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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2002 39.2002.22

September 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,507 words·~23 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00022-23   rs/sc

Lugano 11 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 4 marzo 2002 di

__________, 

contro  

le decisioni del 27 febbraio 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 27 febbraio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore dei figli __________, __________ e __________ (12.12.2000) presentata da __________ (doc. _), argomentando:

"  (…)

Secondo l'articolo 24 cpv. 1 LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:

a)   ha la custodia del figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia dei figlio, la madre ha diritto all'assegno (art. 24 cpv. 2 LAF).

II titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. II domicilio non si considera interrotto se l'assenza nel Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di dover inoltrare una nuova richiesta (cfr. art. 29 Reg. LAF).

Dalla richiesta per assegni di famiglia risulta che risiede nel nostro Cantone solo dal 1. ottobre 2001 dopo aver vissuto per più di quattro anni a Zurigo." (Doc. _)

                                         Con ulteriore provvedimento, emanato sempre il 27 febbraio 2002, la Cassa ha rifiutato anche il riconoscimento del diritto all'assegno di prima infanzia.

                                         A motivazione della propria decisione l'amministrazione ha, in particolare, rilevato:

"  (…)

Secondo l'articolo 32 LAF i genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno di prima infanzia per il figlio, se cumulativamente:

a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'articolo 24 cpv. 1 lett. c) LAF.

II titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre mesi precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza nel Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di dover inoltrare una nuova richiesta (cfr. art. 29 Reg. LAF).

Dalla richiesta per assegni di famiglia risulta che risiedete nel nostro Cantone solo dal 1. ottobre 2001 dopo aver vissuto per più di quattro anni a Zurigo." (Doc. _)

                               1.2.   __________ ha tempestivamente impugnato i provvedimenti della Cassa, osservando quanto segue:

"  Concerne assegno integrativo e assegno di prima infanzia

Ci riferiamo alla lettera ricevuta il 4 Marzo 2002.

La decisione di assegno di prima infanzia risulta respinta poiché le condizioni previste degli articoli citati non sono adempite.

Risulta che, visto che la famiglia non ha domicilio da almeno 3 anni in Ticino, non ha il diritto ad un sostegno.

Questo è l'unico motivo.

Purtroppo quando anche questo problema sarà risolto i nostri bambini saranno troppo grandi per richiedere un simile sostegno.

La sottoscritta, __________, è nata e cresciuta in Ticino, e si considera con la famiglia, anche se con una pausa per motivi di lavoro, pienamente integrata nel Cantone. Purtroppo le entrate non bastano quasi per arrivare alla fine del mese..... vedi documentazione presentata alla richiesta.

Chiediamo quindi al Tribunale cantonale, di ripensare la nostra richiesta, fatta solo ed esclusivamente perchè veramente necessaria.

Siamo sicuri che ci deve essere un modo per poter cambiare questa decisione e che lo Stato, conosciuto come uno dei più famigliari in Svizzera, riuscirà a venirci in contro, ne abbiamo bisogno.

Le alleghiamo una copia della lettera che respinge la nostra richiesta....." (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 marzo 2002 la Cassa propone di respingere i ricorsi e precisa:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:

a)   i coniugi _________ si sono uniti in matrimonio l'8 agosto 1997;

b)   dalla data del matrimonio al 30 settembre 2001 hanno avuto il loro domicilio nel Canton Zurigo dove entrambi lavoravano fino alla nascita dei tre figli il 12 dicembre 2000;

c)   dal 1. ottobre 2001 hanno trasferito il loro domicilio a _________.

Dai dati risulta quindi che i coniugi __________ non sono in grado di dimostrare di aver avuto il loro domicilio nel Canton Ticino da almeno tre anni. II signor __________ ha sempre avuto il domicilio nel Canton Zurigo fino al 30 settembre 2001 mentre la signora __________ dalla data del matrimonio fino al 30 settembre 2001. Entrambi non adempiono il requisito posto dall'articolo 24 cpv. 1 lett. b) e dell'articolo 32 cpv. 1 lett. a).

L'assenza della signora __________ dal Canton Ticino si è protratta per oltre quattro anni." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale            assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è       inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni                                complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L'art. 28 Reg.LAF prevede

"  E' considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)."

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg.) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg.LAF, nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.

                                         Preso atto di questa giurisprudenza, la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede che le relative norme del Reg. LAF dovranno essere oggetto di adattamento (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.3.).

                                         L'art. 29 del Reg.LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.4.   Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 31 LAF, concernente la famiglia monoparentale, prevede che:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.c.

                                         L'art. 32 cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, enuncia:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Il Reg.LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che:

"  sono considerati domiciliati nel Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Secondo l'art. 46 del Reg.LAF:

"  Il titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

                                        Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

                                        In caso di interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.5.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.6.   La Cassa, nell'evenienza concreta, ha rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo, fondandosi sull'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF. L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel cantone da almeno tre anni non sia realizzato in quanto __________ risiede in Ticino soltanto dal 1° ottobre 2001. Nella fattispecie è infatti applicabile l'art. 24 cpv. 2 LAF che prevede che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, solo la madre ha diritto all'assegno (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).

                                         A tale proposito va ricordato, di transenna, che in numerose sentenze il TCA ha già dichiarato la disposizione legale in questione contraria alla Costituzione federale e a quella cantonale.

                                         In particolare nella già citata sentenza del 9 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg., questo Tribunale si è così espresso:

"  Ci si deve dunque porre il quesito se il padre può essere escluso dal diritto all'assegno.

  In particolare occorre stabilire se l'art. 24 cpv. 2 LAF, secondo cui "se entrambi i coniugi hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno" rispetta o no l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale che recita:

  "Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura

  l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore."

  La  norma costituzionale citata proibisce, di principio, ai legislatori cantonali di emanare norme che contengano una disparità di trattamento fra uomo e donna: un trattamento differenziato fra uomo e donna è ammissibile soltanto se la differenza biologica o funzionale fra i due sessi esclude assolutamente una parità di trattamento (DTF 108 Ia 29 consid. 5a; DTF 114 Ia 331, ZBL 1987 pag. 170 e pag. 308 consid. 3a).

  Ogni modifica legislativa cantonale deve, dunque, tener conto di questo imperativo ancorato nell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.

  In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 4 Cost. fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

  Sotto questo profilo violano l'art. 4 Cost. fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).

  Per ammettere una violazione dell'art. 4 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 4 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.).

  Il Consiglio di Stato, nel suo Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia ha ricordato che la precedente legge sugli assegni familiari del 24 settembre 1959, secondo il Tribunale federale, era incompatibile con l'art. 4 della Costituzione federale, nella misura in cui concedeva al solo padre il diritto all'assegno.

  Per questo a cifra 9.2. esso ha sottolineato che:

  "Il disegno di legge attua il principio della parità uomo-donna".

  A commento dell'art. 12 del Disegno di legge (l'attuale art. 11 LAF che regola l'assegno di base) il Consiglio di Stato ha poi precisato:

"                                                                             Il capoverso 1 enuncia le casistiche possibili  nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la custodia del figlio. Si evidenzia in particolare la lett. a, che concede prioritariamente il diritto all'assegno alla madre, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un'attività salariata a tempo pieno o a tempo parziale e con pari grado di occupazione: la norma non intende certo creare disparità di trattamento fra uomo e donna, bensì definire in modo chiaro ed univoco una delle due opzioni possibili." (cfr. Messaggio, pag. 46)

Questa disposizione della legge è stata dichiarata dal TCA  conforme alla Cost. fed. in una sentenza del 22 gennaio 1998 nella causa S.C. (per una diversa soluzione, cfr.: Pratique VSI 1997, pag. 275 relativa ad un Cantone in cui la legge attribuiva prioritariamente al marito il diritto all'assegno. Il Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone ha instaurato la soluzione che prevede il  diritto di libera scelta dei coniugi).

A proposito dell'assegno integrativo, e precisamente riguardo all'art. 24 LAF, il Consiglio di Stato ha invece categoricamente stabilito che "nel caso in cui entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto all'assegno è la madre". (cfr. Messaggio citato, pag. 50).

  Concretamente ciò significa che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai) avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime condizioni ha sempre diritto all'assegno.

  Secondo questo Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato, viola l'art. 4 cpv. 2 della Cost. fed., in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale fra i due genitori che hanno in custodia il figlio.

  Visto il riserbo che il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318 seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997."

                                         Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata.

                                         Il TCA in alcune sentenze ha ribadito che stava al legislatore trovare una soluzione adeguata al problema (cfr. STCA del 20 aprile 2000 nella causa C., inc. 39.2000.5; STCA del 1° febbraio 2000 nella causa D.L., inc. 39.1999.35; STCA del 1° aprile 1999 nella causa B.; D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 130). Questo Tribunale si è limitato a segnalare il seguente passaggio di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 117 V 326:

"  Zwar liesse sich fragen, ob diese Zurückhaltung angesichts der Schwere des durch die Verfassungswidrigkeit entstehenden Rechtsnachteils einerseits und der überlangen gesetzgeberischen Untätigkeit anderseits noch geboten sei (KÄLIN, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 1987, S.168 ff.: grundlegend BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht, Basler Diss. 1991, S. 452 ff., 464, 468 ff.). Solche Zweifel wären umso begründeter, als sich der Gesetzgeber durch einen fallbezogenen, einleuchtend begründbaren Eingriff des Richters keine wegs am Erlass einer neuen Ordnung gehindert sähe, die den Schranken der Bundesgesetzgebung und den Grundrechten ebenso Rechnung tragen würde wie den allgemeinen verfassungsrechtlichen Prinzipien (BGE 116 V 216; vgl. auch BGE 99 Ia 637), hingegen den Rechtsuchenden im streitigen Einzelfall kaum mehr zu erfassen vermöchte (ZBI 87/1986 S. 406).

Darüber braucht hier nicht abschliessend entscheiden zu werden. Selbst wenn nämlich ein richterliches Eingreifen nicht bereits aus Gründen verschiedener Regelungsmöglichkeiten im Verein mit den andern erwähnten Gesichtspunkten entfiele, setzt hier die beschränkte funktionelle Eignung des Richters, einen Regelungsbereich grundlegend (neu) zu normieren, eine unüberwindbare Schranke." (DTF 117 V 326)

                                         Già nel Messaggio dell’11 novembre 1998 relativo ad una modifica della legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1998, il Consiglio di Stato aveva proposto di sanare l’incostituzionalità della norma modificando l’art. 24 cpv. 2 LAF nel senso che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto è il padre o la madre.

                                         In occasione della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), la proposta appena menzionata è stata rivista, in quanto il nuovo assetto legislativo suggerito non prevede più la custodia (bensì la coabitazione con il figlio ) quale condizione del diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia. Il nuovo art. 24 cpv. 2 LAF prevede inoltre che nel caso in cui il figlio coabita (cioè vive) con entrambi i genitori, il diritto all'assegno integrativo spetti al padre o alla madre, a dipendenza di quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di carenza. Ciò non esclude che se entrambi i genitori adempiono i necessari requisiti, possano entrambi essere titolari del diritto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.5.; nuovo art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 del disegno di legge concernente la modifica della LAF).

                                         E' stata tuttavia mantenuta la condizione relativa al periodo di carenza di tre anni di domicilio nel cantone Ticino (cfr. p.to 4.3.4. del Messaggio).

                                         Il "periodo di interruzione" della residenza abituale ammesso è stato comunque portato da 3 mesi a 12 mesi (cfr. consid. 2.2.). Esso è indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere un'assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore, malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto (cfr. p.to 4.3.4.3.4. del Messaggio, nuovo art. 25a LAF).

                               2.7.   Nella presente fattispecie ed in applicazione del diritto tuttora vigente, ritenuto che l'assicurata, dopo essere stata domiciliata nel Cantone Zurigo dal mese di agosto 1997, data del suo matrimonio con _________ (cfr. doc. _), alla fine del mese di settembre 2001, è rientrata nel Cantone Ticino, dove è nata e cresciuta, soltanto il 1° ottobre 2001, il diritto all'assegno integrativo può essere rivendicato dalla stessa solo a partire dal mese di ottobre 2004, evidentemente se le condizioni economiche previste dalla legge lo consentono.

                                         In conclusione dunque _________ non può far valere un periodo di residenza abituale di almeno tre anni nel nostro Cantone e beneficiare dell'assegno integrativo (cfr. STCA del 21 maggio 2002, 39.2001.63-64; STCA del 3 aprile 2002 nella causa G., 39.2001.51-52).

                                         La decisione emanata dalla Cassa relativa al rifiuto dell'assegno integrativo va di conseguenza confermata.

                                         Nel caso di specie comunque l'esito della vertenza non sarebbe mutato anche nel caso in cui la LAF avesse previsto il diritto del padre agli assegni integrativi, visto che il marito dell'assicurata risiede nel Canton Ticino soltanto dal 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                               2.8.   Per quanto attiene all'assegno di prima infanzia, va osservato che il chiaro tenore della legge prevede all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF che, per le famiglie biparentali, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere diritto all'assegno (cfr. consid. 2.4.).

                                         Nel caso delle famiglie monoparentali invece, ai sensi dell'art. 31 LAF, solo il genitore che ha la custodia del figlio deve adempiere il presupposto del domicilio in Ticino da tre anni, al fine di ottenere un assegno di prima infanzia (cfr. consid. 2.4.).

                                         La prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. consid. 2.7.), prevede l'abolizione della condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. nuovo art. 32 cpv. 1 lett.c LAF).

                                         Tale modifica rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e famiglia biparentale.

                                         Il requisito sancito dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett.a LAF crea infatti disparità di trattamento, visto che l'art. 49 Reg.LAF prevede che il genitore monoparentale che ha ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia mantiene tale diritto se viene raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non adempie il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la richiesta dell'assegno di prima infanzia è formulata da entrambi i genitori, la famiglia viene ab initio considerata quale famiglia biparentale e, quindi, soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.2.).

                                         Con l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di entrambi i genitori, l'art. 49 Reg.LAF andrebbe inoltre abrogato.

                                         In futuro, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, sarà quindi sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni di domicilio in Ticino, la quale comunque rimane invariata (cfr. nuovi art. 32 cpv. 1 lett. c. e art. 33a cpv. 1 ALF). Ovviamente le altre condizioni legali in particolare quella del domicilio - dovranno essere realizzate da entrambi i genitori (cfr. p.to 4.3.4.2 del Messaggio).

                               2.9.   Nel caso di specie l'assicurata abita a _________ con il marito e i tre figli, per cui si è confrontati con una famiglia biparentale giusta l'art. 32 LAF.

                                         La ricorrente, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.), è nata nel cantone Ticino e vi ha vissuto fino al mese di agosto 1997 quando, a seguito del matrimonio con _________, ha trasferito il suo domicilio nel canton Zurigo. Essa è poi rientrata con la famiglia in Ticino il 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Il marito dell'insorgente, per contro, risiede abitualmente nel nostro Cantone unicamente dal 1 ° ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni occorre concludere che i coniugi __________ non adempiono il presupposto enunciato all'art. 32 cpv. 1 lett.a LAF e quindi non hanno diritto all'assegno di prima infanzia (cfr. STCA del 9 luglio 2002 nella causa L.M., 39.2002.7; STCA del 21 maggio 2002 nella causa S., 39.2001.63-64; STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., 39.2001.51-52; STCA del 14 giugno 2000 nella causa M., 39.2000.8).

                                         Anche la decisione della Cassa relativa al rifiuto dell'assegno di prima infanzia deve dunque essere dunque confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2002 39.2002.22 — Swissrulings