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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2003 39.2002.86

January 23, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,467 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.86   dc/gm

Lugano 23 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 6 novembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 6 novembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha deciso quanto segue:

"  le comunichiamo che ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.

Dal 1° dicembre 2002 non ha più diritto all'assegno citato (fr. 697.--) poiché __________ compirà i 3 anni il prossimo 12 novembre." (Doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  Con la presente vi comunico che anche se __________ compie i 3 anni io non posso riprendere il lavoro in quanto non posso lasciarlo da nessuno.

Il lavoro lo riprenderò nel gennaio 2004 quando inizierà l'asilo e in misura del 50%." (cfr. Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 18 novembre 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"  La ricorrente, unitamente al figlio __________, rappresentano una famiglia monoparentale con 1 figlio. La Cassa ha riconosciuto l'assegno di prima infanzia sin dal 01.12.1999 quando nacque __________.

Quest'assegno è stato versato senza interruzioni fino al 30.11.2002 mese nel quale il figlio __________ ha compiuto i 3 anni.

L'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF stabilisce che il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue quando l'ultimogenito compie i 3 anni, ciò indipendentemente dalla situazione economica della madre o dei genitori. A questo preciso disposto della legge non sono previste eccezioni.

Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso riconfermando la decisione impugnata." (cfr. Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.

                               2.3.   Nella presente fattispecie il figlio dell'assicurata ha compiuto i tre anni il 12 novembre 2002 (cfr. Doc. _, punto 20). Sulla base della disposizione legale citata (che non prevede nessuna eccezione) la Cassa ha giustamente soppresso il diritto all'assegno a partire dal 1° dicembre 2002. La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

                               2.4.   A titolo abbondanziale va ricordato che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 26 giugno 2002 (cfr. FU 2002 pag. 4752), che, su questo punto, entrerà in vigore il 1° febbraio 2003, ha introdotto una nuova prestazione nella LAF: il rimborso della spesa di collocamento del figlio.

                                         I relativi articoli hanno il seguente tenore:

"                                        Articolo 47a (nuovo)

A. Definizione e genere             'E' considerata spesa di collocamento del figlio quella che il

     collocamento                        genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla

                                                                                                         cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

                                                                    2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato

                                             a:

                                                  a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto

                                                       conformemente alla Legge per la protezione della maternità,

                                                       dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza;

                                                  b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la

                                                       protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e

                                                       dell'adolescenza.

                                                  Articolo 47b (nuovo)

B. Diritto al rimborso della

     Spesa                                   'Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

                                                  a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima

                                                       infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche

                                                       per ottenere un assegno di prima infanzia;

                                                  b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di

                                                       prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non                              le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima

                                                       infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito

                                                       disponibile.

                                                                            2 ll diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio

                                                  presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola

                                                  dell'infanzia ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i

                                                  quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla

                                                  scuola dell'infanzia in precedenza.

                                                  Articolo 47c (nuovo)

C. Spesa di collocamento          'La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per

     rimborsata                            la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e

                                                  dell'adolescenza.

                                                                            2 Per il calcolo è determinante la situazione economica dei

                                                  genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e

                                                  per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

                                                  Articolo 47d (nuovo)

D. Procedura                             'Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento

                                                  del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per

                                                  gli assegni familiari.

                                                                            2 La richiesta deve essere corredata da documenti che

                                                  comprovano:

                                                  a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;

                                                  b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del

                                                       figlio;

                                                  c) l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di

                                                       collocamento del figlio.

                                                                            311 Regolamento di applicazione definisce i particolari.

                                                  Articolo 47e (nuovo)

E. Termini per chiedere il           1II rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere

     rimborso                               richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della

                                                  relativa fattura di collocamento.

2Una restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso."

                                         Al riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 aveva rilevato in particolare quanto segue:

"  Il rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.

­Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3 anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di agosto.

Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)

(…)

"  L'estensione del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra questi due servizi dello Stato.

Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori (specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di vacanza all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi durante questi periodi.

Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova LMI." (Messaggio citato pag. 110)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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