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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2002 39.2001.70

September 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,389 words·~32 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00070-71   DC/cd

Lugano 30 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 20 novembre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

le decisioni del 25 ottobre 2001 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 25 ottobre 2001, con effetto dal 1° luglio 1999, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore del figlio __________, nato il 24.12.1992 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                                         Con ulteriore provvedimento, pure emesso il 25 ottobre 2001, la Cassa ha rifiutato di accordare all'assicurata un assegno integrativo a partire dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _ inc. 39.01.71).

                                         A motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 20 novembre 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha impugnato le decisioni della Cassa, argomentando:

"  (…)

2. Alla decisione non sono allegati documenti.

I dati che sono stati esposti nella decisione di rifiuto non sono per nulla corretti, e ciò in particolare per quanto concerne il reddito e le entrate.

La signora __________ non è assolutamente a conoscenza di questi documenti.

Si chiede cortesemente di poter prendere visione del relativo incarto, sulla base del quale sono stati effettuati questi calcoli.

Prove: c.s.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. I coniugi __________ ed __________ hanno un'unica partita fiscale.

Il signor __________ ha lavorato fino al giugno 1998 presso la macelleria __________.

La stessa è purtroppo fallita e l'attività si è conclusa alla fine del 1998.

Dal giugno 1998 il signor __________ ha percepito un'indennità di malattia di fr. 140.00 al giorno.

Nel 2001 ha percepito un'indennità di malattia soltanto per i mesi di giugno e luglio 2001, e meglio come risulta dall'attestazione della Cassa di compensazione AVS dei macellai 30 ottobre 2001.

Prove :

⇒documenti

⇒richiamo documenti

2. La moglie nel 1999 e 2000 non svolgeva nessuna attività.

Ha iniziato un'attività presso il Comune di __________, quale ausiliaria, per lavori di pulizia a partire dal 1. gennaio 2001.

    E' pertanto impossibile che le entrate dei coniugi siano state di

    fr. 72'059.00 per il periodo assegno mensile 01.07.1999, di

fr. 75'633.00 "per il periodo assegno mensile" 1.06.2000 (recte. 01.01.2000), di fr. 94'151.00 addirittura per il "periodo 01.01.2001", di fr. 78'851.00 per il periodo 01.06.2001.

Prove: c.s.

3. Il signor __________ non ha nessuna entrata quale attività di indipendente di fr. 48'000.00.

                                                                           Il calcolo pertanto è completamente errato, e non può essere considerata una somma di fr. 94'151.00 per il reddito.

                                                                           Si chiede di conseguenza che vengano rivedute tutte le decisioni per il periodo sopra indicato, e nel senso dei considerandi sopra esposti.

Prove: c.s.

4. La signora __________ si trova in precarie condizioni economiche, così pure il marito, ed hanno concretamente delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

                                                                           Si chiede che alla stessa le venga concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria." (cfr. doc. _)

                               1.3.   L'avv. __________, il 22 novembre 2001, ha inviato al TCA copia della dichiarazione della __________, dalla quale risulta che dal 30 giugno 1998 non sono state corrisposte indennità giornaliere per malattia al signor __________ (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).

                               1.4.   Con risposta 31 gennaio 2002 la Cassa ha proposto di respingere i gravami con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Prima di entrare nel merito delle contestazioni, la Cassa non può esimersi dal constatare che la verifica incrociata dell'incarto disoccupazione, dell'incarto AI e dell'incarto fiscale testimoniano di una situazione economica poco chiara sulla sua effettiva consistenza. II marito della ricorrente da più di due anni si dibatte con una malattia che ne ha minato la capacità lavorativa.

Tuttavia questa situazione non ha impedito al marito della ricorrente di espletare un'attività lucrativa indipendente svolgendo qualche "lavoretto" che negli anni 1999 e 2000, sono dati che il signor _______ ha trasmesso al fisco, gli ha consentito di conseguire redditi per fr. 36'000.- all'anno (cfr. dichiarazione d'imposta 2001/02).

Dai documenti in nostro possesso sono rilevanti i seguenti punti determinanti:

a) periodo dal 1. luglio 1999 al 31 dicembre 1999

In questo periodo il marito della ricorrente percepiva un'indennità giornaliera di disoccupazione al 50 % e svolgeva qualche lavoretto che gli consentiva un reddito di fr. 36'000.- all'anno. Il fisco ha corretto questo reddito da attività indipendente da fr. 36'000.- a fr. 48'000.- non credendo alla dichiarazione d'imposta del signor __________. Secondo il parere della Cassa, le ragioni di questa mancata accettazione della dichiarazione fatta sono esclusivamente da addebitare al signor ________ che nulla ha detto al fisco dell'indennità di disoccupazione percepita. Un fatto assodato è che nessun contribuente dichiara di aver

conseguito un reddito di fr. 36'000.- se ciò non corrispondesse al vero. La Cassa è vincolata dall'accertamento fiscale e dal fatto che il signor __________ non ha contestato la notifica d'imposta; in ogni caso anche qualora si volesse prendere per buona la dichiarazione fiscale di fr. 36'000.- di reddito aziendale, i fabbisogno totale della famiglia (fr. 50'805.-) risulterebbe ampliamente coperto dai redditi

(fr. 60'059.-).

b) periodo dal 1. gennaio 2000 al 31 dicembre 2000

Per quanto attiene il reddito da attività lucrativa indipendente del signor __________ valgono le stesse considerazioni fatte per il periodo dal 1. luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Per questo periodo sono stati accertati i redditi della moglie leggermente superiori all'anno 1999 e un'indennità giornaliera di disoccupazione leggermente superiore percepita dal signor _______. Anche per questo periodo prendendo per buona la dichiarazione fiscale del signor __________ il fabbisogno totale risulterebbe abbondantemente superato dai redditi disponibili (fr. 47'231.- e

fr. 63'633.-)." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 15 febbraio 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso a questa Corte un certificato medico del 14 febbraio 2002 del Dr. med. __________ e ha rilevato:

"  in relazione alla risposta dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il

signor __________ tiene a precisare quanto segue, e ciò soprattutto per il periodo 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2001.

Non vi è stato nessun inizio di attività indipendente nel campo della sicurezza. Non è stata concessa la necessaria autorizzazione da parte della competente Autorità - Sezione dei permessi sig. __________.

Durante questo periodo non ha effettuato nessuna attività.

Il signor __________ o tiene ancora a sottolineare che è inabile al lavoro, purtroppo, dal 30 giugno 2001 e meglio come attestato dal dottor __________ per la malattia, e che già in precedenza ha avuto gravi problemi di salute.

Dovrebbe verosimilmente anche essere operato al cuore."

(cfr. doc. _)

                                         L'avv. __________, il 21 febbraio 2002, ha inviato al TCA il certificato relativo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione concernente l'anno 2001 (cfr. doc. _).

                               1.6.   Il 27 febbraio 2002 la Cassa ha informato questo Tribunale di non avere ulteriori osservazioni da formulare, in merito al doc. _, oltre a quanto già comunicato con la risposta di causa del 31 gennaio 2002 (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione, il 1° marzo 2002, relativamente al doc. _ ha dichiarato:

"  abbiamo ricevuto la vostra lettera del 26 febbraio 2002 e vi

informiamo che la nostra Cassa non ha ulteriori osservazioni da formulare in quanto il calcolo dell'assegno integrativo tiene conto delle indennità di disoccupazione percepite dal signor ________ (fino a maggio 2001)." (cfr. doc. _)

                               1.7.   L'11 marzo 2002 il rappresentante dell'assicurata ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. _).

                               1.8.   Il 7 giugno 2002 il TCA ha assegnato all'avv. __________ un termine di 10 giorni per trasmettere il certificato municipale, per esaminare gli atti degli incarti e per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).

                                         Questa Corte, Il 21 giugno 2002, ha concesso al patrocinatore dell'assicurata la proroga richiesta del termine fissato fino al 14 luglio 2002 (cfr. doc. _).

                                         Il 26 luglio 2002 l'avv. __________ ha inviato il certificato municipale del Comune di __________, secondo cui l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria non può essere accolta (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                   b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 e dal 1° gennaio 2000.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:

  b) ha la custodia del figlio;

  c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L’art. 27 LAF prevede altresì che

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.4.   A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a

                                         fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.5.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) …

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono:

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.6.   Nell'atto di ricorso l'assicurata ha contestato gli importi computati dalla Cassa a titolo di reddito da attività dipendente e indipendente. Essa ha precisato che nel 1999 e 2000 non ha mai lavorato e che la sua attività presso il Comune di __________ è iniziata soltanto il 1° gennaio 2001. Il marito poi non avrebbe conseguito un guadagno da attività indipendente di fr. 48'000.-- (cfr. consid. 1.2.).

                                         Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

                                         L'art. 29 LAF enuncia inoltre:

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         L'art. 35 Reg.LAF prevede:

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.

                                         Infatti se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7005).

                                         Per fissare l'importo del reddito da attività indipendente del marito della ricorrente la Cassa si è basata sui dati fiscali della notifica di tassazione 2001/2002. Dalla stessa emerge che l'autorità fiscale ha ritenuto un ammontare di fr. 48'000.-- (cfr. documentazione agli atti inc. 30.01.214 in materia di contributi AVS).

                                         Il TCA rileva che l'assicurata non ha inoltrato nessun reclamo contro tale notifica di imposte (cfr. doc. _; notifica imposta 2001/2002 dei coniugi _________ agli atti dell'inc. in materia di contributi AVS 30.01.214). Occorre dunque concludere che essa l'ha considerata corretta.

                                         L'amministrazione non ha peraltro considerato la notifica di tassazione 1999/2000 in quanto nel 1998 ________ era dipendente (cfr. doc. _).

                                         Dalla dichiarazione fiscale 2001/2002 dei coniugi __________ risulta inoltre che il marito dell'assicurata ha indicato di aver conseguito nel 1999 e nel 2000, esercitando un'attività indipendente, delle entrate pari a fr. 36'000.-- (cfr. doc. _).

                                         A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

                                         Questa Corte, pertanto, non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione 2001/2002 dell'assicurata.

                                         Di conseguenza a giusta ragione la Cassa ha computato nei conteggi relativi al 1999 e al 2000 l'importo di fr. 48'000.-- a titolo di reddito da attività indipendente.

                                         Inoltre va osservato che anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere fondato quanto indicato dal marito dell'insorgente nella dichiarazione di imposte 2001/2002, ovvero di aver realizzato, come indipendente, un reddito di fr. 36'000.--, il computo di tale somma nei calcoli, come verrà esposto in seguito, non modificherebbe l'esito della vertenza (cfr. consid. 2.10.).

                               2.7.   Il marito dell'assicurata, nel mese di maggio 1999, ha aperto un termine quadro di riscossione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione della durata di due anni. Egli si è comunque annunciato per il collocamento al 50% (cfr. doc. _).

                                         L'applicazione del tasso di conversione di 21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI) all'importo dell'indennità giornaliera lordo permette di ottenere globalmente sull'arco dell'anno, l'importo massimo indennizzabile, tenuto conto che ogni settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di disoccupazione (5 indennità giornaliere X 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese X 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250).

                                         Nel caso di specie, per il 1999, risulta dal certificato concernente le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, pagate dalla relativa cassa direttamente all'assicurato, che dal mese di maggio al mese di dicembre 1999 ad ___________ sono stati versati, al netto dei contributi sociali, fr. 10'081.-per 160 giorni di disoccupazione controllata (cfr. doc. _). Pertanto l'indennità giornaliera media percepita ammontava a fr. 63.-- netti.

                                         Di conseguenza l'importo di fr. 16'406.-- (fr. 63.-- X 21,7 X 12 mesi) considerato dall'amministrazione, è corretto.

                                         Nel 2000 l'importo dell'indennità giornaliera lordo corrispondeva a fr. 73.75 (cfr. doc. _). A giusta ragione dunque la Cassa nel calcolo tendente a verificare se l'assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, aveva diritto a un assegno integrativo ha computato l'ammontare di fr. 17'670.-- (ottenuto deducendo dall'importo lordo delle indennità giornaliere annue, pari a fr. 19'204.50, gli oneri sociali; cfr. doc. _).

                                         Dalla documentazione allegata al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge pure che l'Ufficio AI Ticino con decisione del 27 maggio 2002 ha assegnato a __________ una rendita di invalidità con effetto dal 1° luglio 1999 di fr. 2'717.--, comprensivi delle rendite completive per il coniuge e per il figlio, e di fr. 2'784.-- a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il grado di invalidità riconosciutogli è dell'80% (cfr. doc. _).

                                         Per quanto attiene al rapporto con l'assicurazione contro la disoccupazione, va osservato che l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude di principio l’idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, pag. 96, DLA 1995 pag. 174 consid. 3).

                                         Pertanto __________ avrebbe potuto avere diritto a prestazioni di entrambe le assicurazioni sociali.

                                         Comunque la rendita AI, fino al 1° gennaio 2001 di fr. 32'604.-- annui, è più elevata di quanto percepito dall'assicurazione contro la disoccupazione, per cui, anche nel caso in cui il coniuge dell'assicurata avesse avuto diritto soltanto alla rendita AI ad esclusione delle indennità giornaliere versategli sulla base della LADI, o a parte di queste prestazioni (cfr. art. 40 b OADI e DLA 1995 pag. 173) il computo di questo reddito non muterebbe l'esito della presente vertenza.

                                         Infatti, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), già solo conteggiando l'importo di fr. 16'406.--, rispettivamente di fr. 17'670.--, relativi alle indennità giornaliere percepite nel 1999 e nel 2000, la ricorrente non ha diritto agli assegni integrativi.

                                         Di conseguenza questa Corte può esimersi dall'accertare se effettivamente l'assicurazione invalidità ha versato al marito dell'assicurata delle prestazioni arretrate, se egli aveva diritto anche alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e se, in caso di risposta negativa, le prestazioni dell'AI sono state versate alla Cassa di disoccupazione in compensazione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione già percepite.

                               2.8.   Dagli atti di causa risulta che la ricorrente a partire dal 15 febbraio 1999 ha iniziato a lavorare presso una Scuola d'infanzia del Comune di __________ quale ausiliaria di pulizie supplente (cfr. doc. _ ).

                                         Dalla notifica di tassazione 2001/2002 dei coniugi _________ emerge un reddito da attività dipendente di fr. 6'919.-- (cfr. notifica imposta 2001/2002 agli atti dell'inc. 30.01.214).

                                         Dal mese di febbraio al mese di dicembre 1999 l'assicurata ha guadagnato fr. 5'035.-- al netto dei contributi sociali, che riportati su un anno corrispondono a fr. 5'754.--.

                                         L'importo conteggiato dalla Cassa nella decisione riguardante l'anno 1999 corrisponde invece a fr. 5'457.--. A mente di questa Corte trattasi di una svista manifesta, visto che nel calcolo effettuato prima di emettere il provvedimento contestato l'amministrazione ha tenuto conto di un reddito totale di fr. 72'356.--, ottenuto sommando alle altre voci (fr. 48'000.--; fr. 16'406.--; fr. 2'196.--) proprio fr. 5'754.--, e non di un reddito di

                                         fr. 72'059.-- come nella decisione del 25 ottobre 2001.

                                         Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 l'assicurata ha invece percepito fr. 7'767.-- al netto dei contributi sociali (doc. _), come stabilito dalla Cassa nella decisione concernente il 2000.

                               2.9.   Per quanto attiene agli assegni di base, va rilevato che sia nella decisione relativa al 1999, che nel provvedimento concernente il 2000 è stato computato un assegno annuale intero (cfr. doc. _ inc. 39.01.70 e doc. _ inc. 39.01.71).

                                         Tuttavia l'assicurata non percepiva gli assegni di base e il marito, essendo iscritto in disoccupazione al 50%, riceveva unicamente la metà dell'assegno intero di fr. 183.-- mensili, e meglio fr. 91.50 (cfr. art. 18 LAF; 29; 32, 69; 70, 71).

                                         Di conseguenza nei conteggi per il 1999 e per il 2000 va computato l'importo annuo di fr. 1'098.-- (fr. 91.50 X 12 mesi).

                             2.10.   Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due decisioni impugnate.

                                         Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessaire, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         A mente del TCA, considerato come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare i calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni della Cassa.

                                         Infatti, malgrado il reddito da attività dipendente relativo al 1999 e gli assegni di base sia per il 1999 che per il 2000 vadano corretti, in quanto il primo è più elevato di quello computato (cfr. consid. 2.8.) e i secondi sono in realtà inferiori agli assegni conteggiati (cfr. consid. 2.9.), i redditi determinanti restano superiori alle spese riconosciute sia per quanto riguarda la decisione relativa al 1999 (redditi di fr. 71'258.-- e fabbisogno di fr. 50'805.--), che per quanto concerne il provvedimento riguardante il 2000 (redditi di fr. 74'535.-- e fabbisogno di fr. 47'231.--).

                                         Il medesimo esito si otterrebbe se, invece di un reddito da attività indipendente di fr. 48'000.--, si computasse, come precisato dal coniuge dell'insorgente nella dichiarazione di imposte 2001/2002, un ammontare di fr. 36'000.-- (cfr. consid. 2.6.).

                                         I redditi di ___________ sarebbero comunque più elevati del suo fabbisogno sia per il 1999 (redditi di fr. 59'258.-- e fabbisogno di fr. 50'805.--), che per il 2000 (redditi di fr. 62'535.-- e fabbisogno di fr. 47'231.--).

                                         In simili condizioni dunque il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.

                             2.11.   L'assicurata nell'atto di ricorso ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.2.).

                                         Il Municipio di __________, nel mese di luglio 2002, ha espresso un preavviso negativo alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).

                                         Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.).

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"  2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale, interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio l'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito dell'indigenza (cfr. STFA del 4 luglio 2001 nella causa H., U 374/00, 375/00; STFA del 23 agosto 2000 nella causa M., U 165/99).

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).

                                         In una recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (cfr. Rep. 1990, 275).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

                                         Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n.36; per un commento cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit., pag. 485-486, n. 39, 40 e 41 con relative note).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                         Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che l'assicurata lavora tuttora presso l'asilo del Comune di _________ guadagnando circa fr. 2'200.-- netti al mese.

                                         Il marito inoltre percepisce una rendita AI di fr. 2'784.--.

                                         Pertanto il reddito complessivo della famiglia ________, formata dall'assicurata, dal marito e da un figlio, ammonta a circa fr. 5'000.-- mensili.

                                         La ricorrente deve comunque far fronte mensilmente a diverse spese, fra le quali fr. 1'900.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 350.-- per il figlio) corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbagliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Va poi computato il canone di locazione di fr. 1'400.-- al mese e i premi dell'assicurazione contro le malattie di fr. 600.-- mensili (cfr. doc. _). Si ottiene così un onere globale di fr. 3'900.--, a cui vanno ancora aggiunte le imposte.

                                         L'insorgente presenta, dunque, un'eccedenza mensile di circa fr. 800.-- (fr. 9'600.-annui), per cui, anche tenendo conto, come sopra esposto, che il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo, essa non può essere considerata indigente.

                                         In tali circostanze l'assicurata deve essere ritenuta in grado di far fronte alle spese legali.

                                         Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, il TCA deve respingere l'istanza formulata con l'atto ricorsuale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.70 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2002 39.2001.70 — Swissrulings