basata sullo stipendio del mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _), nei mesi successivi al mese di gennaio 2000 era verosimilmente da adeguare. Essa avrebbe dovuto così senza indugio richiedere gli attestati di salario posteriori al mese di gennaio 2000 per accertare da quando esattamente lo stipendio orario del coniuge dell'assicurata è aumentato a fr. 18.59.
Di conseguenza, relativamente all'aumento dello stipendio orario di ___________ avvenuto nel 2000, deve essere riconosciuta la buona fede dell'assicurata (per casi analoghi cfr. STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M., 39.2001.32, STCA del 16 aprile 2002 nella causa M., 39.2001.53).
2.12. Per quanto concerne la retribuzione delle ore supplementari, dei picchetti, delle festività e delle giornate di festività straordinarie in cui il marito dell'assicurata ha lavorato nel 2000, l'insorgente non ha effettivamente informato la Cassa in merito tempestivamente.
Soltanto nel mese di agosto 2001, quando la ricorrente ha trasmesso all'amministrazione il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _), la Cassa è venuta a conoscenza delle maggiori entrate della famiglia ___________ durante l'anno 2000.
L'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC concernente la modificazione della prestazione complementare annua, al quale la v.LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), prevede che:
" ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Per la modifica dell'assegno di famiglia è dunque determinante che l'incremento dei redditi duri per un lasso di tempo abbastanza lungo.
Nel caso di specie per contro l'aumento del salario, relativo alle ore straordinarie e ai picchetti non era stabilito in maniera precisa, per un periodo di tempo di durata indeterminata e con effetto a partire da una data definita.
La __________, interpellata da questa Corte, ha infatti dichiarato che le ore supplementari ed eventuali picchetti nascono in situazioni di straordinaria necessità aziendale, per cui vengono decisi dai vari capi reparto al momento di tale necessità. Il datore di lavoro di ___________ ha anche precisato che il lavoro supplementare non è mai programmato, più precisamente la ditta ha affermato che i dipendenti sono chiamati a lavorare oltre l'orario di base di 42 ore settimanali soltanto nelle situazioni eccezionali, per esempio qualora manchi un collega, si verifichi un guasto all'impianto o vi sia una festa infrasettimanale.
La __________ ha pure puntualizzato che eventuali straordinari possono essere fissati con un anticipo, come il lavoro effettuato durante le feste infrasettimanali (cfr. consid. 1.6., doc. _).
Tuttavia, non è stato indicato che tale lavoro viene programmato all'inizio dell'anno, come invece esplicitamente richiesto dal TCA (cfr. consid. 1.6.; doc. _). Va perciò ritenuto che questi particolari straordinari vengono stabiliti unicamente con un anticipo corrispondente a un breve periodo prima dello svolgimento del lavoro.
Prima della fine di ogni mese, il marito della ricorrente non sapeva pertanto né se avrebbe effettuato del lavoro supplementare e dei picchetti, né il relativo numero di ore. Egli quindi ignorava se, ed eventualmente di quanto, il suo stipendio sarebbe aumentato.
Solamente alla fine dell'anno 2000, valutando complessivamente le entrate di cui ha beneficiato, ____________ ha, o perlomeno avrebbe potuto rendersi conto dell'effettivo incremento del suo reddito.
Un'eventuale comunicazione alla Cassa, agli inizi del 2000, del semplice fatto che per esigenze della ditta era possibile che il coniuge dell'assicurata talvolta svolgesse del lavoro supplementare (ore straordinarie, festività) e dei picchetti sarebbe tuttavia stata ininfluente, in quanto gli assegni integrativi vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza, che nella fattispecie non era ancora possibile definire (cfr. per casi analoghi DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267; STCA del 9 ottobre 2001 nella causa M.M., 39.2001.16).
Anche la circostanza che l'assicurata non abbia informato la Cassa alla fine di ogni mese in cui suo marito ha svolto ore supplementari di lavoro (ore straordinarie, festività) o picchetti è irrilevante, visto che per il mese concernente l'annuncio essa aveva comunque già percepito l'assegno integrativo, che è versato all'inizio di ogni mese (cfr. v.art. 38 cpv. 3 LAF), ignara dell'ammontare dello stipendio mensile del coniuge e che per i mesi successivi non era possibile procedere a una modifica dell'assegno, poiché l'aumento del reddito non era durevole ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC.
Si tratta evidentemente di un caso limite (cfr. STFA del 29 gennaio 2001 nella causa R., I 144/98; STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39).
In simili condizioni occorre concludere che nel 2000, non sapendo in anticipo se e in che misura al coniuge sarebbe stata data la possibilità di effettuare delle ore straordinarie, dei picchetti e di lavorare durante delle giornate di festività, deve essere ammessa la buona fede dell'assicurata anche per quanto attiene all'aumento di stipendio dovuto al lavoro supplementare.
Di conseguenza, considerato anche che la ricorrente ha informato la Cassa del ventilato incremento del salario di base orario (cfr. consid. 2.10.), il TCA ritiene che la ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni integrativi erogatile nel 2000 (per un caso analogo cfr. STCA dell'11 giugno 2002 nella causa M., 39.2001.58).
2.13. Per quanto riguarda il periodo da gennaio ad agosto 2001, va dapprima osservato che con le decisioni del 18 novembre 1997, 14 gennaio 1999, 18 marzo 1999, 5 agosto 1999, 9 novembre 1999, e 13 marzo 2000 trasmesse alla ricorrente, che le hanno accordato l'assegno integrativo a favore dei figli __________ e _________ e i relativi adeguamenti, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento di domicilio;
- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)
Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata tempestivamente di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno (cfr. v. art. 41 LAF; consid. 2.4.).
2.14. Relativamente alla questione concernente il mancato avviso dell'aumento di salario a seguito dello svolgimento nel 2001 di lavoro straordinario, quali ore supplementari e attività durante giornate festive - dal certificato di salario del 2001 risulta che non sono stati effettuati picchetti (cfr. doc. _) -, vale quanto appena esposto per il 2000 (cfr. consid. 2.11.), per cui l'assicurata era in buona fede.
Tuttavia, prescindendo dalla problematica di sapere se l'assicurata era anticipatamente al corrente del lieve aumento dello stipendio orario per il 2001, rispetto al 2000, che risulta dal relativo attestato di salario (cfr. doc. _), e quindi, nel caso di risposta affermativa, se doveva avvertire la Cassa anche di tale cambiamento, va rilevato che, visto che alla fine del 2000 l'assicurata ha potuto rendersi conto dell'effettivo aumento del reddito conseguito dal marito in quell'anno, essa avrebbe dovuto perlomeno comunicare all'amministrazione, alla fine del 2000 o tutt'al più agli inizi del 2001, il guadagno globale del 2000.
Il reddito da attività dipendente del 2000 non corrispondeva in effetti più a quanto indicato alla Cassa nel mese di gennaio 2000, quando l'ha informata dell'inizio del nuovo impiego del marito (cfr. doc. _; consid. 2.10.; 2.11.).
L'amministrazione avrebbe così potuto determinare nuovamente con effetto dal 1° gennaio 2001, l'importo dell'assegno integrativo corrisposto all'assicurata in ossequio all'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni integrativi in virtù del rinvio di cui al v. art. 28 cpv. 1 LAF.
Secondo il cpv. 1 e 2 di questa disposizione, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Nel caso concreto, dato che l'assicurata non poteva in ogni caso rendere credibile che i suoi redditi sarebbero diminuiti notevolmente nel 2001 (cfr. art. 23 cpv. 4 OPC), per tale anno era determinante il reddito conseguito nell'anno civile precedente, ovvero nel 2000.
Va del resto evidenziato che effettivamente nel 2001 lo stipendio complessivo del marito dell'assicurata non è stato inferiore al 2000, bensì è leggermente aumentato. Nel 2000 il guadagno lordo è stato di circa fr. 54'164.--, mentre nel 2001 di fr. 54'508.-- (cfr. doc. _).
Il fatto che l'assicurata non abbia informato l'amministrazione, alla fine del 2000 o al più tardi agli inizi del 2001, del reddito conseguito nel 2000 configura quindi una violazione dei suoi obblighi, peraltro esplicitamente comunicatile (cfr. consid. 2.12.).
2.15. Il patrocinatore dell'assicurata nell'atto ricorsuale, a sostegno del fatto che l'insorgente non avrebbe informato la Cassa dei cambiamenti intervenuti nella sua situazione finanziaria in buona fede, ha asserito che essa è incapace di destreggiarsi tra le questioni amministrative a causa della sua situazione personale e psichica deficitaria. La ricorrente infatti avrebbe dei trascorsi medico-psichiatrici difficili e anche il matrimonio sarebbe causa di una vita non sempre facile. La sua struttura mentale poi non le permetterebbe di comprendere la procedura in corso. L'avv. __________ ha tuttavia precisato che è impossibile presentare un certificato medico al riguardo, visto che l'assicurata non coglie e non comprende la sua situazione personale.
Pertanto il legale ha richiesto al TCA, oltre che di sentirlo come teste, l'audizione personale dell'assicurata e di esperire una perizia giudiziaria sulle condizioni psico-fisiche della ricorrente (cfr. consid. 1.4.; doc. _).
La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I76/00; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Il principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha documentato quanto allegato nel ricorso relativamente alle sue condizioni di salute e alla sua struttura mentale.
Pertanto l'assicurata ha violato il suo obbligo di collaborare e il TCA non deve supplire alla mancata trasmissione da parte dell'insorgente di un certificato medico che attesti l'impossibilità per motivi di salute di occuparsi delle pratiche amministrative che la concernevano nel periodo in questione (circa la necessità di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
L'insorgente deve quindi assumersi le conseguenze di non aver comprovato i suoi problemi di salute.
In questo contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, pag. 3).
Comunque anche volendo per ipotesi ammettere che l'assicurata accusi effettivamente dei disturbi di salute, essi sarebbero comunque irrilevanti ai fini dell'esito della presente vertenza.
Dalle tavole processuali risulta infatti che la ricorrente era in ogni caso in grado di gestirsi a livello personale e amministrativo.
Ciò è dimostrato dal fatto che l'assicurata nel mese di ottobre 1997 ha compilato di suo pugno il formulario relativo alla "Richiesta per assegni di famiglia" (cfr. doc. _).
In seguito essa ha sempre notificato all'amministrazione i cambiamenti intervenuti nella situazione economica della sua famiglia che hanno condotto all'aumento o alla diminuzione dell'ammontare dell'assegno integrativo. In particolare l'assicurata, il 30 dicembre 1998, ha trasmesso il certificato di salario relativo alla sua attività a tempo parziale presso l'istituto ___________ e il conteggio della cassa di disoccupazione ___________ concernente le indennità di disoccupazione del marito (cfr. doc. _); il 26 febbraio 1999 essa ha avvertito del termine della sua supplenza presso l'istituto __________ (cfr. doc. _); il 16 giugno 1999 la ricorrente ha comunicato telefonicamente l'inizio di una nuova occupazione da parte del marito per sei mesi (cfr. doc. _) e infine, come già visto precedentemente, il 16 gennaio 2000 l'insorgente ha avvisato la Cassa che il marito aveva reperito un impiego fisso presso la _________ con un salario orario di fr. 16.59 per i primi tre mesi e di fr. 18.59 successivamente (cfr. doc. _). Queste circostanze sono state evidenziate pure dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.5.).
In casu dunque, anche per questo motivo, non è necessario dare seguito ai provvedimenti probatori pretesi dalla ricorrente (audizione personale, audizione dell'avv. ___________, perizia medica giudiziaria cfr. consid. 1.4.).
A tale proposito va osservato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV n. 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.16. La ricorrente, come visto, non comunicando, il guadagno complessivo conseguito nel 2000 (cfr. consid. 2.13.) fino al mese di agosto 2001, quando ha inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _), ha violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione sancito ai v. art. 41 e 70 Reg.LAF.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.12.) e non potendo ravvisare alcun valido motivo giustificativo (cfr. consid. 2.14.), configura inoltre una negligenza grave, per cui la buona fede non può essere ammessa per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2000.
Il reddito da attività lavorativa dipendente, comprensivo della retribuzione per il lavoro supplementare (ore straordinarie, festività) e i picchetti, conseguito dal marito dell'assicurata nel 2000 ammonta a fr. 54'163.80.-- lordi (cfr. doc. _), corrispondenti a fr. 48'785.-- al netto dei contributi sociali (cfr. doc. _).
Di conseguenza, la Cassa se fosse stata perlomeno al corrente del reddito del 2000, avrebbe considerato, a fronte di spese riconosciute di fr. 56'462.-- (cfr. doc. _), dei redditi determinanti di fr. 53'222.-- (fr. 48'785.-- + fr. 4'392.-- assegni di base + fr. 45.-- interessi libretto di risparmio), invece di fr. 34'681.-- (cfr. doc. _).
L'importo annuo di spese scoperto sarebbe stato di fr. 3'240.-- (fr. 56'462.-- - fr. 53'222.--), ovvero di fr. 270.-- al mese (fr. 3'240.-- : 12 mesi).
In simili condizioni, l'assicurata avrebbe avuto diritto tutt'al più a un assegno integrativo di fr. 270.-- mensili, invece dei fr. 914.-- che le sono stati corrisposti (cfr. doc._).
Essa non ha quindi percepito in buona fede fr. 644.-- mensili (fr. 914.-- - fr. 270.--), pari a fr. 5'152.-- per il periodo dal mese di gennaio al mese di agosto 2001 (fr. 644.-- X 8 mesi).
2.17. Alla luce di quanto esposto occorre concludere che un eventuale condono può dunque concernere soltanto gli assegni integrativi percepiti indebitamente dall'assicurata nel periodo da gennaio a dicembre 2000 (cfr. consid. 2.10.; 2.12.), e non gli assegni di cui ha beneficiato durante il lasso di tempo da gennaio ad agosto 2001 (cfr. consid. 2.14; 2.15; 2.16).
L'incarto va, di conseguenza, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e se possa così essere condonata la somma di fr. 9'900.--, corrispondente agli assegni percepiti a torto nei mesi da gennaio a dicembre 2000 (fr. 825.-- X 12 mesi; cfr. doc. _).
Per quanto attiene all'importo di fr. 5'152.--, riguardante il lasso di tempo gennaio-agosto 2001 (cfr. consid. 2.15.), esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.15.; 2.16.), primo presupposto per ottenere il condono.
Relativamente a questo importo di fr. 5'152.-- va, a titolo abbondanziale, rilevato che qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28).
2.18. Visto l'esito della procedura la Cassa verserà all'assicurata fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
2.- E' riconosciuta la buona fede di ___________ per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.
Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di fr. 9'900.-e pronunci una nuova decisione.
3.- Per il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 agosto 2001 l'assicurata deve restituire fr. 5'152.--.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
5.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti