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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2003 39.2002.68

June 6, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,100 words·~1h 6min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.68   rs/sc

Lugano 6 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 5 marzo 2002 e del 26 agosto 2002 di

__________

contro  

le decisioni del 1° marzo 2002 e la decisione del 17 giugno 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 7 giugno 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili a favore della figlia __________ (30.10.1995), a decorrere dal 1° marzo 2000 (cfr. doc. _).

                                         Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno è stato adeguato a fr. 671.-- (cfr. doc. _).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 1° marzo 2002 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 7'381.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002 (cfr. doc._).

                                         Inoltre con ulteriore decisione emanata sempre il 1° marzo 2002 l'amministrazione ha rifiutato l'erogazione all'assicurata dell'assegno integrativo dal 1° febbraio 2002 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Il 5 marzo 2002 __________, marito di __________, ha trasmesso alla Cassa il seguente scritto:

"  In merito alla decisione di rifiuto dell'assegno integrativo e all'ordine di restituzione vorrei spiegare quanto segue:

mia moglie __________a ha recentemente formulato una domanda di cittadinanza CH ma non è ancora in grado di poter seguire e comprendere queste procedure per cui mi assumo tutta la responsabilità.

Come già espresso per telefono alla Sig.ra __________, mi riesce mentalmente difficile spiegare in modo chiaro i problemi fisici e finanziari sulla mia situazione famigliare, riconosco il mio sbaglio di non avervi informato tempestivamente sull'attività di mia moglie, purtroppo non mi è nemmeno passato per la testa, anche perché confrontato con troppi problemi di ogni genere e non da ultimo il fatto che non ho personalmente quasi avuto lavoro durante tutto il 2001, sono sicuro che mia moglie non ha percepito a torto l'assegno integrativo 2001 e comunque riteniamo sicuramente di aver agito in buona fede per presentare la domanda di condono dall'obbligo di restituzione dell'assegno integrativo 2001.

Non capisco quale giustificazione devo presentare per dimostrare le mie precarie condizioni economiche, ma sono a completa disposizione per qualunque richiesta. Per quanto riguarda i dati sulle tassazioni, devo specificare che non ho alcuna proprietà fondiaria a causa di fallimento, da alcuni anni ho dovuto vendere la mia parte dell'abitazione primaria a mia madre per cui senza il suo aiuto e comprensione non avrei neppure una casa dove poter vivere con la famiglia, il mio ultimo reddito d'attività indipendente corrisponde a fr. 20'000.-- e non 23'000.-- e sul quale ho sempre fatto ricorso perché non conforme alla mia situazione sull'ultima dichiarazione fiscale non ho ancora ricevuto una decisione in merito al mio reclamo, che se anche fosse accettato, il mio reddito sarebbe ancora in misura maggiore della realtà. La mia situazione economica e generale è ben diversa da quanto può risultare sulle varie notifiche di tassazione, per cui il calcolo dell'assegno famigliare non è esatto, spero anche che la mia situazione generale possa essere tenuta in considerazione e mi permetto di chiedere un riesame della pratica per la concessione delle prestazioni dell'assegno integrativo.

Non riesco a esprimermi in modo migliore, ma spero che dietro a queste decisioni non ci sia qualche autorità mal disposta nei miei confronti. Per chiarimenti più precisi, sarei ben disposto a un colloquio. Resto in attesa di una vostra risposta." (Doc. I)

                               1.4.   La Cassa, il 17 giugno 2002, ha respinto la domanda di condono e, in particolare ha argomentato:

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo di informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"                                                                             Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa presso il Bar Pizzeria _________.

Abbiamo inoltre provveduto ad effettuare il calcolo in base ai nuovi elementi presentati in sede di richiesta di condono ma l'assegno integrativo è comunque respinto.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)

                               1.5.   Il 20 giugno 2002 __________, suocera dell'assicurata, ha comunicato all'amministrazione quanto segue:

"  Per conto di mia nuora Sig.ra __________ vi comunico che la stessa per motivi famigliari ha dovuto recarsi nelle __________ fino alla fine di agosto p.v..

Vi sarei pertanto grata di voler tenere in sospeso il caso fino al suo rientro.

Attendo vostra conferma e distintamente saluto." (Doc. _)

                               1.6.   __________, il 26 agosto 2002, ha inoltrato al TCA un ricorso, nel quale si è così espresso:

"  Presento ricorso alla decisione di restituzione degli assegni familiari del 1° marzo 2002 di fr. 7'381.-- e alla decisione di rifiuto all'assegno integrativo. L'assegno integrativo è stato accordato perché c'era la necessità, la stessa necessità che c'è ancora oggi se non di più, come è stato dato, ora questo aiuto si vuole togliere e come ho spiegato nella mia lettera del 5 marzo 2002, riconosco il mio sbaglio, ma ritengo, oltre alla buona fede, di avere molti validi motivi alla concessione di questo assegno! Le richieste contenute nelle lettere dell'8 marzo 2002 e del 23 aprile 2002 sono soltanto dei pretesti per una decisione negativa, di cui non posso dare spiegazioni per mancanza di prove, ma che non posso fare a meno di accennare! Il mio reddito aziendale è stato notificato a fr. 17'000.-- per gli anni 2001/02, per cui il calcolo per l'assegno integrativo non è corretto, ribadisco inoltre che per mancanza di lavoro e per la mia condizione fisica che mi crea tuttora grossi problemi, il mio reddito durante il 2001 non sia stato di fr. 17'000.--. Per questi motivi sono contrario alla restituzione dell'importo di fr. 7381.-e non sarei in ogni caso in grado di poterlo fare, io so di avere molte giustificazioni alla mia "negligenza" e comunque non ci sono assolutamente stati assegni familiari riscossi a torto, auspico anzi che siano nuovamente concessi dal momento in cui sono stati interrotti, onde poter far fronte ai debiti della mia famiglia verificatisi "solamente" per la mia "negligenza". (Doc. _)

                               1.7.   La Cassa, il 28 agosto 2002, ha confermato a questa Corte di aver ricevuto la lettera del 5 marzo 2002 del signor __________ e ha osservato che anche con un reddito aziendale di fr. 17'000.-- (notifica di tassazione 2001/02 - decisione su reclamo) l'assegno di famiglia è comunque respinto (cfr. doc. _).

                               1.8.   Con scritto 27 settembre 2002 al TCA il ricorrente ha precisato:

"  In merito al mio ricorso del 26.8.02 sulla restituzione degli assegni famigliari, alla decisione di rifiuto dell'assegno integrativo e considerando i nuovi sviluppi, mi sento in obbligo di ulteriori spiegazioni.

In seguito a questo ricorso, mi è finalmente stato concesso un colloquio presso gli uffici della Cassa cantonale assegni familiari, colloquio che ha permesso alcuni chiarimenti ma che in generale non sono d'accordo in quanto il motivo più importante della mia difficile e complicata situazione famigliare, cioè le mie condizioni fisiche, non vengono nemmeno considerate se non con una diminuzione di 3000 franchi sulla notifica di tassazione e ciò dopo anni di problemi e controversie con l'Ufficio tassazioni!

Per il calcolo dell'assegno famigliare fanno stato la casa e i terreni che sono di proprietà di mia figlia __________ (appena ricevuti in donazione) penso sono comunque di un valore molto esiguo e che comunque non posso darle da mangiare e non aiutano nei problemi reali! Devo difendermi come posso o come ne sono capace, e quanto scritto è per ribadire che non abbiamo riscosso a torto degli assegni famigliari e che, se la mia mancata informazione può essere "perdonata", questi assegni vengano concessi come è giusto dal momento in cui sono stati interrotti." (Doc. _)

                               1.9.   Con risposta 10 gennaio 2003 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente i gravami, osservando:

"  (…)

Fino al 31 gennaio 2002 la Cassa riconosceva alla moglie del ricorrente un assegno integrativo di fr. 671.-- mensili. In sede di revisione periodica del diritto all'assegno è stata rilevata una situazione economica diversa da quella conosciuta dalla Cassa. In particolare è stato accertato l'inizio di un'attività lucrativa della signora __________ risalente al 1. marzo 2001. A seguito di ciò la Cassa ha notificato la decisione di rifiuto all'assegno integrativo dal 1. febbraio 2002 in quanto i redditi della famiglia superavano il fabbisogno totale calcolato secondo la regolamentazione vigente. Con lettera del 5 marzo 2002, dalla Cassa non considerata quale ricorso, sono state sollevate obiezioni circa il computo del reddito aziendale del signor __________ che, dopo ulteriori accertamenti, è stato corretto da fr. 23'000.-- a fr. 17'000.--.

In sede di ricorso si è potuto inoltre accertare che la signora __________ ha svolto l'attività lucrativa presso il Bar __________ fino al 31 dicembre 2001. In data 1° aprile 2002 è stata assunta presso il Bar __________.

Va rilevato che la nuova situazione economica, con riguardo anche alla situazione patrimoniale risultata pure diversa dopo l'incontro del 18 settembre 2002 (cfr. verbale agli atti), da diritto ad un assegno integrativo mensile di fr. 671.-- per il periodo 1° gennaio 2002 al

31 marzo 2002.

I nuovi calcoli sono i seguenti:

Periodo dal 01.03.2001 al 30.09.2001

FABBISOGNO

105   Contributo assicurazione malattia                                1104

111   Pigione lorda annua                                        840

134   Pigione ammessa                                                         840

130   Fabbisogno vitale                                                     30970

TOTALE FABBISOGNO (1)                                                             32914

SOSTANZA

200   Libretti di risparmio e di deposito                                 9577

208   Altri fattori della sostanza                                              500

222   Parte sostanza non computabile                 55000

TOTALE SOSTANZA (2)                                                                         0

REDDITO

300   Reddito da attività dipendente                                    15975

304   Reddito d'attività indipendente                                   17000

312   Interessi da libretti risparmio e deposito                          63

318   Assegno di base                                                        1098

TOTALE REDDITO (3)                                                                     34136

CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE

Importo massimo erogabile per anno                                                   6952

Assegno annuo: 32914 (1) - 34136 (3)                                                     0

Assegno mensile dal 01.03.2001 al 30.09.2001 (1/12 assegno annuo):       0

Periodo dal 01.10.2001 al 31.12.2001

FABBISOGNO

102   Spese di manutenzione                                                600

105   Contributo assicurazione malattia                                1104

111   Pigione lorda annua                                        840

134   Pigione ammessa                                                         840

130   Fabbisogno vitale                                                     30970

TOTALE FABBISOGNO (1)                                                             33514

SOSTANZA

200   Libretti di risparmio e di deposito                                 9577

204   Altre proprietà  (val. commerciale)                              50950

208   Altri fattori della sostanza                                              500

222   Parte sostanza non computabile                 55000

TOTALE SOSTANZA (2)                                                                    6027

REDDITO

234   Sostanza convertita in reddito 1/15 di             6027       401

300   Reddito da attività dipendente                                    15975

304   Reddito d'attività indipendente                                   17000

312   Interessi da libretti risparmio e deposito                          63

318   Assegno di base                                                        1098

321   Redditi della sostanza                                                2400

TOTALE REDDITO (3)                                                                     36937

CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE

Importo massimo erogabile per anno                                                   6952

Assegno annuo: 33514 (1) - 36937 (3):                                                    0

Assegno mensile dal 01.10.2001 al 31.12.2001 (1/12 assegno annuo):       0

Periodo dal 01.01.2002 al 31.03.2002

FABBISOGNO

102   Spese di manutenzione                                                600

105   Contributo assicurazione malattia                                1104

111   Pigione lorda annua                                        840

134   Pigione ammessa                                                         840

130   Fabbisogno vitale                                                     30970

TOTALE FABBISOGNO (1)                                                             33514

SOSTANZA

200   Libretti di risparmio e di deposito                                 9577

204   Altre proprietà  (val. commerciale)                              50950

208   Altri fattori della sostanza                                              500

222   Parte sostanza non computabile                 55000

TOTALE SOSTANZA (2)                                                      6027            0

REDDITO

234   Sostanza convertita in reddito 1/15 di             6027       401

304   Reddito d'attività indipendente                                   17000

312   Interessi da libretti risparmio e deposito                          63

321   Redditi della sostanza                                                2400

TOTALE REDDITO (3)                                                                     19864

CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE

Importo massimo erogabile per anno                                                   8050

Assegno annuo: 33514 (1) - 19864 (3)                                                 8050

Assegno mensile dal 01.01.2002 al 31.03.2002 (1/12 assegno annuo):    671

Periodo dal 01.04.2002 al 31.05.2002

FABBISOGNO

102   Spese di manutenzione                                                600

105   Contributo assicurazione malattia                                1104

111   Pigione lorda annua                                        840

134   Pigione ammessa                                                         840

130   Fabbisogno vitale                                                     30970

TOTALE FABBISOGNO (1)                                                             33514

SOSTANZA

200   Libretti di risparmio e di deposito                                 9577

204   Altre proprietà  (val. commerciale)                              50950

208   Altri fattori della sostanza                                              500

222   Parte sostanza non computabile                 55000

TOTALE SOSTANZA (2)                                                      6027            0

REDDITO

234   Sostanza convertita in reddito 1/15 di             6027       401

300   Reddito da attività dipendente                                    18638

304   Reddito d'attività indipendente                                   17000

312   Interessi da libretti risparmio e deposito                          63

318   Assegno di base                                                        2196

321   Redditi della sostanza                                                2400

TOTALE REDDITO (3)                                                                     40698

CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE

Importo massimo erogabile per anno                                                   5854

Assegno annuo: 33514 (1) - 40698 (3):                                                    0

Assegno mensile dal 01.04.2002 al 31.05.2002 (1/12 assegno annuo):       0

L'importo percepito in troppo diminuisce pertanto a fr. 6'710.-- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.03.2001 al 31.01.2002/11 mesi a    fr.  671.--                       fr.  7'381.--

Assegno integrativo di diritto:

dal 01.03.2001 al 31.12.2001/10 mesi a    fr.    0.--    fr.       0.-dal 01.01.2002 al 31.01.2002/01 mesi a    fr.  671.--    fr.    671.--    fr.    671.--

Totale assegno integrativo a nostro favore                                    fr.  6'710.--

                                                                                                ========

Per quanto attiene la domanda di condono respinta, la Cassa chiede la conferma della decisione in quanto l'indebito versamento dell'assegno integrativo è stato causato dall'omissione commessa dalla signora _________ e dal marito che non hanno comunicato l'inizio dell'attività lucrativa del 1. marzo 2001. Questa negligenza non è compatibile con il riconoscimento della buona fede.

Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler accogliere parzialmente il ricorso relativo alla soppressione dell'assegno integrativo, limitatamente ai mesi di febbraio e marzo 2002, di rettificare l'ordine di restituzione da fr. 7'381.-- a fr. 6'710.-- e di respingere la domanda di condono." (Doc. XII)

                             1.10.   Il 17 gennaio 2003 __________ ha rilevato:

"  In merito alla risposta di causa della Cassa cantonale assegni familiari devo contestare quanto segue:

la pigione lorda annua è sempre stata calcolata in fr. 3'180.-- e non capisco perché ora sia di fr. 840.--.

L'assegno di base ricevuto da mia moglie per il periodo dal 01.03.2001 al 31.12.2001 corrisponde all'assegno familiare 50%, come da copia acclusa, per cui il nuovo calcolo per questo assegno non è giusto.

L'assegno di base per il periodo dal 01.04.2002 al 31.05.2002 ricevuto è di fr. 366.-- (copia acclusa) e non sicuramente di fr. 2'196.-- come risulta dal nuovo calcolo.

Non sono proprietario di nessuna sostanza (ved. copia Comune di (__________) e la mia ev. quota parte del mappale ________, oltre al blocco dell'UEF è stata venduta a mia madre, (copia) per cui non ci può essere nessun reddito della sostanza, e questo anche per la donazione a nome di mia figlia __________.

Ritengo il nuovo calcolo per l'assegno integrativo un insulto, e poi non mi si riconosce la buona fede? È attualmente in corso una domanda di prestazioni AI a mio nome per una riqualifica professionale, come ennesima prova delle difficoltà fisiche e mentali di questi anni a conseguire un reddito d'attività indipendente ora stabilito in fr. 17'000.--, ribadisco quindi i miei ricorsi precedenti nel modo più assoluto." (Doc. _)

                             1.11.   La Cassa, il 18 febbraio 2002, ha puntualizzato:

"  (…)

a)                                                                           il fatto che la pigione era stata indicata in fr. 3'180.-- era dipeso dal motivo che la Cassa riteneva il signor _________ proprietario della sua abitazione il cui valore locativo era di fr. 1'500.--;

b)                                                                           il calcolo degli assegni di base è effettuato su base annua ed è quindi da riconfermare in fr. 2'196.-- (fr. 183.-- x 12).

Per quanto riguarda il nuovo affitto la Cassa si è limitata a considerare solo le spese accessorie (fr. 840.--) in mancanza di un contratto di locazione ed essendo l'abitazione della madre del ricorrente messa a disposizione gratuitamente al signor __________.

Se si volesse considerare ancora il valore locativo e le spese accessorie sulla base dei dati fiscali, ne risulterebbe il computo di ¾ di fr. 3'180.-- ossia fr. 2'335.--. Ciò avrebbe l'effetto di poter concedere, limitatamente al periodo 01.03.2001/30.09.2001, un assegno integrativo 27.-- mensili. L'ordine di restituzione da modificare a fr. 6'521.-- invece dei fr. 6'899.-- (cfr. risposta di causa del 10 gennaio 2003)." (Doc. _)

                             1.12.   Pendente causa il TCA ha chiesto all'amministrazione la seguente delucidazione:

"  vogliate indicarci, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente scritto, la prassi da voi applicata nel caso di una domanda di condono inoltratavi allorché il relativo ordine di restituzione non è ancora cresciuto in giudicato. Più precisamente vogliate comunicarci se decidete immediatamente o attendete l'esito del ricorso interposto contro il provvedimento con il quale è stato richiesto il rimborso di prestazioni percepite indebitamente" (Doc. XVIII)

                                         La Cassa, il 13 marzo 2003, ha risposto:

"  (…)

possiamo confermarvi che la nostra Cassa, quando è a conoscenza dell'esistenza di un ricorso inoltrato contro l'ordine di restituzione, di principio non si pronuncia su un'eventuale domanda di condono pendente.

È possibile tuttavia che in qualche caso la Cassa si sia pronunciata su una domanda di condono entro il termine di 30 giorni necessario per la crescita in giudicato dell'ordine di restituzione.

Alfine di evitare di entrare nel merito di una domanda di condono relativa a un ordine di restituzione notificato agli assicurati, si attende normalmente un termine di 40 giorni dalla notifica dell'ordine di restituzione per avere la certezza che lo stesso non sia stato contestato." (Doc. XIX)

                             1.13.   Il 4 aprile 2003 questa Corte ha chiesto all'ing. __________ l'estratto censuario, con l'indicazione del valore di stima, della particella n. __________ (cfr. doc. _).

                                         L'ing. __________ ha dato seguito a tale richiesta il 7 aprile 2003 (cfr. doc. _).

                             1.14.   I doc. _ sono stati sottoposti all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. _).

                                         I doc. _ sono stati, inoltre, trasmessi alla Cassa per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Va inoltre osservato che __________ ha impugnato tempestivamente l'ordine di restituzione e il rifiuto di assegno integrativo dal 1° febbraio 2002 emessi dalla Cassa il 1° marzo 2002. Infatti già lo scritto del 5 marzo 2002 (cfr. doc. _), inviato alla Cassa, configurava un ricorso, per cui l'amministrazione, dopo averlo ricevuto, avrebbe dovuto trasmetterlo con gli atti completi a questa Corte.

                                         Conseguentemente la Cassa non avrebbe dovuto decidere in merito alla domanda di condono formulata nello scritto del

                                         5 marzo 2002, già il 17 giugno 2002, bensì avrebbe dovuto attendere che il TCA si fosse pronunciato sul gravame contro l'ordine di restituzione.

                                         L'amministrazione, rispondendo al TCA, ha del resto precisato che di principio quando è a conoscenza dell'esistenza di un ricorso inoltrato contro un ordine di restituzione non si pronuncia su un'eventuale domanda di condono pendente (cfr. consid. 1.12.).

                                         Pertanto, visto che nella fattispecie la decisione relativa al rifiuto del condono è stata emanata prematuramente e considerato che gli assicurati, perlomeno dalla metà del mese di giugno fino alla fine del mese di agosto 2002, erano all'estero per motivi familiari, fatto peraltro comunicato all'amministrazione dalla madre del ricorrente immediatamente dopo aver ricevuto la decisione di rifiuto del condono (cfr. consid. 1.5.), questo Tribunale entra nel merito anche del ricorso attinente al condono del 26 agosto 2002.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è da un lato la restituzione alla Cassa di fr. 7'381.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002 e dall'altro il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a far tempo dal 1° febbraio 2002.

                                         Inoltre il TCA dovrà esaminare se è possibile o meno condonare la restituzione degli assegni ricevuti indebitamente.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/ 2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame si riferisce a periodi (1° marzo 2001 - 31 gennaio 2002 e a partire dal 1° febbraio 2002; decisioni impugnate del 1° marzo 2002 e del 17 giugno 2002) precedenti all'entrata in vigore della modifica delle disposizioni della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente al 31 gennaio 2003 per gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia.

                                         A)  Ricorso contro l'ordine di restituzione

                               2.4.   L’assegno integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  1   Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno

     (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

      a)  ha la custodia del figlio;

      b)  ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

      c)  il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

           dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

           alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

           sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

   2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

      diritto all'assegno.

  3  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione

      complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

      della prestazione."

                                         Il v.art. 27 LAF prevede altresì che

"  1   L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

    gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

      dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

      inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Il v.art. 33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).

                               2.5.   Per il v.art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in

  caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della

  composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di

    revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito il v.art. 35 RegLAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni

   variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo

   della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento

    importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

   provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

   erogato."

                                         Secondo il v.art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                                2.6.   Per il v.art. 41 LAF:

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo il v.art. 42 LAF:

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.7.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono il v.art. 44 LAF prevede che:

"  1L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

    momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

    ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

    tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione

    indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

    economiche al momento della restituzione, il provvedimento

    costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 54).

                                         Per il v.art. 76 Reg.LAF:

"  1In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale

  per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei

  confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla

  restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30

  giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della

  Cassa."

                                         Secondo il v.art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.9.   A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente l'inizio della sua attività lavorativa a metà tempo, a partire dal 1° marzo 2001 presso il Bar __________ (cfr. doc. _).

                                         L'insorgente non contesta la circostanza di non aver informato l'amministrazione, bensì afferma che la moglie non ha percepito indebitamente gli assegni integrativi, in quanto le loro condizioni economiche sono precarie. Egli ha inoltre precisato di non avere nessuna proprietà fondiaria e che né il reddito aziendale computato nel calcolo relativo alla determinazione dell'assegno integrativo a cui l'assicurata aveva effettivamente diritto di fr. 23'000.--, né il reddito indicato nella notifica della tassazione 2001/2002 su reclamo del 13 maggio 2002 di fr. 17'000.-- corrispondono a quanto realmente guadagnato. Le sue entrate sarebbero infatti state inferiori, a causa della mancanza di lavoro e delle sue condizioni fisiche (cfr. doc. _; consid. 1.3.; 1.6.).

                                         A tale proposito va ricordato che, in virtù del v.art. 41 LAF e del v. art. 70 Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui cambiamenti rilevanti per il diritto (cfr. consid. 2.6.).

                                         Inoltre l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), prevede che:

"  ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

                                         Pertanto a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza dell'inizio dell'impiego dell'assicurata, ha effettuato un nuovo conteggio tenendo conto del reddito da attività dipendente percepito dal 1° marzo 2001.

                                         Dagli atti di causa risulta, infatti, che __________ ha cominciato a lavorare il 1° marzo 2001 presso il Bar ________ quale cameriera al 50% con uno stipendio annuo, al netto dei contributi sociali, di fr. 15'975.-- (cfr. doc. _).

                                         E' pacifico dunque che le entrate annue della famiglia __________, dal mese di marzo 2001, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), la quale, a titolo di guadagno da attività lavorativa, si era basata unicamente sul reddito aziendale del ricorrente di fr. 23'000.--.

                                         Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. v.art. 35 RegLAF; consid. 2.5.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni, dunque, ___________ ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.

                             2.10.   Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.

                                         Come appena esposto (cfr. consid. 2.9.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati su base annua.

                                         Di conseguenza nel conteggio va considerato il guadagno netto percepito dall'assicurata presso il Bar __________ dal 1° marzo 2001 di fr. 15'975.-annui (cfr. doc. _). Dalla documentazione agli atti emerge che tale attività è terminata il 31 dicembre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Soltanto dal 1° aprile 2002 l'assicurato ha ripreso a lavorare presso il Centro sociale __________ (cfr. doc. _).

                                         Pertanto l'ammontare di fr. 15'975.-- va considerato nel calcolo volto alla determinazione dell'assegno integrativo a cui aveva effettivamente diritto l'assicurata per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2001.

                                         Per il mese di gennaio 2002, per contro, non va computato nessun reddito da attività dipendente.

                             2.11.   Il ricorrente ha contestato l'importo conteggiato a titolo di reddito da attività indipendente, precisando che esso, non solo non corrisponde a fr. 23'000.-ritenuti dalla Cassa al fine di determinare l'assegno integrativo a cui l'assicurata aveva diritto, ma nemmeno a fr. 17'000.-- ritenuti dall'Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione 2001/2002 su reclamo (cfr. doc. _) e indicati dalla Cassa nei calcoli effettuati nella risposta di causa (cfr. consid. 1.9., doc. _).

                                         La Cassa, il 1° marzo 2002, si è basata sui dati fiscali 1999/2000 per fissare l'importo di fr. 23'000.-- quale reddito aziendale da conteggiare per la determinazione dell'assegno a cui aveva diritto l'assicurata (cfr. doc._).

                                         Il 13 agosto 2001 era tuttavia già stata emessa la notifica della tassazione 2001/2002, dalla quale si evince un reddito aziendale di fr. 20'000.-- (cfr. doc. _). Inoltre il 13 maggio 2002, a seguito del reclamo inoltrato contro la medesima da __________, l'Ufficio di tassazione di _________ ha poi modificato l'importo del reddito aziendale, riducendolo a fr. 17'000.-- (cfr. doc. _).

                                         La decisione su reclamo non è stata impugnata, per cui occorre concludere che i coniugi __________ l'hanno considerata corretta.

                                         A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

                                         Questa Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2001/2002 su reclamo degli assicurati.

                                         Di conseguenza al fine di stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo a cui __________ aveva realmente diritto, quale reddito da attività indipendente, va computato l'importo di fr. 17'000.--.

                                         Per quanto riguarda l'asserzione dell'insorgente relativa al fatto che il suo guadagno nel 2001 sarebbe stato inferiore (cfr. consid. 1.3.; 1.6.), occorre rilevare che si tratta di una semplice dichiarazione di parte non suffragata da alcuna prova.

                                         Dagli atti risulta del resto che egli non ha mai tenuto un bilancio della sua attività (cfr. doc. _).

                             2.12.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).

                                         Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).

                                         In concreto, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. v. art. 24, 27; 32 LAF; consid. 2.4.) e che il provvedimento contestato si riferisce al periodo dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002, si applicano i limiti del fabbisogno in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                                         Il fabbisogno vitale della famiglia ___________, composta dalla madre, dal padre e dalla figlia ________, è pari quindi a fr. 30'970.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).

                             2.13.   Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione, l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, dal 1° gennaio 2001, di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Nel caso di specie la famiglia _________ abita a __________ con la madre del ricorrente, nell'immobile sito sulla particella n. ________, lasciata in eredità per i 50/100 da ___________, padre dell'insorgente, alla moglie e al figlio.  

                                         La quota-parte di ___________ è però stata venduta alla madre per fr. 100.--, il 30 aprile 1999, mediante asta pubblica da parte dell'UEF di __________ (cfr. doc. _).

                                         Dalle note relative all'incontro del 18 settembre 2002 tra la Cassa e i coniugi ___________ risulta che questi ultimi non pagano nessuna pigione a __________ (cfr. doc. _). Questa circostanza ribadita dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. _) e nello scritto 18 febbraio 2003 al TCA (cfr. doc. _) non è stata d'altronde contestata dal ricorrente, il quale si è limitato ad osservare di non comprendere perché precedentemente alla risposta veniva computato un canone di locazione di fr. 3'180.-- e successivamente solo di fr. 840.-- (cfr. doc. _).

                                         Ne consegue che la famiglia dell'insorgente non vive nella casa di __________ in virtù di un contratto di locazione, bensì di un contratto di comodato ai sensi dell'art. 305 CO.

                                         Tale disposto prevede che il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.

                                         Inoltre l'art. 307 CO sancisce che sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione della cosa, in specie le spese di nutrimento ove si tratti di animali.

                                         Egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell'interesse del comodante.

                                         Pertanto nel caso di specie non deve essere conteggiato alcunché a titolo di canone di locazione.

                                         Visto però che la famiglia __________, quale comodatario, deve far fronte alle spese ordinarie, è richiamabile per analogia l'art. 16 cpv. 1 OPC AVS/AI, che si applica qualora il contratto di locazione non contempli un importo a titolo di spese accessorie e che prevede:

"  Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."

                                         Poiché l'importo previsto all'art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1'680.--, l'ammontare deducibile per le spese di riscaldamento è di fr. 840.--.

                                         La Cassa medesima, nella risposta di causa, ha riconosciuto che in concreto può essere computato un forfait per le spese di riscaldamento (cfr. doc. _).

                                         Tuttavia secondo l'art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998 e applicabile agli assegni di famiglia (v.art. 28 cpv. 1 LAF),

"  quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.”

(cpv. 2)

                                         A proposito di questa disposizione il commento dell’UFAS pubblicato in Pratique VSI 1998 p. 35 stabilisce che

"  Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.

  On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.

  Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."

                                         L'art. 16c OPC è conforme alla legge (cfr. DTF 127 V 10 = SVR 2001 EL Nr. 6) e ha in pratica codificato quanto stabilito dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere ripartito in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 p. 556).

                                         Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 p. 245).

                                         Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.

                                         Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. E. Carigiet/U. Koch, op. cit., pag. 86, n. 223; Pratique VSI 2001 pag. 234; DTF 105 V 273; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01).

                                         In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01; Pratique VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

                                         Il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, nel caso in cui la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).

                                         Nel caso in esame l'economia domestica è composta da quattro persone, e meglio da ________, _________, ________ e __________ (cfr. doc. _).

                                         Quest'ultima però non rientra nel calcolo degli assegni integrativi. Infatti per il conteggio di tale assegno determinante è il nucleo familiare composto da un genitore o da entrambi i genitori e dai figli. La legge menziona peraltro unicamente il o i genitori e i figli e non fa riferimento ad altri parenti (cfr. v. art. 24 cpv. 1 lett. c; 28 cpv. 1 LAF; art. 3a cpv. 4; 3b cpv. 1 lett. a LPC; art. 7 cpv. 1 lett. b OPC). Non possono dunque essere presi in considerazione membri della famiglia di altro grado, come per esempio i nonni, nonostante vivano con i loro figli e nipoti (cfr. STCA del 30 gennaio 2003 nella causa S.-G., 39.2002.8).

                                         Pertanto l'importo di fr. 840.-- deve essere conteggiato soltanto nella misura dei 3/4, ovvero di fr. 630.--, corrispondenti alle parti inerenti ai coniugi ___________ e alla figlia ________. La parte -1/4- relativa alla madre del ricorrente (fr. 840.-- - fr. 630.--) non deve invece essere considerata.

                             2.14.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.

                                         Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Per quanto concerne il 2001 il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr. 5'834.-- (fr. 157.70.-- premio mensile per ___________, fr. 262.80 premio mensile per la moglie, fr. 65.70 per la figlia cfr. doc. _).

                                         I sussidi annui erano pari a fr. 2'250.-- per il ricorrente, a fr. 2'250.-- per _________ e a fr. 588.40 per ________ (cfr. doc. _).

                                         Va osservato che il sussidio a favore di __________ era potenzialmente maggiore del premio effettivamente a suo carico, pari a fr. 1'892.-- all'anno, per cui si tiene conto unicamente di un sussidio di quest'ultimo importo.

                                         Globalmente quindi i sussidi determinanti erano di fr. 4'730.-- (fr. 1'892.-- + fr. 2'250.-- + fr. 588.40).

                                         In simili condizioni, il premio annuo a carico della famiglia ___________ ammontava a fr. 1'104.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).

                                         Per il 2002 il premio di base, senza la deduzione dei sussidi, corrispondeva a fr. 6'493.-- (fr. 181.70 premio mensile per l'insorgente, fr. 287.50 premio mensile per la moglie, fr. 71.90 premio mensile per la figlia, cfr. doc. _).

                                         I sussidi annui ammontavano a fr. 2'520.-- per ___________, a fr. 2'520.-- per la moglie e a fr. 658.90 per ________ (cfr. doc. _).

                                         Per il ricorrente però, come per il 2001, si considera solamente un sussidio di fr. 2'180.--, pari all'importo annuo del suo premio.

                                         Complessivamente i sussidi determinanti erano di fr. 5'359.-- (fr. 2'180.-- + fr. 2'520.-- + fr. 658.90).

                                         Il premio annuo a carico dell'assicurata ammontava dunque a fr. 1'134.--, a differenza di quanto considerato dalla Cassa, la quale anche per il mese di gennaio 2002 ha conteggiato un contributo per l'assicurazione malattia di fr. 1'104.-- (cfr. doc. _).

                             2.15.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.13.), l'insorgente non è proprietario dell'abitazione in cui vive e non risulta essere proprietario di altri fondi (cfr. doc. _).

                                         Tuttavia dagli atti si evince che la figlia _________, nel mese di luglio 2001, ha ricevuto in donazione da terzi le particelle n. ________ RFP di ___________ (cfr. doc. _).

                                         Su tutte le particelle è stato costituito un usufrutto vita natural durante a favore di _________ e _________ (cfr. doc. _).

                                         Va comunque precisato che solo il fondo n. ________ è edificato. Sullo stesso è stata infatti costruita una cascina (cfr. doc. _).

                                         Giusta l'art. 3a cpv. 4 LPC, applicabile anche agli assegni integrativi in virtù del rinvio di cui al v. art. 28 cpv. 1 LAF, le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

                                         Pertanto la sostanza immobiliare di ________ deve essere considerata al fine di determinare l'assegno integrativo a cui l'assicurata aveva diritto.

                                         Le proprietà di ________ e i diritti reali limitati costituiti sui menzionati fondi sono stati iscritti a Registro fondiario nel mese di ottobre 2001 (cfr. doc. _). Si può quindi tenere conto della sostanza immobiliare solamente a partire da questa data, visto che per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel Registro fondiario (cfr. art. 656 cpv. 1 CCS).

                             2.16.   Giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC, applicabile agli assegni integrativi sulla base del v.art. 28 cpv. 1 LAF:

"  I redditi determinanti comprendono:

(…)

c. Un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza."

                                         Per quanto concerne la modalità di calcolo della sostanza immobiliare di proprietà della figlia del ricorrente dal mese di ottobre 2001, va osservato che l’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI

"1)   La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

 2)   e 3) abrogati dal 1° gennaio 1999

 4)  La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente

                                            o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni

      complementari deve essere computata al valore corrente.

 5)  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.

6)   Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."

                                         Se la sostanza immobiliare serve da abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

                                         La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).

                                         Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).

                                         A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).

                                         A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

                                         Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                                         La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.

                                         Nella fattispecie gli immobili appartenenti a ________, siti nel Comune di _________, non servono da abitazione alla famiglia ________, la quale vive nella casa di proprietà della madre dell'insorgente (cfr. consid. 2.13.).

                                         Quindi dal 1° ottobre 2001, data di iscrizione di tali fondi nel Registro fondiario (cfr. consid. 2.15.), va computato il relativo valore venale.

                                         In proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.

                                         Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).

                             2.17.   L'Ufficio stima, con perizia 2 dicembre 2002, ha stabilito in fr. 50'950.-- il valore venale complessivo dei fondi della figlia del ricorrente (cfr. doc. _).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (cfr. DTF 125 V 353; ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; RAMI 1996 pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).

                                         Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (cfr. DTF 125 V 352; DTF 122 V 161).

                                         La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).

Nel caso in esame il ricorrente non ha concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nelle sue valutazioni il perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, gli accessi, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni, le infrastrutture e gli arredamenti, occorre concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie. Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista del ramo che si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono, oltre a ciò, a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati principi giurisprudenziali.

Per questi motivi il TCA non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b).

                                         In simili condizioni a decorrere dal 1° ottobre 2001 va considerata una sostanza immobiliare al valore commerciale di fr. 50'950.--, come riconosciuto dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. _).

                             2.18.   Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo è in ogni caso computabile unicamente 1/15 della sostanza netta, dalla quale è stata pure dedotta la parte non computabile, corrispondente, nel caso di specie, a fr. 55'000.-- (fr. 40'000.-- per i coniugi + fr. 15'000.-- per la figlia; cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC; consid. 2.16.).

                                         Per il periodo da marzo a settembre 2001 la sostanza computabile è nulla (fr. 9'577.-- di libretto di risparmio - doc. _ - + fr. 500.-- altri fattori di sostanza - fr. 55'000.--).

                                         Da ottobre a dicembre 2001, come appena visto, quale sostanza va considerato anche il valore commerciale degli immobili di __________ di fr. 50'950.--. Pertanto, deducendo dalla sostanza complessiva di fr. 61'027.-- (fr. 50'950.-- + fr. 9'577.-- + fr. 500.--) la parte non computabile di fr. 55'000.--, la sostanza computabile ammonta a fr. 6'027.--.

                                         La sostanza convertita in reddito determinante per il conteggio in questione corrisponde quindi a fr. 402.-- (1/15 di fr. 6'027.--)

                                         Per il mese di gennaio 2002 la sostanza computabile è nuovamente uguale a zero, poiché l'ammontare del libretto di risparmio è diminuito nel 2002 a fr. 1'336.-- (cfr. doc. _; fr. 50'950.-- + fr. 1'336.-- + fr. 500.-- - fr. 55'000.--).

                             2.19.   Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC, applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio generale di cui al v. art. 28 cpv. 1 LAF, comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. DTF 126 V 252 segg.; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).

                                         Anche il valore locativo di una casa di vacanza deve essere tenuto in considerazione. Esso è del resto imposto pure fiscalmente. Per costante giurisprudenza federale e cantonale, in ambito fiscale, ciò è giustificato dal fatto di avere l'abitazione a disposizione per tutto l'anno, indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione. E' cioè irrilevante l'intensità dell'uso dell'abitazione da parte del proprietario . Anche chi non occupa o non dà in locazione un appartamento di vacanza, deve lasciarsi imputare il valore locativo, che è calcolato per l'intero anno, a condizione che il proprietario né possa sempre disporre e che lo stabile sia abitabile tutto l'anno. Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere ammessa solo per appartamenti oggettivamente inutilizzabili e che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi. In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (cfr. Circolare N. 15/1999 del 30 giugno 1999 emessa dalla Divisione delle contribuzioni, p.to 2.3.).

                                         In particolare nella sentenza pubblicata in RDAT II-1992 N. 8t la Camera di diritto tributario ha deciso che nella determinazione del valore locativo di un rustico raggiungibile in automobile tutto l'anno ma privo di riscaldamento centrale e con un unico WC esterno debba essere considerato che esso non può essere occupato nei mesi invernali non potendosi ragionevolmente pensare di ottenere un a temperatura adeguata con il solo ausilio del camino e di stufette elettriche. In simili condizioni infatti il valore di mercato diminuisce considerevolmente. Nella fattispecie il valore locativo è stato stabilito tenendo conto di una possibilità di abitazione limitata ai mesi da maggio a ottobre.

                                         Dalla perizia dell'Ufficio stima emerge che sulla part. _________ RFP, di proprietà di _________ e gravata da un usufrutto in favore dei genitori, è edificata una cascina di vacanza di antica data, il cui tetto è stato riattato nel 1990, raggiungibile a piedi tramite un sentiero di montagna dopo 25 minuti di cammino dalla strada cantonale. Il fabbricato dispone di un camino a legna e di un WC esterno molto semplice (cfr. doc. _).

                                         Pertanto a decorrere dal 1° ottobre 2001, allorché _________ è divenuta proprietaria di tale particella, va conteggiato il valore locativo della cascina di vacanza.

                                         Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).

                                         Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

                                         Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

                                         Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

                                         Quando ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).

Le istruzioni 1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999) precisano inoltre che

"(…)

2. Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore prima del 01.01.91

2.1.      per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si applica:

             -   il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del

                 30%.

             Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).

2.2.      per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima

2.2.1.  nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:

           -    la medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

                e

           -    il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.

Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.

2.3.     per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

           -    il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;

           -    il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;

           -    il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."

                                         Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

                                         Nel caso in esame dall'estratto del Registro censuario della particella n. ________ RFP di ________ - Sezione ________ - risulta che il valore di stima della cascina e del ripostiglio ammonta a fr. 9'100.-- (cfr. doc. _).

                                         La revisione generale delle stime del Comune di _________ - Sezione ________ - è entrata in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989, di conseguenza per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima.

                                         Il valore locativo della cascina di vacanza della figlia del ricorrente, sulla quale questi e la moglie hanno un usufrutto vita natural durante (cfr. consid. 2.15.), è di fr. 591.50 (6.5% di fr. 9'100.--).

                                         Inoltre, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. RDAT II-1992 N. 8t), nella determinazione del valore locativo conteggiabile deve essere in casu tenuto conto che la cascina, essendo raggiungibile soltanto dopo 25 minuti di cammino, non disponendo di un impianto di riscaldamento centrale e avendo il WC esterno, può essere abitata soltanto nei mesi estivi.

                                         Nel calcolo dell'assegno integrativo a cui ___________ aveva diritto va dunque conteggiato soltanto un importo di fr. 296.--, corrispondente al valore locativo della cascina per 6 mesi (fr. 591.50 : 2).

                             2.20.   Giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni integrativi ex v.art. 28 cpv. 1 LAF, dal reddito possono essere dedotte le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari solo fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (cfr. DTF 126 V 256).

                                         Va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).

                                         Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposi­tion du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

                                         Nel caso di specie per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2001, a differenza di quanto emerge dal calcolo allegato all'ordine di restituzione (cfr. doc. _), non devono essere conteggiate spese di manutenzione dei fabbricati, poiché solo nel mese di ottobre 2001 _________ è diventata proprietaria degli immobili ricevuti in donazione (cfr. consid. 2.15.).

                                         A partire dal 1° ottobre 2001, data di iscrizione nel RFP delle proprietà di __________ e in particolare della particella n. _________ dove sorge la cascina, invece, le spese di manutenzione vanno considerate. Essendo questa costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1990 (cfr. doc. _), vanno computati a tale titolo fr. 148.-- (25% del valore locativo di fr. 591.50).

                             2.21.   Nel calcolo allegato alla decisione di restituzione non sono stati conteggiati gli assegni di base, tuttavia l'assicurata dal 1° marzo al 31 dicembre 2001, lavorando al 50% presso la Pizzeria Bar __________, ha percepito mensilmente la metà dell'assegno intero di fr. 183.--, e meglio fr. 91.50 (cfr. doc. _).

                                         Pertanto nel lasso di tempo dal mese di marzo al mese di dicembre 2001 va computato l'importo, calcolato su un anno, di fr. 1'098.-- (fr. 91.50 X 12 mesi).

                             2.22.   Per quanto riguarda gli interessi da libretto di risparmio e di deposito dalle tavole processuale si evince che per il 2001 essi ammontavano a fr. 63.-- (cfr. doc. _), come risulta anche dal conteggio della Cassa annesso all'ordine di restituzione (cfr. doc. _).

                                         Per il 2002 però essi sono diminuiti a fr. 20.-- (cfr. doc. 81), come indicato nella decisione relativa all'assegno integrativo con effetto dal 1° febbraio 2002 (cfr. doc. _).

                             2.23.   Alla luce di quanto esposto, questa Corte deve concludere che per il periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001, tenuto conto unicamente delle spese di riscaldamento invece della pigione (cfr. consid. 2.13.), di nessuna spesa di manutenzione (cfr. consid. 2.20.) e di un reddito aziendale meno elevato (cfr. consid. 2.11.), le spese riconosciute della famiglia __________ ammontavano a fr. 32'704.-- (fr. 1'104.-- premio cassa malati + fr. 630.-- pigione + fr. 30'970.-- fabbisogno) a fronte di un reddito complessivo di fr. 34'136.-- (fr. 15'975.-- reddito da attività dipendente + fr. 17'000.-- reddito da attività indipendente + fr. 63.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 1'098.-assegni di base).

                                         Visto che i redditi determinanti erano più elevati delle spese riconosciute, __________ non aveva pertanto diritto a un assegno integrativo.

                                         Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, considerate le spese di riscaldamento invece della pigione (cfr. consid. 2.13.), delle spese di manutenzione e un reddito aziendale di un importo inferiore (cfr. consid. 2.20.; 2.11.), la sostanza convertita in reddito (cfr. consid. 2.18.), il reddito da sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.19.) e gli assegni di base (cfr. consid. 2.21.), l'insorgente disponeva di redditi di fr. 34'834.-- (fr.15'975.-- reddito da attività dipendente + fr. 17'000.-- reddito da attività indipendente + fr. 63.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 1'098.-- assegni di base + fr. 296.-- valore locativo + fr. 402.-- sostanza convertita in reddito) mediante il quale doveva provvedere al pagamento delle spese riconosciute di fr. 32'852.-- (cfr. fr. 1'104.-- premio cassa malati + fr. 630.-- pigione + fr. 30'970.-- fabbisogno + fr. 148.-- spese di manutenzione di fabbricati).

                                         Anche per questo periodo dunque i redditi determinanti superavano le spese riconosciute. Di conseguenza alla moglie del ricorrente non doveva essere erogato un assegno integrativo.

                                         Nel mese di gennaio 2002, computando le sole spese di riscaldamento (cfr. consid. 2.13.), delle spese di manutenzione, un reddito aziendale e un interesse da libretto di risparmio di un importo inferiore (cfr. consid. 2.20.; 2.11.; 2.22.), il premio della cassa malati di un ammontare più elevato (cfr. consid. 2.14.), il reddito da sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.19.) e non conteggiando nessun reddito da attività dipendente (cfr. consid. 2.10.), le spese riconosciute del ricorrente erano pari a fr. 32'882.-- (fr. 1'134.-premio cassa malati + fr. 630.-- pigione + fr. 148.-- spese di manutenzione di fabbricati + fr. 30'970.-- fabbisogno vitale), mentre i redditi determinanti corrispondevano a fr. 17'316.-- (fr. 17'000.-- reddito da attività indipendente + fr. 296.-- valore locativo + fr. 20.-- interesse da libretto di risparmio).

                                         La differenza tra le spese riconosciute e i redditi determinanti corrispondeva quindi a fr. 15'566.-- (fr. 32'882.-- - fr. 17'316.--).

                                         A tale proposito va tuttavia ricordato che giusta il v.art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'eventuale assegno di base effettivamente percepito (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; v. art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa B.).

                                         Nell'evenienza concreta, tenendo conto che nel mese di gennaio 2002 a __________ non è stato versato alcun assegno di base, l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo ammontava a fr. 8'050.-- (cfr. consid. 2.12.).

                                         Di conseguenza __________, per il mese di gennaio 2002, aveva diritto a un assegno integrativo di fr. 671.-- (fr. 8'050.-- : 12 mesi), come effettivamente erogato (cfr. consid. 1.1., doc. _).

                                         In simili condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che la somma da rimborsare ammonta a fr. 6'710.-- (fr. 7'381.-- assegni integrativi percepiti - fr. 671.-- assegno integrativo di diritto), come peraltro riconosciuto dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.9., doc. _).

                                         Il ricorso contro l'ordine di restituzione è pertanto parzialmente accolto.

                                         B)  Ricorso contro la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° febbraio 2002

                             2.24.   Quando il 1° marzo 2002 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al rifiuto di un assegno integrativo dal 1° febbraio 2002, essa ha agito nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione, considerando il notevole cambiamento intervenuto nella situazione economica della famiglia __________, e meglio l'inizio dell'attività lavorativa della moglie del ricorrente presso la Pizzeria Bar __________ a far tempo dal 1° marzo 2001 (cfr. doc. _), non solo, come visto in precedenza, ha ordinato la restituzione di assegni integrativi percepiti a torto, ma ha pure negato il diritto agli assegni dal 1° febbraio 2002 (cfr. consid. 1.1.; doc. _).

                                         Tuttavia questo impiego ha avuto termine il 31 dicembre 2001 (cfr. consid. 2.10.; doc. _) e dal mese di gennaio al mese di marzo 2002 __________ non ha esercitato nessun'altra attività lavorativa. Infatti solo dal 1° aprile 2002 ha reperito una nuova occupazione presso il Centro sociale ___________.

                                         Pertanto essendo subentrata, il 1° gennaio 2002, un'ulteriore modifica delle condizioni finanziarie dell'insorgente, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC menzionato sopra (cfr.consid. 2.9.), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.

                                         Nel calcolo relativo al periodo a partire dal 1° febbraio 2002, a titolo di reddito da attività dipendente, non va conseguentemente computato nulla, differentemente da quanto indicato dalla Cassa nel provvedimento contestato (cfr. doc. _).

                                         Visto che __________, dal mese di gennaio al mese di marzo 2002, non ha più lavorato come dipendente e che _________ era attivo quale indipendente, neppure vanno conteggiati gli assegni di base, contrariamente a quanto effettuato dall'amministrazione (cfr. doc. _).

                             2.25.   Per quanto attiene all'importo del fabbisogno vitale, delle sole spese di riscaldamento e del reddito da attività indipendente del ricorrente, vale quanto esposto in merito al ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.11.).

                                         Anche nel conteggio relativo al lasso di tempo dal mese di febbraio 2002 vanno quindi considerati il fabbisogno per una famiglia costituita da due genitori e una figlia di fr. 30'970.--, i 3/4 dell'importo forfettario delle spese di riscaldamento

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