RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00055-56 rs/gm
Lugano 3 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
nelle cause promosse con i ricorsi del 30 agosto 2001 da
__________,
contro
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti, in particolare lo scritto del 30 agosto 2001 (cfr. doc. _) con il quale l'assicurata intendeva ricorrere contro la sospensione del versamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia a partire dal 19 aprile 2001, avvenuta tuttavia senza l'emissione di una decisione formale (cfr. doc. _);
viste le decisioni del 31 ottobre 2001 con le quali la Cassa ha rifiutato l'erogazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° maggio 2001 (cfr. doc. _);
considerato che, il 15 novembre 2001 l'assicurata ha comunicato a questa Corte di non impugnare i due provvedimenti emanati il 31 ottobre 2001 dalla Cassa e di ritirare il gravame del 30 agosto 2001 (cfr. doc. _);
rilevata la mancanza di volontà di ricorrere contro una determinata decisione formale, le cause sono divenute prive di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo