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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2001 39.2001.45

June 19, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,537 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00045   DC/sc

Lugano 19 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del  23 marzo 2001 emanata da

Comune di ____________,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 23 marzo 2001 l'Ufficio stipendi del Comune di __________ (in seguito: Ufficio Stipendi) ha inviato a __________

"  abbiamo ricevuto i documenti richiesti per poter determinare il diritto all'assegno di famiglia (figli) a partire dal 01.01.2001.

Secondo i disposti dell'art. 11 cpv. 1 lett. B della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF), nel caso in cui la custodia dei figli sia affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore esercita un'attività a tempo parziale.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano (TCA), chiamato a statuire in occasione di ricorsi inoltrati da assicurati, ha ritenuto che la titolarità del diritto all'assegno secondo la LAF, debba essere determinata indipendentemente dal luogo ‑ altro cantone o estero ‑ in cui l'altro genitore eserciti al sua attività salariata.

Dalla documentazione in nostro possesso rileviamo che lei è coniugata ed è nostro dipendente al 50%, mentre suo marito esercita la propria attività salariata in Italia al 100%.

Considerato quanto sopra esposto, i presupposti per poterle riconoscere il diritto all'assegno sono cessati il 31.12.2000." (Doc. _)

                            1.2.     Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo       ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  Ho ricevuto la lettera dell'ufficio stipendi del comune di __________ in merito alla nuova legge sugli assegni di famiglia. Non sono d'accordo con la vostra decisione.

I miei figli vivono in Svizzera e sono svizzeri per cui penso di aver diritto agli assegni per loro. Per noi questi soldi sono molto importanti. Anche se mio marito lavora al 100 % in Italia non ha diritto agli assegni." (Doc. _)

                               1.3.   Il 23 aprile 2001 il TCA ha posto alcuni quesiti all'Ufficio stipendi  (Doc. _), che ha così risposto:

"  a seguito della vostra richiesta del 23 aprile 2001 vi precisiamo quanto segue:

·  la nostra lettera del 23 marzo 2001 si basa sulla circolare 3/00 del 1. dicembre 2000 e sulla circolare orientativa del 16 gennaio 2001 emesse dalla Cassa Cantonale per gli assegni famigliari.

                                                                           Secondo quanto indicato a pagina 3 della circolare 3/00, "... l'interpretazione del concetto di "attività salariata" data dal TCA per quanto concerne l'art. 11 cpv. 3 LAF, può essere estesa pure all'art. 11 cpv. 1 e 11 cpv. 2 LAF.

                                                                           Per cui in base a queste circolari la madre che lavora parzialmente in Ticino con il marito che lavora al 100% all'estero non avrebbe diritto a percepire gli assegni famigliari.

                                                                           La titolarità del diritto all'assegno è stata rivista a partire dal 01.01.2001 senza nessuna modifica retroattiva così come indicato nella circolare orientativa del 16 gennaio 2001.

·  La nostra decisione del 23 marzo 2001 in quanto basata su disposizioni di un ente superiore (Cassa cantonale per gli assegni famigliari), sarà modificata nelle misura in cui queste disposizioni verranno cambiate." (Doc. _)

                               1.4.   Il 26 aprile 2001 il TCA ha ancora chiesto all'Ufficio stipendi:

"  al fine di evadere il ricorso succitato, vogliate indicare la base legale che autorizza il datore di lavoro e non la Cassa cantonale assegni di famiglia ad emettere una decisione in questo settore." (Doc. _)

                                         L'Ufficio stipendi ha così risposto il 2 maggio 2001:

"  Premessa

La decisione in merito all'assegno della signora __________ è stata intimata dal nostro Ufficio. Le basi legali per la decisione derivano però, come da documentazione che vi è già stata trasmessa, da chiare disposizioni della Cassa cantonale per gli assegni di famiglia.

Basi legali

Le basi legali per l'emissione di decisioni in merito agli assegni di famiglia dei dipen­denti dei Comune di __________ derivano dagli allegati:

·  lettera del 27 ottobre 1997 dell'istituto delle assicurazioni sociali nella quale viene chiesto al Comune di assumersi in modo autonomo le decisioni sul diritto agli as­segni di famiglia dei suoi salariati,

·  risoluzione 1174 del 18 novembre 1997 di accettazione da parte del Municipio di __________." (Doc. _)

                               1.5.   Il 7 maggio 2001 il TCA ha inviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: Cassa cantonale) uno scritto del seguente tenore:

"  Il Comune di ________ ha intimato alla signora __________ il rifiuto degli assegni di famiglia 23 marzo 2001 qui allegato in copia, contro il quale l'interessata ha immediatamente inoltrato ricorso al TCA.

Da informazioni in nostro possesso risulta che la "decisione" in questione è stata presa su vostre istruzioni.

Ciò premesso, vi preghiamo di comunicarci a stretto giro di posta se ciò corrisponde al vero. In caso di risposta affermativa, vogliate farci avere copia di tali istruzioni e indicarci dettagliatamente su quali basi legali esse poggiano." (Doc. _)

                                         Il 14 maggio 2001 la Cassa cantonale si é così espressa:

"  abbiamo ricevuto la sua corrispondenza del 7 maggio u.s., in risposta alla quale le confermiamo quanto segue.

Il Comune di __________ ha notificato alla signora __________ la propria decisione, sulla base delle nostre indicazioni ed in particolare: nostra circolare 3/00 del 1° dicembre 2000 e nostra Circolare orientativa del 16 gennaio 2001, già trasmesse al vostro Tribunale dallo stesso Comune con lettera del 25 aprile 2001, in risposta alla vostra richiesta del 23 aprile 2001." (Doc. _)

                                         Il 17 maggio 2001 il TCA ha ancora interpellato la Cassa cantonale:

"  abbiamo ricevuto il vostro scritto 14 maggio 2001 di cui vi ringraziamo.

Rileviamo tuttavia che non avete risposto completamente alle domande postevi.

Vi preghiamo quindi ora di indicarci, a stretto giro di posta, le basi legali su cui poggiano le vostre istruzioni ai Municipi (cfr. art. 68 cpv. 1 LAF "Contro le decisioni pronunciate dalle Casse ...")." (Doc. VIII)

                                         Il 13 giugno 2001 il Direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali, avv. __________, ha inviato al Presidente del TCA il seguente scritto:

"  Egregio signor Presidente,

alla vostra domanda dello scorso 7 maggio, volta a verificare l'esistenza di una base legale per le nostre istruzioni ai Municipi, rispondiamo che la base legale non esiste.

Per questi casi è quindi la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve emettere una decisione formale, provvista dei mezzi di diritto.

Nella fattispecie la Cassa emanerà quindi una decisione impugnabile. Vogliate pertanto considera­re il ricorso sospeso.

Al problema, che interessa i grossi enti pubblici affiliati alla Cassa cantonale, verrà data una risposta nell'ambito della la revisione della legge, attualmente in preparazione." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 68 LAF contro le decisioni pronunciate dalle Casse è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione).

                                         Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.

                                         Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano invece che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, p. 342; B. Knapp, "Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul Meno 1992, p. 265-270).

                               2.4.   Nella presente fattispecie la decisione di rifiuto dell'assegno di base è stata presa dall'Ufficio stipendi del Comune di __________. Ora, come si è visto (cfr. consid. 2.2), competente per prendere tale decisione non è tale ufficio, bensì la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. pure consid.1.5 )

                                         La decisione impugnata è dunque nulla in quanto presa da autorità incompetente (cfr. consid. 2.3 , STCA del 1° febbraio 1999 nella causa A.T.R., 38.98.466 ; STCA del 28 gennaio 1999 nella causa M.P., 38.98.464)

                                         Il ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti trasmessi alla Cassa cantonale  affinché si pronunci sulla questione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §)       E` accertata la nullità della decisione del 23 marzo 2001 dell'Ufficio stipendi del Comune di __________

                              2.- Gli atti sono trasmessi d'ufficio alla Cassa cantonale per gli  assegni familiari per la decisione di sua competenza

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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