RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00047 DC/FZ
Lugano 3 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il "ricorso" del 13 maggio 2002 interposto da
__________,
contro
le decisioni del 15 e 16 aprile 2002 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con lettera 13 maggio 2002 __________ ha manifestato alla Cassa convenuta il suo dissenso e le sue perplessità in merito ai calcoli posti alla base delle decisioni 15 e 16 aprile in materia di assegni familiari, inviando - per salvaguardare il termine di ricorso - copia di tale scritto al Tribunale (I);
rilevato che con scritto 27 maggio 2002 __________ ha comunicato al Tribunale di aver chiarito direttamente coi funzionari della Cassa i suo interrogativi riferiti ai calcoli posti alla base delle decisioni in questione e, quindi, di rinunciare a contestarle (V);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo