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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.07.2003 39.2002.78

July 14, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,279 words·~46 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.78   rs/DC/cd

Lugano 14 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 10 settembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 6 marzo 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso nei confronti della __________ una tassazione d'ufficio relativa ai contributi paritetici dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, fissando a fr. 3'609.70 l'importo degli stessi ancora dovuti.

                                         L'amministrazione ha ottenuto questo risultato deducendo dall'ammontare complessivo dovuto di fr. 71'390.75 - comprensivo sia della diffida e della multa di fr. 40.--, che delle tasse e spese di fr. 50.-- -, i versamenti già effettuati di fr. 55'196.75 e una parte degli assegni di base anticipati di fr. 12'584.30.

                                         A titolo di assegni di base non sono stati così riconosciuti fr. 3'519.70 (fr. 71'390.75 -- - fr. 40.-- - fr. 50.-- - fr. 55'196.75 - fr. 12'584.30).

                                         Tale decisione è stata impugnata dalla __________ o dinanzi al TCA. Questa Corte, con sentenza del 31 luglio 2002, ha accolto il gravame, annullando il provvedimento contestato e rinviando alla Cassa per gli assegni familiari l'incarto, affinché emettesse una decisione formale con indicati i mezzi di diritto e i motivi per i quali gli assegni di famiglia anticipati ai dipendenti __________ e __________ non venivano riconosciuti.

                                         Nella citata sentenza questa Corte ha precisato che solo in un secondo tempo, una volta cresciuta in giudicato la decisione della Cassa per gli assegni familiari, la Cassa cantonale di compensazione avrebbe potuto procedere all'eventuale emanazione di una nuova chiusura del conto 1998 e successivamente all'emissione di una tassazione d'ufficio (cfr. inc. 30.2001.00033).

                               1.2.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa), dando seguito a quanto impartitole dal TCA, il 10 settembre 2002 ha emanato una decisione formale del seguente tenore

"  facciamo riferimento alla sentenza emanata dal Tribunale cantonale

delle assicurazioni in data 31 luglio 2002 concernente la vertenza che ci vede opposti in merito alla contestazione degli assegni di famiglia dell'anno 1998 riguardante i signori __________ e __________ e nel merito le comunichiamo quanto segue.

Dal 1° gennaio 1998, a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sugli assegni di famiglia, lei ha corrisposto gli assegni familiari ai dipendenti sopra citati senza essere in possesso della nuova autorizzazione benché la nostra Cassa l'abbia avvisata per tempo in tre momenti diversi, ossia in agosto 1997, in novembre 1997 ed in dicembre 1997.

La comunicazione del mese di dicembre 1997 le è stata trasmessa unitamente alla distinta dei salari dell'anno 1997 e considerato che la stessa ci è stata ritornata debitamente compilata, concludiamo che l'informazione concernente tutte le modifiche a partire dal 1° gennaio 1998 le sia regolarmente pervenuta.

AI signor __________ non è più stato accordato l'assegno familiare a partire dal 1° gennaio 1998 in quanto, secondo la documentazione trasmessaci, abbiamo rilevato che lo stesso è separato e che la figlia vive con la madre e quest'ultima svolge un'attività lucrativa in qualità di salariata.

Secondo l'art. 11 cpv. 2 della Legge sugli assegni di famiglia, nel caso in cui uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio.

Per quanto concerne il signor __________, la informiamo che per il periodo dal 1° gennaio 1998 all'8 dicembre 1998 non gli è stato accordato l'assegno familiare in quanto la moglie beneficiava delle indennità versate dall'assicurazione contro la disoccupazione nella misura del 100 %.

L'art. 7 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sugli assegni di famiglia, dispone che il titolare del diritto, disoccupato, che beneficia dell'indennità di disoccupazione prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982, riceve l'assegno in aggiunta all'indennità di disoccupazione.

La titolarità del diritto all'assegno viene determinata come se il disoccupato esercitasse un'attività salariata ai sensi della Legge cantonale sugli assegni di famiglia e dunque, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la custodia del figlio, la stessa è conferita secondo i disposti dell'art. 11 cpv. 1 lett. a) - d) LAF alla madre se i genitori hanno lo stesso grado d'occupazione, oppure al genitore con il grado d'occupazione più elevato." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Contro questa decisione la __________ è insorta rilevando:

"  Fatti:

1.   nel 1998 ai due nostri operai __________ e __________ venivano regolarmente corrisposti gli assegni per i figli ogni fine mese;

2.   la loro situazione famigliare si era nel frattempo modificata, a nostra insaputa, e pertanto secondo la Cassa Cantonale non avevano più diritto all'assegno mensile. Di tutto questo non ne siamo mai stati informati, né dalla Cassa Cantonale né dai lavoratori (cambiamenti famigliari);

3.   la scrivente Cassa Cantonale asserisce di averci comunicato già nel 1997 le disposizioni necessarie ad ottenere le nuove autorizzazioni. Di tutto questo mancano completamente le prove concrete (racc.., ecc..) e a noi (ma non solo a noi, a quanto sembra) non ci risulta di aver avuto queste informazioni;

4.   in tutta la corrispondenza intercorsa appare chiaro che solo noi siamo stati in grado di produrre prove inconfutabili e cioé la tessera rilasciata a _________ e valevole fino a dopo il 2000. La Cassa Cantonale ha solo esposto le supposizioni, ma non ha prodotto nessuna prova concreta di averci tempestivamente informati e soprattutto DI AVER ANNULLATO LE VECCHIE TESSERE VALEVOLI FINO A DOPO IL 2000.

Conclusioni:

per tutta la cronistoria rimandiamo agli scritti allegati e già prodotti nel precedente ricorso.

Non possiamo far altro che ribadire che non intendiamo essere penalizzati in quanto NOI QUEGLI IMPORTI LI ABBIAMO VERSATI AGLI OPERAI; non sono quindi un'entrata per la ditta, ma potrebbero essere una perdita. È normale? È giusto ? Con tutti gli approfittatori che ci sono nel Canton Ticino non crediamo debba rimetterci chi ha sempre lavorato onestamente e seriamente.

Attendiamo con fiducia l'esito della pratica, ma senza desistere per ottenere quello che qualsiasi cittadino, sicuramente, si aspetta e cioè  un giusto buon senso." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 3 dicembre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

"  (…)

Secondo i disposti dell'art. 74 cpv. 1 del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), importi versati impropriamente dal datore di lavoro al salariato, a titolo di assegni, non gli vengono riconosciuti dalla Cassa per gli assegni familiari competente, se esso ha versato gli stessi:

a)     senza essere in possesso della necessaria autorizzazione della Cassa per gli assegni familiari competente;

b)     per un periodo posteriore alla scadenza della autorizzazione della Cassa per gli assegni familiari competente.

II cpv. 2 del citato articolo prevede che il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli importi versati impropriamente, a titolo di assegni, al salariato.

II datore di lavoro è stato informato, con le circolari inviate in novembre 1997, rispettivamente in dicembre 1997 che a contare dal 1° gennaio 1998 non potevano più essere riconosciuti gli assegni per i figli secondo le autorizzazioni in loro possesso. Con l'entrata in vigore della nuova legge sugli assegni di famiglia dovevano essere richieste le nuove autorizzazioni avvertendo che "... non sarà possibile corrispondere gli assegni per i figli ai vostri collaboratori senza la nuova autorizzazione".

La circolare del mese di dicembre 1997 è stata trasmessa unitamente alla distinta dei salari che il datore di lavoro avrebbe dovuto compilare e ritornare alla Cassa cantonale di compensazione AVS all'inizio di gennaio 1999.

Nella fattispecie, considerato che la ditta ___________ ha compilato e ritornato la distinta dei salari ricevuta dalla Cassa si può senza dubbio ritenere che la stessa abbia regolarmente ricevuto anche la circolare con le indicazioni relative agli assegni familiari cantonali dal 1° gennaio 1998.

Gli assegni per i figli dei due dipendenti __________ e __________ sono stati corrisposti impropriamente non essendo in possesso della nuova autorizzazione e devono quindi essere rimborsati." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Con decisione del 10 settembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha stabilito che alla ____________ non vengono riconosciuti gli assegni di base anticipati nel 1998 ai dipendenti ___________ e __________, in quanto, ai sensi del v.art. 74 Reg. LAF, sono stati versati impropriamente senza la necessaria autorizzazione.

                                         Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che il 1° gennaio 1998 sono entrate in vigore le disposizioni della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 concernenti gli assegni di base e di formazione.

                                         Secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si realizzano (in particolare nell’ambito della LADI cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135).

                                         Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.

                                         La giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 4 della v.Costituzione federale (il cui tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della n.Cost. fed. in vigore dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).

                                         Dalla retroattività propria, che si riferisce a norme che si applicano a fatti terminati prima dell'adozione della nuova normativa, va distinta la retroattività impropria, che è invece permessa. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311).

                                         A proposito di quanto appena esposto, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione non pubblicata del 30 agosto 1999, nella causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in particolare, ribadito che:

"  (…)

    b) Secondo la giurisprudenza, un disposto ha effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate).

        Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate.

(…)." (cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re CC. F-O, H 178/99, consid. 2b, pag. 3)

                                         In una recente sentenza del 19 marzo 2002 nella causa B., pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il TFA ha ribadito questi principi:

"  4.- a) Selon les principes généraux, auxquels se sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 126 V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100 consid. 1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit adminis- tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408 consid. 3b/aa, 121 V 100 consid. 1a; SVR 1998 AlV n° 13 p. 39 consid. 2a; Moor, op. cit., p. 173; G. Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 n° 74; Grisel, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow, Schweize- rische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16 B III; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).

                                         Nel caso concreto già prima del 1998 ai dipendenti ____________ e ___________ venivano erogati degli assegni di famiglia sulla base della legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959. Nel 1998 il datore di lavoro ha continuato a versare tali prestazioni.

                                         Pertanto ci troviamo confrontati con uno stato di fatto durevole e non con un avvenimento unico.

                                         La LAF non contempla una norma di diritto transitorio che prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare effetti anche successivamente al nuovo diritto (il v. art. 74 LAF infatti enuncia unicamente che il diritto previgente si applica alle vertenze sorte prima dell'entrata in vigore della legge, per cui tale disposto si riferisce solo alle cause già pendenti). A decorrere dal 1° gennaio 1998, quindi, ai casi in cui venivano già erogati in precedenza degli assegni di famiglia, come nell'evenienza concreta, dovevano effettivamente essere applicate le norme della nuova LAF e del relativo Regolamento (retroattività impropria).

                                         Il caso in esame deve dunque essere risolto facendo riferimento alla legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, i cui disposti relativi agli assegni di base e di formazione sono in vigore dal 1° gennaio 1998, e al Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997.

                                         Al fine di un'esauriente esposizione delle norme concernenti gli assegni di famiglia è utile precisare che Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento alla __________ degli assegni di base versati ai dipendenti ____________ e ___________ nel 1998.

                                         Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.1.), alla presente fattispecie vanno applicate le disposizioni della LAF dell'11 giugno 1996 attinenti agli assegni di base e di formazione in vigore dal 1° gennaio 1998.

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è infatti determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso concreto si riferisce ad un periodo (1° gennaio - 31 dicembre 1998; decisione impugnata del 10 settembre 2002) precedente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, delle nuove disposizioni della LAF relative agli assegni di base, per cui vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Si tratta innanzitutto di stabilire se la domanda di restituzione ha avuto luogo tempestivamente oppure no.

                                         La nota marginale del v. art. 74 Reg.LAF indica

"  Restituzione e condono (art. 44 LAF)

I Assegno di base per giovani in formazione o invalidi

1. Importi impropriamente versati dal datore di lavoro."

                                         Pertanto, trattandosi di una restituzione, anche se atipica, poiché il datore di lavoro non deve restituire alcunché, bensì non gli vengono rimborsati gli assegni di base anticipati, eventualmente non compensandoli con i contributi dovuti (cfr. v.art. 23 Reg.LAF), torna applicabile il v.art. 44 cpv. 2 LAF che prevede:

"  Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno".

                                         La Legge sugli assegni di famiglia non prevede nulla in merito alle modalità secondo le quali debba in generale essere richiesta la restituzione.

                                         Giusta il v. art. 47 LAF, tuttavia, per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari (anche il nuovo art. 47 LAF indica, quale diritto suppletorio, la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari, nel caso in cui una particolare questione non sia regolata né dalla LAF, né dalla Laps - cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 32 -).

                                         Né l'art. 27 OPC, il quale stabilisce che sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS, né l'art. 47 LAVS, riguardanti entrambi la restituzione e il condono, precisano come debba essere richiesta la restituzione.

                                         L'art. 128 OAVS prevede che tutti gli atti amministrativi con cui una cassa di compensazione si pronuncia su diritti o obblighi di un assicurato o di un datore di lavoro devono rivestire la forma di una decisione scritta, per quanto non si fondino su decisioni della Cassa già cresciute in giudi­cato.

                                         Le decisioni formali devono inoltre indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presen­tato ricorso o, all'occorrenza, domanda di condono (art. 128 cpv. 2 OAVS).

                                         In particolare le decisioni scritte devono essere designate come tali e indicare le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 127).

                                         Per costante giurisprudenza federale, sebbene non ne presenti le caratteristiche formali (cfr. DTF 111 V 251, consid. 1b, pag. 252-253), un conteggio delle prestazioni versate all'assicurato, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, riveste carattere di decisione.

                                         In una decisione pubblicata in DTF 122 V 367 la nostra Massima istanza ha stabilito che finché l'assegnazione di prestazioni disposta per decisione informale non esplichi validamente effetti giuridici, l'amministrazione può di principio revocarla senza titolo giuridico - riesame o revisione processuale - (cfr. anche DTF 126 V 399 consid. 2b)aa).

                                         Nella presente fattispecie dagli atti risulta che la situazione dei dipendenti della _____________, __________ e __________, per quanto attiene agli assegni di base, è stata chiarita dalla Cassa tra la fine del 1999 e i primi mesi del 2000.

                                         Essa ha concluso che i due lavoratori dal 1° gennaio 1998, con l'entrata in vigore della nuova Legge sugli assegni di famiglia, non avevano diritto a tali prestazioni (cfr. doc. _).

                                         La tassazione d'ufficio emessa dalla cassa di compensazione risale al 6 marzo 2001 (cfr. inc. 30.2001.33).

                                         Il 10 maggio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha, tuttavia, inviato alla ricorrente uno scritto da cui emerge che, avendo constatato che il diritto rivendicato in relazione agli assegni di base anticipati non corrispondeva a quello autorizzato, ha proceduto ad addebitare l'importo non riconosciuto sul suo conto dei contributi. E' stato inoltre precisato che la ditta avrebbe ricevuto sia la nuova chiusura per l'anno 1998 che la relativa polizza di versamento ed è stato allegato l'elenco dei dipendenti i cui assegni di base versati non venivano riconosciuti e i relativi importi (cfr.doc. _).

