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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2003 39.2002.45

February 11, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,944 words·~30 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.45   ZA/cd

Lugano 11 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2002 di

__________

contro  

la decisione dell'8 aprile 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1      in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 20 ottobre 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore del figlio __________ (4 agosto 1997) un assegno integrativo di fr. 570.-- mensili e un assegno di prima infanzia di fr. 812.--, entrambi con effetto dal 1° settembre 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° agosto 2000 l'assegno integrativo è stato fissato in fr. 561.-- e l'assegno di prima infanzia in fr. 167.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° novembre 2000 l'assegno integrativo a favore dei figli __________ (a agosto 1997) e __________ (11 settembre 2000) è stato fissato in fr. 1'122.--, dal 1° gennaio 2001 in fr. 1'159.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), dal 1° agosto 2001 al 30 settembre 2001 in fr. 534.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e dal 1° ottobre 2001 in fr. 647.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 28 gennaio 2002, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 6'372.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 luglio 2001.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  con decisione del 20 ottobre 1999 la nostra Cassa le ha accordato un

assegno integrativo di fr. 570.- e un assegno di prima infanzia di

fr. 812.- a decorrere dal 1 settembre 1999.

Sulla richiesta per assegni di famiglia del 24 settembre 1999 ci aveva notificato di essere salariata e il marito persona senza attività lucrativa.

In data 25 giugno 2001 le trasmettiamo il formulario per la revisione degli assegni di fami­glia che ci viene ritornato il 16 luglio 2001. Dallo stesso abbiamo rilevato che:

·     dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 il signor __________ ha lavorato presso la ditta __________ (salario netto su base annua fr. 23'619.-);

·     nel mese di gennaio 2001 né lei né suo marito avete svolto un'attività lucrativa;

·     dal mese di febbraio 2001 avete ripreso le attività presso la __________ (salario netto su base annua fr. 30'752.-) e la ditta __________ (salario netto su base annua fr. 13'588.-).

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo 1° ottobre 2000 al 31 luglio 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 6'372.- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.10.2000 al 31.10.2000/01 mese

a fr.    561.-fr.    561.-dal 01.11.2000 al 31.12.2000/02 mesi

a fr. 1'122.-fr. 2'244.-dal 01.01.2001 al 31.07.2001/07 mesi

a fr. 1'159.-fr. 8'113.-fr. 10'918.--

  Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate).

dal 01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi

a fr.        0.-fr.        0.-dal 01.01.2001 al 31.01.2001/01 mese

a fr. 1'342.-fr. 1'342.-dal 01.02.2001 al 31.07.2001/06 mesi

a fr.    534.-fr. 3'204.-fr.  4'546.--  

Totale assegno integrativo a nostro favore

fr.  6'372.--" =========

(cfr. doc. _)

                               1.3.   In data 12 febbraio 2002 l'interessata, ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede (dimenticanza) e una situazione economica precaria:

"  (…)

Sono impiegata presso un ufficio di Lugano a tempo parziale con un salario orario che comprende, oltre le prestazioni sociali, anche le vacanze, la malattia e la tredicesima. Ciò determina una variabilità salariale mensile a volte non indifferente (per esempio il dimezzamento dello stipendio quando partiamo per due settimane di vacanza).

Nel settembre del 2000 ho avuto la mia secondogenita e ho di conseguenza smesso di lavorare per quasi 5 mesi (dall'11 settembre 2000 al 2 febbraio 2001), periodo durante il quale ho percepito una liquidazione da parte della mia ditta nei mesi di ottobre e novembre 2000 e poi più nulla fino allo stipendio di marzo.

E' in questo particolare frangente che mio marito __________ ha cominciato a lavorare presso un suo amico, sotto regolare contratto, malgrado il carattere accessorio e temporaneo dell'impiego, essendo egli laureando in Scienze Biologiche presso l'Università di __________.

La mancata tempestiva comunicazione all'ufficio degli assegni famigliari non è stata mala fede ma pura dimenticanza, poichè invero il Vostro istituto delle assicurazioni sociali è stato avvisato (cassa cantonale di compensazione e ufficio dell'assicurazione malattia).

Non è mai stata nostra intenzione nascondere l'attività lucrativa di mio marito, peraltro sempre regolarmente denunciata all'amministrazione cantonale.

Inoltre, pur comprendendo la necessità di adottare metodi di calcolo standardizzati e approssimativi devo sottolineare che i nostri guadagni annui non corrispondono ai Vostri calcoli: per esempio a Voi risulta che la mia famiglia ha avuto un reddito da attività dipendente nel 2000 pari a Fr. 53'022.--, quando in realtà il guadagno è stato di Fr. 36'773.-­e ancora, nel 2001 il nostro reddito ammonta a Fr. 37'298.-- e non a Fr. 44'341.-- come da Voi stimato (l'intera documentazione è in possesso della Signora __________)."

(cfr. doc. _)

                               1.4.   In data 22 marzo 2002 la Cassa, in risposta allo scritto 12 febbraio 2002 dell'assicurata (cfr. doc. _), ha precisato:

"  ci riferiamo alla sua lettera del 12 febbraio 2002 e la informiamo che

l'articolo 23 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (applicabile per analogia al cal­colo degli assegni di famiglia assegno integrativo e prima infanzia), prevede che:

•     di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i red­diti determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (cpv. 1);

•     per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC pos­sono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodi di calcolo, quello su cui si base l'ultima tassa­zione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (cpv. 2);

•                                     il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d) LPC) (cpv. 3);

•     se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere cre­dibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 e 2, occorre fondarsi sui redditi pro­babili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

Confermiamo pertanto il calcolo del reddito di suo marito effettuato per i mesi da ottobre a dicembre 2000 (reddito netto percepito

fr. 5'904.98 : 3 mesi x 12 mesi = fr. 23'619.91).

La invitiamo a comunicarci se dobbiamo trasmettere la sua lettera del 12 febbraio 2002 al Tribunale cantonale delle assicurazioni considerandola quale ricorso contro l'ordine di re­stituzione del 28 gennaio 2002.

La informiamo che la risposta alla domanda di condono sarà decisa in seguito." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con decisione 8 aprile 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:

"  Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il

rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della presta­zione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella deci­sione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni inde­bitamente percepite".

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempe­stivamente l'inizio dell'attività lucrativa di suo marito presso la ditta __________.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.

Per questi motivi, le comunichiamo che la sua domanda di condono è respinta." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Contro questa decisione l'assicurata, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  Percepisco un assegno integrativo famigliare e di prima infanzia dal

novembre del 1997.

Sono impiegata presso un ufficio di __________ a tempo parziale con un salario orario che comprende, oltre le prestazioni sociali, anche le vacanze, la malattia e la tredicesima. Ciò determina una variabilità salariale mensile a volte non indifferente (per esempio il dimezzamento dello stipendio durante le vacanze).

Nel settembre del 2000 ho avuto la mia secondogenita e ho di conseguenza smesso di lavorare per quasi 5 mesi (dall'11 settembre 2000 al 5 febbraio 2001), periodo durante il quale ho percepito una liquidazione da parte della mia ditta nei mesi di ottobre e novembre 2000 e poi più nulla fino allo stipendio di marzo.

E' in questo frangente che mio marito __________ ha cominciato a lavorare presso un suo amico, sotto regolare contratto, malgrado sia laureando in Scienze Biologiche presso l'Università di __________.

Ora l'ufficio degli assegni integrativi mi chiede la restituzione di

Fr. 6'372.-- per non aver tempestivamente annunciato all'Istituto delle assicurazioni sociali l'inizio di questa attività lucrativa, nel frattempo terminata nell'ottobre del 2001.

L'attività lucrativa di mio marito non è mai stata occultata, ma sempre regolarmente denunciata all'amministrazione cantonale: la mancata tempestiva comunicazione all'ufficio degli assegni famigliari non è da considerarsi mala fede (come pure non comunicai la temporanea cessazione della mia attività lucrativa), poichè invero all' Istituto delle assicurazioni sociali fu notificata l'attività nel febbraio 2001 (presso la cassa cantonale di compensazione).

Non conoscendo la struttura e l'organizzazione interna dell'Istituto non sono stata evidentemente in grado di informare chi di dovere e ne ho preso atto per il futuro.

A seguito del non riconoscimento della mia buona fede in riguardo al caso sopraindicato chiedo pertanto quanto segue:

1)   Il riconoscimento della buona fede e il condono della restituzione di Fr. 6'372.--.

In via sussidiaria:

la) Una riduzione dell'ammontare dovuto.

lb) Una restituzione rateale di al massimo Fr. 300.-- al mese." (cfr. doc. _)

                               1.7.   Con risposta 27 maggio 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare ha osservato che:

"  (…)

Dagli atti si può rilevare che l'indebito versamento degli assegni integrativi è stato causato dalla mancata comunicazione della ripresa lavorativa del marito nel mese di ottobre 2000.

Solo nell'ambito della revisione periodica, avviata d'ufficio il 25 giugno 2001 e pervenutaci il 16 luglio 2001, la Cassa fu informata di questo importante cambiamento.

La ricorrente sostiene che non c'è stata volontà di nascondere l'attività svolta dal marito. Precisa che nel febbraio 2001 il datore di lavoro ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione la distinta dei salari dei dipendenti per cui riteneva l'attività svolta dal marito a conoscenza della Cassa.

Questo argomento non è per nulla pertinente in quanto ogni decisione notificata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari indica esplicitamente che l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica deve essere assolto nei confronti dei Servizio prestazioni complementari e assegni familiari dell'IAS.

Nella presente fattispecie la ripresa lavorativa del marito ha comportato l'aumento del reddito del lavoro della famiglia. Su base annua si è passati dai fr. 32'116.- ­(= redditi della moglie) a fr. 53'022.- (= reddito di entrambi i coniugi).

Dagli atti è pure rilevabile un altro elemento che non depone certamente a favore della ricorrente. Nel mese di novembre 2000 (esattamente il 20 novembre 2000) la ricorrente chiese un riesame della prestazione a seguito della nascita di __________. In quell'occasione notificò un cambiamento della composizione della famiglia ma non fece cenno alcuno alla ripresa lavorativa del marito intervenuta dal mese di ottobre 2000." (cfr. doc. _)

                               1.8.   In data 7 giugno 2002, l'assicurata ha osservato quanto segue:

"  A seguito della risposta dell'Istituto delle assicurazioni sociali vorrei

ribadire che non fu il datore di lavoro che nel mese di febbraio 2001 notificò alla Cassa cantonale di compensazione l'attività lavorativa di mio marito ma bensì la sottoscritta __________. Ribadisco inoltre che l'unico mio errore è stato di ritenere che gli uffici della Cassa cantonale di compensazione AVS e della Cassa cantonale per gli assegni familiari fossero sostanzialmente gestite dalle medesime persone. Al riguardo allego tre lettere dell'attuale mio funzionario incaricato Signora __________, che in tre recenti occasioni mi scrive con intestazioni diverse (sia "in nome" della Cassa per gli assegni, sia della Cassa di compensazione), ma pur sempre riferendosi agli assegni familiari.

Per quel che riguarda la notifica nel mese di novembre 2000 della nascita di mia figlia __________, è vero che non menzionai un cambiamento della situazione finanziaria, poichè lo stipendio di mio marito compensava la completa assenza del mio. Solo a partire dal mese di marzo 2001 abbiamo percepito un doppio salario. Farei peraltro notare che nel mese di gennaio 2001 il nostro nucleo famigliare non ricevette nessuno stipendio (io perchè ancora in maternità, mio marito perchè senza lavoro in quel mese) e anche in questo caso non avvisai l'IAS.

A rigore, la mia variabilità salariale dovrebbe comportare adeguamenti continui più volte l'anno, ma, come ebbi occasione di discutere con al Signora __________, ciò non è evidentemente e ragionevolmente possibile." (cfr. doc. _)

                                         In data 18 giugno 2002 la Casa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da aggiungere (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 6'372.-- che, a mente della Cassa, sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 luglio 2001.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a)  se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b)  se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.3.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 Reg.LAF

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale

per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   L'assicurata sostiene di essersi dimenticato di avvisare la Cassa, ma che l'Istituto delle assicurazioni sociali (per la precisione la Cassa cantonale di compensazione e l'Ufficio dell'assicurazione malattia) sarebbe stato prontamente avvisato delle mutate condizioni salariali del marito. La ricorrente non ravvisa quindi in questo suo comportamento nessuna malafede.

                                         Dagli atti di causa, verificati dal TCA, risulta che il marito della ricorrente (________ nel mese di ottobre 2000) ha iniziato la propria attività lavorativa presso la società _________ con un salario netto su base annua di fr. 23'619.-per il 2000 (fr. 5'904.98 : 3 x 12; cfr. doc. _). Nel mese di gennaio entrambi i coniugi non hanno percepito salario, mentre dal mese di febbraio 2001 il marito ha percepito un salario calcolato su base annua di fr. 13'588.-- (cfr. doc. _). Per contro __________ da febbraio 2001 ha percepito un salario calcolato su base annua di fr. 30'752.-- (cfr. doc. _).

                                         Questi aumenti del reddito della famiglia __________ sono stati comunicati alla Cassa in data 16 luglio 2001 con il formulario di revisione degli assegni familiari (cfr. doc. _).

                                         E' pacifico, pertanto, che le entrate della famiglia dell'assicurata dal mese di ottobre 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata su quanto percepito sino a tale data (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni e considerando che l'aumento del reddito disponibile è stato importante, ha infatti provocato una modifica degli assegni di più di fr. 500.-- all'anno (cfr. consid. 1.1. e 2.3.), l'assicurata ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi per un importo complessivo di fr. 6'372.-- (cfr. doc. _). Essi vanno così restituiti.

                               2.8.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.10.   Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto a più riprese la propria buona fede, sottolineando il fatto di avere sempre trasmesso all'amministrazione tutta la documentazione necessaria, informando l'Istituto delle assicurazioni sociali (per la precisione la Cassa cantonale di compensazione e l'Ufficio dell'assicurazione malattia) circa ogni cambiamento della sua situazione finanziaria (cfr. doc. _).

Il TCA constata che la Cassa, nelle citate decisioni che hanno fissato l'importo dell'assegno integrativo corrisposto a __________ (cfr. doc. _), ha segnalato, in neretto, l'obbligo degli assicurati di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica. Infatti, nelle decisioni in questione è espressamente indicato quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                         Istituto delle assicurazioni sociali

                         Cassa cantonale per gli assegni familiari

                         Servizio prestazioni complementari

                         e assegni familiari

                         Casella postale 2121

                         6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)

                                         Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa doveva essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.

Di conseguenza, l'assicurata avrebbe dovuto informare la Cassa delle mutate condizioni salariali del marito (cfr. doc. _).

Visto tutto quanto precede, non è in particolare possibile ritenere che l'assicurata non fosse a conoscenza dell'obbligo di informare l'amministrazione di ogni cambiamento della sua situazione personale o economica.

Pertanto, dato che la ricorrente non ha tempestivamente avvisato la Cassa dei mutamenti intervenuti nella situazione economica della famiglia, occorre concludere che ella non ha agito in buona fede.

                             2.11.   A motivazione del rifiuto della domanda di condono presentata dalla ricorrente la Cassa ha sostenuto che ____________ non ha notificato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa di suo marito presso la ditta __________ (cfr. doc. _).

                                         La ricorrente per contro ha asserito di avere sempre informato l'amministrazione cantonale circa tutti i cambiamenti della propria situazione personale. Non conoscendo la struttura e l'organizzazione interna dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali non sarebbe stata in grado di informare chi di dovere (cfr. doc. _).

                                         A tal proposito, occorre osservare che la Cassa cantonale di compensazione e l'Ufficio dell'assicurazione malattia, come del resto altri servizi, fanno parte del Dipartimento della sanità e della socialità. Tuttavia, gli uffici sono distinti e hanno compiti differenti.

                                         Giusta l'art. 54 cpv. 1 lett.a LAF è in effetti alla Cassa che compete il calcolo e il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.

                                         L'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.) prevede poi che ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa. Tale obbligo è d'altronde espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:

"  b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste constatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)."

                                         Pertanto nel caso di specie è ininfluente che la Cassa cantonale di compensazione e l'Ufficio dell'assicurazione malattia fossero al corrente del fatto che le entrate della famiglia ___________ sono aumentate grazie all'inizio dell'attività del marito presso la __________, in quanto tali uffici non erano tenuti a comunicare tali dati alla Cassa, né questa doveva informarsi in merito presso i menzionati servizi. Trattandosi di amministrazioni distinte, con compiti diversi, non spettava alla Cassa cantonale di compensazione e all'Ufficio dell'assicurazione malattia fornire informazioni circa le condizioni finanziarie dell'assicurata, ma tale compito incombeva direttamente e personalmente a ____________.

                                         E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio ad essa vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del calcolo degli assegni di famiglia, come peraltro espressamente specificato sulle decisioni ricevute dalla ricorrente (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente violato l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni cambiamento della sua situazione personale o economica. Così facendo essa ha percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli ________ e ________. Essi vanno così restituiti.

                             2.12.   La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato alla Cassa, organo amministrativo competente, l'inizio dell'attività del marito presso la ditta __________. Pertanto essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione, sin dall'ottobre 2000 (cfr. doc. _).

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. doc. _), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.

                             2.13.   In simili condizioni occorre concludere che l'importo di fr. 6'372.-- chiesto in restituzione dalla Cassa (cfr. doc. _), dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.10.), primo presupposto per ottenere il condono.

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata nel suo ricorso ha indicato che, per quanto concerne una restituzione rateale, essa può versare un importo massimo di fr. 300-- mensili (cfr. consid. 1.6).

                                         Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2003 39.2002.45 — Swissrulings