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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2002 39.2001.63

May 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,861 words·~29 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00063-64   rs/cd

Lugano 21 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 26 ottobre 2001 di

1. __________,  2. __________,  1.,2. rappr. da: __________,   

contro  

le decisioni del 1° ottobre 2001 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 1° ottobre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di seguito la Cassa) ha respinto con due decisioni le domande di assegno integrativo a favore dei figli __________ (31.07.1991) e __________ (18.08.2001) e di assegno di prima infanzia presentate da __________ e __________ (cfr. doc. _), argomentando:

"  (…)

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo, per il figlio, se cumulativamente:

a)   ha la custodia del figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno (art. 24 cpv. 2 LAF).

Nel presente caso, richiamato l'art. 24 cpv. 2 LAF, lei risulterebbe l'avente diritto all'assegno; nel presente caso l'Ufficio del controllo abitanti del comune di __________ ci comunica che lei risiede nel Canton Ticino dal mese di LUGLIO 2001. Pertanto la condizione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF non è adempiuta." (Doc. _)

                               1.2.   __________ e __________, il 26 ottobre 2001, tramite il loro patrocinatore, avv. __________, hanno impugnato i provvedimenti dell'amministrazione con due atti ricorsuali distinti di identico tenore, nei quali postulano:

"  1. Il ricorso è accolto.

                                        Conseguentemente la decisione impugnata è annullata e l'incarto

                                        viene rinviato all'Istituto delle assicurazioni sociali perché abbia ad

                                        istruire l'istanza relativa alla richiesta di assegni integrativi

                                        (rispettivamente di assegni di prima infanzia) ai sensi dei

                                        considerandi.

2.   Protestate le spese e le ripetibili." (Doc. _ inc. 39.01.63 e doc. _ inc. 39.01.64)

                                         A motivazione dei propri gravami gli assicurati hanno rilevato:

"  (…)

1.      Con istanza del 5 settembre 2001 i signori __________ e __________ hanno richiesto di essere posti a beneficio dell'assegno di prima infanzia.

         Prove:   richiamo incarto dell'Istituto delle assicurazioni sociali di cui all'incarto oggetto del gravame in esito alla decisione impugnata; richiamo incarto dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di __________ ; decisione impugnata; allegati.

2.      Con decisione del 1. ottobre 2001, qui impugnata, l'Istituto delle assicurazioni sociali rigetta la domanda a motivo del fatto che, da un controllo effettuato presso l'Ufficio del controllo degli abitanti del Comune di __________, ove i signori ___________ soggiornano, non figurano risiedere che dal mese di luglio 2001.

     Detto presupposto non ossequia i disposti di cui all'art. 32 cpv. 1 LAF.

         Prove:   come sopra.

3.      I signori __________ soggiornano in Svizzera da svariati anni, segnatamente da ben oltre cinque. Vi sono giunti nel marzo del 1994, circostanza evincibile dalla copia del permesso di domicilio qui compiegato rinnovato loro nel settembre 2001 e valido sino al termine del prossimo anno.

         Nel corso del 2000, segnatamente durante l'estate, il signor __________i con la propria famiglia ha risieduto per alcuni mesi in Italia. Nel mese di novembre del medesimo anno (2000) ha fatto rientro. Da tale data risiede in Ticino ininterrottamente. Purtroppo il rinnovo amministrativo del permesso di domicilio e intervenuto soltanto nel corso del mese di luglio scorso.

         Prove:   come sopra.

4.      Nondimeno, giusta l'art. 6 della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS), il permesso di domicilio é di durata illimitata. Esso è unicamente soggetto a revoca (art. 9 LDDS). II rilascio del permesso nuovo altro non é che un rinnovo di natura amministrativa di un documento di legittimazione.

         In punto al legame effettivo con il territorio svizzero, quindi nel senso del centro dei propri interessi, non può in alcun modo essere disatteso come il signor __________, e quindi il suo nucleo famigliare, disponga nei fatti di un permesso di domicilio, e quindi di un domicilio civile in Svizzera da svariato tempo; segnatamente dal 1994, quindi tale da soddisfare i presupposti di cui all'art. 32 LAF.

         Ne discende che la decisione impugnata dev'essere riformata, nel senso che l'incarto viene riposto all'Istituto delle assicurazioni sociali perché abbia ad istruire nuovamente l'istanza ai sensi dei considerandi.

         Prove:   come sopra." (Doc. _ inc. 39.01.63 e doc. _ inc. 39.01.64)

                               1.3.   Nella sua risposta del 5 marzo 2002 la Cassa propone di respingere i ricorsi e osserva:

"  (…)

Assegno integrativo

Secondo l'articolo 24 della legge sugli assegni di famiglia (LAF) il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo, per il figlio, se cumulativamente:

a)     ha la custodia del figlio;

b)     ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)     il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno (cfr. art. 24 cpv. 2 LAF).

Assegno di prima infanzia

Secondo l'articolo 32 cpv. 1 LAF, per le famiglie biparentali, i genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno di prima infanzia, per il figlio, se cumulativamente

a)     hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b)     uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c)     il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art 24 cpv 1 lett. c).

In virtù degli articoli 29 e 46 del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF) il/i titolare/i del diritto dimostra/no di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. II domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il/i titolare/i deve/devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

Nella fattispecie, la famiglia __________ ha risieduto nel comune di ____________ sino al 30 giugno 2000 quando si è trasferita in Italia come indicato anche dal ricorrente.

II signor __________ ha fatto rientro in Svizzera il 13 novembre 2000 come risulta dalla dichiarazione del comune di __________ e dalla domanda di domicilio presentata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di __________.

II comune di __________ o precisa che la moglie ed il figlio non si sono mai annunciati nel loro comune. Dalla citata domanda di domicilio firmata dal signor __________ risulta in modo inequivocabile che è arrivato in Ticino il 13 novembre 2000 proveniente dall'Italia e che il coniuge, rispettivamente i figli sotto i 16 anni si trovano all'estero.

I coniugi __________ hanno sicuramente soggiornato all'estero per più di tre mesi, l'assenza del marito è durata dal 1 luglio 2000 al 12 novembre 2000, interrompendo così il periodo di residenza ininterrotta.

L'assenza della signora __________ è durata invece dal 1 luglio 2000 al luglio del 2001, per più di un anno.

Orbene, le condizioni di domicilio devono essere adempiute, per gli assegni integrativi dalla madre e per gli assegni di prima infanzia da entrambi i genitori.

Si chiede pertanto a codesto Tribunale di voler respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia; b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono le medesime persone, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale            assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è       inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni                                complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L'art. 28 Reg.LAF prevede

"  E' considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)."

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg.) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg.LAF, nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.

                                         L'art. 29 del Reg.LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.4.   Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 32 cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, enuncia:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Il Reg.LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che:

"  sono considerati domiciliati nel Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Secondo l'art. 46 del Reg.LAF:

"  Il titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

                                        Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

                                        In caso di interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.5.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.6.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha rifiutato agli assicurati il diritto all'assegno integrativo, fondandosi sull'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF. L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel cantone da almeno tre anni non sia realizzato, in quanto la moglie del ricorrente, ____________, è stata assente dal Ticino dal 1° luglio 2000 al mese di luglio/agosto 2001.

                                         E' applicabile infatti nella fattispecie l'art. 24 cpv. 2 LAF che prevede che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, solo la madre ha diritto all'assegno (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).

                                         A tale proposito va ricordato che in numerose sentenze il TCA ha già dichiarato la disposizione legale in questione contraria alla Costituzione federale e a quella cantonale.

                                         In particolare nella già citata sentenza del 9 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg., questo Tribunale si è così espresso:

"  Ci si deve dunque porre il quesito se il padre può essere escluso dal diritto all'assegno.

  In particolare occorre stabilire se l'art. 24 cpv. 2 LAF, secondo cui "se entrambi i coniugi hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno" rispetta o no l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale che recita:

  "Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura

  l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore."

  La  norma costituzionale citata proibisce, di principio, ai legislatori cantonali di emanare norme che contengano una disparità di trattamento fra uomo e donna: un trattamento differenziato fra uomo e donna è ammissibile soltanto se la differenza biologica o funzionale fra i due sessi esclude assolutamente una parità di trattamento (DTF 108 Ia 29 consid. 5a; DTF 114 Ia 331, ZBL 1987 pag. 170 e pag. 308 consid. 3a).

  Ogni modifica legislativa cantonale deve, dunque, tener conto di questo imperativo ancorato nell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.

  In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 4 Cost. fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

  Sotto questo profilo violano l'art. 4 Cost. fed. - oltre agli atti legislativi che  non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).

  Per ammettere una violazione dell'art. 4 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 4 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.).

  Il Consiglio di Stato, nel suo Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia ha ricordato che la precedente legge sugli assegni familiari del 24 settembre 1959, secondo il Tribunale federale, era incompatibile con l'art. 4 della Costituzione federale, nella misura in cui concedeva al solo padre il diritto all'assegno.

  Per questo a cifra 9.2. esso ha sottolineato che:

  "Il disegno di legge attua il principio della parità uomo-donna".

  A commento dell'art. 12 del Disegno di legge (l'attuale art. 11 LAF che regola l'assegno di base) il Consiglio di Stato ha poi precisato:

"  Il capoverso 1 enuncia le casistiche possibili  nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la custodia del figlio. Si evidenzia in particolare la lett. a, che concede prioritariamente il diritto all'assegno alla madre, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un'attività salariata a tempo pieno o a tempo parziale e con pari grado di occupazione: la norma non intende certo creare disparità di trattamento fra uomo e donna, bensì definire in modo chiaro ed univoco una delle due opzioni possibili."

    (cfr. Messaggio, pag. 46)

Questa disposizione della legge è stata dichiarata dal TCA  conforme alla Cost. fed. in una sentenza del 22 gennaio 1998 nella causa S.C. (per una diversa soluzione, cfr.: Pratique VSI 1997, pag. 275 relativa ad un Cantone in cui la legge attribuiva prioritariamente al marito il diritto all'assegno. Il Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone ha instaurato la soluzione che prevede il  diritto di libera scelta dei coniugi).

A proposito dell'assegno integrativo, e precisamente riguardo  all'art. 24 LAF, il Consiglio di Stato ha invece categoricamente stabilito che "nel caso in cui entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto all'assegno è la madre".

(cfr. Messaggio citato, pag. 50).

  Concretamente ciò significa che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai) avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime condizioni ha sempre diritto all'assegno.

  Secondo questo Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato,  viola l'art. 4 cpv. 2 della Cost. fed., in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale fra i due genitori che hanno in custodia il figlio.

  Visto il riserbo che il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318 seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997."

                               2.7.   Questa giurisprudenza non può che essere confermata in questa occasione: sta al legislatore trovare una soluzione adeguata al problema (cfr. STCA del 20 aprile 2000 nella causa C., inc. 39.2000.5; STCA del 1° febbraio 2000 nella causa D.L., inc. 39.1999.35; STCA del 1° aprile 1999 nella causa B.; D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 130).

                                         Il TCA si limita qui a segnalare il seguente passaggio di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 117 V 326:

"  Zwar liesse sich fragen, ob diese Zurückhaltung angesichts der Schwere des durch die Verfassungswidrigkeit entstehenden Rechtsnachteils einerseits und der überlangen gesetzgeberischen Untätigkeit anderseits noch geboten sei (KÄLIN, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 1987, S.168 ff.: grundlegend BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht, Basler Diss. 1991, S. 452 ff., 464, 468 ff.). Solche Zweifel wären umso begründeter, als sich der Gesetzgeber durch einen fallbezogenen, einleuchtend begründbaren Eingriff des Richters keine wegs am Erlass einer neuen Ordnung gehindert sähe, die den Schranken der Bundesgesetzgebung und den Grundrechten ebenso Rechnung tragen würde wie den allgemeinen verfassungsrechtlichen Prinzipien (BGE 116 V 216; vgl. auch BGE 99 Ia 637), hingegen den Rechtsuchenden im streitigen Einzelfall kaum mehr zu erfassen vermöchte (ZBI 87/1986 S. 406).

Darüber braucht hier nicht abschliessend entscheiden zu werden. Selbst wenn nämlich ein richterliches Eingreifen nicht bereits aus Gründen verschiedener Regelungsmöglichkeiten im Verein mit den andern erwähnten Gesichtspunkten entfiele, setzt hier die beschränkte funktionelle Eignung des Richters, einen Regelungsbereich grundlegend (neu) zu normieren, eine unüberwindbare Schranke." (DTF 117 V 326)

                               2.8.   Dalla documentazione agli atti risulta che i coniugi __________ hanno abitato a ____________ dal 1° febbraio 1995 al 30 giugno 2000, quando si sono recati per alcuni mesi in Italia.

                                         Il marito si è poi annunciato, dal 13 novembre 2000, presso il Comune di ___________, dove è rimasto fino al 31 agosto 2001.

                                         La moglie e il figlio però non si sono mai notificati in questo paese.

                                         Dal 31 agosto 2001 l'assicurato risulta risiedere con la famiglia nuovamente nel Comune di ___________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Con effetto dal 1° luglio 2001 entrambi gli assicurati hanno poi concluso un contratto di locazione relativo a un appartamento di 4 locali sito a ___________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Inoltre va rilevato che fino al mese di giugno 2000 la famiglia ___________ era assicurata obbligatoriamente contro le malattie presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. _). In seguito ____________ e il figlio _________ si sono riassicurati presso la ____________ a partire dal 1° luglio 2001, mentre il marito dal 1° giugno 2001 (cfr. doc. _).

                                         Gli insorgenti dal canto loro, nell'atto ricorsuale, indicano unicamente che nel corso dell'estate 2000 ____________ con la propria famiglia ha risieduto alcuni mesi in Italia e che nel mese di novembre 2000 il ricorrente è rientrato in Svizzera, dove è rimasto ininterrottamente (cfr. consid. 1.2.).

                                         Nulla è stato precisato riguardo alla moglie e al figlio.

                                         Il 19 novembre 2001, l'avv. _________, rispondendo a delle precise domande postegli dalla Cassa, ha dichiarato che l'assicurato, al rientro in Svizzera nel mese di novembre 2000 era con la moglie e il figlio (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         A tale proposito va rilevato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I76/00; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Il principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         In questo contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr.  STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, pag. 3).

                                         Nel caso di specie gli assicurati non hanno comprovato in nessun modo il rientro in Ticino di ____________ e del figlio _________, unitamente al marito, a far tempo dal 13 novembre 2000.

                                         Questo Tribunale deve dunque concludere, sulla base degli atti ufficiali all'incarto e in applicazione dell'abituale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. (cfr.RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che la ricorrente e il figlio maggiore sono tornati a vivere nel Cantone Ticino al più presto a decorrere dal mese di luglio 2001.

                                         In conclusione dunque ___________ non può far valere un periodo di residenza abituale di almeno tre anni in Ticino e beneficiare dell'assegno integrativo.

                                         Per inciso va comunque segnalato che anche se si potesse dimostrare che l'assicurata è rientrata con il marito in Svizzera dal 13 novembre 2000, essa non avrebbe diritto all'assegno integrativo. Infatti il periodo di carenza di tre anni in Ticino è in ogni caso stato interrotto per più di tre mesi sull'arco di un anno, e meglio per quattro mesi e mezzo - dal 1° luglio al 13 novembre 2000 - (cfr. art. 29 cpv. 2 Reg.LAF; consid. 2.3.; 2.8.). Non esistono poi in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97, D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 131; per un caso in cui i motivi di forza maggiore sono stati ammessi cfr. RDAT II-2001 pag. 104 segg.).

                               2.9.   A titolo abbondanziale va rilevato che già nel Messaggio dell’11 novembre 1998 relativo ad una modifica della legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1998, il Consiglio di Stato aveva proposto di sanare l’incostituzionalità della norma modificando l’art. 24 cpv. 2 LAF nel senso che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto è il padre o la madre.

                                         Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia la proposta appena menzionata è stata rivista, in quanto il nuovo assetto legislativo suggerito non prevede più la custodia (bensì la coabitazione con il figlio ) quale condizione del diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia.

                                         Il Consiglio di Stato ha così proposto che nel caso in cui il figlio coabita (cioè vive) con entrambi i genitori, il diritto all'assegno integrativo spetti al padre o alla madre, a dipendenza di quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di carenza. Ciò non esclude che se entrambi i genitori adempiono i necessari requisiti, possano entrambi essere titolari del diritto (cfr. p.to 4.3.5. del Messaggio; nuovo art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 del disegno di legge concernente la modifica della LAF).

                                         Il Consiglio di Stato ha inoltre proposto di aumentare il "periodo di interruzione" ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi. Esso sarà indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere un'assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore; malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto (cfr. p.to 4.3.4.3.4. del Messaggio; nuovi art. 25a e 33a del disegno di legge concernente la modifica della LAF).

                             2.10.   Per quanto attiene all'assegno di prima infanzia, va osservato che il chiaro tenore della legge prevede all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF che entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere diritto all'assegno (cfr. consid. 2.4.).

                                         Nel caso di specie _____________, come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), è rientrata nel nostro Cantone soltanto nel mese di luglio 2001, mentre il marito, risiedendo dal 1° luglio al 13 novembre 2000 in Italia (cfr. consid. 2.8.), ha comunque interrotto il periodo di carenza di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino per un periodo superiore ai tre mesi, senza che fossero realizzati motivi di forza maggiore atti a giustificare l'assenza dal Ticino (cfr. art. 46 Reg.LAF).

                                         In simili condizioni occorre concludere che i coniugi __________ non adempiono il presupposto enunciato all'art. 32 cpv. 1 lett.a LAF e quindi non hanno diritto all'assegno di prima infanzia (cfr. STCA del 14 giugno 2000 nella causa M., inc. 39.2000.8).

                             2.11.   Giova in ogni caso segnalare che nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia il Consiglio di Stato ha proposto che la condizione del "doppio" periodo di carenza venga abolita. Tale modifica renderà peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e famiglia biparentale.

                                         Il requisito sancito dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett.a LAF crea infatti disparità di trattamento, visto che l'art. 49 Reg.LAF prevede che il genitore monoparentale che ha ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia mantiene tale diritto se viene raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non adempie il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la richiesta dell'assegno di prima infanzia è formulata da entrambi i genitori, la famiglia viene ab initio considerata quale famiglia biparentale e, quindi, soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza.

                                         Con l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di entrambi i genitori, l'art. 49 Reg.LAF andrebbe inoltre abrogato.

                                         Per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, sarà quindi sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni di domicilio in Ticino. Ovviamente le altre condizioni legali - in particolare quella del domicilio dovranno essere adempiute da entrambi i genitori (cfr. p.to 4.3.4.2 del Messaggio; nuovo art. 32 cpv. 1 lett. c del disegno di legge concernente la modifica della LAF).

                             2.12.   Gli assicurati nei ricorsi del 26 ottobre 2001 hanno indicato quali prove, oltre al richiamo dalla Cassa dell'incarto oggetto del gravame, il richiamo dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione dell'incarto relativo a _____________ (cfr. consid. 1.2.).

                                         Al riguardo va rilevato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

                                         In concreto dunque, visto che la questione relativa all'adempimento o meno del periodo di carenza di tre anni da parte degli assicurati deve essere considerata sufficientemente chiarita sulla base della documentazione agli atti, questo Tribunale rinuncia a procedere a degli ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che secondo la giurisprudenza del TCA la nozione di domicilio contenuta nella LAF va interpretata con riferimento al concetto di domicilio ai sensi del diritto civile e non in relazione al permesso di polizia degli stranieri (cfr. RDAT II-1998 pag. 28 segg.; D. Cattaneo, art. cit., pag. 129-130).

                             2.13.   Alla luce di quanto esposto sopra, le decisioni emanate dalla Cassa cantonale con le quali sono stati rifiutati agli assicurati l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia devono essere confermate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.63 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2002 39.2001.63 — Swissrulings