RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00030 rs/cd
Lugano 18 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2002 di
__________,
contro
la decisione del 18 febbraio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con istanza 11 luglio 2000 __________ ha postulato il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore della figlia __________ (4.7.2000) e a un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).
Con decisioni del 4 dicembre 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito all'assicurata un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili e un assegno di prima infanzia di fr. 545.-- mensili a decorrere dal 1° luglio 2000 (cfr. doc. _).
Il 14 dicembre 2000 il provvedimento del 4 dicembre 2000 relativo all'assegno di prima infanzia è stato stralciato e sostituito con una nuova decisione. All'interessata è stato così erogato un assegno di prima infanzia di fr. 3'021.-- mensili, sempre a partire dal 1° luglio 2000, in quanto a differenza del precedente provvedimento non è più stato computato un reddito ipotetico (cfr. doc. _).
Dal 1° gennaio 2001 gli importi dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia sono stati aumentati a fr. 671.--, rispettivamente fr. 3'074.--(cfr. doc. _).
Tali somme sono poi state adeguate dal 1° luglio 2001 a
fr. 671.-- per l'assegno integrativo e a fr. 3'136.-- per l'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).
1.2. Con decisione del 18 febbraio 2002 la Cassa ha ridotto l'importo dell'assegno di prima infanzia a fr. 589.-- mensili a far tempo dal 1° marzo 2002.
A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato:
" E' giustificato il computo del reddito ipotetico in quanto "dalle ricerche
di lavoro fatte pervenire dall'assicurato per i mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 il suo impegno nel cercare un'occupazione non è tale da giustificare una sua iscrizione nelle nostre liste, anche se solamente per il collocamento" (cfr. lettera Ufficio regionale di collocamento del 1. febbraio 2002)." (cfr. doc. _)
1.3. Con tempestivo ricorso 16 marzo 2001, inoltrato al TCA, _________ ha impugnato la decisione 18 febbraio 2002 emanata dalla Cassa.
Essa, in particolare, ha rilevato:
" (…)
Ho una figlia che a luglio compie due anni, e mi occupo di lei, pertanto non avendo alcuna attività lucrativa, ho richiesto gli assegni di prima infanzia e integrativi sin dalla sua nascita.
Purtroppo anche il padre di mia figlia è disoccupato senza alcun diritto all'indennità di disoccupazione, di conseguenza l'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona ha sempre richiesto un formulario per la giustificazione della ricerca di un posto di lavoro, questo da compilare sia dal disoccupato che da me. Inoltre dal mese di dicembre 2001, mi è stato inviato lo stesso formulario di ricerca in due copie, questi sempre consegnati compilati con i timbri relativi ai posti dove abbiamo richiesto la possibilità di lavorare.
Non ho mai capito che senso abbia il dover procurare pure io un'occupazione, visto che come madre accudisco mia figlia a tempo pieno, rendendomi impossibile il dedicarmi ad un'altra occupazione.
Come potete notare dall'ultima decisione, in seguito a indicazione dell'Ufficio regionale di collocamento l'impegno nella ricerca di un occupazione del padre di mia figlia non è stato idoneo, e pertanto ne viene calcolato un reddito ipotetico. Questo reddito ipotetico, quindi effettivamente non concreto, ha penalizzato quindi il reddito reale sinora percepito, non permettendomi pertanto di far fronte alle spese di mantenimento di base nemmeno per me e mia figlia.
Ho sempre cercato di contattare il funzionario incaricato dell'Istituto delle assicurazioni sociali, per spiegazioni in merito, ma purtroppo telefonicamente mi è stato impossibile.
Vi chiedo pertanto di voler tenere conto della mia situazione, in quanto non so come far fronte ai debiti fissi mensili come affitto, cassa malati ecc., visto che non ho nessuno che mi possa aiutare." (cfr. doc. _)
1.4. Con risposta 10 aprile 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
La ricorrente, unitamente al convivente __________ ed alla figlia ________, ha beneficiato dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia sin dal 1. luglio 2000. Le prestazioni sono ammontate complessivamente a fr. 3'674.- mensili dal 1. luglio 2000 al 31 dicembre 2000, a fr. 3'745.- mensili dal 1. gennaio 2001 al 30 giugno 2001 ed a fr. 3'807.- mensili dal 1. luglio 2001 al 28 febbraio 2002. In questi 20 mesi la Cassa ha versato prestazioni per un importo complessivo di fr. 74'980.-.
L'erogazione dell'assegno di prima infanzia, contrariamente a quanto avviene per l'assegno integrativo, è sempre stata subordinata alla presentazione delle ricerche di lavoro mensilmente effettuate dall'uno o dall'altro dei ricorrenti.
La ragione dell'effettuazione di queste ricerche risiedeva nel fatto che in questa famiglia biparentale nessuno dei genitori svolgeva attività lucrativa e nessuno beneficiava di indennità di disoccupazione. Dato il perdurare dello stato di inoccupazione del signor __________ e considerato l'esito infruttuoso delle sue ricerche di lavoro, la Cassa nel mese di ottobre 2001 lo invitava ad iscriversi quale persona in cerca d'impiego all'Ufficio del lavoro. Questo invito fu raccolto solo nel mese di dicembre 2001 quando la Cassa subordinò ulteriori versamenti ad iscrizione avvenuta. Copia della conferma d'iscrizione fu trasmessa solo il 9 gennaio 2002 e provocò, come concordato, il ripristino dei versamenti a partire retroattivamente da dicembre 2001. Unitamente alla decisione di ripristino dell'assegno di prima infanzia del 15 gennaio 2002, i conviventi furono informati dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni cambiamento rilevante per il loro diritto all'assegno; in particolare veniva loro ricordato di informarci tempestivamente dell'accettazione o della rinuncia di una proposta d'impiego. La lettera del 15 gennaio 2002 fu trasmessa per conoscenza all'Ufficio regionale di collocamento di __________.
In data 4 febbraio 2002 (lettera del 1. febbraio 2002) il consulente del personale __________, signor __________, ci comunicava che procedeva all'annullamento del nominativo del signor __________ dalle liste per il collocamento. La ragione di questa misura era legata al comportamento del signor __________ nei confronti della disoccupazione. Dalle ricerche di lavoro per i mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 pervenute all'__________ traspariva un insufficiente impegno nel cercare un'occupazione al punto da non più giustificare una sua iscrizione nelle liste.
Da questa comunicazione la Cassa ha tratto il convincimento che il signor __________ non si adopera sufficientemente alla ricerca di un impiego.
Il fatto che questa situazione si trascini da 20 mesi non depone a favore di un'effettiva volontà di rimediare al suo stato di disoccupato. Data la sua formazione di cuoco, anche la qualità delle ricerche effettuate essenzialmente nel ramo vendita e spesso ripetute presso gli stessi datori di lavoro non è indice di serio impegno.
In una situazione come quella descritta alla Cassa pare di intravvedere una effettiva rinuncia a reddito in quanto il signor __________ poco intraprende per sfruttare la sua capacità lavorativa. Da qui il computo di un reddito ipotetico e la riduzione dell'assegno di prima infanzia a fr. 589.-." (cfr. doc. _)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno di prima infanzia di un ammontare più elevato, tramite lo stralcio dell'importo di fr. 30'560.-- computato dalla Cassa a titolo di reddito ipotetico, quale rinuncia da parte del convivente dell'assicurata, padre di __________, a sfruttare la sua capacità lavorativa (cfr. consid. 1.2.; 1.4.).
Secondo l’art. 32 LAF, relativo alla famiglia biparentale, il diritto ad un assegno di prima infanzia è dato se:
" I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
L’art. 35 LAF prevede che:
" L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).
In ogni caso, l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo dell'importo minimo annuo della rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
L'assegno di prima infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Per l’art. 36 LAF
" Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI).
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo."
Secondo l’art. 51 Reg.LAF in caso di inabilità lavorativa il reddito ipotetico non viene in particolare computato se, cumulativamente:
" a) il genitore è inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione di infortunio o di una malattia di lunga durata;
b) la malattia o l’infortunio sono attestati da un medico abilitato a esercitare la professione;"
Per l'art. 52 Reg.LAF in caso di disoccupazione il reddito ipotetico non viene computato se cumulativamente:
"a) il genitore è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione previste dal diritto federale e dal diritto cantonale;
b) il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale per gli assegni familiari, gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare un nuovo posto di lavoro;
c) il genitore è disposto ad accettare di svolgere una attività conformemente alle disposizioni della LADI;
d) il genitore è disposto ad accettare un'occupazione conformemente alle disposizioni della LAS.
La Cassa cantonale per gli assegni familiari segnala il suo caso ai competenti ufficio del lavoro e ufficio dell'assistenza."
L’art. 53 Reg.LAF stabilisce che
" Il reddito ipotetico non viene computato se, cumulativamente:
a) il genitore che esercita una attività lucrativa indipendente ha cessato l'attività a causa di fallimento o per motivi equiparabili ad un fallimento;
b) il genitore si iscrive al competente Ufficio del lavoro per la ricerca di un posto di lavoro quale salariato;
c) il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale per gli assegni familiari, gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare un nuovo posto di lavoro;
d) il genitore è disposto ad accettare di svolgere una attività che non corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale."
Per l’art. 54 Reg.LAF, infine,
" La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:
a) la formazione scolastica e professionale;
b) le precedenti esperienze professionali;
c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche.
Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dall'Ufficio del lavoro.
Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga."
2.2. Preliminarmente va osservato che la presente vertenza concerne unicamente l'assegno di prima infanzia, in quanto nell'ambito dell'assegno integrativo non è possibile computare un reddito ipotetico.
La LAF infatti non prevede la possibilità di tener conto di un reddito ipotetico degli aventi diritto all'assegno integrativo.
Inoltre la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI non va applicata per analogia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF in relazione con l'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) agli assicurati che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi alla cura del figlio, visto che l'assegno integrativo non copre tutti i costi della famiglia, bensì soltanto i costi aggiuntivi del figlio. Occorre dunque prendere in considerazione, al fine di calcolare il diritto a questa prestazione, solamente i redditi effettivi dei genitori e non quelli ipotetici (cfr. D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 130 e segg. (132); STCA del 7 giugno 1999 nella causa F., 39.1998.89; STCA del 3 maggio 1999 nella causa C.B., 39.1998.26).
2.3. Per quanto attiene più specificatamente al computo o meno del reddito ipotetico nel calcolo relativo all'assegno di prima infanzia, il TCA ha avuto modo di chinarsi sulla questione in una sentenza del 3 maggio 1999 nella causa C.B. (inc. 39.1998.26).
Come nel caso dell'assegno integrativo (cfr. consid. 2.2.), questa Corte ritiene che non possa essere conteggiato il reddito ipotetico dell'avente diritto all'assegno che rinuncia ad esercitare attività lucrativa per accudire i figli. In proposito va evidenziato che
" ..., come l'assegno integrativo, è una prestazione sociale universale e selettiva. Il suo campo di applicazione materiale non va comunque confuso con quello di un futuro ed eventuale assegno di maternità federale. Quest'ultimo è più limitato ed in ogni caso, qualora dovesse entrare in vigore, l'assegno di prima infanzia lo considererà nel calcolo.
Il modello proposto conferisce alla madre e/o al padre, che hanno la custodia del figlio il domicilio nel Cantone e vi risiedono da almeno un anno, il diritto all'assegno durante i primi tre anni di vita del figlio. L'obiettivo è quello di creare, nei casi di ristrettezza economica, le condizioni materiali atte a favorire l'educazione del bambino e quindi tutelare il fabbisogno della famiglia. Con ciò si intende evitare che il genitore, o i genitori, siano costretti dalle loro precarie condizioni economiche a rinunciare ad accudirli secondo le loro aspettative.
Questa prestazione è limitata ai primi tre anni di vita del figlio, muovendo dalla considerazione che è solo da quell'età che il bambino può essere accolto nella scuola materna. ...(Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni familiari del 19 gennaio 1994, p. 13)"
" ... Il disegno di legge contempla due fattispecie distinte: quella delle famiglie monoparentali e quella delle famiglie biparentali.
Il diritto all'assegno è riconosciuto:
- per le famiglie monoparentali al genitore che, a seguito della nascita del figlio, esercita un'attività lucrativa non superiore al 50% per dedicarsi alla cura del bambino o non esercita alcuna attività allo stesso scopo;
- per le famiglie biparentali, a entrambi i genitori, se uno di questi esercita un'attività lucrativa non superiore al 50% per dedicarsi alla cura del bambino o non esercita alcuna attività allo stesso scopo.
Nella famiglie biparentali, al genitore che non si occupa della cura del figlio viene computato un reddito ipotetico pari al guadagno conseguibile esercitando un'attività lucrativa a tempo pieno, se egli esercita - senza giustificati motivi - un'attività lucrativa a tempo parziale o addirittura nessuna attività. Ciò per evitare abusi.
Condizione comune ed essenziale ad entrambe le situazioni è che il nucleo familiare dimostri l'effettiva necessità economica, con riferimento ai minimi vitali definiti dalla legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Il reddito del lavoro è computato integralmente nel calcolo dell'assegno, analogamente a quanto previsto per l'assegno integrativo. ... (messaggio p.14)"
2.4. Relativamente sempre all’assegno di prima infanzia l'art. 32 cpv. 2 LAF prevede la possibilità di computare un reddito ipotetico al coniuge che non si occupa del figlio (cfr. consid. 2.1. e art. 32 cpv. 2 LAF).
Nel caso di specie va dunque accertato se sono dati gli estremi per conteggiare un reddito ipotetico del compagno dell'assicurata, padre di ________, per il fatto che egli, a causa delle insufficienti ricerche di lavoro svolte nei mesi di dicembre 2001 e di gennaio 2002, non può più essere iscritto nelle liste delle persone in cerca di impiego dell'Ufficio regionale di collocamento (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
Secondo la LAF, il reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno esigibile, è computabile se il genitore non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi (art. 32 cpv. 2 LAF, consid. 2.1.).
Il Reg.LAF agli art. 51 a 53 definisce i casi in cui il mancato conseguimento di un reddito è giustificato e quindi il reddito ipotetico non è computabile.
L'art. 52 Reg.LAF prevede, in particolare, il caso in cui il genitore è disoccupato e ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione previste dal diritto federale e dal diritto cantonale.
In tale ipotesi il reddito non viene computato se l'interessato attesta, su richiesta della Cassa, gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare un nuovo posto di lavoro ed è disposto ad accettare un'occupazione conformemente alle disposizioni della LADI e della LAS (cfr. consid. 2.1.).
Al riguardo va segnalato che il TCA con la sentenza del 3 maggio 1999 nella causa C.B. (inc. 39.1998.26) ha stabilito che la lista dei giustificati motivi elencata agli art. 51 segg. Reg.LAF è soltanto esemplificativa e non esaustiva, visto che si tratta di un concetto giuridico indeterminato che descrive i presupposti di una conseguenza giuridica, rispettivamente quest'ultima, in maniera aperta, indeterminata (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 78).
In occasione della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in materia di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), è stato confermato il principio del computo di un reddito ipotetico soltanto nel calcolo relativo all'assegno di prima infanzia a esclusione di quello riguardante l'assegno integrativo (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.17).
2.5. Nell'evenienza concreta emerge dagli atti che con decisione del 4 dicembre 2000 era stato assegnato a __________ un assegno di prima infanzia di fr. 545.-- a partire dal 1° luglio 2000, in quanto essa si occupava della cura della figlia nata il 4 luglio 2000. Nel conteggio si era tenuto conto di un reddito ipotetico di fr. 29'720.--, relativo al convivente della ricorrente, padre di ________, il quale non svolgeva nessuna attività lavorativa (cfr. doc. _).
Questo provvedimento è poi stato annullato e sostituito dalla decisione emessa il 14 dicembre 2000, con la quale è stato riconosciuto all'assicurata un assegno di prima infanzia di fr. 3'021.-- (cfr. doc. _). Ritenendo che __________, convivente dell'insorgente, mediante ricerche di lavoro infruttuose avesse comprovato che non era reperibile un'occupazione adeguata al suo caso, è stato infatti stralciato il computo del reddito ipotetico.
Visto che, dal mese di dicembre 2000 al mese di gennaio 2002, _________ ha sempre consegnato alla Cassa i "Formulari per la giustificazione della ricerca di un posto di lavoro" (cfr. doc. _), nel calcolo dell'assegno di prima infanzia non è mai stato conteggiato un reddito ipotetico.
In questo lasso di tempo _________ non era iscritto in disoccupazione, poiché la Cassa disoccupazione _________ con decisione del 17 settembre 2000 aveva stabilito che egli non aveva diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a partire dal 1° ottobre 2000.
Il convivente dell'assicurata si era in realtà iscritto all'Ufficio regionale di collocamento già il 15 maggio 2000. A quel momento egli avrebbe potuto usufruire delle indennità di disoccupazione, poiché raggiungeva i 6 mesi di periodo di contribuzione. Tuttavia non presentandosi agli appuntamenti la sua iscrizione era stata annullata. Una nuova iscrizione non gli avrebbe più permesso di beneficiare di alcun diritto (cfr. doc. _).
Visto comunque che nel mese di ottobre 2001 ___________ non aveva ancora reperito un'occupazione adeguata, la Cassa l'ha invitato a iscriversi presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ come persona in cerca di impiego (cfr. consid. 1.4.; doc. _).
Egli si è annunciato per il collocamento il 7 gennaio 2002, dichiarando di aver appreso la professione di meccanico di apparecchi a motore, di aver esercitato, quale ultimo impiego, l'attività di aiuto-cuoco e di cercare un'occupazione a tempo pieno come meccanico di apparecchi a motore o operaio di fabbrica (cfr. doc. _).
L'________, dopo aver esaminato, gli sforzi effettuati da _________ nei mesi di dicembre 2001 e di gennaio 2002 al fine di reperire un impiego adeguato, ha deciso che il suo impegno nel cercare un'occupazione non era tale da giustificare un'iscrizione nelle loro liste anche solo per il collocamento (cfr. doc. _).
A seguito di tale provvedimento la Cassa ha computato un reddito ipotetico nel calcolo dell'assegno di prima infanzia al beneficio dell'assicurata.
2.6. Nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione per valutare se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata, e quindi non debba essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la giurisprudenza federale ha stabilito che non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; DTF 124 V 231, SVR 1998 ALV Nr. 22; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27-38).
Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., Lugano, contro Cassa disoccupazione del SEI). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., Lugano contro la Cassa disoccupazione del SEI e TCA).
Nella sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 319/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
" 1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"
Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv.2 OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). Dal 1° gennaio 2000 la prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione non deve più essere fornita alla Cassa, bensì giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI al servizio competente (cfr. pure art. 29 cpv. 2 lett. d OADI abrogato). Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta (cfr. art. 20 cpv. 1 OADI che usa i termini "indicazioni scritte"), che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., Lugano-Cassarate contro Cassa disoccupazione del SEI).
Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
Questo Tribunale ha pure sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.7. Nel caso di specie dai moduli concernenti la "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" consegnati all'________ di __________ risulta che __________ ha effettuato 4 ricerche sia nel mese di dicembre 2001 che nel mese di gennaio 2002 (cfr. doc. _).
E' vero che, oltre a tali sforzi, il convivente dell'assicurata ha presentato alla Cassa 7 ricerche compiute nel mese di dicembre 2001 e 8 nel mese di gennaio 2002 (cfr. doc. _).
La questione a sapere se le ricerche svolte da _________ siano sufficienti quantitativamente può tuttavia rimanere irrisolta, visto che comunque esse non sono valide dal profilo qualitativo.
Contrariamente a quanto prescritto dalla giurisprudenza federale, egli solo relativamente a una ricerca del mese di dicembre 2001 ha indicato la data in cui è stata compiuta.
Sul formulario del mese di gennaio 2002 nemmeno ha precisato l'impiego ricercato, le modalità secondo le quali le ricerche sono state svolte, il risultato delle domande di impiego e il salario.
Nel mese di dicembre 2001 inoltre si è proposto sempre come venditore, a differenza dell'attività desiderata dichiarata all'________, della professione appresa e dell'ultima occupazione svolta.
A tale proposito va osservato che il TCA ha più volte ricordato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
Le ricerche del mese di dicembre 2001 sono poi state tutte effettuate a __________ e a _________, pertanto nella zona limitrofa al suo domicilio, mentre gli sforzi del mese di gennaio 2002 sono addirittura stati intrapresi unicamente nel centro di _________.
_________ avrebbe dovuto invece ampliare il suo campo di ricerca a livello territoriale, svolgendo le ricerche di lavoro non solo nelle vicinanze del suo domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire un impiego.
A ragione pertanto l'________ di _________ ha stralciato il nome del convivente dell'assicurata dalle liste delle persone in cerca di impiego.
Anche le ricerche di lavoro effettuate dal mese di dicembre 2000 al mese di gennaio 2002 e presentate direttamente alla Cassa non sono qualitativamente valide (cfr. doc. _).
Tutte infatti sono state svolte a ________ e a ________.
La maggior parte delle ricerche è stata compiuta in negozi, alcune in garages, due in calzolerie, due in laboratori di sviluppo di fotografie. Il convivente dell'assicurata non si è quindi candidato per posti di lavoro concernenti le professioni di meccanico, operaio e aiuto-cuoco da lui apprese ed esercitate in passato.
Talune ricerche di lavoro sono poi state svolte presso dei datori di lavoro già interpellati, anche a breve distanza di tempo.
Ciò è dimostrato dal fatto che il convivente della ricorrente ha indicato il negozio ___________ nei moduli relativi al mese di ottobre 2001 e al mese di gennaio 2002, la Boutique _________ in quelli dei mesi di giugno 2001, di settembre 2001 e di gennaio 2002, lo __________ nei formulari di luglio 2001 e di ottobre 2001, il negozio ________ in quelli dei mesi di aprile 2001 e di luglio 2001, l'____________ è stato oggetto delle ricerche di __________ nei mesi di marzo 2001 e di aprile 2001 e il __________ nei mesi di giugno 2001 e di novembre 2001 (cfr. doc. _ ).
Inoltre, benché i "Formulari per la giustificazione della ricerca di un posto di lavoro" che fornisce la Cassa siano mensili, in virtù dell'art. 52 Reg.LAF, affinché il reddito ipotetico non venga computato, occorre che il genitore attesti gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare un nuovo impiego (cfr. consid. 2.1.).
Il modo di procedere di __________, il quale invece di aver effettuato delle ricerche ogni settimana, ha intrapreso degli sforzi soltanto in uno stesso giorno del mese o in un lasso di tempo molto breve (cfr. doc. _), non è pertanto corretto.
Al riguardo va del resto segnalato che nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione le ricerche di lavoro vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa M.T.; STCA del 13 aprile 2000 nella causa A.G.; D. Cattaneo, op.cit., pag. 27).
In simili condizioni, tenuto conto di quanto correttamente deciso dall'_________ in merito allo stralcio del nominativo di _________ dalle liste per il collocamento e più in generale del comportamento assunto dal medesimo da quando ha ricevuto, unitamente all'assicurata, l'assegno di prima infanzia, ovvero del fatto di non aver intrapreso in modo valido e mirato degli sforzi per trovare un posto di lavoro (cfr. doc. _), va considerato che il convivente dell'insorgente, per sua colpa, non è disponibile a cercare e accettare un impiego.
Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che il computo da parte della Cassa di un reddito ipotetico ai fini del calcolo dell'assegno di prima infanzia non presta il fianco ad alcuna critica.
2.8. L'importo di fr. 30'560.-- conteggiato a titolo di reddito ipotetico è corretto.
Tale ammontare, infatti, corrisponde al minimo previsto dall'art. 32 cpv. 3 LAF, il quale è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Dal 1° gennaio 2001 l'importo minimo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per le persone sole ammonta a fr. 15'280.-- (cfr. art. 3b cpv. 1 LPC; Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AL del 18 settembre 2000), il cui doppio è uguale proprio a fr. 30'560.--.
In conclusione quindi il TCA, vista la correttezza del computo del reddito ipotetico e della relativa quantificazione, deve confermare la decisione del 18 febbraio 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti