Raccomandata
Incarto n. 39.2002.50 rs/fz
Lugano 3 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 17 maggio 2002 interposto da
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione 29 aprile 2002del emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia (ordine di restituzione)
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 7 giugno 2002 presentata dalla parte convenuta (III);
visto lo scritto 23 gennaio 2003 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata;
rilevato che con lettera 29 gennaio 2003 l'avv. __________ ha comunicato il ritiro del ricorso (XVI);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo