Raccomandata
Incarto n. 39.2002.87 DC/sc
Lugano 23 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2002 di
__________
contro
la decisione del 18 ottobre 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 17 ottobre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha accordato a __________ un assegno integrativo di fr. 3681.-- annui (fr. 307.-mensili), per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002.
L'assegno è stato riconosciuto in quanto il fabbisogno di fr. 60'862.-- supera il reddito di fr. 57'181 (cfr. Doc. _).
Con una decisione del 18 ottobre 2002 la Cassa ha soppresso l'assegno integrativo dal 1° ottobre 2002 in quanto il reddito di
fr. 63'085.-- supera il fabbisogno di fr. 60'862.--.
L'aumento del reddito è stato determinato dall'inizio dell'apprendistato del figlio __________ (cfr. Doc. _).
1.2. Contro la decisione con la quale le è stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 307.-- mensili nel periodo dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" Ho ricevuto la vostra lettera di rifiuto dell'assegno integrativo per il mio figlio __________. Sono d'accordo che non me lo date perché ha cominciato il tirocinio. Però non sono d'accordo che non prendo gli arretrati dal 1.04.02 al 31.08.02. Faccio il mio appello per il periodo sopra nominato.
Distinti saluti." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 3 dicembre 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Giova ricordate che la Cassa il 17 e il 18 ottobre 2002 ha notificato due distinte decisioni per assegni integrativi. La decisione contestata non è quella valida dal 1. settembre 2002 sulla quale la ricorrente si dichiara d'accordo. Quella che non trova adesione della ricorrente è la decisione valida dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002 con la quale si riconosce solo al figlio __________ un assegno integrativo di fr. 307.-- mensili. La ricorrente reclama il diritto all'assegno anche per il figlio __________.
Dagli atti si rileva quanto segue:
a) la decisione valida dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002 indica un fabbisogno complessivo di fr. 60'862.- per questa biparentale con due figli a fronte di redditi ammontanti a fr. 57'181.--;
b) lo scoperto di fr. 3'861.-- consente il diritto ad un assegno integrativo di fr. 307.-- come calcolato dalla Cassa;
c) l'assegno di fr. 307.-- mensili poteva riguardare i due figli della ricorrente alla condizione che entrambi non abbiano compiuto i 15 anni di età;
d) il figlio __________ è nato l'11 marzo 1987 ed ha pertanto compiuto i 15 anni nel mese di marzo 2002: dal 1° aprile 2002 non può percepire l'assegno integrativo;
e) nel caso in esame l'assegno massimo erogabile sarebbe stato di fr. 5'854.-- e poteva riguardare solo il figlio __________: è ridotto a soli fr. 3'684.-perché tale importo rappresenta la differenza tra fabbisogno e redditi dell'intera famiglia.
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso per quanto attiene il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.3. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1° gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. Nella presente fattispecie l'assicurata non porta nessun elemento atto a contestare il calcolo operato dalla Cassa.
D'altra parte, tale calcolo verificato dal TCA, risulta corretto.
Nel periodo in questione l'assicurata avrebbe dunque avuto per principio diritto all'assegno integrativo massimo di fr. 5854.-- (fr. 8050.-- - fr. 2196.--, pari all'assegno di base; cfr. art. 27 cpv. 1 LAF) per il figlio __________.
Per l'altro figlio invece non esisteva più, neppure potenzialmente, il diritto all'assegno integrativo in quanto il figlio aveva già compiuto i 15 anni (cfr. art. 25 LAF; STCA del 10 luglio 2002 nella causa V., 39.2002.39).
In realtà siccome il fabbisogno superava i redditi di soli fr. 3681.-, giustamente l'amministrazione ha attribuito all'assicurata soltanto questo importo (cfr. art. 27 cpv. 1 LAF) e non l'assegno integrativo massimo (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF).
La decisione impugnata deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti