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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2002 39.2002.21

September 13, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,617 words·~38 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00021   rs/sc

Lugano 13 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

le decisioni del 1° febbraio 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 4 settembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 228.-- mensili a favore dei figli __________ (13.06.1988) e __________ (06.07.1993), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° agosto 1998 l'importo dell'assegno integrativo è stato diminuito a fr. 147.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         L'ammontare dell'assegno è poi stato aumentato a fr. 182.-- a partire dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° gennaio 2001, infine, l'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 271.-mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 1° febbraio 2002 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 3'903.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° novembre 1999 al 31 maggio 2001 (cfr. doc. _).

                                         Inoltre con ulteriore provvedimento emanato sempre il 1° febbraio 2002 l'amministrazione ha rifiutato l'erogazione all'assicurata dell'assegno integrativo dal 1° giugno 2001 (cfr. doc. _).

                               1.3.   In data 27 febbraio 2002 l'assicurata, tramite la __________, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:

"  (…)

In data 01.02.2002 è stata intimata alla signora __________ la decisione di rifiuto, allegato 2,3 degli assegni integrativi con la motivazione che il reddito disponibile è cambiato. Inoltre con la stessa data ma in busta separata alla signora _________ le viene ingiunto di restituire Fr. 3903.- per assegni percepiti a torto.

Noi contestiamo nel modo più assoluto che sia cambiato e tanto meno in meglio. La signora __________ è tuttora in una situazione economica disperata e il reddito della sostanza che presuntamente avrebbe avuto dalla vendita di una casa piena di debiti è stato bloccato dalle autorità tutorie cantonali che vegliano affinché i figli, __________ e __________ abbiano quanto aspetta loro al compimento della maggiore età, pertanto in nessun modo è disponibile per la signora __________ che è costretta a vivere con un salario da fame dettato dalla mancanza di CCL che vige nel settore della vendita in Ticino.

Chiediamo che questo Tribunale giudichi il ricorso sulla decisione di rifiuto degli assegni integrativi e l'ordine di restituzione del medesimo accolto perché l'importo conteggiato è bloccato dalle autorità tutorie." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 15 marzo 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

I ricorsi vertono essenzialmente sulla computabilità del capitale posseduto dai figli della ricorrente come pure sulla computabilità del relativo reddito. I figli minorenni della signora __________ hanno venduto una proprietà immobiliare ricavandone l'importo di fr. 160'000.-ciascuno. Per ordine della delegazione tutoria di __________ sono stati creati due conti nominativi vincolati presso la __________ affinché i minorenni ne possano disporre una volta raggiunta la maggiore età. Nel verbale del 17 dicembre 1999 della Delegazione tutoria di __________ si afferma inoltre:

"Ogni eventuale operazione che dovesse avvenire entro la citata data dovrà ottenere l'autorizzazione espressa da parte della D. T." Questa precisazione, secondo la Cassa, rende possibile accedere ai capitali dei figli anche prima del compimento del 18mo anno d'età, previa istanza da sottoporre alla D. T.

A queste conclusioni si può giungere in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 319 e 320 CCS che recitano:

"                                                                             I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica. L'avanzo spetta alla sostanza del figlio (art. 319).

Versamenti a tacitazioni, risarcimenti a analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti. Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione e istruzione, l'autorità tutoria può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio (art. 320)."

Dal tenore di questi articoli appare evidente che la signora __________, proprio perché si trova in ristrettezze economiche che la rendono tributaria dell'assegno integrativo per il mantenimento dei suoi due figli, possa accedere ai capitali dei figli. L'articolo 319 che regola l'impiego dei redditi della sostanza dei figli fa si che l'investimento in obbligazioni di cassa al tasso del 3.5 % producano interessi per fr. 11'200.-all'anno cui la signora __________ deve poter accedere. Si precisa che il solo computo del provento dei capitali produce il rifiuto dell'assegno integrativo al punto che, la problematica del consumo della sostanza dei figli potrebbe anche rimanere irrisolta. Il calcolo con il solo computo dei redditi della sostanza si presenta come segue:

