RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00053 rs/sc
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 19 luglio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 20 novembre 1997 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore del figlio __________ (7.8.1990), un assegno integrativo di fr. 463.-- con effetto dal 1° settembre 1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 1999 tale assegno è stato aumentato a fr. 470.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 15 gennaio 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 4'230.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° febbraio al 31 ottobre 2000.
A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con decisione dell'11 gennaio 2000 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo di fr. 470.-- mensili a decorrere dal 1. dicembre 1991 considerando che era persona senza attività lucrativa.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
In data 26 giugno 2000 le trasmettiamo il formulario di revisione per gli assegni di famiglia che ci viene ritornato il 17 agosto 2000. Dallo stesso abbiamo rilevato che, dal 31 gennaio 2000, è al beneficio delle indennità di disoccupazione (indennità giornaliera di fr. 101.60).
Nel consegue che per il periodo 1. febbraio 2000 al 31 ottobre 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 4'230.-- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito
dal 01.02.2000 al 31.10.2000 / 9 mesi a fr. 470.-- fr. 4'230.--
Assegno integrativo di dritto (cfr. tabella allegata):
dal 01.02.2000 al 31.10.2000 / 9 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 4'230.--
Alleghiamo inoltre la decisione negativa di assegno integrativo dal 1. novembre 2000 computando le indennità di disoccupazione. (…)" (Doc. _)
1.3. Con sentenza del 18 maggio 2001 questo Tribunale ha deciso che il ricorso 14 febbraio 2001 inoltrato dall'assicurata dinanzi al TCA, nel quale postulava il condono della restituzione degli assegni di famiglia, era irricevibile, in quanto l'amministrazione non aveva emesso una decisione in merito. Pertanto ha trasmesso gli atti alla Cassa affinché statuisse sul condono (cfr. doc. _).
1.4. Il 19 luglio 2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'iscrizione al collocamento ed il relativo versamento delle indennità di disoccupazione (fr. 101.60 al giorno).
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.5. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 16 agosto 2001, un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" Nei primi mesi dell'anno 2000, ho dovuto rivolgermi all'assistenza. Dal mese di marzo ho potuto percepire della disoccupazione.
Ho dovuto riempire diversi formulari, fotocopiare ecc… . Quando ho ricevuto il solito formulario dell'assegno integrativo, l'ho riempito come sempre, senza andar a rileggere il tutto!
Tra il '99 e il 2000 ho dovuto traslocare con mio figlio di 10 anni da __________ a __________. La convivenza con __________, mi permetteva di vivere senza pagare l'affitto. Dopo diversi litigi e pestaggi da parte sua, ero costretta a prendere in affitto un appartamento a fr. 575.-mensili, senza riscaldamenti solo 1 camino + 1 stufa a gas!
Al 3 settembre inizio la scuola esercenti della durata di 3 mesi. Costo fr. 6000.--!
Un debito in più!
Non so ancora come faremo a vivere nei prossimi mesi, dovrò ricorrere un'altra volta all'assistenza.
La mia situazione finanziaria è disastrosa. Non sono in grado di ridare l'importo da voi citato.
Chiedo un condono totale, se questo non fosse possibile, bloccate da subito il pagamento dell'assegno integrativo che percepisco dagli ultimi mesi fr. 194.--." (Doc. _)
1.6. Con risposta 24 agosto 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Dagli atti all'incarto è rilevabile che solo in occasione della revisione periodica del diritto all'assegno integrativo la signora _________ informò la Cassa d'essere beneficiaria delle indennità giornaliere di disoccupazione.
La comunicazione spontanea è tuttavia pervenuta con grave ritardo (17 agosto 2000) se si pensa che l'indennità era già percepita dal 31 gennaio 2000. L'omissione di una tempestiva comunicazione di questo importante mutamento della situazione economica ha provocato l'indebito di fr. 4'230.--.
A parere della Cassa la tardiva comunicazione è incompatibile con il riconoscimento della buona fede, soprattutto se si considera che le decisioni emanate dalla Cassa indicano l'obbligo di notificare ogni cambiamento della situazione economica." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 4'230.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° febbraio al 31 ottobre 2000.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in esame l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente a partire dal 31 gennaio 2000 ha percepito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La Cassa nel nuovo conteggio ha computato a titolo di reddito da indennità di disoccupazione l'importo di fr. 23'360.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Al riguardo va precisato che l'applicazione del tasso di conversione di 21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI; 40 OADI) all'importo dell'indennità giornaliera lordo, in casu, di fr. 101.60 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) permette di ottenere globalmente sull'arco dell'anno l'importo massimo indennizzabile, tenuto conto che ogni settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di disoccupazione (5 indennità giornaliere X 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese X 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250).
L'importo considerato dall'amministrazione di fr. 23'360.-- risulta dalla deduzione degli oneri sociali (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) dall'ammontare lordo delle indennità giornaliere annue (fr. 101.60 X 21,7 X 12 mesi).
E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia __________ dal 31 gennaio 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata sugli alimenti ricevuti, l'assegno di base, gli interessi del conto deposito e un reddito da attività dipendente di fr. 500.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore del figlio __________. Essi vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente l'inizio del percepimento delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata sostiene che non ha comunicato la nuova entrata, poiché quando si è annunciata per il collocamento ha dovuto compilare diversi formulari e allegare della documentazione fotocopiata, per cui quando ha ricevuto il consueto modulo relativo all'assegno integrativo non l'ha riletto interamente (cfr. consid. 1.5.).
Alla metà del mese di agosto 2000 la ricorrente ha trasmesso alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), dal quale si evince che l'assicurata ha percepito delle indennità giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2.11. Per quanto concerne il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2000 va osservato che, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta con le decisioni del 20 novembre 1997 e 11 gennaio 2000 trasmesse alla ricorrente, che le hanno accordato l'assegno integrativo a favore del figlio __________ e il relativo aumento, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento di domicilio;
- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.
2.12. Va, inoltre segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).
In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
" (…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr. consid. 2.7.).
Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
Dal mese di febbraio 2000, inoltre, le entrate della famiglia __________ erano aumentate di un importo superiore all'ammontare mensile degli assegni, che corrispondeva a fr. 470.-- (cfr. consid. 1.1.). Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto, già solo per questo fatto, rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13. La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato fino alla metà del mese di agosto 2000, quando ha inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), l'inizio del percepimento delle indennità di disoccupazione all'organo amministrativo competente. Pertanto essa, dal 1° febbraio al 31 agosto 2000 (si considera l'intero mese di agosto 2000, visto che giusta l'art. 38 cpv. 3 LAF l'assegno integrativo è versato al beneficiario all'inizio di ogni mese), ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza grave, per cui la buona fede non deve essere ammessa per il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2000.
2.14. Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi di settembre e ottobre 2000.
In effetti il 17 agosto 2000 alla Cassa è pervenuto il modulo concernente la revisione degli assegni familiari (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), nel quale, come visto sopra (consid. 2.10.), l'assicurata ha dichiarato di aver percepito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Nonostante tale informazione, la Cassa ha continuato a versare alla ricorrente l'assegno integrativo di fr. 470.--.
A proposito dell’obbligo di informare, sancito agli art. 30 e 41 LAF (cfr. consid. 2.4.) si rileva che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
Il TFA ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite (Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF, che in materia di restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
In concreto l'assicurata ha comunicato alla Cassa il suo nuovo reddito, costituito dalle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, alla metà del mese di agosto 2000, tramite l'invio del formulario relativo alla revisione degli assegni di famiglia. Pertanto dal mese di settembre 2000 l'amministrazione disponeva degli elementi sufficienti atti a mettere in discussione la legalità della decisione di assegnazione degli assegni integrativi dell'11 gennaio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e dunque avrebbe dovuto procedere senza indugio a stabilire l'ammontare preciso del nuovo reddito, oltre che la data di inizio del versamento delle prestazioni assicurative (per casi analoghi cfr. STCA del 24 aprile 1999 nella causa K., inc. 39.98.80; STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M., inc. 39.01.32).
Per il periodo 1° settembre - 31 ottobre 2000 deve essere di conseguenza riconosciuta la buona fede dell'assicurata.
2.15. In simili condizioni occorre concludere che un eventuale condono può dunque concernere soltanto gli assegni integrativi percepiti indebitamente dall'assicurata nei mesi di settembre e ottobre 2000, ad esclusione degli assegni di cui ha beneficiato durante il lasso di tempo da febbraio ad agosto 2000.
L'incarto va, di conseguenza, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e se possa così essere condonata la somma di fr. 940.--, corrispondente agli assegni percepiti a torto nei mesi di settembre e ottobre 2000 (fr. 470.-- X 2 mesi).
Per quanto attiene all'importo di fr. 3'290.--, relativo al periodo febbraio-agosto 2000 (fr. 470.-- X 7 mesi), esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.13.), primo presupposto per ottenere il condono.
2.16. A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata nella domanda di condono ha indicato, se non fosse possibile il condono e visto che non è in grado di restituire l'importo richiesto, di bloccare il versamento dell'assegno integrativo di fr. 194.-- che le è stato assegnato a partire dal 1° aprile 2001 con decisione 19 giugno 2001 (cfr. consid. 1.5. e doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
2.- E' riconosciuta la buona fede di __________ per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2000.
Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di fr. 940.-- e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti