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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2002 39.2002.26

October 9, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·358 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00026   rs

Lugano 9 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 4 marzo 2002 interposto da

__________ ,  rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta del 10 aprile 2002 presentata dalla parte convenuta (cfr. doc. _);

ricordato che giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la Legge sugli assegni di famiglia rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), in caso di modifica dei redditi, determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno;

considerato che giusta l'art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in virtù dell'art. 68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, il quale può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito;

osservato infine che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il ricorso (cfr. DTF 122 V 166);

visto lo scritto del 2 ottobre 2002 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. doc. _);

constatato che con lettera del 3 ottobre 2002 l'insorgente, tramite il suo patrocinatore, ha comunicato il ritiro del gravame (cfr. doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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