FABBISOGNO

105   Contributo assicurazione malattia                     1512

111   Pigione lorda annua                           4800     

134   Pigione ammessa                                              4800

130   Fabbisogno vitale                                             31380

TOTALE FABBISOGNO (1)                                                          37692

SOSTANZA

200   Libretti di risparmio e di deposito                       3229

208   Altri fattori della sostanza                                 15000

222   Parte sostanza non computabile    55000

TOTALE SOSTANZA (2)                                                                      0

REDDITO                                                                 22320

300   Reddito da attività dipendente                          11243

312   Interessi da libretti risparmio e deposito          12000

315   Alimenti                                                               4392

318   Assegno di base                             

TOTALE REDDITO (3)                                                                  49955

CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE               

Importo massimo erogabile per anno:                                           11708

Assegno annuo: 37692 (1) - 49955 (3):                                                0

Assegno mensile (1/12 assegno annuo):                                            0

In conclusione la Cassa, pur ribadendo la computabilità della sostanza e reddito della sostanza, chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere i ricorsi perché la decisione di rifiuto dell'assegno dal 1. giugno 2001 e l'ordine di restituzione di fr. 3'903.-- si giustificano già con il solo computo del reddito della sostanza." (Doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è da un lato la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di fr. 3'903.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° novembre 1999 al 31 maggio 2001. Dall'altro il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a decorrere dal 1° giugno 2001.

                                         A) Ricorso contro l'ordine di restituzione

                               2.2.   L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più

                                             tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.3.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1 gennaio 1998 e applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

                                         Per la lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

                                         In una sentenza del 9 febbraio 1999 in re B.J, cresciuta in giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni integrativi.

                                         In materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).                                                          

                                         E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).

                                         In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.

                                         Di regola la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).

                                         Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta corte federale in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).

                               2.4.   Per l’art. 29 LAF

"  1L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2Il regolamento disciplina i particolari.

  3L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

"  1Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.5.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.6.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 RegLAF:

"  1In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.8.   A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente il fatto che il padre dei suoi due figli, ___________, non abiti più con loro "da oltre tre anni", l'inizio della sua attività lavorativa presso la ________ dal 1° novembre 1999 e la vendita, il 14 gennaio 2000, della proprietà fondiaria dei figli (cfr. doc. _).

                                         L'assicurata non ha contestato la circostanza di non aver informato l'amministrazione, bensì ha affermato che la sua situazione economica non è comunque cambiata. Infatti il suo stipendio è particolarmente basso e l'importo ricavato dalla vendita dei fondi è stato bloccato dall'autorità tutoria fino alla maggiore età dei figli (cfr. consid. 1.3.).

                                         Al riguardo va ricordato che giusta gli art. 41 LAF e 70 Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale dei "cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.6.).

                                         Inoltre l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:

"  ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

                                         Pertanto a giusto titolo l'amministrazione, già solo per il fatto di essere venuta a conoscenza del cambiamento intervenuto nella situazione familiare dell'insorgente e del suo nuovo impiego, ha effettuato dei nuovi conteggi, tenendo conto in primo luogo di una famiglia monoparentale con due figli, e non di una famiglia biparentale come risultava dalle precedenti decisioni (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e in secondo luogo del reddito da attività dipendente percepito dall'assicurata dal 1° novembre 1999.

                                         Dagli atti di causa risulta, infatti, che la ricorrente ha iniziato a lavorare il 1° novembre 1999 presso la __________ percependo uno stipendio annuo, al netto dei contributi sociali, di fr. 22'320.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Tale guadagno è più elevato sia di quanto essa percepiva nel 1998 lavorando a tempo parziale, e meglio fr. 9'804.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), che dell'importo di fr. 8'583.-- versatole a partire dal mese di giugno 1998 dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               2.9.   Per quanto concerne la sostanza di proprietà dei figli in ragione di 1/2 ciascuno e il reddito da sostanza mobiliare, ottenuto dopo la vendita dei fondi avvenuta il 14 gennaio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), va osservato che il computo o meno di queste voci rileva dal diritto concernente gli effetti della filiazione, il quale si definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50; SZS 2000 pag. 536).

                                         Secondo costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).

                                         Per quanto concerne l'impiego della sostanza e dei relativi redditi da parte dei genitori si deve, perciò, fare riferimento alle disposizioni in merito del CC (cfr. SZS 2000 pag. 536 applicato in casu per analogia).

                                         Ora, giusta l'art. 319 CC

"  1I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica.

2L'avanzo spetta alla sostanza del figlio.

                                         L'art. 320 CC prevede:

"  1Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti.

2Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità tutoria può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.

                                         L'art. 321 CC enuncia:

"  1I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.

2L'amministrazione di questi beni da parte dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all'atto della liberalità.

                                         Ai sensi dell'art. 319 CC i genitori possono pertanto utilizzare i redditi della sostanza del figlio minorenne per il suo mantenimento, la sua educazione e formazione, indipendentemente dalla loro situazione economica, a meno che la liberalità sia stata accordata al figlio perché frutti interesse o come libretto di risparmio o alla precisa condizione che i genitori non l'utilizzino (cfr. art. 321 cpv. 1 CC).

                                         L'impiego dei redditi del patrimonio del figlio da parte dei genitori facilita di conseguenza l'adempimento del loro obbligo di mantenimento.

                                         Se i redditi della sostanza del figlio non sono necessari per il mantenimento dello stesso e se i genitori non hanno sufficienti mezzi per far fronte in modo adeguato alle spese dell'economia domestica, essi possono essere impiegati sussidiariamente e secondo equità per le necessità dell'economia domestica.

                                         Nel caso in cui ai genitori non occorrano questi redditi, l'eccedente aumenta il patrimonio del figlio (cfr. art. 319 cpv. 2 CC).

                                         La sostanza del figlio può essere per contro impiegata eccezionalmente e soltanto per il mantenimento, l'educazione e la formazione del figlio, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria (cfr. art. 320 cpv. 2CC). I prelievi di sostanza presuppongono che le altre risorse finanziarie del figlio siano insufficienti e che i genitori siano impossibilitati a provvedere alle sue spese. L'autorità tutoria fisserà l'importo e la frequenza dei prelievi. La sostanza non può tuttavia essere destinata retroattivamente alle spese di mantenimento.

                                         Non è invece subordinato al consenso dell'autorità tutoria l'impiego per il sostentamento del figlio di versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni. Questi versamenti, infatti, hanno, direttamente o indirettamente, lo scopo di sopperire ai bisogni del figlio (cfr.DTF 111 II 410, C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 28.06 segg.; P. Meier/M. Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, Fribourg 2002, n. 427 segg.; B. Schneider, Effets de la filiation, in FJS N. 334).

                                         Nell'evenienza concreta __________ e __________ erano proprietari di due particelle, ricevute in donazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), site una nel comune di __________ (N. __________) e l'altra nel comune di __________ (N. __________). Con atto notarile del 14 gennaio 2000 e dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall'autorità tutoria di __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), essi, rappresentati dal loro curatore, hanno venduto i due fondi per l'importo di fr. 780'000.--.

                                         Fr. 160'000.-- sono stati versati a ciascun figlio, mentre il resto dell'importo è servito per saldare i debiti contratti per la costruzione, sul mappale N. __________, di un'abitazione non terminata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Con risoluzione del 17 dicembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha stabilito che il curatore avrebbe dovuto vincolare gli importi percepiti dai minori, depositandoli su conti nominativi di un istituto bancario di suo gradimento. E' stato inoltre deciso che i due minori non potranno in ogni caso disporre di tale denaro se non dopo la raggiunta maggiore età. Ogni eventuale operazione che dovesse avvenire entro la citata data dovrà ottenere l'autorizzazione espressa da parte della Delegazione tutoria (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), corrispondente dal 1° gennaio 2001 alla Commissione tutoria regionale ai sensi della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele.

                                         Il 4 aprile 2000 la Delegazione tutoria ha poi deliberato che i rispettivi importi di fr. 160'000.-- avrebbero dovuto essere depositati presso la __________ e investiti ciascuno in obbligazioni di cassa per fr. 150'000.-- e tramite l'acquisto di un libretto di risparmio di fr. 10'000.-- per figlio (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Di conseguenza per ciascun figlio sono state acquistate delle obbligazioni di cassa per fr. 150'000.-- ed è stato aperto un libretto di risparmio di fr. 10'000.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Come menzionato sopra, giusta gli art. 319 e 320 CC i genitori possono utilizzare i redditi della sostanza dei figli per il loro mantenimento, la loro educazione e istruzione e secondo equità anche per le necessità dell'economia domestica. Per poter usufruire anche della sostanza di proprietà dei figli, il cui impiego è destinato a sopperire soltanto al mantenimento del figlio, occorre invece l'autorizzazione dell'autorità tutoria.

                                         Inoltre l'art. 321 CC sancisce che i genitori non possono impiegare i redditi della sostanza che i figli hanno ricevuto sotto questa espressa condizione o che fu data loro per fruttare interesse o come libretto di risparmio.

                                         Nel caso di specie risulta dagli atti che le due particelle di __________ e di __________ sono state donate ai figli dell'assicurata nel 1996 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Si trattava di due mappali a coltivo vignato. Sulla part. __________ l'assicurata aveva commissionato la costruzione di un'abitazione mai terminata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         In simili condizioni questa Corte deve concludere che i due mappali non sono stati donati a __________ e __________ perché fruttassero interesse. Del resto l'assicurata non ha mai sostenuto tale tesi.

                                         Di conseguenza occorre concludere che i redditi maturati sulla sostanza mobiliare dei figli, ricavata dalla vendita dei due fondi, possono essere impiegati dall'insorgente per il mantenimento dei suoi figli, visto, per di più, che un genitore può utilizzare i redditi della sostanza dei figli a prescindere dalle sue condizioni economiche.

                                         L'impiego degli interessi per far fronte alle necessità dell'economia domestica secondo l'equità, deve essere invece negato, poiché come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.16.; 2.17.), la situazione finanziaria dell'assicurata non può essere definita precaria.

                                         Per quanto riguarda la sola sostanza di proprietà dei figli, non si tratta di versamenti a tacitazione o risarcimenti ex art. 320 cpv. 1 CC, per cui l'impiego per il mantenimento dei figli è subordinato all'autorizzazione dell'autorità tutoria. Emerge dalla documentazione agli atti che l'assicurata non ha mai inoltrato una tale richiesta alla competente autorità. Inoltre, considerata la condizione economica generale dell'assicurata, la quale dispone di un salario netto mensile di fr. 1'852.--, degli assegni di base, degli alimenti versati dal padre dei figli e dei redditi della sostanza di __________ e __________, l'autorità tutoria avrebbe verosimilmente respinto la domanda di utilizzare il capitale dei figli.

                                         Oltre che per i motivi esposti al consid. 2.8, il calcolo dell'assegno integrativo andava dunque rivisto, anche perché l'assicurata, dopo la vendita nel mese di gennaio 2000 dei due mappali di _________ e di _________, poteva beneficiare anche dei redditi della sostanza dei suoi figli.

                                         Risulta infatti chiaramente che si sono realizzati dei cambiamenti importanti della composizione della famiglia _________ e del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF; consid. 2.4.), che hanno diminuito le relative spese riconosciute, visto che la famiglia è ora costituita da un solo genitore e da due figli, ma che hanno aumentato i redditi dell'insorgente rispetto a quelli della sola assicurata - ovvero senza considerare le entrate dell'allora convivente - computato nei precedenti provvedimenti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         In simili condizioni, dunque, la ricorrente ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.

                             2.10.   Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.

                                         L'assicurata, come visto sopra (cfr. consid. 2.8, 1.3.), ha contestato il computo della sostanza mobiliare ricavata dalla vendita delle particelle di proprietà dei figli in quanto è bloccata fino alla maggiore età di _______ e ________.

                                         Come appena esposto (cfr. consid. 2.8.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.

                                         Di conseguenza nei conteggi va considerato il guadagno percepito dall'insorgente presso la _________ dal 1° novembre 1999.

                                         L'assicurata ha percepito un salario mensile lordo di fr. 2'000.-- per dodici mensilità. Dedotti gli oneri sociali annualmente le venivano versati fr. 22'320.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), come del resto indicato dalla Cassa nei nuovi conteggi (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                             2.11.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione della LPC il 1° gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicem-bre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i co-niugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che dan-no diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.-. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Ai conteggi relativi al 1999 e al 2000 si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000.

                                         In concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27 LAF; consid. 2.2.), il fabbisogno vitale della famiglia _______, formata dalla madre e dai due figli ________ e _______, è pari a fr. 30'520.--, come riconosciuto dall'amministrazione.

                                         Per il calcolo concernente il 2001 invece sono determinanti i nuovi limiti adeguati all'anno 2001. Il fabbisogno vitale computato dalla Cassa di fr. 31'380.-- è quindi corretto (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                             2.12.   Per quanto riguarda l'importo conteggiato a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         Nel caso di specie dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr. 3'000.--, mentre le spese accessorie ammontano a fr. 1'800.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Complessivamente il canone annuo è pari a fr. 4'800.--. Essendo tale somma inferiore al massimo riconosciuto sia per il 1999/2000, che per il 2001, la Cassa ha correttamente computato a titolo di pigione l'importo di fr. 4'800.--.

                             2.13.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.

                                         Come indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.

                                         Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).

                                         Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (cfr. art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nel caso in esame la Cassa, nei conteggi volti a stabilire quale assegno integrativo l'assicurata avrebbe oggettivamente dovuto percepire, ha conteggiato un premio al netto dei sussidi di fr. 1'611.-- per il 1999 e il 2000 e di fr. 1'512.-per il 2001 (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Alla luce della documentazione agli atti tali importi risultano corretti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                             2.14.   Come rilevato al consid. 2.3., secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

                                         Nel caso in esame l'assicurata sul formulario relativo alla "Revisione degli assegni familiari anno 2001" ha indicato di ricevere dal padre dei suoi figli fr. 1'000.-- mensili brevi manu (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Inoltre con scritto 2 agosto 2001 ha informato la Cassa che da poco più di un anno ___________ le versava regolarmente la somma di fr. 1'000.-- al mese (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), pari a fr. 12'000.-- annui.

                                         Emerge poi dagli atti che già nel 1998 e nel 1999 il padre di ________ e ________ ha corrisposto alla ricorrente l'importo di fr. 12'000.-- annui per i figli (cfr. doc. _, dichiarazione d'imposta 2001/2002, doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dalla dichiarazione d'imposta 2001/2002 si evince, tuttavia, che nel 2000 l'insorgente ha percepito a titolo di alimenti soltanto fr. 9'000.- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Non risulta però che l'assicurata abbia in qualche modo tentato di ottenere gli alimenti non pagati relativi ad alcuni mesi del 2000.

                                         Questo comportamento, sulla base della legge e della giurisprudenza (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. h, consid. 2.3.), deve essere interpretato come una rinuncia a delle entrate a cui essa ha diritto.

                                         Va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.

                                         Dalla documentazione all'incarto emerge che il padre di ________ e ________ esercitava, perlomeno nel 1998, un'attività lavorativa indipendente con un reddito di fr. 24'000.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).         

                                         Di conseguenza, ci si deve chiedere se gli alimenti dovuti sono da considerare oggettivamente irrecuperabili (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tuttavia, a parte il primo trimestre del 2000, ____________ ha sempre provveduto al pagamento degli alimenti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Mancando delle attestazioni ufficiali che comprovino la reale impossibilità economica del padre di far fronte al suo obbligo di mantenimento, questo Tribunale applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che non è dimostrata l'irrecuperabilità obiettiva degli alimenti (cfr. consid. 2.3.; in particolare Pratique VSI 1995 pag. 51 segg.).

                                         Gli alimenti di fr. 1'000.-- mensili, corrispondenti a fr. 12'000.-- annui per i due figli, devono dunque essere computati nei calcoli dell'assegno integrativo relativi al 1999, al 2000 e al 2001, come correttamente effettuato dalla Cassa.

                             2.15.   Per quanto attiene agli assegni di base, correttamente nei provvedimenti contestati è stato tenuto conto di un assegno di base annuale di fr. 4'392.-- (cfr. doc. _ inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66).

                                         L'assicurata, infatti, percepisce un assegno di base per ________ e un assegno di base per _________, ciascuno di un importo pari all'ammontare massimo erogabile, corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF; doc. _).

                             2.16.   Come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), l'assicurata ha il diritto di impiegare i redditi della sostanza dei figli per il sostentamento dei medesimi, indipendentemente dalla sua situazione economica.

                                         Nel calcolo relativo ai mesi di novembre e di dicembre 1999 non può essere computato il reddito della sostanza dei figli, poiché le due particelle, che non fruttavano redditi, sono state vendute soltanto nel mese di gennaio 2000.

                                         Va poi precisato che l'importo di fr. 160'000.-- per figlio è stato versato sui loro rispettivi conti nel mese di febbraio 2000 e le obbligazioni di cassa sono state emesse il 22 marzo 2000 (cfr. doc _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Pertanto nel mese di gennaio 2000 la sostanza dei figli non ha maturato nessun interesse da conteggiare.

                                         In ogni caso ciò è irrilevante ai fini della presente vertenza, in quanto i redditi per il 1999 e il 2000 ammontano a fr. 38'712 (fr. 22'320.-- + fr. 4'392.-- + fr. 12'000.--) e quindi sono più elevati delle spese riconosciute, pari sia nel 1999 che nel 2000 a fr. 36'931.-- (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Risulta dagli atti che nel mese di febbraio 2000 l'importo di fr. 160'000.-- di ogni figlio era depositato su un proprio conto corrente, il cui interesse era dell'1% (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal mese di marzo 2000, la somma di fr. 150'000.-- per figlio è stata investita in obbligazioni di cassa al 3.5% e con i rimanenti fr. 20'000.--, dedotte le spese, è stato aperto un libretto di risparmio per figlio di fr. 9'500.-ciascuno (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Questa Corte può esimersi dal calcolare precisamente gli interessi maturati nel mese di febbraio 2000, per il periodo dal mese di marzo al mese di dicembre 2000 e per il lasso di tempo dal 1 ° gennaio 2001.

                                         I redditi di fr. 38'712.--, sia per il 2000 che per il 2001, superano infatti in ogni caso le spese riconosciute di fr. 36'931 per il 2000 e di fr. 37'692.-- per il 2001 (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                             2.17.   Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che per il periodo dal 1° novembre - 31 dicembre 1999, per l'anno 2000 e per il lasso di tempo a decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono dovuti alla ricorrente degli assegni integrativi.

                                         Di conseguenza l'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a critiche nemmeno per quanto attiene alla sua quantificazione.

                                         Il TCA, pertanto, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni integrativi erogatile e vista la correttezza dell'importo chiesto in restituzione, deve confermare l'ordine di restituzione del 1° febbraio 2002.

                                  B)   Ricorso contro la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° giugno 2001.

                             2.18.   Quando nel mese di febbraio 2002 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al periodo dal 1° giugno 2001, essa ha agito nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).

                                         Essendo intervenuti, nella situazione familiare ed economica dell'assicurata, dei notevoli cambiamenti, ovvero la fine della convivenza con il padre di ________ e ________, l'inizio dell'attività lavorativa presso la ________ e la vendita dei due fondi di ________ e di ________ di proprietà dei figli (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), essa ha proceduto ad adeguare gli assegni alla nuova situazione(cfr. art. 29 LAF e 35 Reg.LAF, consid. 2.4.).

                                         Come più volte ribadito, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno (cfr. consid. 2.8., 2.10.).

                                         Pertanto tra i redditi deve essere computato il guadagno percepito dalla ricorrente presso la ________, il quale ammonta, come visto sopra (cfr. consid. 2.10.), a fr. 22'320.--.

                                         L'amministrazione nel provvedimento contestato ha quindi a ragione conteggiato questo importo (cfr. doc. _).

                             2.19.   Per quanto riguarda l'importo del fabbisogno, della pigione, del premio della cassa malati, degli assegni di base e degli alimenti versati da __________, va osservato che il calcolo effettuato dalla Cassa è corretto. Vale infatti quanto esposto in merito al ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13.; 2.14.; 2.15.).

                             2.20.   Per quanto concerne sia l'impiego degli interessi maturati sulla sostanza mobiliare di proprietà dei figli dell'insorgente per il loro mantenimento e il relativo ammontare per il 2001, che l'eventuale utilizzo di parte della sostanza stessa, questa Corte rimanda a quanto indicato al consid. 2.9.

                                         Va comunque ricordato che già omettendo il computo dei redditi della sostanza, l'assicurata non ha diritto a un assegno integrativo, poiché anche per il periodo a partire dal 1° giugno 2001 i redditi della famiglia ________ di fr. 38'712.-- (fr. 22'320.-- + fr. 4'392.-- + fr. 12'000.--) sono più elevati delle spese riconosciute di fr. 37'692.-- (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza anche la decisione del 1° febbraio 2002 che rifiuta l'erogazione di un assegno integrativo a decorrere dal 1° giugno 2001 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2002 39.2002.21 — Swissrulings