                                         Il 26 maggio 2000 la Cassa cantonale di compensazione ha poi trasmesso alla società il conteggio dettagliato della chiusura del conto corrente per i contributi paritetici, con indicato quali assegni di base erano riconosciuti e posti in compensazione con l'importo dovuto di contributi, al quale è stata annessa una polizza di versamento di fr. 3'519.70 (cfr. allegato a doc. _).

                                         La Cassa di compensazione il 15 settembre 2000 ha infine inviato alla ricorrente una diffida di pagamento con allegata una nuova polizza di versamento di fr. 3'559.70 (fr. 3'519.70 + fr. 40.-- tassa d'intimazione per il mancato pagamento; doc. _ allegato a doc. _).

                                         L'insorgente ha contestato con lettere indirizzate alla cassa di compensazione sia il conteggio del 26 maggio 2000 (cfr. doc. 19), che la diffida del 15 settembre 2000 (cfr. doc. _ allegato a doc. _).

                                         Ora, il conteggio del 26 maggio 2000 nel caso concreto può essere considerato una decisione, anche in assenza dell'indicazione dei mezzi di diritto. Infatti, esso fissa dettagliatamente e in maniera precisa, oltre che vincolante, l'ammontare esatto dei contributi ancora dovuti dalla società per il 1998, corrispondente all'importo di assegni di base versati ai dipendenti __________ e _________ non riconosciuti e dunque non posti in compensazione con gli oneri sociali dovuti.

                                         L'ulteriore tassazione d'ufficio del 6 marzo 2001 ha poi formalizzato quanto già indicato in precedenza e ha permesso all'insorgente un primo controllo giudiziale delle sue pretese.

                                         Il provvedimento oggetto della presente vertenza si è limitato, infine, a eseguire quanto indicato dal TCA con sentenza del 31 luglio 2002 (cfr. inc. 30.2001.33), che, come visto (cfr. consid. 1.1.), ha deciso che compete alla Cassa per gli assegni familiari stabilire se gli assegni di famiglia anticipati a dei lavoratori sono stati versati a ragione o meno e quindi se essi sono da riconoscere al datore di lavoro o meno, e ha dato facoltà alla società di censurare dinanzi a questa Corte il mancato riconoscimento degli assegni di base del 1998 per i due lavoratori sopra menzionati.

                                         In simili circostanze, questa Corte deve concludere che l'amministrazione ha tempestivamente deciso, e cioè entro un anno fissato nel v. art. 44 cpv. 2 LAF, che gli assegni di base versati dalla ricorrente a ___________ e __________ nel 1998 non devono essere rimborsati alla ditta.

                               2.4.   Il v. art. 2 cpv. 1 LAF sancisce:

"  Titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore."

                                         Secondo il v.art. 4 LAF:

"  Il genitore che ha la custodia del figlio, di regola, ha diritto all'assegno."

                                         Il capitolo I della v. legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6 segg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.

                                         In particolare il v.art. 6 LAF prevede:

"  1 Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:

a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge;

b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal cantone, se è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.

2 Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un solo assegno."

                                         Il v.art. 7 LAF enuncia:

"  Il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario."

                                         Relativamente al presupposto della custodia del figlio, il v.art. 11 LAF sancisce che:

"  1Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno:

a) la madre, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a

    tempo pieno o un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari

    grado di occupazione;

b) il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro

    genitore esercita un'attività salariata a tempo parziale;

c) il genitore con il grado di occupazione più elevato, se entrambi i

    genitori esercitano un'attività salariata a tempo parziale;

d) il genitore che esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non

    ha alcuna attività salariata.

2Se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio.

3Il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata.

4Il regolamento di applicazione definisce e disciplina casi particolari."

                                         Allorché un genitore è disoccupato il v.art. 7 Reg.LAF stabilisce:

"  1Il titolare del diritto che diviene disoccupato e che beneficia

 dell’indennità di disoccupazione prevista dalla Legge federale

 sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982,

 riceve l’assegno in aggiunta all’indennità di disoccupazione.

2L’assegno è a carico dell’assicurazione federale contro la

 disoccupazione ed è versato dalla competente Cassa di

 assicurazione contro la disoccupazione."

                                         A titolo informativo si ricorda che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha abolito il presupposto della custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato abrogato. Con il nuovo assetto legislativo è quindi soltanto l'esercizio di un'attività salariata per un datore di lavoro sottoposto alla legge a determinare la titolarità del diritto dei genitori (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno 2002 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia pag. 4).

                                         La nuova LAF prevede che nel caso in cui uno soltanto dei genitori sia salariato, esso ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal fatto che il figlio viva con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6 cpv. 2; 18a LAF).

                                         Per l'eventualità in cui i genitori, in quanto salariati, possano pretendere entrambi un assegno conformemente alla legge, ovvero in caso di concorrenza dei diritti, il Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità. L'esecutivo aveva più precisamente proposto di distinguere a seconda che il figlio viva con uno solo dei genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).

                                         La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima rilevato che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie in cui il figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha ritenuto che anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via legislativa. La Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al padre il diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino con lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al principio costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed.

                                         Pertanto essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra di loro l'avente diritto.

                                         Per evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4-5).

                                         Il Gran Consiglio ha fatto propria questa impostazione.

                                         Il nuovo art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:

"  1Se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro

  assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di occupazione.

2Ha diritto in via prioritaria:

a)   se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore

      designato da quello che coabita con il figlio;

b)   se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il genitore da essi

      designato;

c)   se nessuno dei due genitori coabita con il figlio, di regola il

      genitore da essi designato.

3La designazione dell'avente diritto prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono adempiute.

4La designazione vale per tutti i figli comuni."

                                         La prima revisione della legge sugli assegni di famiglia prevede inoltre, come in precedenza, che lo stato di disoccupazione è equiparato ad un'attività salariata e, quindi, il "grado di disoccupazione" determina la titolarità del diritto all'assegno di base e l'importo dello stesso. Tuttavia il v.art. 7 Reg.LAF è stato integrato nella legge, visto che conformemente al principio della legalità, la norma deve essere preferibilmente contemplata in una legge in senso formale e non in un regolamento di applicazione (cfr. nuovo art. 9 LAF, BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 497; Messaggio p.to 4.2.2 pag. 16;).

                               2.5.   Secondo il v. art. 15 LAF

"  Il datore di lavoro competente presenta una richiesta scritta alla cassa competente".

                                         Il v. art. 38 cpv. 1 e 2 LAF prevede inoltre

"  1 L'assegno di base e quello per giovani in formazione o giovani invalidi è anticipato ai salariati dal competente datore di lavoro contemporaneamente al pagamento del salario.

2 L'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi può essere anticipato direttamente al figlio che ha compiuto i diciotto anni."

                                         Il v. art. 63 Reg.LAF enuncia:

"  1 Il salariato titolare del diritto presenta la richiesta al datore di lavoro competente al momento in cui inizia l'attività o non appena si manifesta l'evento che ne fa sorgere il diritto. Egli compila la richiesta in modo confacente e produce i documenti richiesti.

2 Il datore di lavoro competente trasmette la richiesta alla Cassa per gli assegni familiari competente. Essa rilascia al datore di lavoro una autorizzazione al versamento dell'assegno.

3 Il datore di lavoro specifica separatamente sul conteggio mensile di salario l'importo dell'assegno anticipato .

4 Il datore di lavoro presenta alla Cassa per gli assegni familiari competente, conformemente all'art. 10 cpv. 1 Reg.LAF, il conteggio degli assegni correnti ed arretrati anticipati, simultaneamente al conteggio dei contributi dovuti."

                                         Ai sensi del v.art. 19 LAF

"  1 La Cassa competente non può rifiutare al datore di lavoro il rimborso dell'assegno anticipato al salariato, a causa del mancato pagamento dei contributi; è riservato il diritto di compensazione.

2 Le casse, la cui gestione è affidata ad una cassa di compensazione AVS/AI/IPG, possono trattenere sui pagamenti al datore di lavoro, per assegni anticipati, importi da questi dovuti alla Cassa di compensazione a titolo di contributi per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, per l'assicurazione invalidità, per le indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile e per l'assicurazione contro la disoccupazione."

                                         Il v. art. 23 Reg.LAF stabilisce

"  La Cassa per gli assegni familiari competente può compensare prestazioni arretrate, correnti e future, dovute al datore di lavoro a titolo di assegno di base, con contributi sociali scaduti dovuti dallo stesso alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG competente ai sensi dell'art. 13 LAF e delle seguenti leggi federali:

a) la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

    superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);

b) la Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno

   1959 (LAI)

c) la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di

    servizio militare o di protezione civile del 25 settembre 1952

   (LIPG);

d) la Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

    disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI)."

                               2.6.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che:

"  1L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

    momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

    ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

    tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione

    indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

    economiche al momento della restituzione, il provvedimento

    costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 54).

                                         Il v.art. 74 Reg.LAF (Restituzione e condono - art. 44 LAF -

                                         I Assegno di base per giovani in formazione o invalidi

                                         1. Importi impropriamente versati dal datore di lavoro; cfr. consid. 2.3.) stabilisce che

"  1 Importi versati impropriamente dal datore di lavoro al salariato, a titolo di assegni, non gli vengono riconosciuti dalla cassa per gli assegni familiari competente, se esso ha versato gli stessi:

a) senza essere in possesso della necessaria autorizzazione della Cassa per gli assegni familiari competente;

b) per un periodo posteriore alla scadenza della autorizzazione rilasciata dalla Cassa per gli assegni familiari competente;

2 Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli importi versati impropriamente, a titolo di assegni, al salariato."

                                         Giusta il v.art. 75 Reg.LAF (2. Assegni indebitamente percepiti per violazione dell'obbligo di informare):

"  1In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa per gli

 assegni familiari competente emette un ordine di restituzione nei

 confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla

  restituzione alla Cassa per gli assegni familiari competente.

3La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30

 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della

 Cassa."

                                         Per inciso va rilevato che il tenore dell'art. 44 LAF non ha subito modifiche in occasione della prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia (cfr. consid. 2.1.).

                                         E' stato però aggiunto un cpv. 4, il quale stabilisce che per quanto concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia resta riservato l'art. 26 della Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps - legge anch'essa in vigore dal 1° febbraio 2003 e che si applica al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia; cfr. nuovi art. 24 cpv. 1 lett. c; 27 cpv. 1; 31 lett. c, 35 LAF; 2 Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.) relativo alla restituzione di prestazioni percepite indebitamente e al condono (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 17 e 26).

                                         Anche gli art. 74 e 75 Reg. LAF sono rimasti immutati (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 496 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 46 segg.).

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.6.).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta la Cassa non ha riconosciuto gli assegni di base anticipati nel 1998 dalla ____________ ai dipendenti ____________ e ___________ sulla base del v.art. 74 Reg.LAF.

                                         A mente dell'amministrazione infatti la ricorrente avrebbe versato tali assegni senza possedere la necessaria autorizzazione, che, a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, delle disposizioni relative agli assegni di base e di formazione della nuova Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, doveva essere nuovamente richiesta anche per i lavoratori che già percepivano gli assegni in virtù della previgente legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, come del resto espressamente comunicatole tramite l'invio di precisi scritti. Inoltre __________ dal 1° gennaio 1998 non avrebbe più avuto diritto agli assegni di base, in quanto tale diritto spettava alla moglie, attiva professionalmente, dalla quale viveva separato e a cui era stata affidata la figlia.

                                         Anche a ___________ dal 1° gennaio all'8 dicembre 1998 non avrebbe potuto essere riconosciuto il diritto agli assegni di base, visto che ne era titolare la moglie, beneficiando delle indennità di disoccupazione al 100% (cfr. consid. 1.2. e 1.4., doc. _).

                                         L'insorgente, dal canto suo, sostiene di non essere stata informata dei cambiamenti intervenuti nella situazione familiare dei due dipendenti e che comunque non le risulta di essere stata avvisata circa l'obbligo di ottenere una nuova autorizzazione per poter erogare gli assegni di base dal 1° gennaio 1998. La società ha poi rilevato che mancano le prove concrete dell'asserito invio delle comunicazioni della Cassa, mentre da parte sua ha prodotto la precedente tessera di ___________ valida fino a dopo il 2000, sulla quale si sarebbe fondata per continuare a erogare gli assegni di base (cfr. consid. 1.3., doc. I).

                               2.9.   Si tratta dunque prima di tutto di interpretare il v. art. 74 Reg.LAF.

                                         Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).

                                         Se il testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).

                                         D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

                                         L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

                                         Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

                                         Nel caso di un'ordinanza, ovvero di una legge in senso materiale emessa dall'esecutivo, l'interpretazione deve avvenire in modo conforme alla legge in senso formale emanata dal legislativo, rispettandone i limiti, e alla Costituzione (cfr. DTF 126 V 93).

                                         Secondo il v. art. 74 cpv. 1 Reg.LAF, che costituisce una norma di esecuzione del v.art. 44 LAF, gli importi versati impropriamente dal datore di lavoro al salariato, a titolo di assegni, non gli vengono riconosciuti dalla Cassa per gli assegni familiari competente, se questi ha versato gli stessi senza essere in possesso della necessaria autorizzazione della Cassa competente o per un periodo posteriore alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dalla Cassa competente.

                                         Esaminata dal profilo letterale la norma del Regolamento sembra prevedere che il mancato riconoscimento degli assegni versati da un datore di lavoro sia sottoposto a due condizioni cumulative, e cioè il versamento improprio di assegni e l'assenza della necessaria autorizzazione, rispettivamente la scadenza della stessa.

                                         L'interpretazione appena esposta è avvalorata dalla sistematica della legge.

                                         I v.art. 74, 75 e 76 Reg.LAF riguardano la restituzione e il condono (cfr. v. art. 44 LAF).

                                         Il v.art. 74 Reg.LAF, unitamente al v.art. 75 Reg.LAF, si riferiscono agli assegni base e di formazione percepiti impropriamente (cfr. consid. 2.6.), mentre il v.art. 76 Reg.LAF concerne  gli assegni integrativi e di prima infanzia.

                                         Il v.art. 74 Reg.LAF riguarda poi specificatamente la restituzione da parte del datore di lavoro che eroga degli assegni senza la necessaria autorizzazione o posteriormente alla scadenza della medesima.

                                         Il v.art. 75 Reg.LAF impone, per contro, al titolare del diritto o al beneficiario dell'assegno la restituzione degli assegni in caso di violazione dell'obbligo di informare. In quest'ultima ipotesi quindi il datore di lavoro è comunque in possesso della necessaria autorizzazione per versare gli assegni e un cambiamento importante ai fini del diritto a tali prestazioni - di cui la cassa non è stata avvertita - è intervenuto solo successivamente.

                                         Anche il v.art. 76 Reg.LAF regola le conseguenze per il titolare del diritto o il beneficiario degli assegni in caso di violazione dell'obbligo di informare, tuttavia, come visto, tale disposto riguarda il versamento a torto degli assegni integrativi e di prima infanzia.

                                         Come risulta dai combinati v. art. 6 segg. e 15 LAF e v.art. 4 segg. e 63 Reg.LAF la corresponsione di assegni di base e di formazione da parte del datore di lavoro è corretta se previamente gli è stata rilasciata la relativa autorizzazione e se il lavoratore adempie determinate condizioni.

                                         Se l'autorizzazione non è ancora stata accordata, ma gli assegni vengono erogati a ragione, dato che i presupposti relativi ai dipendenti sono ossequiati, sulla base del v. art. 39 LAF, che enuncia che il diritto ad assegni di base retroattivi si estingue 5 anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta, non se ne rifiuta il rimborso al datore di lavoro, bensì si postula un'autorizzazione retroattiva per sanare la situazione.

                                         Di conseguenza, da questo contesto si evince che il v. art. 74 Reg.LAF regola proprio l'eventualità in cui, oltre a far difetto l'autorizzazione per erogare gli assegni di base, le prestazioni vengono versate a torto.

                                         Se gli assegni sono corrisposti indebitamente, ma il datore di lavoro è in possesso della necessaria autorizzazione, un'eventuale restituzione concerne infatti, ex v.art. 75 Reg.LAF, il titolare del diritto o il beneficiario degli assegni e non il datore di lavoro.

                                         Anche lo scopo della norma, che è quello di determinare le conseguenze per quei datori di lavoro che, pur non essendo autorizzati, versano ai propri dipendenti degli assegni a cui non hanno diritto, conferma il senso sopra definito del v. art. 74 Reg.LAF.

                                         Per quanto riguarda i lavori preparatori, va pure rilevato che trattandosi di un disposto d'esecuzione del v.art. 44 LAF, elaborato dal Consiglio di Stato, non vi è traccia in merito nel Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, né nel Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994, né infine nei dibattiti parlamentari concernenti la legge sugli assegni di famiglia svoltisi nel giugno 1996 (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Vol. I.2, Sessione ordinaria primaverile 1996, pag. 720 seg.).

                             2.10.   Nel caso in esame dunque questa Corte deve valutare, da un lato, se effettivamente la _____________ ha versato impropriamente gli assegni di base sia a ___________ che a ___________.

                                         Dall'altro lato, il TCA deve esaminare se la ditta disponesse o meno dell'autorizzazione necessaria e, nel caso in cui essa non fosse legittimata a corrispondere gli assegni, se devono essere considerate le obiezioni dell'insorgente.

                                         Come visto (cfr. consid. 2.1.), dal 1° gennaio 1998 la nuova legge sugli assegni di famiglia andava applicata anche ai casi in cui i lavoratori beneficiavano già precedentemente di assegni di famiglia.

                                         Dalla documentazione agli atti si evince che ____________, già precedentemente al 1° gennaio 1998, era separato e che la figlia viveva con la madre la quale esercitava un'attività lavorativa (cfr. doc. _). In virtù del v.art. 11 cpv. 1 LAF, che prevede che se solo un genitore ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio (cfr. consid. 2.4.), ed eventualmente del v. art. 18 cpv. 2 LAF, secondo il quale la persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno intero, se la sua attività, aggiunta all'attività salariata dell'altro genitore, raggiunge almeno il grado di un'occupazione a tempo pieno, era dunque la moglie dell'assicurato ad avere diritto agli assegni di base.

                                         Pertanto la ____________, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, ha versato a torto gli assegni di base a __________.

                                         La moglie di __________, per contro, dal 1° gennaio 1997 fino all'8 dicembre 1998 ha beneficiato delle indennità al 100% dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza durante il periodo in cui essa era iscritta in disoccupazione, essa aveva diritto, oltre alle indennità giornaliere, anche agli assegni di famiglia giusta i combinati v. art. 11 cpv. 1 lett. a che prevede che se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno la madre, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a tempo pieno o un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari grado di occupazione, e del v. art. 7 Reg.LAF che enuncia che il titolare del diritto che beneficia delle indennità di disoccupazione riceve l'assegno in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.4.).

                                         Al riguardo va pure puntualizzato che il v. art. 123 cpv. 1 Reg.LAF enuncia che se uno o entrambi i genitori sono già al beneficio dell'indennità di disoccupazione prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 precedentemente all'entrata in vigore della legge, la titolarità del diritto e dell'importo dell'assegno si determinano come se il disoccupato esercitasse una attività salariata ai sensi LAF.

                                         L'insorgente, per il periodo dal 1° gennaio all'8 dicembre 1998, ha quindi versato impropriamente gli assegni di base anche a ___________.

                             2.11.   Ritenuto poi che alla presente fattispecie vanno applicate le disposizioni della LAF relative agli assegni di base entrate in vigore il 1° gennaio 1998 (cfr. consid. 2.1.), che hanno introdotto alcune differenze in merito alle condizioni da adempiere per avere diritto agli assegni rispetto alla Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente non potevano più essere valide. Conformemente al v. art. 15 LAF (cfr. consid. 2.5.) la _____________ era dunque tenuta a inoltrare alla cassa competente delle nuove richieste al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per anticipare gli assegni di base ai propri lavoratori.

                                         In concreto la ditta non ha però proceduto in tal senso.

                                         La ricorrente non ha del resto mai contestato questa circostanza.

                                         Al riguardo va osservato che sia per __________, che per ___________ non si tratta di cambiamenti intervenuti durante il 1998, bensì precedentemente a questa data, per cui l'allegazione della ricorrente circa il fatto che non era stata messa al corrente delle modifiche subentrate nella situazione familiare dei suoi dipendenti (cfr. consid. 1.3.) è irrilevante ai fini del presente giudizio. Infatti a prescindere dalla conoscenza o meno di queste circostanze da parte del datore di lavoro, questi doveva inoltrare comunque delle nuove domande volte all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per versare gli assegni di base dal 1° gennaio 1998. Proprio la procedura relativa all'esame di tali richieste avrebbe permesso di chiarire la condizione personale e familiare dei lavoratori.

                                         L'insorgente, inoltre, ha dichiarato che non le risulta di aver ricevuto le comunicazioni che la Cassa sostiene di averle inviato nei mesi di agosto, novembre e dicembre 1997 relative alla procedura di rinnovo delle autorizzazioni e che informavano che dal 1° gennaio1998 non era più possibile corrispondere assegni senza la nuova autorizzazione. La ditta ha pure asserito che quanto affermato dalla Cassa non è stato suffragato da alcuna prova (cfr. consid. 1.2.; 1.3.; doc. _).

                                         La Cassa, dal canto suo, ha precisato che è possibile che alla società non siano stati recapitati gli avvisi del 1997. Tuttavia si deve ritenere che la stessa abbia ricevuto la circolare del dicembre 1997 con le indicazioni concernenti gli assegni familiari cantonali valide dal 1° gennaio 1998, annessa alla distinta dei salari che il datore di lavoro avrebbe dovuto compilare e ritornare alla Cassa, visto che tale distinta salari è stata ritrasmessa alla Cassa (cfr. consid. 1.4., doc. _).

                                         A tale proposito il TCA osserva che nell'ambito della procedura di restituzione devono comunque essere restituite quelle prestazioni alle quali oggettivamente un assicurato non aveva diritto (cfr. consid. 2.7.).

                                         Pertanto nella fattispecie, che riguarda un caso particolare di restituzione, più precisamente l'eventualità regolata al v. art. 74 Reg.LAF secondo cui qualora il datore di lavoro non autorizzato eroghi impropriamente degli assegni di base, questi ultimi non gli vengono né riconosciuti, né rimborsati, è ininfluente sapere se effettivamente la ditta era al corrente o meno del suo obbligo di ottenere delle nuove autorizzazioni valide dal 1° gennaio 1998 anche per i dipendenti ai quali venivano già corrisposti degli assegni in virtù della legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 (per un caso di restituzione di prestazioni percepite indebitamente, in cui il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato ritenendo non rilevante il fatto che egli sostenesse di non sapere di avere diritto a delle rendite dell'AI a titolo retroattivo relative al medesimo periodo in cui ha beneficiato di assegni di famiglia ma versategli soltanto in seguito cfr. STCA del 24 aprile 2002 nella causa M.-S., 39.2001.57, pubblicata in RDAT II-2002 N. 26 pag. 83).

                                         Determinante è la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo (cfr. DTF 122 V 134 consid. 4e; STFA del 2 dicembre 2002 nella causa B., P 17/02; STFA del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99).

                                         Nel caso di specie è dunque unicamente rilevante che dal profilo oggettivo la ricorrente nel 1998 non era in possesso della necessaria autorizzazione per versare gli assegni di famiglia ai dipendenti ___________ e _________ e che gli assegni di base sono stati comunque corrisposti a questi lavoratori a torto.

                                         La questione sollevata dall'insorgente concernente il fatto che essa per tutto il 1998 e parte del 1999 (cfr. doc. _) non sapesse che erano necessarie delle nuove autorizzazione per anticipare gli assegni dal 1° gennaio 1998 e che comunque, per il relativo versamento, si è basata sulle tessere emesse dalla Cassa precedentemente al 1998 - valide perlomeno fino al 2002 - le quali non sono state espressamente abrogate, (cfr. doc. _) riguarda piuttosto la buona fede, presupposto, unitamente all'onere troppo grave, del condono (cfr. consid. 2.7., RDAT I-2002 N.12 pag. 194). Va, tuttavia, ricordato che se viene chiesto il condono, è giustificato pronunciarsi in merito solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in tal caso l'obbligo è stabilito definitivamente.

                             2.12.   In simili condizioni, considerato che le condizioni del v.art. 74 Reg. LAF sono entrambe adempiute, a ragione la Cassa non ha riconosciuto alla ____________ gli assegni di base versati a ___________ dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 e a ___________ dal 1° gennaio all'8 dicembre 1998.

                                         Il principio stabilito al cpv. 1 del v.art. 74 Reg.LAF è in ogni caso mitigato dal cpv. 2 che prevede che il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli importi versati impropriamente, a titolo di assegni, al salariato.

                                         Va peraltro rilevato che nel caso in esame da uno scritto della ricorrente del 29 agosto 2000 emerge che __________, che non lavora più presso la ditta dal mese di luglio 1999 (cfr. doc. _), le ha rimborsato parte degli assegni di base percepiti a torto, e meglio l'importo di fr. 684.-- (cfr. doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.78 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.07.2003 39.2002.78 — Swissrulings