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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2003 39.2002.70

March 18, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,812 words·~29 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.70   rs/cd

Lugano 18 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del16 agosto 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 16 agosto 2002, con effetto dal 1° maggio 2002, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore dei figli __________ (7.7.1990), __________ (4.1.1992) e __________ (4.7.1993).

                                         A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i redditi superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 10 settembre 2002 l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa, argomentando:

"  (…)

Questa decisione, mi lascia sconcertata per diversi motivi, ragione per cui mi rivolgo a voi per presentare ricorso.

Qui di seguito vi elenco diversi motivi:

1.   Secondo la tabella di calcolo annessa alla decisione, il mio reddito per attività dipendente, sarebbe di Fr 39'126.00 (/ 13 = 3'009. 69) mentre il mio salario netto è di Fr 38'766.00 (/ 13= 2'982.00.) Se invece il calcolo fosse basato sullo stipendio lordo, il totale sarebbe di Fr 43'940.00 (3'380.00 x 13) perciò già qui i calcoli non sono corretti, o per lo meno a me non chiari (copia conteggio paga allegato N° _). Che tra l'altro so che dovrebbe essere calcolato lo stipendio dopo essere state fatte le deduzioni, ed in più si calcolano le detrazioni  sociali (AVS, AI, ecc.) nel fabbisogno, cosa che secondo i miei calcoli non mi risulta che siano stati fatti.

2.   I calcoli dei redditi alle voci 315 e 318 sono corretti.

3.   Il conteggio sul contributo per l'assicurazione malattia: tutto concorda ignorando gli spiccioli (copia conteggio cassa malati allegato N° _). Questo se nessuno si ammala mai, e non bisogna pagare ogni tanto alcune fatture dei medici. (allegato N° _.)

4.   Alle voci 111 e 134 (pigione lorda annua ammessa e non ammessa), vedendo questo, mi domando come e dove si può trovare un appartamento per 1'250.00 Fr. al mese quando si ha bisogno innanzitutto di 4 ½ locali, per il fatto di avere due maschi in età adolescenziale ed una femmina piccola. So bene io quanto ho cercato e quanti diversi prezzi mi sono sentita dire, e credetemi, niente a che fare con quella cifra, tanto meno cercando di rimanere vicino al lavoro e alla scuola media per evitare di gravare maggiormente le mie spese, con i costi del trasporto del figlio più grande, (vi ricordo pure che a questo si unisce il garage) (Fattura completa allegato N° _). C'é anche in questo punto che secondo informazioni che ho ricevuto, vengono anche ammesse le spese accessorie, non avendo io un documento per non averle ancora ricevute, visto che è da poco che ho cambiato appartamento, non sono state prese in considerazione.

5.   La voce 130, fabbisogno vitale, la parte che mi colpisce di più, cioè 3'062.33 Fr. al mese per un adulto e tre bambini, forse in circostanze normali, per una donna che non lavora, e che se ne sta in casa a fare da mangiare a mezzogiorno invece di pagare la mensa scolastica, perché l'orario di lavoro non mi permette di rientrare a casa, per occuparmi del pranzo dei miei figli.

                                Forse per la stessa mamma che non lavora, e che alle 16.00 se ne sta in casa per dargli la merenda e per restare con loro tutto il pomeriggio, sì.

                                Ma siccome io non posso starmene a casa perché non si vive con 1'000 fr. al mese di alimenti, devo lavorare a tempo pieno e quasi sempre oltre il normale orario di lavoro, e devo pagare la mensa scolastica dei due piccoli (allegato _) per dieci mesi all'anno, e devo anche pagare la mamma diurna per la merenda, e quelle ore che io devo ancora stare sul lavoro (allegato _). Se facciamo la somma di queste, aggiungendo le prestazioni della cassa malati (allegato _) più il 10 % delle fatture mediche, del servizio telefonico (allegato _), di elettricità (allegato _) via cavo (allegato _), assicurazione per la macchina (allegato _) senza contare la benzina, gli sport che fanno i miei figli (o devo forse impedirglielo solo perché la mamma non se lo può permettere?), e la cosa più importante: il mangiare e tutto quello che rappresenta la pulizia e l'igiene della casa. Se facciamo i conti giusti è impossibile sopravvivere con la cifra che l'ufficio delle assicurazioni stabilisce come fabbisogno vitale.

6.   Oltre alle circostanze descritte sopra, aggiungo le circostanze non normali, che quando io e mio marito ci siamo separati, ci portavamo dietro vecchi debiti che sono più che normali per una famiglia di 5 membri che si trasferisce dall'estero dove le cose non erano per niente facili. 4 anni fa siamo arrivati con soltanto le valigie d'estate, senza risparmi, senza alcun riferimento e contando soltanto sulle proprie forze, per incominciare da capo ad allevare una famiglia con tre figli già grandini, e per cominciare da capo ci sono voluti parecchi sacrifici. Questa situazione con il tempo risultò insopportabile, portandoci ad una separazione, avvenuta due anni fa, poi per il bene dei bambini, avevamo deciso di tentare di salvare il matrimonio, ma con risultati ben diversi di ciò che ci aspettavamo, e ci siamo separati nuovamente.

                                Questo ha portato a dividerci sia i mobili che i debiti, esempio le tasse per lui e l'elettricità per me (allegato _), come anche per lui un debito che avevamo con suo fratello e per me la carta di credito (allegato _), la quale avevamo usato per comperare le camerette dei bambini e diversi mobili. Oramai sono cose che devo pagare ogni mese un po' alla volta. Sommiamogli che ho dovuto cambiare appartamento e questo rappresentava caparra e mobili, visto che mi ha lasciato le camerette per i bambini e basta ed io non ho avuto nessun aiuto, anzi ho dovuto fare un prestito di fr 5'000.- alla banca _________ (allegato _).

Insomma Signori, fatemi pure i conti in tasca e ditemi se dopo tutto questo, devo ancora esporvi delle motivazioni e conclusioni.

Forse ho soltanto perso qualche ora del mio poco tempo libero per redattore questa lunghissima ma esplicita lettera però di meglio non posso fare, e così, almeno i miei figli sapranno che ho sempre cercato in tutte le maniere e a tutti costi, di dargli più che posso specialmente quando è qualcosa alla quale hanno il diritto."

(cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta 8 ottobre 2002 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Nel suo ricorso la signora __________ solleva diversi dubbi sulla tabella di calcolo allegata alla decisione. Nel merito si può precisare quanto segue:

a)     la voce 130 che si riferisce al fabbisogno vitale di una famiglia monoparentale con tre figli è stato fissato dal legislatore all'art. 24, cpv. 1, lett. c ed è un valore che non può essere aumentato secondo le particolarità di ogni famiglia. Va osservato che trattasi di un fabbisogno vitale al netto delle spese di locazione e della cassa malati.

b)     il reddito del lavoro di fr. 39'126.- rappresenta il salario annuo al netto dei contributi delle assicurazioni sociali federali obbligatorie. II salario netto mensile, senza assegni familiari, ammonta a fr. 3002.35; corrisposto 13 volte comporta un salario annuo netto di fr. 39'030.55 ai quali vanno aggiunti fr. 96.10 (= trattenuta del 2° pilastro) deducibile solo 12 volte. La Cassa si riconferma pertanto nell'importo di fr. 39'126.-.

c)     per il premio della cassa malati è stata considerata l'assicurazione cura medica e medicamentosa obbligatoria: l'importo a carico della famiglia, fatta astrazione delle assicurazioni facoltative sottoscritte, dopo deduzione dei sussidi cantonali ammonta a fr. 3'291.- (importo arrotondato). La Cassa non può neppure computare i costi di partecipazione alle cure mediche e medicamentose perché ciò è espressamente escluso dalla legislazione vigente (cfr. art. 28, cpv. 3, 2a frase LAF).

d)     per quanto attiene la pigione la Cassa è consapevole di non aver potuto computare l'importo effettivamente pagato dalla ricorrente. La ragione risiede nel fatto che è stato dedotto l'importo di fr. 15'000.- equivalente al massimo deducibile secondo la legislazione federale sulle prestazioni complementari alla quale rimanda l'art. 28, cpv. 1 LAF.

e)     le spese, pur effettive, documentate agli allegati 6, 7, 8 (limitatamente alle assicurazioni LCA), 9, 10, 11 e 12 non fanno parte delle spese computabili ai fini della determinazione del diritto all'assegno integrativo." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Il 21 ottobre 2002 l'assicurata ha precisato:

"  con la presente intendo ribadire il fatto che non sono d'accordo con la

sentenza delI'Istituto delle Assicurazioni sociali, in materia di assegni familiari.

Ho ricevuto in data 12 ottobre la risposta inoltratami da voi, e grazie a questa mi sono chiari molti più punti che in precedenza; ma resta comunque il fatto che alla dicitura e i miei allegati non parlavano affatto di premi d'assicurazione malattia, a parte l'allegato _.

In effetti, gli allegati _ si riferiscono alla mensa scolastica e alla mamma diurna. So che nel mese di giugno è stata presentata una richiesta di modifica al Gran Consiglio, e che questa non è stata ancora decisa, riguardante diversi punti, tra cui uno che parla proprio del rimborso delle spese per l'affidamento dei figli a terzi, per permettere al genitore di continuare il suo lavoro.

A questo punto mi chiedo perché continuo a lavorare, visto che a conti fatti guadagnerei di più standomene a casa, e potrei così occuparmi dei miei figli. Sì signor Presidente, contando sui soldi della disoccupazione, del sussidio della cassa malati, degli assegni familiari (che riceverebbe mio marito, ma che spettano a me), sarei al di sotto del minimo vitale, e a questo punto riceverei pure i soldi dell'assegno integrativo,(è un diritto che spetta ai miei figli) che sommandoli a tutto il resto, avrei effettivamente più soldi che lavorando; siccome non mi piace stare in disoccupazione per il momento non lo faccio, ma se mi vedo costretta......

Concludo signor Presidente chiedendo ancora una volta di far revisionare la mia richiesta." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno integrativo a far tempo dal 1° maggio 2002.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame (decisione del 16 agosto 2002 con effetto dal 1° maggio 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  1   Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno

    (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

      a) ha la custodia del figlio;

      b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

      c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

          dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

    alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

    sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

   2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

      diritto all'assegno.

  3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione

      complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

      della prestazione."

                                         Il v.art. 27 LAF prevede altresì che

"  1   L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

    gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

      dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

      inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Il v.art. 33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).

                                         Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie.

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a

                                         fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.4.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.5.   L'assicurata, nell'atto ricorsuale, contesta l'ammontare del reddito da attività lucrativa computato dalla Cassa nel calcolo relativo all'assegno integrativo, come pure l'importo del fabbisogno e della pigione. Essa ha inoltre asserito di dover far fronte a una serie di spese non conteggiate dall'amministrazione, e meglio la retta della mensa scolastica, la retribuzione per la mamma diurna che si occupa dei suoi figli, la partecipazione alle spese mediche, i costi telefonici, l'elettricità, la via cavo, l'assicurazione dell'automobile, i costi connessi agli sports praticati dai figli. Infine la ricorrente sostiene di avere contratto un mutuo di fr. 5'000.-- con una banca e di dover estinguere dei debiti concernenti alcune fatture dell'elettricità e della carta di credito rimaste insolute (cfr. consid. 1.2.).

                                         Dapprima va rilevato che la separazione dell'assicurata dal coniuge è avvenuta nel mese di giugno 2002. Infatti la transazione giudiziale sottoscritta dinanzi al Pretore di __________, nella quale è indicato che i coniugi _________ sono stati autorizzati a sospendere l'economia domestica comune, risale al 5 giugno 2002. E' stato pure stabilito che gli alimenti per i figli, di fr. 1'000.-mensili, sarebbero stati versati la prima volta nel mese di giugno 2002 (cfr. doc. _).

                                         Inoltre l'assicurata ha concluso il nuovo contratto di locazione, relativo all'appartamento di ___________ con effetto dal 1° giugno 2002 (cfr. doc. _). Precedentemente a tale data essa viveva con i figli e il padre di questi, sempre a ________ in via _________ (cfr. doc. _).

                                         Pertanto nel mese di maggio 2002 si era ancora confrontati con una famiglia biparentale.

                                         Di conseguenza il TCA deve concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa, la quale ha tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nella famiglia della ricorrente dal 1° giugno 2002 già a partire dal 1° maggio 2002, non corrisponde, per il mese di maggio 2002, alla effettiva situazione personale ed economica dell'assicurata.

                                         Per quanto attiene al periodo dal 1° al 31 maggio 2002, il ricorso dell'assicurata deve quindi essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'eventuale diritto di __________ all'assegno integrativo, tenendo conto delle spese riconosciute e dei redditi determinanti di una famiglia composta dalla madre, dal padre e da tre figli.

                               2.6.   A far tempo dal 1° giugno 2002 per contro la Cassa, a giusta ragione, ha considerato una famiglia monoparentale, costituita dall'assicurata e dai figli ________, _______ e _______.

                                         Per quanto concerne i redditi determinanti, la ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.5.), ha criticato l'importo ritenuto dall'amministrazione a titolo di reddito dall'attività dipendente.

                                         Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui al v.art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

                                         Nel caso concreto la situazione economica dell'assicurata, dal 1° giugno 2002, è mutata, visto che a seguito della separazione dal marito non può più contare anche sul guadagno di quest'ultimo. Correttamente dunque è stato considerato lo stipendio percepito mensilmente dall'insorgente nel 2002 convertito su base annua (art. 23 cpv. 4 OPC AVS-AI).

                                         Il salario mensile lordo versato all'assicurata dalla __________ ammontava a fr. 3'380.--, corrispondenti a fr. 39'126.-- annui al netto dei contributi sociali e comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).

                                         Questo importo è pari a quello conteggiato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _).

                               2.7.   Il provvedimento contestato è stato emanato il 16 agosto 2002 e si riferisce a tale anno, per cui alla presente vertenza si applicano i limiti del fabbisogno adeguati il 1° gennaio 2001 e in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.3.).

                                         In concreto, quindi, il fabbisogno vitale della famiglia dell'assicurata è pari a fr. 36'748.-- (fr. 15'280.-- + fr. 8'050.-- + fr. 8'050.-- + fr. 5'367.--), come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).

                                         La ricorrente sostiene che l'ammontare ritenuto dalla Cassa a titolo di fabbisogno vitale non sia sufficiente a far fronte alle spese del proprio sostentamento e di quello dei figli (cfr. consid. 1.2.).

                                         Tuttavia, come menzionato sopra, è la legge medesima che impone di tener conto degli importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. v. art. 24; 27; 32 LAF; consid. 2.2.).

                                         Tali importi si riferiscono al costo delle necessità primarie ed essenziali degli assicurati, per cui essi si applicano a tutti indipendentemente dalle reali spese.

                                         Pertanto la censura sollevata dalla ricorrente non trova alcun valido fondamento nella legge.

                                         La pigione annua pagata dall'insorgente, a decorrere dal 1° giugno 2002, ammonta a fr. 15'480.--, mentre le spese accessorie corrispondono a fr. 2'400.-- annui.

                                         Complessivamente il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 17'880.-- (cfr. doc. _).

                                         Tale ammontare è più elevato del massimo riconosciuto (cfr. consid. 2.3.), perciò rettamente l'amministrazione ha computato unicamente la somma di fr. 15'000.-- (cfr. doc. _).

                                         L'assicurata ha asserito che non sono state conteggiate le spese per il garage (cfr. consid. 1.2.).

                                         A tale proposito va segnalato che questi costi, anche nel caso in cui la pigione effettiva fosse inferiore all'importo massimo previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC, non sono riconosciuti quali spese accessorie (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari emanate dall'UFAS, n. 3026). Infatti l'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, applicabile agli assegni integrativi in virtù del rinvio generale di cui al v.art. 28 LAF, prevede quale spesa riconosciuta soltanto la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.

                                         Va infine rilevato che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 86-87).

                               2.8.   Il v.art 28 cpv. 3 LAF sancisce:

"  Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo."

                                         La LAF dunque esclude il computo delle spese mediche dal conteggio degli assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36).

                                         Anche il sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di malattia e invalidità, per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2 OMPC).

                                         Nell'evenienza concreta dunque la partecipazione ai costi delle cure mediche del 10% e la franchigia che deve sostenere l'assicurata non possono essere conteggiate nel calcolo dell'assegno integrativo.

                                         Per inciso va rilevato che né la prima revisione della LAF, in vigore per quanto attiene agli assegni integrativi dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), né la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), alla quale la LAF rinvia per il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia, contemplano il conteggio delle spese mediche nel calcolo degli assegni (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c. LAF; art. 8 Laps).

                               2.9.   L'insorgente, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), nell'atto di ricorso ha affermato di dover far fronte alle spese relative alla mensa scolastica e alla mamma diurna che si occupa dei suoi figli dopo la scuola.

                                         L'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:

"  il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

                                         A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).

                                         Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).

                                         Inoltre possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari, n. 2083).

                                         Le spese per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale costo (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT).

                                         Pertanto a giusta ragione l'amministrazione non ha computato i costi per la mensa scolastica e per la mamma diurna quali spese per il conseguimento del reddito.

                                         A titolo abbondanziale giova comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia (cfr. consid. 2.2.) ha previsto ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio. Queste nuove disposizioni tuttavia non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003, né il 1° febbraio 2003. Esse, infatti, entreranno in vigore successivamente, e meglio simultaneamente alla modifica della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (cfr. p.to II della Disposizione transitoria della LAF; BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 495).                                    

                                         Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva precisato che in materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.8.5.).

                                         La proposta del Consiglio di Stato è stata approvata prima dalla Commissione della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto dell'11 giugno 2002 sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 2.4.1.3.) e poi dal Gran Consiglio.

                                         In particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF).

                                         Inoltre hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).

                             2.10.   L'assicurata ha poi affermato di dover sostenere diversi ulteriori costi relativi alle fatture del telefono, dell'elettricità, della via cavo, oltre che all'assicurazione per l'automobile e agli sports praticati dai figli (cfr. consid. 1.2.; 2.5.).

                                         Al riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art. 24 cpv. 1 lett. c; v.art. 28, v.art. 36 LAF consid. 2.2.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

                                         Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.

                                         Nel caso di specie, pertanto, i costi menzionati dall'assicurata non possono essere conteggiati quali spese specifiche.

                                         A tali costi, così come alle spese mediche (cfr. consid. 2.8.) e a quelle per la mensa scolastica e la mamma diurna (cfr. consid. 2.9.), si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet,

                                         Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

                             2.11.   Per quanto riguarda i debiti concernenti le fatture non pagate sia dell'elettricità che della carta di credito e il mutuo bancario di fr. 5'000.-- che la ricorrente ha contratto con la __________ (cfr. consid. 1.2., 2.5.; doc. _), il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione dei debiti non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.

                                         Neppure gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.

                                         Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b LPC).

                                         Abbondanzialmente va osservato che la Laps che, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), si applica al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia a partire dal 1° febbraio 2003 stabilisce anch'essa che i debiti sono deducibili unicamente dalla sostanza. Tale normativa prevede tuttavia che nella spesa vincolata sono compresi gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione dall'art. 32 cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT). Gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 6; 8 Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         In simili condizioni questa Corte, per il periodo a partire dal 1° giugno 2002, non può che confermare il calcolo effettuato dalla Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione del 16 agosto 2002 relativa all'assegno integrativo è annullata per il periodo dal 1° al 31 maggio 2002 e l'incarto è rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'eventuale diritto all'assegno integrativo di _________ con effetto dal 1° al 31 maggio 2002, tenendo conto di un famiglia biparentale.

                                         §§ La decisione del 16 agosto 2002 relativa all'assegno integrativo è confermata per il lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2002.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.70 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2003 39.2002.70 — Swissrulings